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Sentenza

Società impugna gli atti con i quali l'Autorità di Sistema P. del Mare di Sicili...
Società impugna gli atti con i quali l'Autorità di Sistema P. del Mare di Sicilia Occidentale ha disciplinato, con norma regolamentare, l'attività di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio, qualificandole come "servizi portuali" anziché come "operazioni portuali".
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 26-02-2019) 25-03-2019, n. 875

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2018, proposto da:

Impresa P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Vulpetti, con domicilio digitale alla pec indicata (valentino.vulpetti@avvocato.pe.it), e con domicilio fisico eletto in Palermo, Via Simone Cuccia n. 45, presso lo studio dell'avv. Nicola Messina;

contro

l'A.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, sono domiciliati per legge;

nei confronti

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- R.S. & C. S.r.l.;

- T.I. S.p.A. Compagnia di Navigazione;

non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

A. - Associazione N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Muscillo e Tomaso Triossi, con domicilio digitale all'indirizzo pec muscillotriossi@legalmail.it;

per l'annullamento

- del "Regolamento per il rilascio, sospensione, revoca e rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16 L. n. 84 del 1994, nei porti del Sistema P. del Mare di Sicilia Occidentale" approvato dall'Autorità di Sistema P. del mare di Sicilia Occidentale con Ordinanza n. 5 del 17.4.2018, comunicata in data 19.4.2018 alla ricorrente;

- dell'Ordinanza n. 7 del 25.5.2018, con cui l'Autorità di Sistema P. del mare di Sicilia Occidentale ha modificato il "Regolamento per il rilascio, sospensione, revoca e rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16 L. n. 84 del 1994, nei porti del Sistema P. del Mare di Sicilia Occidentale";

- della nota prot. n. (...) del 5.6.2018 con cui l'Autorità di Sistema P. del mare di Sicilia Occidentale ha rigettato l'istanza di revoca in autotutela dell'Ordinanza n. 7/2018 proposta dalla Impresa P. s.r.l. in data 29.5.2018;

- di ogni altro atto con cui la p.a. ha qualificato come servizi portuali le attività di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ignoto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema P. del mare di Sicilia Occidentale e della Capitaneria di Porto di Trapani, e vista la documentazione depositata;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'A. - Associazione N.C., con le relative deduzioni difensive;

Viste la documentazione e la memoria depositate dalla resistente Amministrazione;

Viste la documentazione depositata dall'interveniente e la memoria di replica di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019 i difensori di parte ricorrente e delle resistenti Amministrazioni, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

A. - Con il ricorso in esame la società istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali l'Autorità di Sistema P. del Mare di Sicilia Occidentale ha disciplinato, con apposita norma regolamentare, l'attività di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio, qualificandole come "servizi portuali" anziché come "operazioni portuali".

Espone, al riguardo che:

- svolge nel Porto di Trapani le operazioni portuali di cui all'art. 16, co. 1, della L. n. 84 del 1994, in proprio o per conto terzi, giusta autorizzazione n. 27/2017 prorogata sino al 30 giugno 2018, assicurando, nell'ambito del ciclo delle operazioni portuali di carico e scarico merci, il rizzaggio e il derizzaggio della merce che viaggia in container e su rotabili, nonché il fissaggio e il fardaggio;

- tali operazioni portuali sono state individuate dal legislatore, a differenza dei servizi portuali, i quali sono individuati dall'autorità di sistema P. con apposito regolamento;

- l'Autorità di Sistema P. del mare di Sicilia Occidentale (d'ora in poi solo "A."), nell'approvare il nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al citato art. 16, ha incluso tra i servizi portuali anche le attività di "rizzaggio, derizzaggio, taccaggio", riferite agli autoveicoli e mezzi gommati da imbarcare o sbarcare, escluso le autovetture al seguito passeggeri; nonché, le attività di "fissaggio o fardaggio delle merci";

- con ordinanza n. 7 del 25 maggio 2018, pure impugnata, l'A. ha modificato il regolamento solo per il Porto di Trapani, prevedendo una fase transitoria per le attività di rizzaggio e derizzaggio di rotabili e autovetture su navi ro-ro, fondamentali per la sicurezza della navigazione, nella considerazione che, fino a quel momento, tali attività fossero svolte senza alcuna formale autorizzazione da parte delle imprese;

- la ricorrente ha chiesto all'A. la revoca in autotutela dell'ordinanza n. 7/2018, con istanza del 29 maggio 2018, respinta con nota del 5 giugno, pure impugnata.

Si duole pertanto di tali atti, deducendo le censure di:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DELLA L. n. 84 del 1994 E DELL'ART. 2 DEL D.M. n. 132 del 2001, in quanto le attività di rizzaggio e derizzaggio degli autoveicoli e mezzi gommati, nonché quelle di fissaggio e fardaggio delle merci, fanno parte del ciclo delle operazioni portuali, e non possono essere qualificate come servizi portuali, mancando dei requisiti sia della complementarietà, sia dell'accessorietà rispetto al ciclo delle operazioni portuali;

2) DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONI E DI COMPETENZA DELL'A. IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL CICLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI, in quanto l'art. 16, co. 1, della L. n. 84 del 1994 attribuisce all'A. il potere di regolamentare solo i servizi portuali, e non anche le operazioni portuali;

3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA (...), in quanto l'Amministrazione non ha compiuto alcuna attività istruttoria al fine di verificare l'effettiva natura delle attività in interesse.

Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse, con il favore delle spese.

B. - Si è costituita in giudizio l'A., depositando documentazione.

C. - Si è costituita in giudizio, con intervento ad adiuvandum, l'A., Associazione N.C. (d'ora in poi solo A.), chiedendo l'accoglimento del ricorso.

D. - Dopo il rinvio al merito della trattazione della causa, in vista della discussione la resistente Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependone preliminarmente l'improcedibilità per l'avvenuto rilascio, in favore della ricorrente, dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di rizzaggio, derizzaggio e taccaggio nel porto di Trapani; con replica di parte ricorrente. L'A. ha depositato documentazione.

Quindi, all'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019, presenti i difensori di parte ricorrente e delle resistenti Amministrazioni, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

A. - Viene in decisione il ricorso promosso dalla società Impresa P. s.r.l. (d'ora in poi solo "ricorrente") avverso la norma regolamentare con la quale l'A. ha disciplinato l'attività di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio qualificandole come "servizi portuali" anziché come "operazioni portuali".

B. - Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa delle resistenti Amministrazioni.

L'eccezione è fondata nei limiti subito precisati.

Tale eccezione è certamente fondata con riguardo all'ordinanza n. 7 del 25 maggio 2018, con la quale l'A. aveva disciplinato la fase transitoria per i servizi di rizzaggio e derizzaggio nel solo Porto di Trapani - e, in particolare, i termini di entrata in vigore dello stesso regolamento - nelle more del rilascio delle autorizzazioni in applicazione del nuovo regolamento.

Invero, come reso noto dalla difesa erariale, la ricorrente è stata autorizzata per i servizi portuali di rizzaggio, derizzaggio nel Porto di Trapani, venendo meno, in tal modo, il regime transitorio dettato nelle more del rilascio delle nuove autorizzazioni.

Conseguentemente, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche con riferimento alla gravata nota prot. n. (...) del 5 giugno 2018, con la quale l'A. ha respinto l'istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza n. 7/2018.

Con riferimento a entrambi gli atti appena menzionati, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

C. - Deve a questo punto essere esaminata la questione centrale, attorno alla quale sono state articolate le doglianze avverso il regolamento, con specifico riguardo alla qualificazione giuridica delle attività di rizzaggio e derizzaggio.

Sostiene, in estrema sintesi, la ricorrente che tali attività fanno parte delle operazioni di "imbarco, sbarco, movimentazione merci e automezzi", evidenziando di avere sempre svolto tali attività in quanto ricomprese nell'autorizzazione all'esercizio delle "operazioni portuali".

Il ricorso, così come prospettato, non è fondato.

C.1. - Il primo motivo non è fondato.

È necessario fare una breve premessa sia dal punto di vista fattuale, con specifico riferimento all'ambito P. in interesse; sia dal punto di vista normativo.

Sotto il primo profilo, come indicato dall'A. nella nota di diniego di autotutela del 5 giugno 2018, fino all'approvazione della gravata ordinanza n. 5/2018 - di approvazione del "Regolamento per il rilascio, sospensione, revoca e rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16 L. n. 84 del 1994 nei porti del Sistema P. del Mare di Sicilia Occidentale" - le attività di rizzaggio e derizzaggio di rotabili su navi non erano ricomprese né tra le operazioni portuali, né erano state individuate tra i servizi portuali; conseguentemente, le stesse venivano sostanzialmente considerate come operazioni nautiche rimesse al Comando di bordo, in quanto necessarie per la sicurezza della navigazione (v. nota dell'Autorità di Sistema P. datata 5 giugno 2018, in atti).

Dallo stralcio del regolamento del Porto e della Rada di Trapani (luglio 2011), si evince, inoltre, che già il rizzaggio e il derizzaggio della merce varia su camion, a terra e a bordo delle navi, con esclusione della merce containerizzata e dei rotabili, erano state individuate tra i "servizi portuali" (v. art. 69, punto i), dello stralcio del regolamento, depositato da A. in data 19 luglio 2018); e tali operazioni - stando sempre a quanto si evince dalle difese della ricorrente, nonché dalla predetta nota dell'A., non contestata sul punto - erano state svolte dalla ricorrente stessa, in quanto ritenute ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali.

Deve anche essere chiarito che, per rizzaggio, si fa riferimento all'insieme delle operazioni e procedure finalizzate a legare solidamente con "rizze" beni trasportati via mare - quali, in particolare, automezzi - in modo tale che i predetti veicoli rimangano fermi e non subiscano danni a causa dei movimenti della nave in corso di navigazione.

Per quanto attiene al quadro normativo di riferimento, occorre invece prendere le mosse dall'art. 16, commi da 1 a 4, della L. n. 84 del 1994 (nella versione in vigore dal 24 febbraio 2018), a tenore del quale:

"1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito P.. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema P., o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le Autorità di sistema P. o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di sistema P. o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità di sistema P. o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

Inoltre, il D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, all'art. 2, prevede che:

"1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in àmbito P. dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.

3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro P..".

L'art. 1 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585 (Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali), dispone che "1. Le operazioni portuali indicate nel comma 1, dell'art. 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 , non possono essere espletate se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'autorità P., o laddove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dall'organizzazione P.. Nei restanti porti l'autorizzazione viene rilasciata dal capo del circondario".

Va anche richiamato l'art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 - recante l'adeguamento, tra l'altro, della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali - il quale definisce come "operazioni e servizi portuali", le "operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito P."; mentre, il successivo art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 272 del 1999 obbliga il datore di lavoro ad elaborare il documento di sicurezza - richiesto, conseguentemente, dall'art. 12 del gravato regolamento dell'A. - che deve essere custodito presso la sede dell'impresa.

L'art. 35 dello stesso D.Lgs. n. 272 del 1999 - rubricato "Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale" - stabilisce, poi, con disposizione di dettaglio, che:

"1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare;

b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro;

c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;

d) siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio;

e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici;

f) siano tenute spente le luci esterne ed interne;

g) non siano chiuse a chiave le porte;

h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati;

i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.".

Osserva il Collegio che, dall'esame della complessiva normativa sopra riportata, emerge che le attività di rizzaggio e derizzaggio sono attività prese in considerazione dal legislatore, e disciplinate anche in quanto funzionali alla sicurezza della navigazione.

Ora, sebbene l'art. 16, co. 1, ricomprenda nell'ambito delle operazioni portuali "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito P.", ad avviso del Collegio il rizzaggio e il derizzaggio rientrano tra le attività specialistiche - rispetto alle operazioni portuali di cui all'art. 16, co. 1, della L. n. 84 del 1994, costituenti un numerus clausus - non necessariamente connesse al ciclo delle operazioni portuali in relazione al movimento delle merci.

Deve in particolare rilevarsi che il rizzaggio non può essere ricondotto sic et simpliciter alle operazioni portuali, in quanto tale attività specialistica è attività necessaria, ma a carattere eventuale, poiché non tutte le operazioni di movimentazione merci richiedono l'attività di rizzaggio: si pensi, per esempio, al carico delle merci alla rinfusa, il quale si effettua senza rizzaggio.

Inoltre, per quanto già rilevato anche tenendo conto della specifica normativa, il rizzaggio e il derizzaggio - a differenza della mera movimentazione delle merci - non si caratterizzano solo per l'aspetto economico, ma anche per il profilo della sicurezza della navigazione; sicché, tali attività specialistiche non possono essere considerate alla stregua di attività libere, come tali implicitamente ricomprese nel carico e scarico e nella movimentazione merci.

Deve anche osservarsi che, a volere seguire la tesi di parte ricorrente, tali peculiari attività sostanzialmente perderebbero la loro autonomia rispetto alle operazioni portuali, dalle quali non sarebbero differenziate, restando prive di una specifica regolamentazione; laddove, proprio i rilevanti profili della sicurezza - quali evincibili dal complessivo quadro normativo su riportato - impongono il rilascio, da parte dell'Autorità, dell'autorizzazione a ciascuna impresa che voglia effettuare tali attività; con conseguente necessità, per tutte le imprese operanti nell'ambito P., di indicare, nelle istanze di autorizzazione, per quali specifiche attività chiedono di essere abilitate, nella considerazione che l'Autorità deve valutare i profili della sicurezza della navigazione e dell'approdo.

E, d'altro, canto, non è superfluo rilevare che il regolamento impugnato, all'art. 12, prescrive a corredo dell'istanza di autorizzazione ai servizi portuali, anche la documentazione prevista dall'art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 272 del 1999 (documento di sicurezza con la descrizione dei servizi portuali).

Come rilevato anche dal Giudice di appello, "...Consegue da quanto sopra che, in materia P., le prestazioni possono essere qualificate come specialistiche, se caratterizzate da una particolare competenza tecnica per loro natura nautica (pilotaggio, rimorchio, battellaggio, ormeggio) o per la tipologia delle prestazioni rese dal concessionario fornitore per la sicurezza stessa delle lavorazioni (quando si inseriscono in un unico ciclo produttivo integrato del servizio di trasporto), mentre la complementarità e l'accessorietà consistono nel fatto che i servizi portuali, pur essendo attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali ma in ruolo servente a queste, devono essere funzionali al proficuo svolgimento del ciclo stesso contribuendo a migliorarne la qualità in termini di produttività, celerità e snellezza, o devono essere necessari per eliminare residui o conseguenze indesiderate delle operazioni portuali (di regola, d'interesse generale quali gru di banchina, rizzaggi, movimentazione dei container e loro spuntature, pesatura e controllo di sigilli, bunkeraggio, approvvigionamenti per la nave, raccolta dei rifiuti, espletamento di adempimenti doganali, nel genere consistenti in attività rivolte a coprire l'intero ciclo dei servizi richiesti da una nave in funzione del miglior espletamento delle operazioni portuali)...." (cfr. Consiglio di Stato. Sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 586).

Pertanto, nella consapevolezza delle specifiche caratteristiche delle attività in interesse - del resto, in passato assimilate ai servizi tecnico nautici - il rizzaggio e il derizzaggio si possono ricondurre alla disciplina dei servizi portuali, in quanto strettamente connessi (ove necessari in funzione della tipologia di operazione) al ciclo delle operazioni che si svolgono nel porto, e aventi, oltre alle su rilevate finalità pubblicistiche involgenti importanti profili di sicurezza, anche un aspetto economico e, pertanto, necessariamente subordinate al potere autorizzativo dell'Autorità P..

Appare, pertanto, coerente con il quadro normativo di riferimento che il gravato regolamento adottato dall'A. abbia disciplinato il rizzaggio e derizzaggio di autoveicoli e mezzi gommati includendoli tra i servizi portuali specialistici, venendo in rilievo un complesso di attività finalizzate alla sicurezza della navigazione e dell'approdo in relazione al carico, scarico e movimentazione delle merci (e rotabili).

Rientra, conseguentemente, nella discrezionalità dell'Autorità P. il compito di individuare, in considerazione della situazione del porto, le attività riconducibili ai cd. servizi portuali.

C.2. - L'imprescindibilità dell'autorizzazione all'espletamento di tali attività, in funzione delle esigenze di sicurezza del porto e della navigazione, rende, pertanto, privo di consistenza anche il terzo motivo.

Non è, peraltro, superfluo rilevare, quanto al dedotto difetto di motivazione, che il regolamento è un atto generale e, come tale, non necessita di una specifica motivazione.

C.3. - Anche il secondo motivo non è fondato.

Una volta ricondotte le attività in interesse all'ambito dei servizi portuali, deve rilevarsi che la competenza dell'A. a disciplinare tali attività è espressamente prevista dall'art. 6, co. 4, della L. n. 84 del 1994.

Tanto è sufficiente per respingere tale doglianza.

D. - Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento all'ordinanza n. 7 del 25 maggio 2018 e alla nota prot. n. (...) del 5 giugno 2018 dell'A.; per il resto, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

E. - Gli specifici profili della controversia e la novità della questione legittimano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite; nulla deve, invece, statuirsi con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto precisato in motivazione; per il resto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite; nulla spese con riguardo a quelle non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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