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Termini perentori di inizio e conclusione dei procedimenti disciplinari....
Termini perentori di inizio e conclusione dei procedimenti disciplinari.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2 marzo 2020, n. 1506.
Pubblicato il 02/03/2020
N. 01506/2020REG.PROV.COLL.
N. 00778/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2012, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e
Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Carta in
Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;
contro
Il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. -OMISSIS-,
resa tra le parti, concernente l'irrogazione della sanzione di stato -OMISSISVisti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il Cons. Carla Ciuffetti,
udito l'Avv.to dello Stato Andrea Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il primo giudice ha respinto il ricorso presentato
dall'odierno appellante avverso la determinazione in data -OMISSIS-, con la quale il
Vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa gli aveva
inflitto la sanzione di stato della -OMISSIS-, con conseguente cessazione dal servizio
permanente. Tale sanzione costituiva l'esito di un procedimento disciplinare avviato
dall'Amministrazione dopo aver acquisito copia conforme di sentenza penale di
condanna del ricorrente passata in giudicato in data -OMISSIS-.
2. Con il presente appello l'interessato deduce l'erroneità della sentenza impugnata
quanto:
a) alla violazione dei termini relativi all'avvio e alla conclusione del procedimento
disciplinare, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 19/1990, applicabile ratione temporis e della
«guida tecnica – norme e procedure disciplinari», approvata con l'atto n. M_-
OMISSIS-^ di protocollo del 10 giugno 2008, dal Direttore generale per il personale
militare del Ministero della difesa, nonché alla violazione dell'art. 21-bis della l. n.
241/1990 che stabilisce che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso”.
L'Amministrazione sarebbe stata a conoscenza del passaggio in giudicato della
menzionata sentenza ben prima della data del 25 maggio 2010, in cui aveva acquisito
copia conforme dell'atto, come dimostrerebbe una dichiarazione di un collega del
ricorrente versata in atti. Inoltre, poiché il provvedimento di irrogazione di sanzione
disciplinare deve considerarsi di natura ricettizia, perfezionandosi con la notifica al
destinatario, l'Amministrazione sarebbe comunque decaduta dal potere di irrogare
la sanzione. Infatti, la notificazione del provvedimento al destinatario era avvenuta
in data 9 marzo 2011, quindi oltre il termine di 270 giorni entro il quale avrebbe
dovuto concludersi il procedimento disciplinare;
b) violazione dei principi di imparzialità, del giusto procedimento e del
contraddittorio, nonché della menzionata guida tecnica, che stabilisce che la
comunicazione della nomina ad ufficiale inquirente deve “indicare sommariamente gli
addebiti da contestare all'inquisito senza esprimere alcun giudizio”: invece, con la nota n. -
OMISSIS-, con cui aveva nominato l'ufficiale inquirente incaricandolo di condurre
l'inchiesta nei confronti del ricorrente, il Capo di stato maggiore aveva espresso un
giudizio sulla condotta del militare.
3. Il Ministero della difesa, costituito in data 17 febbraio 2012, ha chiesto il rigetto
dell'appello.
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1. Con riferimento a quanto esposto sub 2. lett. a), il Collegio condivide la
conclusione cui è pervenuto il primo giudice, che ha ritenuto che il procedimento
disciplinare in questione si fosse concluso nel rispetto dei termini di legge, avendo
rilevato che: la sentenza di condanna del ricorrente era stata acquisita
dall'Amministrazione in data 25 maggio 2010, il relativo procedimento disciplinare
era iniziato con la contestazione degli addebiti in data 11 agosto 2010 e si era
concluso “con l'emanazione del provvedimento impugnato in data -OMISSIS-, ossia entro i 270
giorni decorrenti dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena e documentata contezza della
suddetta sentenza di condanna”.
Tale conclusione è infatti conforme alla giurisprudenza di questo Consiglio che ha
chiarito che “la decorrenza dei termini del procedimento disciplinare parte dalla conoscenza
qualificata della sentenza passata in giudicato” (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n.
2853). Nella fattispecie, una tale conoscenza poteva essere raggiunta solo dalla data
di acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna, non
certo attraverso comunicazioni informali da parte di terzi come preteso
dall'appellante. Inoltre, correttamente il Tar ha ritenuto il procedimento si fosse
tempestivamente concluso con l'adozione del provvedimento impugnato, rilevando
la notificazione al destinatario solo ai fini dell'efficacia dell'atto nei suoi confronti e
non ai fini del perfezionamento dell'atto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV 28 marzo
2019 n. 2050). Del resto, anche la menzionata guida tecnica, alla lettera H, n. 4, pag.
30, evidenzia che “il provvedimento che irroga la sanzione di -OMISSIS-, per legge, è perfetto,
valido ed esplica i suoi effetti dalla data del decreto”.
Pertanto i motivi di appello indicati sub 2. lett. a) devono essere rigettati.
4.2. Con riferimento al motivo di appello sub 2, lett. b), il Collegio ritiene che la
qualificazione della condotta del militare contenuta nella nota n. -OMISSIS- integri
un aspetto motivazionale dell'atto. Perciò, va esente da censure la sentenza in
epigrafe laddove afferma che tale qualificazione costituiva un elemento di garanzia
per il ricorrente, diretto a porlo “in condizione di approntare ogni sua difesa” senza alcun
effetto di vincolo sui soggetti incaricati delle successive determinazioni. Peraltro
sulla gravità dell'imputazione da cui l'appellante era stato attinto neppure l'appellante
solleva persuasive censure.
Quindi, anche i motivi di appello sub. 2. lett. b) devono essere rigettati.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata
deve essere confermata.
Il regolamento delle spese processuali del grado di giudizio, liquidate come da
dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Amministrazione, delle spese
processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00
(tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 del d.lgs. n. 196/2003, a
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di
procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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