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Sentenza

Avvocato ottiene sospensione temporanea della quarantena da Coronavirus perchè d...
Avvocato ottiene sospensione temporanea della quarantena da Coronavirus perchè deve partecipare a udienze già fissate.
Tar Campania, sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 433

Pubblicato il 20/03/2020
N. 00433/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01087/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, Asl
Caserta non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
A. Del provvedimento di contestazione emesso dalla Legione dei Carabinieri di
Casal di Principe il giorno 17.3.2020 nonché del provvedimento di “atto di diffida e
messa in quarantena” disposta a decorrere dal 18.3.2020 per giorni 14 e quindi sino
al giorno 1.4.2020 compreso;
B. dell'Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della
Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);
C. del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale
della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);
con contestuale richiesta risarcitoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 84 del decreto - legge 18 del 17 marzo 2020;
Visto il D.P. n. 12/2020/Sede Prot. n. 674/S.G. adottato il 18.03.2020 dal
Presidente del T.a.r. Campania - Napoli;
Riscontrata, allo stato degli atti: - la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla
essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l'approvvigionamento
presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi; - la sussistenza di adeguata
prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il
Tribunale di Cassino (comparizione dell'imputato per il 25 marzo 2020) ed il
Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2
aprile 2020);
Ritenuto che l'estrema gravità e d'urgenza vada apprezzata anche nella adeguata
considerazione del fine giustificante le misure adottate con le ordinanze nn. 13 e
15/2020 e relativi chiarimenti;
Considerato che pertanto l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser
accolta con esclusivo riferimento all' “atto di diffida e messa in quarantena” in
relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente
connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque
note al ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti e secondo quanto in motivazione esposto, l'istanza di misure
cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende l' “atto di diffida e messa in
quarantena”.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 07aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei soggetti nominati nella allegata
documentazione.
Così deciso in Napoli il giorno 20 marzo 2020.
Il Presidente
Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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