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Sentenza

Trapani. Ultime amministrative....
Trapani. Ultime amministrative.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 27-09-2018) 03-10-2018, n. 532
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2018, proposto dal Dott. P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Guglielmo Oberdan n. 5;

contro

Comune di Trapani inpersona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Sig.ri G.R. ed altri non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n.2326 del 6.10.2017 resa dal T.A.R. Sicilia di Palermo, Sez. I^, nel giudizio introdotto con il ricorso n.1837/2017, volto all'annullamento

1) del verbale della Commissione Elettorale Centrale del Comune di Trapani, datato 27 giugno 2017, con il quale non è stato proclamato eletto il candidato Sindaco di Trapani, in quanto non sarebbero stati raggiunti i quorum di cui all'art. 9, comma 9, della L.R. n. 7 del 1992

2) del verbale della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Trapani, n. 44 del 18 giugno 2017, con il quale il candidato Girolamo Fazio è stato escluso dal turno di ballottaggio, in quanto non avrebbe completato la lista degli assessori designati;

3) di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Carlo Modica de Mohac e udito l'Avv. Daniele Piazza su delega dell'Avv. Girolamo Rubino;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

CONSIDERATO

- che con ricorso n.RG. 1837 del 2017, il Dott. P.S. impugnava innanzi al T.A.R. Sicilia di Palermo, Sez. I^, i provvedimenti indicati in epigrafe (nella specie: il verbale della Commissione Elettorale Centrale del Comune di Trapani, datato 27 giugno 2017, con il quale non è stato proclamato eletto il candidato Sindaco di Trapani, in quanto non sarebbero stati raggiunti i quorum di cui all'art. 9, comma 9, della L.R. n. 7 del 1992; il verbale della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Trapani, n. 44 del 18 giugno 2017, con il quale il candidato Avv. Girolamo Fazio è stato escluso dal turno di ballottaggio, in quanto non avrebbe completato la lista degli assessori designati; e gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi);

- che con la sentenza n.2326 del 6.10.2017 il T.A.R. respingeva il ricorso;

- e che con l'appello in esame, notificato il 4.1.2018, il Dott. P.S. ha impugnato la predetta sentenza;

CONSIDERATO, altresì:

- che nel mese di giugno del 2018 si sono svolte nuove elezioni amministrative, in esito alle quali è stato eletto il Sindaco di Trapani attualmente in carica;

- e che non risulta che l'appellante abbia impugnato gli atti relativi a tale nuova competizione elettorale;

RITENUTO, pertanto, che l'interesse all'annullamento degli atti impugnati (sopra indicati) deve ritenersi ormai definitivamente venuto meno;

CONSIDERATO, inoltre:

- che non risulta che l'appellante (già ricorrente e soccombente in primo grado) abbia proposto alcuna domanda risarcitoria (per danni a suo carico correlati, in ipotesi, all'attività di gestione, da parte delle competenti Amministrazioni, delle operazioni elettorali relative alle predette elezioni);

- che quindi anche sotto questo profilo l'interesse all'accertamento della eventuale illegittimità delle suddette operazioni elettorali non appare attuale né concreto, non essendo diretto a fargli conseguire alcuna percepibile utilità;

- che, infatti, l'"interesse puramente morale" ad una astrattapronunzia di merito (e cioè ad una pronunzia che non consenta al vincitore di attribuirsi, o comunque di conseguire, lo specifico "bene della vita" al quale aspira; e che neanche gli procuri, in alternativa, alcuna utilità patrimoniale satisfattiva "per equivalente"), non costituisce una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela processuale; e ciò in quanto l'art.100 del codice di procedura civile (applicabile alla fattispecie in forza del rinvio operato dall'art.39 del codice del processo amministrativo) sancisce - secondo pacifica ed unanime interpretazione giurisprudenziale - che la funzione giurisdizionale non è preordinata alla (e non può essere utilizzata per la) soluzione di mere "questioni di principio";

CONSIDERATO, per il resto, che neanche l'aspirazione ad ottenere una statuizione sulle spese può essere posta a base dell'interesse ad agire, essendo evidente che la domanda di condanna alle spese si risolve in una pretesa puramente accessoria (che si giustifica esclusivamente in funzione di quella principale);

RITENUTO, per tutto quanto fin qui osservato, che a fronte della sopravvenuta carenza d'interesse all'ottenimento di una pronunzia dalla quale - per quanto precedentemente rilevato in ordine alla mancata proposizione di una specifica domanda risarcitoria - l'appellante non trarrebbe alcuna concreta ed immediata utilità, non resti al Collegio che dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con i ricorsi in esame;

CONSIDERATO che la pronunzia sopra indicata non preclude all'appellante di eventualmente agire per la tutela di interessi risarcitori o compensativi presso i competenti Organi giudiziari (i quali ben potrebbero conoscere incidentalmente ogni questione connessa a quella risarcitoria);

RITENUTO, infine, che la novità e la delicatezza della questione (unitamente al fatto che quella principale è rimasta sostanzialmente impregiudicata) giustifichi pienamente - anche in considerazione della rilevanza parimenti pubblicistica degli interessi contrapposti - la integrale compensazione delle spese fra le parti;
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dichiara improcedibile, in riforma dell'appellata sentenza, la domanda giudiziale proposta con i ricorsi in esame.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF

Silvia La Guardia, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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