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Sentenza

Pordenone. Dipendente attesta falsamente la coabitazione con la madre per poter ...
Pordenone. Dipendente attesta falsamente la coabitazione con la madre per poter fruire dei benefici previsti dalla L. n. 104 del 1992.
Corte dei Conti Sez. II App., Sent., (ud. 20-02-2018) 19-10-2018, n. 598


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro - Presidente

Piero Carlo Floreani - Consigliere

Antonio Buccarelli - Consigliere

Domenico Guzzi - Consigliere

Maria Cristina Razzano - I Referendario - Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. (...) del Registro di Segreteria, promosso da M. D. T. nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis, (c.f. Omissis), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Lombardini e Luigi Locatello, come da mandato in calce all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato in Roma al Viale Mazzini n. 113 presso lo studio dell'Avv. Rosalba Grasso

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 17/2015 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli V.G., depositata il 18 febbraio 2015.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 20 febbraio 2018, con l'assistenza del Segretario Sig.ra A.C., la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Oronzo D'Agostino su delega dei procuratori costituiti per l'appellante e il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Marco Boncompagni.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in
Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato presso la Sezione territoriale, la Procura regionale conveniva in giudizio il Sig. M. D. T. per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Provincia di Pordenone, della somma di Euro 82.779,66 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

L'Organo requirente esponeva che, con nota in data 6.02.2013, la Provincia di Pordenone aveva denunciato alcune anomalie nella fruizione, da parte del citato dipendente, del congedo previsto dalla L. n. 104 del 1992, di cui, peraltro, era stata fatta segnalazione alla locale Stazione dei Carabinieri.

Riferiva, altresì, di aver avuto notizia, in data 14.05.2013, della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nei confronti dello stesso M. D. T. per il delitto di cui all'art. 640 c.p., avendo il nominato dipendente attestato falsamente la coabitazione con la madre per poter fruire dei benefici previsti dalla L. n. 104 del 1992. Dagli atti del procedimento penale emergeva che egli aveva presentato una richiesta di congedo straordinario di due anni al fine di provvedere all'assistenza della madre, portatrice di handicap grave. Per poter beneficiare del congedo aveva attestato la coabitazione con la stessa in Omissis, mentre in effetti risiedeva in Omissis con la moglie e la figlia; la madre, invece, viveva nel Comune di Omissis con l'altro figlio, che le prestava assistenza assieme alla moglie e a due badanti.

Il M. D. T., inoltre, veniva condannato dal Tribunale penale di Pordenone, con sentenza n. Omissis del Omissis, alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed Euro 1.250,00 di multa, riconoscendosi perfettamente integrato il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico.

Sulla base degli elementi raccolti in sede penale l'Organo requirente ipotizzava, a carico del sig. M. D. T., una condotta dolosa, diretta a beneficiare di un congedo retribuito non spettante, causativa di danno per l'Amministrazione provinciale, distinto in due voci: da un lato la sommatoria degli emolumenti dolosamente percepiti nel periodo di riferimento (Euro 55.186,66) e, dall'altro l'importo corrispondente al danno da disservizio arrecato all'Amministrazione di appartenenza, quantificato nella misura del 50% del primo (Euro 27.593,00).

Con la gravata sentenza, la Sezione di primo grado ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, condannando il dipendente al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni percepite (Euro 55.186,66) e a quello da disservizio nella minor somma di 16.555,99, pari al 30% del trattamento economico percepito.

Avverso la prefata sentenza ha interposto appello il sig. M. D. T., rappresentando le medesime doglianze avanzate in prime cure.

1. Inammissibilità della domanda per omessa notifica dell'invito a dedurre

In primo luogo, lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione pregiudiziale relativa all'omessa notifica dell'invito a dedurre, sostenendo non sarebbe mai rinvenuto nella cassetta della posta l'atto che, solo apparentemente, risulterebbe notificato a mezzo posta, per compiuta giacenza. Il mancato perfezionamento della notifica, nella prospettazione difensiva, sarebbe dovuto al fatto che la Procura Regionale, nell'indicare, ai fini della notifica, l'indirizzo del destinatario, ha omesso di specificare il numero identificativo dell'interno. Tale omissione potrebbe aver determinato l'agente postale all'erroneo deposito dell'avviso di notifica nella cassetta della posta di un altro soggetto residente presso lo stesso civico. Di qui l'eccepita nullità o l'inefficacia della notifica dell'invito a dedurre, con la conseguente richiesta di una pronuncia dichiarativa della inammissibilità dell'atto di citazione, previa riforma della sentenza.

2. Omesso accertamento della concorrente responsabilità a carico del Segretario Generale della Provincia di Pordenone.

La sentenza sarebbe altresì meritevole di riforma nella parte in cui ha rigettato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei menzionati soggetti, quali corresponsabili del danno. Rileva l'appellante che errato sarebbe il percorso argomentativo operato dai primi giudici laddove hanno ritenuto che "l'ipotizzata responsabilità dolosa del convenuto, ove confermata, coprirebbe l'intero addebito, con la conseguenza che l'accertamento di eventuali concorrenti responsabilità di ulteriori soggetti chiamati a rispondere a titolo di colpa grave non produrrebbe alcun effetto riduttivo del risarcimento del danno posto a carico del responsabile a titolo principale".

In realtà, sarebbe stato possibile pervenire a una diversa conclusione, accertando in capo ai presunti corresponsabili una condotta connotata da dolo eventuale.

In ogni caso, sussisterebbero tutti i presupposti per un'imputazione di responsabilità a titolo di colpa grave in capo al Segretario/Direttore generale della Provincia di Pordenone, all'epoca dei fatti, rispetto al quale la sentenza avrebbe erroneamente escluso ogni addebito nonostante l'omissione di ogni controllo e di tutte quelle cautele che avrebbero potuto impedire o mitigare il danno erariale.

3. Errata imputazione a titolo di dolo

La sentenza sarebbe censurabile anche nella parte in cui imputa all'appellante una condotta dolosamente connotata, laddove, dalle stesse risultanze probatorie penali, sarebbe emerso con chiarezza che egli non avrebbe mai tenuto nascosto né ai colleghi né all'ufficio personale né al dirigente, che era domiciliato in comune diverso da quello della madre.

Sempre alla stregua delle prove acquisite nel processo penale, sarebbe stato possibile degradare l'imputazione di responsabilità a carico del Sig. M. D. T. a titolo di ignoranza o colpa grave, con la conseguente ripartizione, anche virtuale, del danno in capo al segretario generale.

4. Errata imputazione del danno da disservizio

Il Collegio di prime cure avrebbe, infine, accolto la domanda risarcitoria in punto di danno da disservizio, sia pure con una limitazione quantitativa, pur non avendo la Procura offerto alcuna adeguata prova del lamentato pregiudizio.

Con atto depositato in data 6.02.2018, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni. Ha chiesto il rigetto del gravame, in considerazione dell'assoluta infondatezza dei motivi, alla luce delle condivise argomentazioni espresse dai giudici territoriali.

All'udienza odierna, la difesa dell'appellante si è riportata alle proprie conclusioni in atti e il PM ha insistito per il rigetto dell'appello. La causa è, quindi, passata in decisione.

Rilevato in
Motivi della decisione

L'appello non merita accoglimento.

In relazione al primo motivo d'appello, non v'è ragione alcuna di discostarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuta la Sezione territoriale. Invero, a supporto delle argomentazioni esposte in sentenza, deve rilevarsi che, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di legittimità, "ai fini della notificazione a mezzo servizio postale, è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale indicazione dell'interno o del piano errato è irrilevante, se l'agente postale ha tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento" (così Cass. civ., III, 14 febbraio 2005, n. 2884). Nella fattispecie, l'agente postale, dopo aver accertato l'assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate al ritiro dello stesso, ha provveduto al deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale e all'immissione dell'apposito avviso nella cassetta postale dell'abitazione di Omissis alla Località Omissis. Nessun pregio riveste la deduzione di parte appellante secondo cui non sarebbe in discussione il carattere fidefacente delle dichiarazioni rese dall'ufficiale notificante in sede di relata, come rilevato dai primi giudici, bensì la nullità della notifica in quanto priva dell'indicazione dell'interno. La sentenza, infatti, si riferisce alla prova piena, fino a querela di falso, degli atti che compongono che effettivamente l'iter notificatorio a mezzo posta, al solo scopo di desumerne l'incontestabilità delle operazioni svolte e, dunque, il perfezionamento della notificazione stessa.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, infatti, l'art. 8, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890, nel prescrivere che l'agente postale, in ipotesi di mancato recapito dell'atto per assenza del destinatario, o per mancanza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo, rilascia avviso al destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza, non impone l'obbligo di specificare altresì la modalità concretamente prescelta, né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, che impone di fare menzione, sull'avviso di ricevimento unito al piego, di tutte le formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati, poiché tale obbligo ha ad oggetto il rilascio dell'avviso e le ragioni dello stesso, e non anche la specificazione delle modalità seguite (così Cass. civ. Sez. II 16 ottobre 2012, n. 17676).

Nel merito, alcuna delle censure mosse con il gravame può considerarsi fondata.

Correttamente, infatti, il Collegio di prime cure ha escluso sia la sussistenza di un litisconsorzio necessario sia, al tempo, stesso l'opportunità di disporre un intervento coatto iussu judicis ex art. 107 c.p.c. (applicabile ratione temporis in forza del rinvio dinamico di cui al previgente art. 26 reg. proc.), stante il consolidato orientamento di questa Corte nell'ammettere la parziarietà dell'obbligazione risarcitoria e la valutazione incidentale del concorso di soggetti non citati in giudizio. Sotto quest'ultimo profilo, divenuto oggetto di apposito motivo d'appello, alcuna obiezione mossa dal Sig. M. D. T. merita condivisione. Rimane centrale, infatti, nell'imputazione di responsabilità esclusiva dell'appellante la circostanza - ben posta in evidenza dalla Procura generale appellata - che l'asserita culpa in omittendo del dirigente, all'epoca Segretario generale, è palesemente elisa dalla dolosa condotta consistita in artifizi e raggiri posta in essere dal dipendente, al fine dell'ottenimento illecito del congedo straordinario.

Con istanza del 2.05.2001, infatti, il Sig. M. D. T., dipendente a tempo indeterminato presso la Provincia di Omissis presso il Omissis, chiedeva la concessione di due anni di congedo per assistere la madre affetta da grave handicap, allegando il certificato di residenza e lo stato di famiglia, dal quale risultava residente nel Comune di Omissis, con la medesima. Sulla scorta di tale documentazione, il Dirigente concedeva dapprima il congedo straordinario dall'1.07.2011 al 30.06.2013, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 151 del 2001; poi a seguito di richiesta dell'interessato, con Det. n. 1756 del 15 luglio 2001, ne stabiliva la fruizione frazionata, a decorrere dall'1.08.2011. Dalla documentazione acquisita in sede penale, risultava, di contro, che la madre viveva da anni nel Comune di Omissis con l'altro figlio, che le prestava assistenza assieme alla moglie e a due badanti nonché che l'appellante risiedeva in Omissis con la moglie e la figlia.

Nessun onere accertativo gravava, dunque, sul dirigente, in quanto il certificato di residenza allegato dal deducente alla domanda presentata, unitamente allo stato di famiglia prodotto, costituiva, effettivamente, idonea certificazione anagrafica attestante la residenza del lavoratore nello stesso luogo della persona bisognosa di assistenza e la composizione del nucleo familiare all'interno della medesima abitazione al fine, così, di ottemperare al requisito normativo della convivenza.

Certamente la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010 già prevedeva che il richiedente dovesse presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza, con il contenuto ivi specificato e obbligo a carico delle amministrazioni di procedere "alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell'art. 1, comma 62, della L. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla gestione del personale. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche a campione".

Non può, tuttavia, non rilevarsi, con i primi giudici, che il Dirigente abbia assolto ai propri obblighi curando la "tempestiva segnalazione, al Comando Provinciale dei Carabinieri, delle rilevate anomalie circa i luoghi di residenza del sig. M. D. T. e della madre disabile (vd. nota del 16.8.2011)" e richiedendo, successivamente, "notizie utili ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e della denuncia di danno erariale (vd. nota del 21.9.2012)". Sempre alla diligenza dello stesso Segretario si deve la notitia damni.

Il riferimento dei motivi d'appello avverso la sentenza penale di primo grado del Omissis (con la quale il Tribunale di Pordenone ha condannato il Sig. M. D. T., per il reato di truffa aggravata, alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento di Euro 1.250,00 di multa, alla confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo ed alla rifusione, in favore della parte civile, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illecito) appare inconferente, dal momento che le dichiarazioni rese in quella sede da terzi (testimoni o persone informate) non sono idonee a scalfire l'impianto accusatorio né le conclusioni cui è pervenuta la Sezione regionale.

La circostanza che altri potessero conoscere o che il dirigente avrebbe potuto conoscere la reale residenza del dipendente non inficia la grave violazione di legge, della quale risulta autore proprio il Sig. M. D. T.. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la fruizione del congedo retribuito ex art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, nell'assenza del presupposto della "convivenza" con il genitore disabile sia idonea ad integrare una condotta contra legem.

Certamente la nozione di "convivenza" deve essere tenuta distinta da quella di "coabitazione", come recente giurisprudenza penale va affermando (v. Cass. pen. sez. II,16 febbraio 2017, n. 24470) ai fini della consumazione del reato di truffa. Le stesse pronunce, tuttavia, rimandano al riscontro positivo di un'assistenza prestata abitualmente, sia pure in una dimora diversa e limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata, al familiare bisognoso, sul presupposto che, diversamente, quest'ultimo ne sarebbe privo.

Nel caso di specie, può dirsi pienamente provato (e non appare contestato dallo stesso interessato) che la madre era già debitamente assistita non solo da altro familiare ma anche da due badanti e in un altro Comune.

La ratio sottesa alla scelta legislativa è ben espressa nelle pronunce , richiamate nella gravata sentenza, della Corte costituzionale che, nell'estendere la platea dei potenziali fruitori dei congedi per l'assistenza ai familiari portatori di handicap, non aveva mancato di rilevare che essi rappresentano "una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.".

Difettando i presupposti per la concessione del congedo, si configura un abuso del diritto, e sine titulo rimane l'erogazione delle retribuzioni percepite nel periodo di assenza ingiustificata.

In relazione al danno da disservizio, la Sezione friulana non ha mancato di motivare l'an e il quantum debeatur, alla stregua delle produzioni documentali fornite dal Procuratore regionale, il quale ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando le indiscutibili conseguenze pregiudizievoli sulla funzionalità del settore amministrativo cui il nominato dipendente era assegnato, con aggravio dei carichi di lavori dei funzionari in servizio e la necessità di impiegare altro personale per far fronte alla situazione di deficit organizzativo (note del Dirigente del Settore Viabilità Stradale della Provincia di Pordenone del 27.3.2012 e del 29.6.2012). Sebbene il parametro di quantificazione del danno sia stato individuato nella stessa retribuzione versata al dipendente infedele e non appare riferibile all'effettivo costo sostenuto dall'amministrazione stessa per recuperare efficienza organizzativa, la somma effettivamente liquidata ex art. 1226 c.c., pari al 30% dell'importo dei compensi percepiti dall'appellante, appare, comunque, verosimilmente idonea a coprire il pregiudizio subito in termini di disservizio, sol che si pensi ai ritardi nel disbrigo delle pratiche per effetto della sostituzione e all'effetto "domino" che ogni spostamento di personale comporta all'interno di una compagine burocratica.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza.

Pone a carico dell'appellante le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro. 96,00 (novantasei/00).

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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