Rigetto dell'istanza diretta ad ottenere la concessione demaniale marittima per la costruzione del porto turistico di Bonagia.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2012) 14-03-2012, n. 543
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
"COGIP" S.p.A. ed "Ing. P. & C." S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo Blandi, presso il cui studio in Palermo, via Emilia, n. 23, sono elettivamente domiciliati;
contro
- Comune di Valderice, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Massimo D'Azeglio, elettivamente domiciliato presso Giuseppe Giambrone in Palermo, via Principe di Belmonte, n. 82;
- Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria - Ufficio 4 (già Genio Civile Opere Marittime);
- Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - Dipartimento Lavori Pubblici;
- Ufficio del Genio Civile di Trapani;
- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Territorio;
- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Urbanistica;
- Assessorato Regionale del Turismo;
- Capitaneria di Porto di Trapani;
- Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali;
- Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani,;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81 sono domiciliati per legge;
- ASL n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Comune di Erice, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Provincia Regionale di Trapani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonino Barbiera e Diego Maggio, elettivamente domiciliato presso Giuseppe Giambrona, in Palermo, via Principe di Paternò, n. 56;
nei confronti di
Acquatecno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del rigetto dell'istanza diretta ad ottenere la concessione demaniale marittima per la costruzione del porto turistico di Bonagia, contenuto nel verbale della Conferenza dei Servizi ex D.P.R. n. 509 del 1997 tenutasi il 29 ottobre 2008, pervenuto alla ricorrente il giorno 27 dicembre 2008 con foglio prot n. 35400del 19.12.2008;
- di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, in essi ricompresi i pareri resi in seno a detta Conferenza dei Servizi dal Provveditorato ex Genio Civile OO.MM., dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, dalla Provincia di Trapani, dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - dipartimento territorio e dipartimento urbanistica, dall'ASL di Trapani.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni regionali e statali intimate;
Vista l'ordinanza cautelare n. 340 del 24 marzo 2009;
Vista l'ordinanza del CGA n. 805 del 13 luglio 2009;
Visti i motivi aggiunti;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Provincia Regionale di Trapani;
Vista la memoria dell'Avvocatura dello Stato;
Visto la memoria delle ricorrenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, i difensori delle parti come da verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 23 febbraio 2009 e depositato il 13 marzo successivo, le società indicate in epigrafe esponevano che il Comune di Valderice aveva ottenuto un finanziamento nell'ambito del programma territoriale "Trapani Nord" per la realizzazione di un porto turistico a Bonagia e, dopo aver predisposto ed approvato il relativo progetto preliminare, aveva chiesto alla capitaneria di porto di Trapani ed all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente il rilascio della concessione demaniale marittima delle aree e dello specchio acqueo interessati dal progetto.
La capitaneria aveva, pertanto, avviato la procedura ex art. 3 del D.P.R. n. 509 del 1997, recepito con l'art. 75 della L.R. n. 4 del 2003, pubblicando il relativo avviso sulla GURS parte II n. 47 del 23 novembre 2007 e sulla GUCE.
Entro i termini previsti erano state presentate due domande: quella dell'ATI tra le società ricorrenti e quella dell'ATI Acquatecno s.r.l. - Compagnia Fondiaria Nazionale S.p.a., che erano state trasmesse al Comune di Valderice, che aveva convocato, ex art. 5 del D.P.R. n. 509 del 1997, una conferenza di servizi per l'esame dei progetti, la quale si era tenuta il 10 settembre 2008.
Le Amministrazioni partecipanti avevano formulato rilievi in ordine ai tre progetti e, a conclusione dei lavori, avevano concordato sulla necessità che venisse prodotta dalle due ATI idonea documentazione atta a comprovare la capacità economica e finanziaria.
I lavori erano stati, pertanto, rinviati al 28 ottobre 2008.
L'ATI tra le ricorrenti aveva depositato documentazione integrativa.
Il 28 settembre 2008 si era svolta la seconda seduta della conferenza di servizi, in apertura della quale il Sindaco di Valderice aveva rappresentato che "in una più esatta ripartizione delle attività pubblica e privata" era opportuno procedere dapprima alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del porto, coerenti con gli strumenti urbanistici, utilizzando i fondi pubblici e successivamente alla realizzazione delle opere connesse al diporto nautico.
A conclusione dei lavori, le tre istanze di concessione presentate erano state rigettate.
Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Violazione: del D.P.R. n. 509 del 1997, come recepito con l'art. 75 della L.R. n. 4 del 2003; della L. n. 241 del 1990; dell'art. 5 della L.R. n. 21 del 1998. Eccesso di potere per: sviamento, contraddittorietà, illogicità, parzialità, motivazione insufficiente.
La motivazione posta alla base del rigetto della istanza di concessione dell'ATI ricorrente e, in particolare, il riferimento alla inidoneità economica e finanziaria, sarebbe carente, essendo tale determinazione da ricondurre alla volontà del Comune di Valderice di interrompere la procedura ed utilizzare direttamente i fondi pubblici destinati al porto di Bonagia.
2) Violazione: del D.P.R. n. 509 del 1997, come recepito con l'art. 75 della L.R. n. 4 del 2003; della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per: sviamento e sotto vari altri profili nella scelta finale degli enti, nei pareri negativi e nelle scelte di non esprimersi.
Se tutti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi avessero espresso il loro parere, il progetto dell'ATI ricorrente sarebbe stato scelto.
Inoltre, per quanto riguarda i singoli pareri:
- parere del genio civile OO.MM.: sarebbe stato emesso da organo incompetente, essendo state trasferite le attribuzioni relative al demanio marittimo ex L. n. 172 del 2003; sarebbe negativo solo nella forma e non anche nella sostanza;
- parere della Soprintendenza: insufficiente sarebbe il riferimento ai pareri negativi del genio civile OO.MM. e del Comune di Erice;
- parere della Provincia di Trapani: non avrebbe evidenziato il motivo della non esaustività delle integrazioni fornite;
- parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente: sarebbe stato reso nella erronea convinzione della preferenza della realizzazione di opere conformi al PRG; insufficiente sarebbe il riferimento al parere negativo del genio civile OO.MM..
Per le Amministrazioni statali e regionali intimate si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 340 del 24 marzo 2009 l'istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame dei pareri espressi nella conferenza di servizi del 29 ottobre 2008.
Con ordinanza n. 805 del 13 luglio 2009 il CGA ha riformato tale ordinanza ritenendo che i contestati pareri negativi non apparivano affetti da vizi sindacabili in sede di giudizio di legittimità e che i profili di danno erano suscettibili di riparazione per equivalente.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22 febbraio 2011 e depositato il giorno 25 successivo, le ricorrenti hanno fatto ulteriori precisazioni volte a supportare la pretesa risarcitoria, in considerazione del fatto che erano già state avviate le procedure per la messa in sicurezza del porto e non era più possibile ottenere la concessione demaniale richiesta.
Si è costituita in giudizio la Provincia Regionale di Trapani, che, soffermatasi sulla discrezionalità tecnica caratterizzante i pareri contestati e sulla conseguente insindacabilità in sede giurisdizionale, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In vista della udienza, la difesa erariale ha depositato una memoria, con la quale, precisato preliminarmente che tutti e tre i progetti esaminati nella conferenza di servizi avevano riportato pareri negativi, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese, poiché infondato, in considerazione, tra l'altro: della necessità della messa in sicurezza del porto di Bonagia, come emergente dalla documentazione versata in atti; della non conformità del progetto delle ricorrenti agli strumenti urbanistici; dell'articolato giudizio negativo del Genio Civile OO. MM., la cui competenza si evincerebbe dai chiarimenti dati al Comune di Valderice dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con la nota prot. n. 11567 del 10 febbraio 2009.
Le ricorrenti hanno depositato una memoria, con la quale hanno replicato alle deduzioni della difesa erariale, insistendo nelle proprie domande.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
1. La controversia concerne il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi indetta, ai sensi del D.P.R. n. 509 del 1997, per il rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata alla realizzazione del porto turistico di Bonagia, con il quale sono state rigettate le tre istanze pervenute (tra le quali quella della ricorrente), decidendo di non ammetterne nessuna alle fasi successive e di realizzare esclusivamente opere di messa in sicurezza del porto.
2. Con il primo motivo si deduce che la motivazione posta alla base del rigetto dell'istanza di concessione dell'ATI ricorrente e, in particolare, il riferimento alla inidoneità economica e finanziaria, sarebbe carente, essendo tale determinazione da ricondurre alla volontà del Comune di Valderice di interrompere la procedura ed utilizzare direttamente i fondi pubblici destinati al porto di Bonagia.
Orbene, va preliminarmente precisato che il progetto delle ricorrenti era stato sottoposto a rilievi nella seduta del 10 settembre 2008, in quanto: il rappresentante del Genio Civile Opere Marittime di Palermo aveva ritenuto non conformi gli elaborati al D.M. del 14 aprile 1998; il Comune di Valderice ne aveva evidenziato la difformità rispetto agli strumenti urbanistici; tutti i partecipanti avevano concordato sulla necessità di maggiori garanzie in ordine alla capacità economica - finanziaria.
Erano state, pertanto, richieste integrazioni documentali, che parte ricorrente aveva prodotto, cosicchè i lavori erano proseguiti il 29 ottobre 2008 con una nuova riunione della conferenza di servizi, nella quale avevano espresso parere negativo sul progetto i seguenti enti: Genio Civile Opere Marittime di Palermo; Provincia Regionale di Trapani; Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; Comune di Valderice, mentre la Soprintendenza di Trapani, l'ASL di Trapani ed il servizio Demanio dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente avevano fatto riferimento al parere negativo espresso dal primo degli enti citati.
Avevano espresso parere favorevole solo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto di Trapani.
Per quanto riguarda, in particolare, il parere del Genio Civile Opere Marittime di Palermo, occorre rilevare che era stato motivato con riferimento alla persistente non rispondenza della documentazione ai "requisiti del progetto preliminare" prescritti nell'allegato I del D.M. del Ministero dei Trasporti del 14 aprile 1998.
La Provincia Regionale di Trapani aveva, da canto suo, espresso parere negativo, in quanto le integrazioni prodotte non erano state ritenute esaustive per la valutazione delle condizioni di sicurezza e transitabilità nell'ambito della strada provinciale SP 20.
Il Comune di Valderice aveva, invece, ritenuto non dimostrata la capacità economica - finanziaria di parte ricorrente ed evidenziato di ritenere maggiormente conforme all'interesse pubblico la messa in sicurezza del porto, anche in considerazione della sua conformità ( a differenza del progetto in questione) agli strumenti urbanistici.
Tale valutazione era stata ritenuta condivisibile non solo dalla Provincia, ma anche dal Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che aveva, pertanto, espresso parere negativo.
Da quanto riportato emerge in maniera evidente che il rigetto del progetto della ricorrente è stato supportato da adeguata motivazione, avendo la maggior parte delle Amministrazioni intervenute alla conferenza di servizi e, comunque, quelle titolari degli interessi pubblici preminenti (Genio Civile OO. MM. e Comune di Valderice), nell'esercizio della propria discrezionalità, supportato il proprio parere negativo con il riferimento a considerazioni non affette da irragionevolezza.
Non appare, infatti, illogico privilegiare un'opera conforme agli strumenti urbanistici, né esitare negativamente elaborati non conformi alla normativa di riferimento, anche in considerazione delle valutazioni negative espresse in ordine all'affidabilità economica - finanziaria ed all'impatto sulla viabilità.
Per quanto riguarda, infine, la preferenza per le opere di messa in sicurezza del porto, troncante è l'attestazione di rischio della Guardia costiera versata in atti, che, seppur datata 31 marzo 2011, dimostra l'esistenza di una necessità di intervento risalente nel tempo.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo.
3. Parimenti infondato è il primo profilo del secondo motivo, con il quale si deduce che se tutti i partecipanti alla conferenza di servizi avessero espresso il loro parere, il progetto dell'ATI ricorrente sarebbe stato scelto.
Le Amministrazioni partecipanti hanno, infatti, in parte espresso un esplicito parere negativo, in parte deciso di uniformarsi alla valutazione negativa espressa dagli altri, senza che questa scelta possa essere ritenuta in sé illegittima, in considerazione dell'indubbia preminenza degli interessi pubblici facenti capo al Genio civile OO. MM. ed al Comune di Valderice.
4. Infondato è, infine, il secondo profilo del secondo motivo, con il quale si contestano i singoli pareri deducendo quanto segue:
- parere del genio civile OO.MM.: sarebbe stato emesso da organo incompetente, essendo state trasferite le attribuzioni relative al demanio marittimo ex L. n. 172 del 2003; sarebbe negativo solo nella forma e non anche nella sostanza;
- parere della Soprintendenza: insufficiente sarebbe il riferimento ai pareri negativi del genio civile OO.MM. e del Comune di Erice;
- parere della Provincia di Trapani: non avrebbe evidenziato il motivo della non esaustività delle integrazioni fornite;
- parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente: sarebbe stato reso nella erronea convinzione della preferenza della realizzazione di opere conformi al PRG; insufficiente sarebbe il riferimento al parere negativo del genio civile OO.MM..
Per quanto riguarda la competenza del Genio Civile OO.MM. è sufficiente richiamare l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 509 del 1997, come recepito dall'art. 75 della L.R. S. n. 4 del 2003, laddove si prevede che i progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal Sindaco, alla quale sono chiamati a partecipare, tra gli altri, l'ufficio del genio civile opere marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere, nonché ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali.
Il parere espresso da tale ente, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, è negativo non solo nella forma, ma anche nella sostanza, contenendo un riferimento preciso alla non conformità degli elaborati ai requisiti prescritti dall'allegato I del D.M. del Ministero dei Trasporti del 14 aprile 1998.
In merito agli altri pareri, come detto, essi sono da ritenersi adeguatamente motivati in considerazione: della preminenza degli interessi facenti capo al Genio civile OO. MM. (parere della Soprintendenza e dell'ARTA); non irragionevole riferimento ad una valutazione discrezionale di negativa incidenza sulla viabilità (Provincia di Trapani).
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato sia per quanto riguarda la richiesta di annullamento, che per la pretesa risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da suddividersi in parti uguali tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
31-07-2019 00:11
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