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Sentenza

Trapani. Al fine di esperire legittimamente l'azione avverso il silenzio, disci...
Trapani. Al fine di esperire legittimamente l'azione avverso il silenzio, disciplinata dall'art. 31 del D. Lgs. n. 104/2010, è necessario che sussista l'obbligo per l'amministrazione interessata di esercitare un potere pubblicistico, di modo che il mancato esercizio di tale potere integri un'ipotesi di inadempimento.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 21-01-2019, n. 134

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117, co. 2, cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2018, proposto da:

G.V.M. ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Rubino (pec: girolamorubino@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

contro

Il Comune di Trapani, non costituito in giudizio;

nei confronti

T.S. S.p.A., non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dall'Amministrazione odierna resistente sulla nota dei ricorrenti del 30 luglio 2018, recapitata via pec in pari data, ed avente ad oggetto l'invito rivolto al Comune di Trapani a procedere alla adozione, relativamente alla porzione di fondo di proprietà degli stessi ricorrenti catastalmente identificata al foglio di mappa n. (...) particelle nn. (...) e (...), del provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001;

per l'accertamento

dell'obbligo del Comune di Trapani di definire il procedimento avviato su istanza degli odierni ricorrenti e volto ad ottenere l'adozione da parte dell'Amministrazione resistente del provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, relativamente alla superficie individuata dal foglio di mappa n. (...) particelle nn. (...) e (...).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Udito nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A. - Con il ricorso in esame, gli odierni istanti hanno impugnato il silenzio rifiuto asseritamente serbato dal Comune di Trapani sull'istanza, inviata dai predetti in data 30 luglio 2018, avente a oggetto l'adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.

Espongono che:

- l'Amministrazione comunale ha occupato una porzione del fondo di loro proprietà, al fine di ampliare la discarica della città, in base all'autorizzazione integrata ambientale D.D.G. 1391 del 15 settembre 2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, occupando l'intera particella catastale (...) e parte della particella catastale (...) (foglio di mappa n. (...)); con realizzazione dei lavori e irreversibile trasformazione dell'area senza avere tuttavia concluso la procedura ablatoria con l'adozione del decreto di espropriazione;

- a seguito della ricezione dell'atto di diffida, il Comune, con nota del 29 agosto 2018, ha invitato i ricorrenti a soprassedere sulle azioni a tutela, preannunciando incontri poi non avvenuti.

Si dolgono, quindi, del silenzio asseritamente formatosi, deducendo la censura di VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 2 L. N. 241 DEL 1990 RECEPITA DALLA REGIONE SICILIANA DALLA L.R. N. 10 del 1991; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 BIS D.P.R. n. 327 del 2001; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, in quanto sussiste in capo alla p.a. intimata l'obbligo di concludere il procedimento avviato con l'istanza presentata dai ricorrenti.

Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio asseritamente formatosi e la declaratoria dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza adottando un provvedimento espresso, chiedendo contestualmente la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di inottemperanza; con vittoria di spese.

B. - Gli enti intimati, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

C. - Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

D. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Come già ritenuto da questa Sezione, al fine di esperire legittimamente l'azione avverso il silenzio, disciplinata dall'art. 31 cod. proc. amm., è necessario che sussista l'obbligo per l'amministrazione interessata di esercitare un potere pubblicistico, di modo che il mancato esercizio di tale potere integri un'ipotesi di inadempimento (v. sentenze nn. 2741/2018, 2623/2018 e n. 1427/2018).

Nel caso in esame parte ricorrente ha individuato l'esercizio di tale potere pubblico nell'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, del bene che si assume illecitamente occupato.

Osserva il Collegio che l'adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 costituisce certamente esercizio di un potere pubblicistico di carattere discrezionale e non obbligatorio.

La posizione sostanziale vantata dalla parte ricorrente può pertanto essere tutelata non attraverso un giudizio sul silenzio, per il quale mancano i presupposti in diritto, ma attraverso un'azione di cognizione, dinanzi al giudice competente (che può essere il G.A. o il G.O., a seconda dei suoi presupposti), volta a ottenere la restituzione del bene occupato, ove non intervenga un provvedimento di acquisizione sanante.

In caso di accertamento in giudizio dei presupposti sui quali trova fondamento la sua pretesa, e nell'ipotesi di eventuale perdurante inerzia del Comune intimato, l'interessato potrà agire in ottemperanza alla sentenza ottenuta, per vedere soddisfatto il proprio interesse.

L'azione avverso il silenzio è quindi infondata, in quanto si basa su un inesistente obbligo di adottare un provvedimento amministrativo: il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

E. - Nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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