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Sentenza

Processo amministrativo: a chi è consentito l'accesso al fascicolo telematico?...
Processo amministrativo: a chi è consentito l'accesso al fascicolo telematico?
TAR Lazio, sez. II bis, ordinanza 27 marzo – 3 maggio 2019, n. 5631
Presidente/estensore Stanizzi

Considerato che con istanza depositata in data 28 febbraio 2019, l'Avv G. de C., nella qualità di Presidente del Comitato Crollo alla Balduina ed in proprio, ha richiesto l'accesso al fascicolo telematico riferito al ricorso in epigrafe;
Considerato che con atto depositato in data 22 marzo 2019 dalla difesa della ricorrente è stata manifestata motivata opposizione alla predetta istanza;
Considerato, quanto alle modalità di decisione, che la trattazione dell'istanza avente ad oggetto l'accesso da parte di terzi al fascicolo processuale, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, deve essere valutata dal giudice e che, in difetto di una diversa e specifica regolamentazione procedimentale e di una espressa riconduzione della competenza in ordine alla stessa alle attribuzioni monocratiche, debba ritenersi che il riferimento al “giudice” recato nella sopra indicata disposizione debba interpretarsi nel senso della valutazione della domanda in composizione collegiale ed in esito alla camera di consiglio all'uopo fissata, in considerazione tanto del carattere eccezionale dei poteri di decisione attribuiti all'organo monocratico, quanto al fine di consentire agli interessati una più completa interlocuzione sull'istanza medesima;
Considerato che a fondamento dell'istanza l'Avv G. de C., nella qualità di Presidente del Comitato Crollo alla Balduina - il quale ha, tra gli altri, lo scopo di osservare e monitorare i lavori edili in corso nel cantiere di Via Lattanzio eseguiti dalla ricorrente Ecolattanzio S.r.l. al fine di valutare le iniziative più opportune a tutela degli interessi dei residenti e dei soci - ed in proprio, nella qualità di proprietario di un immobile adiacente all'area del cantiere, ha allegato l'interesse a procedere all'esame di atti, documenti e provvedimenti depositati nel fascicolo informatico “anche ai fini di presentare atto di intervento ovvero per valutare l'intrapresa di azioni a tutela degli interessi legittimi e/o diritti soggettivi connessi”;
Ritenuto che l'istanza debba essere ritenuta inammissibile, essendo stato il ricorso cui la stessa accede trattenuto in decisione in data antecedente al deposito dell'istanza, ovvero alla camera di consiglio del 30 gennaio 2019, con conseguente preclusione ad ogni ulteriore attività processuale per il relativo grado di giudizio;
Ritenuto, inoltre, in linea generale, che l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo (in termini: decreto del Presidente del CGARS 21 giugno 2018, n. 32);
Ritenuto, in particolare, che mentre l'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l'accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall'art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale: “L'accesso (al fascicolo processuale telematico) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”;
Considerato che gli atti difensivi depositati in sede giurisdizionale non hanno carattere pubblico e sono, dunque, accessibili solo dalle parti del processo medesimo (costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio);
Ritenuto che la visione da remoto a tali atti costituisce, dunque, una deroga a tale principio da accordarsi in presenza di imprescindibili esigenze difensive, dovendosi anche evidenziare che gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte (decreto del Presidente del CGARS 21 giugno 2018, n. 32, cit.), tenuto peraltro conto che persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l'omissione dei dati personali e che gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all'accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso presso le pubbliche amministrazioni medesime;
Considerato che allorquando un soggetto che non è parte del giudizio ne abbia già individuato l'oggetto e ricondotto la propria posizione tra quelle legittimanti la proposizione di un atto di intervento in quanto titolare di un interesse di mero fatto, ben potrebbe spiegare atto di intervento - anche con formula di mero rito - in modo tale da acquisire la qualità di parte del processo ed ottenere pieno accesso al fascicolo di causa, secondo le ordinarie regole processuali, non essendo a tal fine imprescindibile il previo accesso al fascicolo di causa, essendo comunque fatta salva la possibilità di ulteriormente dedurre, nel rispetto dei termini processuali, a seguito della piena conoscenza degli atti acquisita come parte processuale, e non essendo l'atto di intervento soggetto al pagamento del contributo unificato, mentre il mandato al difensore è comunque necessario anche ai soli fini dell'istanza di accesso da remoto al fascicolo telematico, cosicchè nessun particolare aggravio o pregiudizio ad esigenze di tutela discenderebbero dalla proposizione di un atto di intervento in giudizio in luogo di una istanza di accesso al fascicolo informatico;
Ritenuto che le illustrate considerazioni, nel circoscrivere il perimetro dell'accesso al fascicolo di causa, restano comunque assorbite dalla pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, in quanto proposta in data successiva a quella del passaggio in decisione del ricorso cui accede;
Ritenuto, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese inerenti la fase introdotta con l'istanza de qua, venendo in rilievo un'attività non riconducibile a quella strictu sensu giurisdizionale e nell'ambito della quale, peraltro, la possibilità di manifestazione della opposizione delle parti del giudizio è solo eventuale e costituisce espressione di un più generale principio sotteso anche alle previsioni di cui all'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – recante il Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi - ed all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 s.m.i., recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Sezione Seconda Bis, così statuisce sull'istanza:
- rigetta l'istanza di accesso al fascicolo informatico del ricorso in oggetto;
- nulla sulle spese.
Avv. Antonino Sugamele

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