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Sentenza

Trapani: correzione dei risultati elettorali....
Trapani: correzione dei risultati elettorali.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 07-03-2019) 08-03-2019, n. 701



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2018, proposto da D.F., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ciaravino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sergio Bertuglia in Palermo, viale Lazio, n. 36;

contro

Comune di Trapani, non costituito in giudizio;

nei confronti

L.G., rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via G. Oberdan, n. 5

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1) del verbale dell'ufficio centrale elettorale del Comune di Trapani del 28 giugno 2018, nella parte in cui, per la lista "Demos - Tranchida Sindaco", ha proclamato eletta la signora L.G., con voti 375, in luogo del ricorrente;

2) del verbale del 22 giugno 2018 con il quale la Commissione elettorale centrale del Comune di Trapani ha assegnato, relativamente alla lista "Lista Demos - Tranchida Sindaco", voti 375 alla signora L.G. e 371 al candidato F.D.;

3) nonché di ogni altro atto provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso o conseguente, nonché di eventuali atti ulteriori non noti e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

e per la correzione del risultato elettorale;

quanto al ricorso incidentale:

dei medesimi verbali nella parte in cui hanno proclamato eletta la signora L.G., attribuendole 375 voti 375, anziché 382.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il D.P. n. 684 del 27 luglio 2018;

Visti l'atto di costituzione in giudizio, la memoria e il ricorso incidentale della signora L.G.;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2314 del 9 ottobre 2018, eseguita il 5 dicembre successivo;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 7 marzo 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.
Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 24 luglio 2018, il signor D.F. esponeva di essersi candidato, alle elezioni del 10 giugno 2018, alla carica di consigliere comunale di Trapani, con la lista "Demos - Tranchida Sindaco", che aveva avuto assegnati 2 seggi a fronte di 2.630 voti di preferenza.

A conclusione delle operazioni di spoglio, gli erano stati attribuiti 371 voti e una cifra elettorale di 3.001, che lo avevano fatto collocare al terzo posto dopo G.P. (654 voti; cifra individuale 3.284) e L.G. (375 voti; cifra individuale di 3.005), i quali erano stati proclamati eletti.

Rappresentava che vi era stato un errore nell'indicazione dei voti riportati dalla signora G. nella sezione n. 61, in quanto gliene erano stati attribuiti 49 malgrado l'indicazione di 41 nelle tabelle di scrutinio; era stato, altresì, commesso un errore nella sezione n. 19, in quanto non gli era stata attribuita alcuna preferenza, malgrado ne fossero state riportate 2 nelle tabelle di scrutinio.

Affermava che, se non fossero stati commessi questi errori di trasposizione nei verbali sezionali dei dati risultanti dalle tabelle di scrutinio, avrebbe avuto assegnate 373 preferenze e una cifra individuale di 3003, mentre la signora G. 367 preferenze e una cifra individuale di 2997.

Sarebbe stato, conseguentemente, eletto consigliere comunale al posto della signora G..

Così ricostruiti i profili della causa in fatto e diritto, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Trapani del 28 giugno 2018, nella parte in cui ha proclamato eletta, per la lista "Demos - Tranchida Sindaco", la signora G. e del verbale della Commissione centrale elettorale del Comune di Trapani, nelle parti in cui hanno assegnato 375 voti alla stessa e 371 alla propria persona.

Ha anche chiesto la correzione in parte qua dei risultati elettorali.

Con D.P. n. 684 del 27 luglio 2018, è stata fissata l'udienza per la trattazione della controversia, onerando della notifica degli atti processuali il ricorrente, che ha provveduto e ha successivamente depositato copia della relativa documentazione.

Il Comune di Trapani, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è, invece, costituita in giudizio la signora L.G., controinteressata, che ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito: l'irritualità della notifica nei propri confronti, in quanto effettuata in formato cartaceo e senza firma digitale; il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la contestazione delle risultanze fidefacienti dei verbali sezionali avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso innanzi al giudice ordinario; l'inammissibilità del ricorso, in quanto non contenente la suddivisione in "fatto" e "diritto" imposta dall'art. 40 c.p.a.; l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti in assenza della tempestiva contestazione dei verbali sezionali presupposti; l'assenza di un principio di prova.

Fatte tali eccezioni e con riferimento all'ipotesi in cui venisse disposta istruttoria, ha chiesto la verifica in contraddittorio del numero di voti validi espressi in proprio favore nella sezione n. 61 e nei confronti del ricorrente nella sezione n. 19.

Ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, notificato e depositato il 20 settembre 2018, con cui ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale nella parte in cui le avevano attribuito 375 anziché 382 voti.

Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: della L.R. n. 35 del 1997; della L.R. n. 7 del 1992; degli artt. 38 e 44 del t.u. reg.le di cui al d.p.reg.sic. 20 agosto 1960 n. 3. Errata applicazione del principio del favor voti. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti.

Non sarebbero state computate le seguenti preferenze registrate nelle tabelle di scrutinio: n. 2 nella sezione n. 19; n. 3 in quella n. 39.

2) Violazione e falsa applicazione: della L.R. n. 35 del 1997; della L.R. n. 7 del 1992; degli artt. 38 e 44 del t.u. reg.le di cui al d.p.reg.sic. 20 agosto 1960 n. 3. Errata applicazione del principio del favor voti. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'erroneità dei presupposti.

Nella sezione n. 39 non le sarebbero state assegnate 2 preferenze riportate in schede che contenevano segni grafici ortograficamente non significativi e facilmente attribuibili a mano malferma o a scarsa dimestichezza con la scrittura.

Con ordinanza n. 2314 del 9 ottobre 2018, è stata disposta una verificazione finalizzata ad accertare: "A) quanto al ricorso principale: - il numero di preferenze espresse a favore della signora L.G. come risultanti dalle tabelle di scrutinio della Sezione n. 61; B) quanto al ricorso incidentale proposto espressamente "in via ... condizionata": - il numero di preferenze espresse a favore della signora L.G. come risultanti dalle tabelle di scrutinio nelle Sezioni n. 19 e 39 (rispettivamente n. 2 e n. 3 voti); C) se nella Sezione n. 39 risultino non assegnate n. 2 preferenze, presenti in "... 2 schede recanti una valida espressione di voto per la candidata L.G. (appartenente alla lista Demos - Tranchida Sindaco) ..., in quanto contenevano segni grafici ortograficamente non significativi e facilmente attribuibili a mano malferma o a scarsa dimestichezza con la scrittura" (v. ric. inc.le pag. 4)".

Gli adempimenti istruttori sono stati eseguiti con verbale depositato dalla Prefettura di Trapani il 5 dicembre 2018.

In vista dell'udienza la controinteressata ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che dalla verificazione era emerso che aveva riportato 372 voti che erano, comunque, superiori ai 371 del ricorrente.

Anche il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che durante la verificazione erano emersi due voti a proprio favore nella sezione n. 19, la quale, per mero errore materiale, non era stata indicata nella parte dell'ordinanza istruttoria riferita al ricorso principale. Tali voti non erano, però, stati verbalizzati, in quanto si era erroneamente ritenuto che non fossero ricompresi nella verificazione. Se (come riteneva corretto) fossero stati conteggiati, avrebbe conseguito 373 voti, che erano superiori ai 372 della signora G..

La controinteressata ha depositato una memoria di replica con cui ha rappresentato che l'omesso riferimento dell'ordinanza alla sezione n. 19 non rappresentava una svista, ma conseguiva all'inammissibilità della censura articolata dal ricorrente principale, il quale non aveva fornito un principio di prova. L'omessa verbalizzazione precludeva, inoltre, la considerazione dei voti asseritamente riportati dallo stesso in tale sezione, in quanto la Prefettura di Trapani, incaricata della verificazione, non aveva proceduto all'esame della tabella di scrutinio sezionale nella parte relativa e, pertanto, non aveva accertato la loro presenza.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto il verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Trapani nella parte in cui ha proclamato eletta, come consigliere comunale, alla competizione del 10 giugno 2018, per la lista "Demos - Tranchida Sindaco", la controinteressata invece del ricorrente e il presupposto verbale della Commissione centrale elettorale del Comune di Trapani di assegnazione dei voti ad entrambi.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, la quale sostiene che, essendo state contestate le risultanze fidefacienti dei verbali sezionali, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso innanzi al giudice ordinario.

L'eccezione è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla scorta della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 20 novembre 2014, secondo cui, nelle controversie elettorali, la circostanza che i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione elettorale, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto (che resta coperto dalla fede privilegiata), ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti, anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la correttezza del contenuto del verbale, posto che, in tale evenienza, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (che richiederebbe, quella sì, la proposizione di querela di falso), ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 3 agosto 2016, n. 3518).

Nella fattispecie in esame il ricorrente ha dedotto che i verbali delle sezioni n. 19 e n. 61 risultavano compilati in difformità dalle risultanze delle tabelle di scrutinio, con la duplice conseguenza che la contestazione dei dati in essi riportati non esige la querela di falso e che si giustifica la verificazione ordinata da questo TAR ai fini del computo esatto dei voti riportati dai candidati.

2. Parimenti infondata è l'eccezione d'irritualità della notifica nei propri confronti sollevata sempre dalla controinteressata, la quale ha rilevato che la stessa è stata effettuata in formato cartaceo e senza firma digitale.

Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso non redatto o, comunque, non sottoscritto in forma digitale, benché non conforme alle prescrizioni di legge, non può essere considerato inesistente, perché non diverge in modo radicale dallo schema normativo di riferimento tanto da doversi configurare, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, in termini di non atto, né è riconducibile alla categoria dell'abnormità; qualora poi l'atto, notificato in forma cartacea, è stato depositato in formato digitale e ha dunque, comunque, raggiunto lo scopo alla luce dell'art. 156 c.p.c. rispetto alla controparte - che ha potuto costituirsi e svolgere le proprie difese - e comunque sono state rispettate le "esigenze di correntezza della gestione informatica del processo amministrativo", la notifica deve ritenersi rituale (ex plurimis, di recente, Consiglio di Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 817).

Nella specie il ricorso è stato notificato in formato cartaceo, ma è stato depositato in formato digitale; la controinteressata si è, inoltre, costituita e ha ampiamente svolto le sue difese.

3. Infondata è anche l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, in quanto non contenente la suddivisione in "fatto" e "diritto" imposta dall'art. 40 c.p.a., poiché è sufficientemente chiara l'esposizione dei fatti e delle censure, tant'è che, come detto, la controinteressata si è ampiamente difesa.

4. Infondata è pure l'eccezione di carenza di prova in quanto, come chiarito nella decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 20 novembre 2014, il requisito della specificità dei motivi nel ricorso elettorale deve essere valutato con rigore attenuato posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, che possono essere imprecise o non esaurienti. Ne deriva che l'onere in questione si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime.

Nella specie, il ricorrente ha rilevato una discrasia tra tabelle di scrutinio e verbali sezionali, per cui può ritenersi che abbia dato un adeguato supporto probatorio alle proprie censure.

5. Infondata è, infine, l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti in assenza della tempestiva contestazione dei verbali sezionali presupposti, in quanto i secondi sono atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva, che deve, invece, riconoscersi ai primi.

6. Esaurito l'esame dei profili in rito, va esaminato il ricorso introduttivo con cui si deduce che vi era divergenza tra le tabelle dello scrutinio e i verbali delle sezioni n. 61 e n. 19, in quanto nella prima sarebbero stati espressi 41 e non 49 voti a favore della controinteressata, nella seconda 2 e non 0 voti a favore del ricorrente.

Prima di procedere all'esame delle censure, va rilevato che, con ordinanza n. 2314 del 2018, è stata disposta istruttoria finalizzata a verificare, quanto al ricorso principale, esclusivamente il numero di preferenze espresse a favore della signora G. nella sezione n. 61.

Analogo ordine non è stato adottato per la sezione n. 19, relativamente alla quale, però, è stata disposta, con riferimento al ricorso incidentale, la verificazione delle preferenze espresse a favore della controinteressata.

La Prefettura di Trapani, nella doverosa esecuzione dell'ordine istruttorio, ha verificato che nella sezione n. 61 il numero dei voti attribuiti alla signora G. (controinteressata) era di 41 e non di 49, cosicchè può ritenersi raggiunta la prova della fondatezza della censura in parte qua.

In merito alla sezione n. 19, la Prefettura, attenendosi all'ordine istruttorio, non ha attestato la presenza di 2 voti espressi a favore del signor F. (ricorrente), per cui si pone il problema se degli stessi si debba o meno tenere conto.

Ai fini della soluzione del problema non si può non tenere conto di due circostanze: la prima è che effettivamente il ricorrente aveva chiesto la verifica della presenza di 2 voti a proprio favore nella sezione n. 19; la seconda è che la sostanza deve prevalere sulla forma.

La questione che, pertanto, il collegio deve affrontare è se dal verbale compilato dalla Prefettura emerge o meno la presenza dei 2 voti rivendicati dal ricorrente.

La risposta è positiva, in quanto nel verbale si attesta che l'avv. Ciaravino "rileva la presenza di 2 voti espressi a favore del signor F. in luogo dello 0 (zero) attribuito allo stesso come già indicato in ricorso e pertanto richiede l'attestazione di tali voti nel corso della presente verificazione".

La Prefettura non contesta tale circostanza in fatto, ma si limita a non aderire alla richiesta "in quanto non rientra nei compiti assegnati dal TAR".

Può, pertanto, ritenersi che i due voti sono stati effettivamente rinvenuti, ma non sono stati verbalizzati per rispettare il perimetro della verificazione delineato da questo TAR.

Anche questo profilo deve, pertanto, ritenersi fondato.

7. La riconosciuta fondatezza del ricorso introduttivo rende necessario l'esame di quello incidentale condizionato con cui si è dedotto che non sarebbero stati attribuiti alla signora G. (controinteressata): 2 voti nella sezione n. 19; 3 voti nella sezione n. 39 e ulteriori 2 voti nella medesima sezione riportati in schede che contenevano segni grafici ortograficamente non significativi e facilmente attribuibili a mano malferma o a scarsa dimestichezza con la scrittura.

Orbene, dalla verificazione è emerso che nella sezione n. 19 e n. 39 erano effettivamente stati espressi i 2 più 3 voti in questione, mentre non sono state rinvenute le schede relative agli ulteriori due voti.

Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso incidentale è parzialmente fondato.

Concludendo, sulla base degli esiti della verificazione, deve ritenersi che:

- alla signora G. andavano attribuiti 372 voti, ossia 375 voti indicati nel verbale di proclamazione degli eletti meno 8 voti relativi alla sezione n. 61 più 2 voti relativi alla sezione n. 19 e 3 voti relativi alla sezione n. 39;

- al signor F. andavano, invece, attribuiti 373 voti, ossia i 371 voti indicati nel verbale di proclamazione degli eletti più i 2 della sezione n. 19.

Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo va accolto nella sua totalità, mentre quello incidentale nelle parti suindicate; per l'effetto, vanno annullati, per le parti d'interesse, gli atti impugnati e va disposta la correzione dei risultati elettorali nella parte in cui hanno attribuito il secondo seggio relativo alla lista "Demos - Tranchida Sindaco" alla signora L.G. piuttosto che al signor D.F..

Si ritiene di compensare le spese del presente giudizio avuto riguardo alla peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie totalmente il ricorso principale e in parte quello incidentale, secondo quanto indicato in motivazione, e, per l'effetto:

- annulla gli atti impugnati nelle parti in cui hanno attribuito il secondo seggio relativo alla lista "Demos - Tranchida Sindaco" alla signora L.G. piuttosto che al signor D.F.;

- corregge i relativi risultati elettorali;

- annulla la proclamazione a Consigliere del Comune di Trapani della signora L.G. e proclama eletto al suo posto il signor D.F.;

Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Dispone che la Segreteria, ai sensi dell'art.130, comma 8, cod. proc. amm., trasmetta copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Trapani e al Sindaco del Comune di Trapani per gli ulteriori adempimenti ivi previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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