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Sentenza

Tassista picchia un collega e subisce una sanzione disciplinare....
Tassista picchia un collega e subisce una sanzione disciplinare.
TAR Lombardia, sez. I, sentenza 19 – 27 dicembre 2018, n. 2875
Presidente De Zotti – Estensore Marongiu

Fatto e diritto

1. Il ricorrente, titolare di licenza di esercizio taxi rilasciata dal Comune di Milano, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, la determinazione con la quale il Comune ha adottato a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione della licenza per la durata di 30 giorni.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) illegittimità del procedimento disciplinare istruttorio; violazione dell'art. 3 del Regolamento di funzionamento della commissione tecnica disciplinare istituita ai sensi della deliberazione della Giunta regionale lombarda n. X/4591 del 17.12.2015 con riferimento agli artt. 47 e 50 del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi; violazione di legge per incompetenza della Commissione tecnica disciplinare;
2) illegittimità del procedimento disciplinare istruttorio; violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di funzionamento della Commissione tecnica disciplinare istituita ai sensi della d.G.r. Lombardia n. X/4591 del 17.12.2015;
3) erronea e/o falsa applicazione dell'art. 42 del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi (approvato con d.G.r. Lombardia n. X/1602 del 4.4.2014);
4) erronea e/o falsa applicazione dell'art. 56 (classi di sospensione) del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi (approvato con d.G.r. Lombardia n. X/1602 del 4.4.2014); violazione del principio di tassatività/tipicità delle sanzioni;
5) illegittimità per violazione dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990;
6) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione del principio di cui all'art. 97 Cost.
Il ricorrente, inoltre, ha proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza della sanzione applicata nei suoi confronti.
Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2018 la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.
2.1. Il ricorrente è stato sanzionato in quanto in data 9 maggio 2017, intorno alle 18 circa, alla Fiera di Rho, nella fase di approccio al carico dei passeggeri, rimaneva coinvolto in una colluttazione con una collega, colpendola e causandole lesioni (“concussione con nessuna perdita di coscienza; distorsione e distrazione del collo; contusioni ed escoriazioni multiple al volto. Prognosi 10 gg s.c.”, come da verbale di dimissione rilasciatole dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico).
In particolare, la sig.ra -OMISSIS-, oltre ad avere denunciato il ricorrente alla Questura per gli stessi fatti, in relazione ai quali, peraltro, l'interessato ha a sua volta querelato la collega per lesioni e diffamazione, ha presentato un esposto al Comune, pervenuto alla Commissione disciplinare taxi Bacino Aeroportuale Lombardo; ed in seguito all'esposto l'Unità Autopubbliche del Comune ha avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione impugnata.
2.2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente:
- la condotta contestata non afferirebbe allo svolgimento del servizio nei confronti degli utenti né sarebbe oggetto di un reclamo proveniente da un utente e, per tale ragione, la Commissione disciplinare sarebbe priva di competenza ad istruire l'esposto;
- la Commissione, omettendo di sospendere il procedimento disciplinare avviato a carico del ricorrente, dopo essere stata portata a conoscenza della querela presentata dal sig. -OMISSIS- nei confronti della collega, avrebbe violato il disposto di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento di funzionamento della Commissione tecnica disciplinare;
- la determinazione dirigenziale impugnata avrebbe richiamato una norma del tutto estranea alla fattispecie (art. 42 del Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi);
- il Comune avrebbe violato il principio di tassatività/tipicità delle sanzioni;
- il Comune avrebbe omesso di mettere a disposizione del ricorrente il parere della Commissione disciplinare, nonostante l'interessato ne abbia fatto richiesta attraverso la richiesta di accesso;
- la gravata decisione sarebbe il risultato di accertamenti istruttori del fatto oggetto dell'esposto insufficienti e superficiali anche sotto il profilo della qualificazione e sussunzione nella norma ritenuta violata nonché contraddittori ed erronei rispetto alle risultanze degli atti in possesso dell'Amministrazione e dei chiarimenti forniti dal ricorrente.
2.3. Le censure non colgono nel segno.
Al riguardo, il Collegio osserva che:
- la violazione contestata al ricorrente, come risulta dalla comunicazione di avvio del procedimento allo stesso trasmessa, consiste nella violazione dell'obbligo previsto dall'art. 40 (“Obblighi generali dei conducenti in servizio”), comma 1, lettera d), del Regolamento, a tenore del quale “I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di: … d) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti”;
- i fatti oggetto di contestazione, contrariamente a quanto asserito dal sig. -OMISSIS-, sono incontestabilmente accaduti durante lo svolgimento del servizio, cui vanno ricondotte non solo le fasi di trasporto degli utenti, ma anche le manovre necessarie per avvicinarsi agli utenti prima di caricarli;
- il riferimento all'art. 42 del Regolamento, contenuto nella determinazione dirigenziale impugnata, è evidentemente, anche alla luce dell'inequivocabile tenore della comunicazione di avvio, un mero errore formale, come risulta dal semplice confronto fra le disposizioni in questione (artt. 40 e 42);
- la condotta posta in essere dal ricorrente, al di là delle differenti ricostruzioni dei fatti operate dai due soggetti coinvolti, è nella sostanza incontestata e rappresenta un comportamento oggettivamente riprovevole, tenuto conto, in particolare, delle modalità violente che l'hanno contraddistinta;
- la condotta in questione, proprio per le modalità realizzative della stessa e per il contesto nel quale è avvenuta (davanti al “pubblico indifferenziato” degli altri taxisti che si trovavano in coda e degli utenti in attesa di essere caricati), non può che essere inquadrata come una forma di comportamento scorretto, oltre che manifestamente lesivo del decoro del servizio, non solo nei confronti di una collega, ma anche degli utenti presenti al momento dei fatti; si tratta, in altri termini, di una chiara violazione del disposto di cui al citato art. 40, comma 1, lettera d), del Regolamento;
- l'art. 49, comma 2, del Regolamento, stabilisce che “Gli uffici comunali segnalano, alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60 per l'individuazione dei provvedimenti disciplinari e alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia”; al riguardo non è previsto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, che l'esposto o la segnalazione di un utente rappresenti l'unico atto di iniziativa idoneo in via esclusiva ad attivare il procedimento disciplinare di cui è causa;
- come efficacemente evidenziato dalla difesa comunale, i fatti oggetto del procedimento penale - così come confessati nella ricostruzione fornita dallo stesso -OMISSIS- (che ha riconosciuto di aver percosso la sig.ra -OMISSIS- senza che quest'ultima avesse reagito in modo analogo) - rivestivano autonoma rilevanza disciplinare, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, sicché la Commissione ha correttamente ritenuto di poter concludere il procedimento disciplinare individuando la sanzione ritenuta adeguata per il comportamento gravemente scorretto assunto dal ricorrente;
- la violazione contestata non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 56 del Regolamento né a quelle indicate negli artt. 51-54: la Commissione, pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Regolamento (“In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai requisiti previsti dal presente regolamento … sono adottati provvedimenti di cui al presente Capo”), in combinato disposto con l'art. 55, comma 1 (“Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità della violazione commessa ed alla recidiva, la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi individuate all'art. 56”), ha correttamente individuato la sanzione applicabile, e la misura della stessa, tenendo conto della gravità della violazione commessa, mantenendola al di sotto del limite massimo di 90 giorni stabilito nel citato art. 55, comma 1.
Le censure dedotte, pertanto, vanno tutte respinte; e, conseguentemente, va rigettata anche la domanda risarcitoria.
2.4. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, liquidate complessivamente in € 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Avv. Antonino Sugamele

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