Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Presupposti.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., (ud. 03/07/2019) 16-07-2019, n. 9381
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12808 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Gianturco n. 1;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del D.P.R. del 2 agosto 2018 - pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 206 del 5.9.2018 - con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000, lo scioglimento del Consiglio comunale di-OMISSIS- (RG) e la nomina della Commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
2) della proposta del Ministro dell'Interno del 24.7.2018, allegata al medesimo D.P.R. quale sua parte integrante;
3) della Relazione ex art. 143, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, a firma del Prefetto di Ragusa all'esito dell'accesso ispettivo, datata 14.5.2018 ed allegata al medesimo D.P.R. quale sua parte integrante;
4) della Relazione della Commissione di accesso del 30.3.2018, richiamata per relationem nella Relazione prefettizia quale parte integrante della stessa, allo stato non conosciuta;
5) della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27.7.2018, richiamata nelle premesse del D.P.R. gravato; nonché, di tutti gli atti al predetto connessi, siano essi presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti nella versione integrale e ad ogni modo afferenti al procedimento conclusosi con il D.P.R. del 2 agosto 2018 di scioglimento del Comune di-OMISSIS- e contestuale commissariamento dello stesso, comunque lesivi, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse:
6) i verbali e le relazioni della Commissione di accesso in uno ai relativi allegati;
7) le informative ed i rapporti di servizio della Polizia Giudiziaria, inerenti ai fatti richiamati nella impugnata nota prefettizia datata 14.5.2018, non conosciuti nella versione integrale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con il gravame introduttivo, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del D.P.R. 2 agosto 2018 con il quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e sulla base della proposta del Ministro dell'interno e della relativa relazione prefettizia, il commissariamento del Comune di-OMISSIS-, nonché la nomina della commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
2. Fanno preliminarmente presente di essere legittimati all'azione nella qualità di sindaco, consiglieri comunali e assessori comunali del Comune all'esito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 e del relativo turno di ballottaggio del 19.6.2016.
Fanno, altresì, presente che il D.P.R. impugnato è stato adottato su proposta del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2018, a sua volta assunta sulla scorta della Relazione redatta dal Prefetto di Ragusa in data 14 maggio 2018 sulla base di apposita relazione della Commissione di indagine nominata con provvedimento prefettizio.
3. Con il gravame introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del citato DPR e degli atti che lo presuppongono alla stregua di un unico, articolato, motivo di impugnazione, in cui lamentano la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché l'eccesso di potere sotto diversi profili.
Avuto riguardo al settore della gestione dei rifiuti, parte ricorrente lamenta che non si è tenuto conto che l'amministrazione comunale aveva dovuto fronteggiare una "emergenza rifiuti", ereditata dalle precedenti gestioni, che aveva costretto all'avvio in via d'urgenza (in pendenza della stipula del contratto) con la nuova ditta aggiudicataria. Quanto alla presunta illegittimità della deliberazione con la quale la Giunta aveva approvato il progetto per la raccolta differenziata non avendone la competenza, sostengono che non vi sarebbe stata un'invasione delle competenze prettamente gestionali riservate ai dirigenti in materia, trattandosi di un atto di indirizzo politico.
In ordine alla presenza del termine breve per presentare l'offerta, esso si giustificherebbe in relazione alla situazione di emergenzialità. Inoltre, osservano che la ditta aggiudicataria del servizio è stata successivamente colpita da interdittiva antimafia per fatti non riguardanti gli amministratori ed i dipendenti del Comune di-OMISSIS-. Quanto ai sospetti di condizionamento e/o permeabilità ad infiltrazione mafiosa per i "servizi analoghi" successivamente affidati alla medesima ditta, non sussisterebbero indizi di sospetti collegamenti con soggetti vicini a gruppi della criminalità organizzata. In ordine, poi, alla riscontrata presenza di lavoratori con precedenti penali nelle ditte appaltatrici del servizio, parte ricorrente individua una serie di elementi che dimostrerebbe il carattere congetturale della tesi secondo cui tale presenza sarebbe sintomatica di condizionamento dell'Ente appaltatore. Inoltre, i ricorrenti si dolgono della carenza istruttoria derivante dalla mancata considerazione del contenuto di una relazione riservata del Sindaco, consegnata alla Commissione di indagine il 23 gennaio 2018.
Per quanto attiene alle criticità riscontrate nella gestione del mercato ortofrutticolo, i ricorrenti richiamano nuovamente quanto dedotto dal Sindaco nella propria relazione, e in particolare l'adozione da parte della disciolta amministrazione di un "Regolamento del Mercato Ortofrutticolo" e dei controlli attivati in esecuzione di quanto previsto in detto regolamento.
I ricorrenti, poi, lamentano la mancata considerazione delle iniziative assunte dall'amministrazione comunale sul fronte dell'emergenza criminale e mafiosa e descritte nella predetta relazione trasmessa alla Commissione.
Quanto alle deduzioni formulate negli atti prefettizi in relazione al sistema della riscossione dei tributi, alla gestione finanziaria, agli atti di programmazione del personale, all'erogazione dei contributi e all'omessa esecuzione di provvedimenti demolitori di immobili abusivi, parte ricorrente, pur non negando la presenza di determinate "criticità", le ritiene "sistemiche" della macchina amministrativa e comunque non idonee a essere assunte ad indizio serio ed univoco di condizionamento della criminalità organizzata.
Sostengono, poi, i ricorrenti l'irrilevanza, ai fini dell'adozione della misura dissolutoria, dei rapporti di parentela di taluni dipendenti comunali con persone controindicate e di affinità di un assessore con un soggetto con precedenti penali.
Sono, inoltre, formulate deduzioni volte a confutare le considerazioni espresse dalla Commissione d'accesso sulla mancata discontinuità dell'amministrazione disciolta rispetto a quelle precedenti, nonché a contrastare quanto dedotto nella relazione prefettizia circa il collegamento tra il mancato recupero di ingenti somme per tributi ed i vantaggi indiretti che alcuni soggetti controindicati ne avrebbero ricavato. Infine, è contestato anche quanto asserito in relazione alla inerzia a fronte del fenomeno dell'abusivismo edilizio.
4. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
5. Con l'ordinanza n. 7417/2018, l'esigenza cautelare rappresentata nel ricorso introduttivo è stata tutelata attraverso la fissazione della data di trattazione del merito della controversia. Sono stati, altresì, disposti incombenti istruttori per l'acquisizione dei provvedimenti impugnati e degli atti allegati in forma integrale. Nel provvedimento è stata, inoltre, respinta l'istanza al superamento del numero massimo di pagine presentata nel gravame, per la mancata individuazione dei "gravi e giustificati motivi" che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, legittimano la proponibilità dell'autorizzazione successiva in luogo di quella preventiva, di cui al precedente articolo 6.
6. Acquisita in atti tale copia integrale, parte ricorrente ha formulato motivi aggiunti, derivanti dall'esame degli atti depositati, deducendo in primo luogo che, nonostante nella relazione prefettizia si faccia riferimento all'avvenuto scrutinio, ai fini istruttori, di "ingente documentazione", negli atti della Commissione di accesso non vi sarebbe traccia dell'analisi del contenuto della relazione consegnata dal Sindaco, con conseguente vulnus dell'istruttoria compiuta. Parimenti, la Commissione non avrebbe valutato le iniziative a sostegno della legalità poste in essere dalla disciolta amministrazione, che per i ricorrenti sarebbero incompatibili con i giudizi di "permeabilità" espressi nel provvedimento dissolutorio.
Sono, inoltre, contestate le valutazioni espresse dalla Commissione in relazione al settore della gestione dei rifiuti, nelle quali non si terrebbe conto che l'amministrazione ha operato ponendo in essere procedure chiare e trasparenti svolte in costante interlocuzione con la stessa Prefettura di Ragusa. Sostengono, in definitiva, i ricorrenti che le vicende relative alla gestione del servizio rifiuti dimostrerebbero la discontinuità dell'attuale amministrazione rispetto alle precedenti amministrazioni e la estraneità dal contesto di criminalità organizzata, particolarmente condizionante in altri comuni del territorio.
In relazione alla gestione del mercato ortofrutticolo, affermano che dagli atti depositati emergerebbero mere congetture non corroborate da documentate circostanze di fatto in grado di dimostrare la "compiacenza" degli esponenti dell'organo comunale per gli interessi criminali.
Infine, deducono che anche le ulteriori criticità riscontrate non costituirebbero un indizio serio ed univoco di condizionamento della criminalità organizzata.
In vista dell'udienza pubblica di trattazione della controversia, sia la parte ricorrente che l'amministrazione hanno depositato memorie difensive. Parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della memoria versata in giudizio dalla difesa erariale il 17 giugno 2019, sostenendo che non presenta le caratteristiche di una "replica" e, di conseguenza, sarebbe tardiva, ai sensi degli articoli 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., in quanto presentata oltre le ore 12. Ha, altresì, lamentato il mancato rispetto da parte delle amministrazioni resistenti dei limiti dimensionali previsti per la redazione delle memorie difensive.
All'udienza del 3 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, si rileva che la memoria depositata dalla difesa erariale il 17 giugno 2019 alle ore 16,20 non è tardiva in quanto essa, pur non essendo qualificabile quale "replica" alle difese prodotte da parte ricorrente, è stata comunque depositata entro il termine previsto per il deposito delle memorie, ai sensi degli articoli 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., e pari a quindici giorni liberi dalla data dell'udienza pubblica, fissata per il 3 luglio 2019.
Il Collegio, sul punto, aderisce alle considerazioni espresse in giurisprudenza secondo cui deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall'art. 7 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168), "la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno). Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora" (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3419). Si è, in particolare rilevato che detta conclusione è rafforzata, in termini di lettura sistematica, dal raffronto con il comma 2 dell'art. 4 delle norme di attuazione al codice, che pone al deposito il termine inderogabile delle ore 12:00 nei soli casi in cui è previsto il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio. Essa, inoltre, "trova conforto nei più recenti orientamenti della Corte costituzionale (sentenza 9 aprile 2019, n. 75, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta)"" (Cons. Stato n. 3419/2019, cit.).
La memoria delle amministrazioni resistenti del 17 giugno 2019 è, pertanto, tempestiva.
2. Prima di affrontare in dettaglio la fattispecie oggetto dell'odierna controversia, è opportuno sintetizzare i principi generali applicabili in materia, come desumibili dalla giurisprudenza.
Valga per tutti quanto precisato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054), secondo cui lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose costituisce una misura straordinaria di prevenzione (Corte Cost. n. 103/1993), che l'ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale (Cons. Stato, Sezione III, 28.5.13, n. 2895); il D.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono, quindi, atti di "alta amministrazione", perché orientati a determinare ugualmente la tutela di un interesse pubblico, legato alla prevalenza delle azioni di contrasto alle c.d. "mafie" rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali (Cons. Stato, Sez. III, n. 2895/2013 cit.).
In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate "nel loro insieme", non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento "mafioso" (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547).
Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere - nel loro insieme - plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. di Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340).
La norma di cui all'art. 143 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., quindi, consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se - come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266).
Nell'esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, trovano perciò giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità di "stampo mafioso" (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.).
A ciò deve aggiungersi che, se è vero che gli elementi raccolti devono essere "concreti, univoci e rilevanti", come è richiesto dalla "nuova formulazione" dell'art. 143, comma 1, Tuel, è tuttavia solo dall'esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell'ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della "macchina" amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti "controindicati" (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895).
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per "concretezza" ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per "univocità", intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per "rilevanza", che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale. La definizione di questi precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della L. n. 94 del 2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità, ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità di commisurare l'intervento più penetrante dello Stato a contrasto del fenomeno mafioso con i più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l'autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 197 e 19 ottobre 2015, n. 4792).
Proprio in ragione della straordinarietà dell'indicata misura e della sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione, tramite connivenza con le amministrazioni locali, della criminalità organizzata sull'intero territorio nazionale, deve ritenersi che la suindicata modifica dell'art. 143 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit. non implica una regressione della "ratio" sottesa alla disposizione, poiché "la finalità perseguita dal legislatore è rimasta quella di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell'ingerenza delle organizzazioni criminali sull'azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo" (Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2014, n. 2038), nell'evidente necessità di evitare, con immediatezza, che l'amministrazione locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata per l'intera durata del suo mandato elettorale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.).
Sulla base di tali presupposti, quindi, e in riferimento al grado di ampiezza dei poteri di cui dispone il giudice amministrativo nell'esame delle impugnazioni di tali provvedimenti di scioglimento, considerata la suddetta natura del procedimento dissolutorio, può essere esercitato solo un sindacato di legittimità di tipo "estrinseco", senza possibilità di valutazioni che, al di fuori dell'espressione dell'ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, si muovano sul piano del "merito" amministrativo (Cons. Stato, Sez. III n. 1266/2012, cit.).
3. Osserva il Collegio che i fatti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale di-OMISSIS- sono stati riportati correttamente negli atti prefettizi e costituivano un quadro indiziario più che sufficiente a condurre all'adozione della misura dissolutoria.
4. In via generale, deve osservarsi che l'impianto normativo sopra richiamato non prevede l'instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli amministratori dell'ente locale e pertanto la circostanza che negli atti prodromici all'assunzione della misura dissolutoria non siano presenti espliciti riferimenti ovvero controdeduzioni a quanto contenuto nella relazione presentata alla Commissione d'accesso dall'ex Sindaco del Comune di-OMISSIS- non inficia la legittimità degli atti adottati.
5. Quanto alle anomalie riscontrate nella gestione del servizio dei rifiuti, il quadro indiziario emerso negli atti prefettizi non è scalfito dalle considerazioni degli odierni esponenti relativi alla necessità di fronteggiare una situazione "emergenziale". Dalla lettura degli atti prefettizi, si evince la volontà dell'organo politico di ingerirsi su questioni, relative alle procedure e ai termini di gara, che sono sottratti alla competenza della giunta comunale e riservati agli apparati amministrativi (cfr. la deliberazione n. 325 del 25 luglio 2016). L'anomalia riscontrata, quindi, non riguarda la decisione presa in relazione alla raccolta differenziata, come sostenuto nel ricorso, ma l'avere l'organo politico assunto una decisione concernente la tipologia della procedura di gara da espletare, che era di pertinenza dell'organo tecnico gestionale. Inoltre, quanto alla affermazione che la scelta in questione si era resa necessaria per uscire da una situazione emergenziale, gli atti prefettizi sottolineano come gli stessi organi di controllo della regione Sicilia hanno riscontrato che tra i fattori che avevano determinato la situazione critica nel settore dei rifiuti rientrava anche l'inerzia del Comune di-OMISSIS- che aveva omesso per oltre due anni e tre mesi di trasmettere gli atti necessari per avviare le procedure di gara del Piano di Intervento ARO, approvato in data 22 maggio 2015.
E', poi, adeguatamente motivata la rilevanza indiziaria delle complessive criticità e anomalie riscontrate nel settore della gestione dei rifiuti, in ragione dell'affidamento del servizio a una ditta il cui legale rappresentante è stato successivamente tratto in arresto, nell'ambito dell'operazione "-OMISSIS-" del 28 novembre 2017, ed è risultato essere contiguo ad ambienti criminali di stampo mafioso.
6. Anche quanto emerso in relazione alla gestione del mercato ortofrutticolo costituisce un quadro indiziario significativo, ai fini del giudizio della possibile presenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Innanzitutto, la relazione del Prefetto dà conto della dimostrazione di una consistente presenza delle consorterie mafiose nel mercato, gestito dall'ente comunale. La persistente e grave ingerenza della criminalità organizzata nella gestione del mercato ha condotto anche a intimidazioni e minacce perpetrate nei confronti dei membri della commissione giudicatrice nominata per la gara d'appalto per l'assegnazione di alcuni box all'interno del suddetto mercato. Emerge, dalla lettura degli atti, un grave quadro indiziario in relazione a tale gestione, soprattutto per l'inefficacia della azione di contrasto sugli accessi, tali da rendere sostanzialmente vane le misure introdotte dalle nuove norme regolamentari volute dalla disciolta consiliatura.
7. L'appurata inerzia e scarsa capacità di reazione ai condizionamenti della criminalità organizzata assume, alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla verifica dei presupposti per l'applicazione della misura dissolutoria, un rilievo fondamentale; in tale contesto, deve osservarsi che l'Amministrazione procedente non era tenuta a operare un bilanciamento con eventuali circostanze favorevoli, derivanti da azioni positive di contrasto di riscontrate illegittimità, diffusamente illustrate dai ricorrenti (cfr., in argomento, Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 aprile 2018, n. 3675, che ha rilevato come "Il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 143 T.U.E.L. non richiede alcun giudizio di bilanciamento di circostanze favorevoli e non favorevoli, alla stregua di quanto avviene nel procedimento penale, dato che l'azione amministrativa deve essere sempre ispirata ai principi di legalità e di buon andamento ed è, in quanto tale, attività doverosa che in nessun caso può essere invocata come esimente di condotte parallele che a tali principi non sono conformi").
8. Il quadro indiziario fornito dall'amministrazione a supporto della decisione impugnata risulta, vieppiù, corroborato da numerose altre criticità, puntualmente descritte negli atti della Prefettura, riguardanti la mala gestio nella concessione di sussidi, di cui hanno beneficiato anche soggetti legati da vincoli di parentela o affinità con esponenti delle consorterie criminali, e nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In tale ultimo ambito, il Prefetto dà anche conto dei risultati di una operazione di polizia giudiziaria che ha messo in luce l'esistenza di un accordo elettorale tra un consigliere comunale dimissionario e l'ex proprietario di un immobile confiscato.
9. Osserva, in conclusione, il Collegio che, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, il provvedimento gravato ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143, D.Lgs. n. 267 del 2000, evidenziando, con argomentazione logica e congruente, la sussistenza di numerose circostanze fattuali, dalla quale si è logicamente inferita l'esistenza del condizionamento. Le contestazioni atomisticamente svolte dai ricorrenti su taluni singoli episodi, tra l'altro risultati in concreto correttamente riportati negli atti prefettizi, non scalfiscono, quindi, l'analisi "d'insieme" operata dall'amministrazione, dalla quale è emerso un quadro indiziario sufficientemente significativo ai fini della applicazione della misura dissolutoria.
10. Alla luce di quanto dedotto, quindi, il gravame, unitamente ai motivi aggiunti, non può trovare accoglimento.
11. Le spese di lite, in ragione della conoscibilità degli atti integrali solo attraverso il presente contenzioso, nonché del mancato rispetto anche da parte delle amministrazioni resistenti del principio di sinteticità negli scritti difensivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore
10-08-2019 15:50
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