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Sentenza

Medico nuorese, dirigente medico presso il Servizio Emergenza Territoriale (118)...
Medico nuorese, dirigente medico presso il Servizio Emergenza Territoriale (118), indagato per i delitti di falso ideologico e truffa aggravata. Condanna per danno erariale.
Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 12-06-2019) 09-07-2019, n. 213


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Angela SILVERI - Presidente

Valeria MISTRETTA - Consigliere

Lucia d'AMBROSIO - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti della signora M.G.E.N. (C.F. (...)), nata ad A. il (...), ed ivi residente in via C. B. n. 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Antonio Sanna (C.F. (...)- pec studiolegale.sanna@cert.ollsys.it - fax (...)) ed elettivamente domiciliata in Cagliari, in via Alghero n. 55, presso lo studio dell'avvocato Claudia Cottu (C.F. (...)- pec claudia.cottu@pecstudio.it - fax (...))

Visto l'atto di citazione del 19 dicembre 2018, iscritto al n. 24511 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2019, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale M.M., e l'avvocato Pietro Antonio Sanna.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in
Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 19 dicembre 2018 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio la signora M.G.E.N., per vederla condannare al risarcimento, in favore dell'Erario, e segnatamente dell'ATS Sardegna - Area sociosanitaria di Nuoro, del danno di Euro 95.011,72 (Euro novantacinquemilaundici/72), o della somma diversa ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che, con nota del 17 giugno 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha comunicato, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., di aver esercitato l'azione penale a carico di M.G.E.N., dirigente medico presso il Servizio Emergenza Territoriale (118) della A. n. 3 di N., per i delitti di falso ideologico e truffa aggravata di cui agli artt. 479 e 640, comma 2, c.p. Al dirigente medico è stato ascritto di avere, in qualità di pubblico ufficiale, raggirato la suddetta Azienda S., attestando falsamente nei "prospetti turni di servizio dei medici" di avere fatto uso del proprio automezzo per spostarsi dalla propria residenza di A., fittizia, al luogo di lavoro di Siniscola e viceversa, al fine di ottenere il rimborso delle spese di carburante, procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'amministrazione di appartenenza.

La Procura premette che, in data 5 aprile 2001, la dottoressa M.G.E.N. aveva stipulato con l'Azienda S. n. 3 di N. un contratto individuale di lavoro per l'incarico di emergenza territoriale (118), con assegnazione alla sede di servizio in Siniscola (NU). Tale contratto, all'art. 8 rubricato "Trattamento economico - Condizioni particolari", stabiliva il riconoscimento di un rimborso per spese di carburante, se e in quanto la dipendente fosse residente in un comune distante più di 15 Km dalla postazione di soccorso avanzato e/o per il raggiungimento della sede del Pronto Soccorso Ospedaliero o della Centrale Operativa di Sassari. La corresponsione del rimborso, determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro di effettiva percorrenza da e per la sede di servizio, era subordinata all'utilizzo del proprio automezzo per recarsi al lavoro. Nel contratto di lavoro il sanitario dichiarava di risiedere nel comune di Alghero, nella via C., vic. A n. 3.

Il Procuratore riferisce che dagli accertamenti eseguiti dal Nucleo Anti Sofisticazioni del Comando Carabinieri di Sassari è risultato che, nei prospetti riepilogativi dei turni svolti (cosiddetti GM) presentati all'Azienda per la liquidazione delle competenze, la dottoressa N., dal mese di marzo 2006 fino al mese di dicembre 2010 (con esclusione dei mesi di settembre 2006 e marzo 2007, nei quali si era assentata per motivi di salute e di studio), aveva sempre attestato, per ogni accesso, l'utilizzo della propria autovettura targata (...) per raggiungere la postazione di servizio con partenza da Alghero e viceversa. Più nel dettaglio, dagli statini mensili e dai cd. modelli GM, sarebbe risultato che la dirigente aveva attestato di avere effettuato nel periodo considerato 890 accessi verso il posto di lavoro, corrispondenti ad altrettanti tragitti di andata e ritorno dal/al luogo di residenza in Alghero dichiarato all'atto di assunzione.

Le indagini esperite avrebbero rivelato che, a dispetto di quanto attestato, la dottoressa N., sebbene formalmente iscritta nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Alghero, in realtà dimorava abitualmente nella medesima località in cui prestava l'attività lavorativa.

Il dato relativo alla reale situazione abitativa del sanitario risulterebbe comprovato dagli elementi indiziari e di prova raccolti nell'ambito delle indagini svolte.

In particolare, la dott.ssa M.R.M., responsabile legale del C.P. s.a.s., con sede a N., presso il quale la dott.ssa N. dal mese di marzo del 2006 svolgeva l'incarico di Direttore sanitario, sentita dai militari il 24 gennaio 2011, ha riferito che la dott.ssa N. utilizzava per l'attività professionale esercitata presso il Centro Polispecialistico un locale ad essa riservato, e che, compatibilmente con altri impegni lavorativi, riceveva per le visite mediche il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina di ogni settimana. Ha dichiarato che la dott.ssa N., con la quale è in rapporto di amicizia da vecchia data, per quanto è a sua conoscenza abita a Siniscola, in un appartamento nella via S., sopra la Farmacia Carzedda della quale è titolare il marito della stessa N.. In risposta a specifica domanda dei militari, il soggetto ha riferito che la N. si recava ad Alghero solo saltuariamente per andare a trovare l'anziana madre.

La Procura sottolinea, inoltre, che dalle rilevazioni dei consumi elettrici relativi all'utenza n. (...) dell'unità abitativa di via C., vic. A n. 3, piano terra, in A., attiva dall'11 maggio 1987, è emerso che dal 20 ottobre 2009 al 27 gennaio 2011 sono stati addebitati solamente 473 KWH (l'importo dell'ultima fattura, emessa il 27 gennaio 2011, è stato di Euro 30,94). Il dato appare più significativo considerando che, dalla visura relativa alla separata fornitura n. (...), intestata al padre della N., ubicata presso lo stesso immobile, al piano primo, nel medesimo periodo sono stati addebitati consumi pari a 4.229 KWH.

Le circostanze riferite dalla dott.ssa M. apparirebbero, inoltre, trovare conferma negli esiti dell'esame del traffico telefonico dell'utenza cellulare in uso alla dott.ssa N.. Infatti, dalla localizzazione delle "celle" agganciate per le chiamate è emerso che le stesse non erano quasi mai ubicate nel luogo della residenza dichiarata, bensì in varie località comprese nel Comune di Siniscola e più volte anche nella zona del Comune di Nuoro. In particolare, dalle tabelle elaborate dai militari sarebbe risultato che la dott.ssa N. è stata localizzata più volte a Siniscola quando era libera dal servizio, quando era in netto anticipo rispetto al turno da intraprendere, durante la pausa intercorrente fra i due turni, nonché dopo lo svolgimento del turno, a volte anche per tutto l'arco della giornata, ovvero durante le reperibilità per le quali non era vincolata alla sede di servizio.

I fatti descritti sono stati contestati, con invito a dedurre, ex art. 67 del Codice di giustizia contabile, alla dottoressa M.G.E.N., la quale, con memoria a firma dell'Avv. Pietro Antonio Sanna, in data 14 dicembre 2018 ha fatto pervenire le proprie deduzioni chiedendo l'archiviazione del procedimento, in ragione della sentenza n. 1336/2016 di assoluzione della dott.ssa N. pronunciata dal Tribunale di Nuoro, con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto sarebbe stata la stessa A. di N., tramite i funzionari, a indurre in errore il medico sulla natura retributiva e incentivante e non meramente di rimborso dell'indennità, persuadendolo a chiederla pur di assicurare la copertura del servizio 118.

La Procura ritiene che le deduzioni formulate dalla difesa della dottoressa N., in sede di risposta all'invito a dedurre, non abbiano introdotto elementi idonei a superare le risultanze istruttorie e le contestazioni formulate.

Afferma la sussistenza di tutti gli elementi per l'imputazione di responsabilità amministrativa in capo a M.G.E.N. per essersi indebitamente avvantaggiata di retribuzioni non spettanti, in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale medico dei presidi di emergenza sanitaria territoriale, inducendo in errore l'Amministrazione di appartenenza.

Asserisce che le somme percepite sulla base della condotta illecita, per complessivi 95.011,72 Euro costituiscono danno erariale, in quanto ottenute contra legem.

La signora M.G.E.N. si è costituita in giudizio, con il ministero dell'avvocato Pietro Antonio Sanna, depositando memoria difensiva in data 21 maggio 2019.

La difesa della convenuta eccepisce, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate dalla Procura Regionale, in quanto, a fronte della piena conoscenza in capo all'Amministrazione dell'assunto evento dannoso e dei fatti posti a fondamento dell'azione quantomeno dalla notifica alla A. n. 3 di N. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 16.05.2012, la richiesta di rimborso per cui si controverte è stata per la prima volta avanzata con l'invito a dedurre del 26.10.2018. Di qui l'estinzione dell'avversa pretesa e del sotteso diritto, mai essendo stata precedentemente domandata alla dottoressa N. la restituzione a favore dell'Erario, e segnatamente dell'ATS Sardegna/Azienda sociosanitaria di Nuoro, della somma di Euro 95.011,72 e/o di qualsivoglia altra somma.

Nel merito afferma l'infondatezza degli addebiti, non sussistendo gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, posto che non vi sarebbe stata, da parte della dottoressa N., alcuna condotta illecita, dolosa e/o gravemente colposa, tale da integrare la fattispecie contestata.

La difesa sottolinea che la tesi della Procura si fonderebbe sull'integrale richiamo delle risultanze istruttorie degli atti di indagine, da cui è scaturita l'imputazione della N., omettendo una adeguata valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale del procedimento penale originato da detta indagine, ove - nel contraddittorio delle parti - sono state raccolte e vagliate tutte le relative prove, e all'esito del quale il Giudice del Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 1336/2016, ormai irrevocabile, ha assolto tutti gli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste" dalla accusa di aver commesso "il reato previsto e punito dagli articoli 81 comma 2, 479 e 640 comma 2 del c.p. ...".

Afferma che il Tribunale di Nuoro, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe chiarito tutte le motivazioni che hanno condotto al superamento della tesi accusatoria, sia sotto un profilo squisitamente penalistico, sia anche sotto qualsiasi profilo di responsabilità contabile e/o amministrativa.

La difesa della convenuta evidenzia che la giurisprudenza prevalente ha affermato che, ai sensi degli articoli 652 e 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata a seguito di dibattimento penale avente ad oggetto fatti materiali identici, fa stato nel giudizio amministrativo per il risarcimento dei danni erariali (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sezione III, 29.03.2007 n. 96; Cass. Civ., SS UU, 26.01.2011, n. 1768).

Sottolinea che il Tribunale di Nuoro ha affermato che "... è fin troppo chiaro rappresentarsi l'insussistenza del fatto. Nessuna prova viene addotta in via diretta sulla circostanza che alcuni specifici viaggi non siano avvenuti. L'accertamento oggetto di indagini è quello riferito dal testimone d'accusa che ripercorre tuttavia un filo investigativo che si regge sull'assunto che la residenza abbia coinciso di fatto con la dimora abituale (e che conseguentemente) tutti i viaggi fossero fittizi.

Quella che si era inizialmente offerta al dibattimento non era dunque una prova diretta, ma una prova logica: la residenza (anagraficamente indiscussa e reale) non corrisponde alla dimora abituale; ergo i viaggi non avvengono mai: ergo la percezione è indebita e quindi vi è la truffa per tutti i rimborsi."

La causa è stata discussa all'udienza del 12 giugno 2019, nella quale le parti hanno integralmente confermato le conclusioni in atti con le seguenti precisazioni.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha preliminarmente sottolineato che la prescrizione risulta interrotta dalla costituzione di parte civile della A.. Ha richiamato, inoltre, la giurisprudenza prevalente nel senso dell'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile rispetto al giudicato penale, anche in considerazione del fatto che per la responsabilità amministrativa non vige il "principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". La sentenza di assoluzione attesta che non ci sono gli elementi della fattispecie penale. Ci sono, viceversa, quelli della responsabilità erariale; in particolare, la violazione di regole e norme che erano di chiara lettura.

Nel merito, ha sottolineato che nella sentenza di assoluzione non è stata vagliata in modo particolare proprio la posizione della dottoressa N., ma che dalla sua lettura emerge, senza ombra di dubbio, che la norma in questione non poteva che essere interpretata come previsione di un rimborso per i viaggi effettuati.

L'Avvocato SANNA ha sottolineato che la sospensione della prescrizione in ragione della costituzione di parte civile della A. di Nuoro può operare solo da marzo 2009, in quanto il capo B della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale e della sentenza del Tribunale di Nuoro hanno ad oggetto i delitti di falso ideologico e truffa aggravata, di cui agli artt. 479 e 640, comma 2, c.p., per fatti accertati in Siniscola dal mese di marzo 2009, e oggetto dell'odierno giudizio sono solo i fatti di cui al detto capo B. Ha evidenziato, inoltre, che tutti gli accertamenti probatori si riferiscono al periodo successivo al marzo 2009.

Nel merito, ha evidenziato che i medici si erano attenuti - in assoluta buona fede - alle direttive, sia pure informali, dei vertici dell'Azienda, che hanno prospettato loro una interpretazione non letterale della disposizione contrattuale, al fine di garantire la copertura dei turni.

Ha chiesto, pertanto, l'assoluzione della convenuta o, in subordine, la riduzione del periodo considerato.

In sede di replica, il Pubblico Ministero ha sostenuto che il giudizio penale ha ad oggetto il periodo da marzo 2006 in poi, sottolineando che l'effetto interruttivo opera sulla causa petendi e non sul quantum; l'avvocato SANNA ha evidenziato che i fatti posti in essere nel periodo da marzo 2006, che riguardano il capo A della sentenza, non sono oggetto dell'odierno giudizio, a differenza dei fatti di cui al capo B, che, invece, sono accertati dal marzo 2009.

Considerato in
Motivi della decisione

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1. Eccezione di prescrizione

L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile formulata dalla difesa, che ha affermato che il termine per l'utile esercizio dell'azione risarcitoria ad iniziativa della Procura contabile risulterebbe ampiamente decorso, essendo le condotte contestate alla dottoressa N. relative nel periodo 2006/2010 e a conoscenza della A. di Nuoro almeno dal 16 maggio 2012 (data della notifica all'Azienda dell'avviso di fissazione dell'Udienza Preliminare), può trovare solo parziale accoglimento.

Dall'esame della documentazione in atti emerge incontestabilmente che gli illeciti in questione sono emersi pienamente solo a seguito dell'attività investigativa, sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, che, pur essendo stata comunicata alla Procura contabile, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., solo in data 17 giugno 2015, risale all'8 marzo 2012.

Consolidata giurisprudenza di questa Corte ha individuato il momento di esordio del termine prescrizionale nel rinvio a giudizio, quale momento in cui la notizia di danno, a seguito delle indagini, risulta delineata nelle sue componenti (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sezione II Appello, sentenze n. 189 del 2018 e n. 571 del 2016; id, Sezione III Appello, sentenza n. 213 del 2017).

Il momento di decorrenza del termine prescrizionale nel caso all'esame deve, quindi, essere correttamente individuato nella data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale della signora M.G.E.N. (depositata in data 8 marzo 2012).

Deve considerarsi, inoltre, che, per giurisprudenza consolidata, la costituzione di parte civile della parte danneggiata nel giudizio penale interrompe la prescrizione in sede giuscontabile per tutta la durata del relativo processo (cfr., ex multis, Corte dei conti, sezione Appello Sicilia, n. 8 del 2015, id, sezione I Appello n. 200 del 2015; id, sezione II Appello n. 392 del 2015; id, sezione Lombardia n. 79 e n. 174 del 2016).

Ciò in ragione della natura sostanziale e non meramente processuale della prescrizione, riferendosi tale istituto ai diritti soggettivi e non alle azioni (cfr., Corte Cost., n. 118/1969, "Il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione è una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione, infatti, prima che l'azione estingue il diritto soggettivo ... fa perdere cioè al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza ... non su quello della sua protezione processuale"), con conseguente piena applicabilità anche all'esercizio dell'azione erariale delle disposizioni dettate dal codice civile in materia di prescrizione, e, in particolare, dall'art. 2943, comma 2, ai sensi del quale la prescrizione è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, e dall'art. 2945, comma 2, che determina la durata dell'interruzione fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Nel caso de quo, la prescrizione risulta interrotta dalla costituzione di parte civile della A. di Nuoro (che ha chiesto, sia in sede di costituzione - presumibilmente per l'udienza preliminare dell'8 novembre 2012 - che nel corso dell'ultima udienza del 14 dicembre 2016, la condanna degli imputati al risarcimento del danno) con effetti interruttivi che si sono protratti sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1336/2016, depositata in data 11 febbraio 2017 ed irrevocabile dal 5 giugno 2017.

Deve sottolinearsi, tuttavia, sul punto, che le imputazioni a carico della dottoressa N., con riguardo ai delitti di falso ideologico e truffa aggravata, di cui agli artt. 479 e 640, comma 2, c.p., avevano ad oggetto - come evidenziato dalla difesa - fatti accertati in Siniscola dal mese di marzo 2009 (cfr. capo B della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale e della sentenza del Tribunale penale di Nuoro) e che oggetto dell'odierno giudizio sono esclusivamente i fatti di cui al suddetto capo B e non anche quelli di cui al capo A (risalenti, invece, dal mese di marzo 2006).

La richiesta di condanna della dottoressa N. al risarcimento del danno formulata dalla A. di N. in sede di costituzione di parte civile, pertanto, non può che avere effetto interruttivo della prescrizione con esclusivo riguardo ai fatti accertati in Siniscola dal mese di marzo 2009 oggetto del relativo capo di imputazione in sede penale e oggetto del presente giudizio.

L'eccezione va, pertanto, parzialmente accolta, con conseguente dichiarazione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalle condotte poste in essere dalla dottoressa N. in data antecedente al marzo 2009. E, invero, con esclusivo riguardo agli eventi dannosi anteriori al mese di marzo 2009, l'unico atto avente effetto interruttivo della prescrizione va individuato nell'invito a dedurre notificato il 2 novembre 2018; pertanto, tenuto conto che il dies a quo risale all'8 marzo 2012, alla data di notifica dell'invito a dedurre la prescrizione quinquennale si era già compiuta.

2. Del merito della causa.

Per quanto concerne il merito del ricorso, in conseguenza del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la vicenda al vaglio del Collegio va circoscritta alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti della convenuta per aver certificato di aver effettuato, nel periodo ricompreso tra il marzo 2009 ed il dicembre 2010, utilizzando il mezzo privato, 334 accessi verso il posto di lavoro (in realtà non effettuati) in conseguenza dei quali la A. di N. ha liquidato, per ogni accesso, un emolumento accessorio, parametrando il rimborso sul numero dei chilometri percorsi.

Preliminarmente occorre chiarire l'effettiva portata del giudicato penale di assoluzione nella specifica fattispecie oggetto del presente giudizio.

Premesso l'indiscusso principio dell'autonomia e separatezza dei giudizi civili e amministrativo-contabili di danno (cfr. Corte dei conti, Sezione I appello, n. 18/2012), la giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso dell'applicabilità al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile del disposto di cui all'art. 652 c.p.p., senza, tuttavia, che ciò determini un automatismo fra la formula assolutoria adottata dal giudice penale e l'efficacia di giudicato extra-penale (cfr. Corte dei conti, Sezione I appello, n. 14/2008), dovendo il giudice contabile valutare, caso per caso, l'effettiva portata dell'accertamento contenuto nella sentenza penale.

In altri termini, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre - di per sé - la liceità penale non esclude automaticamente l'illiceità contabile (cfr. ex plurimis Corte dei conti, Sez. I, n. 95 del 2011, n. 624 del 2013 e n. 774 del 2013; Sez. II, n. 325 del 2014 e n. 579 del 2017).

L'orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o circa la non partecipazione dell'imputato al fatto illecito; non altrettanto nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento della insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato (cfr., tra l'altro, Cass. n. 3376 del 2011, n. 5676 del 2010, n. 22883 del 2007).

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 1336/2016, ha assolto la dottoressa N. dai reati di falso ideologico e truffa aggravata di cui agli artt. 479 e 640, comma 2, c.p. perché il fatto non sussiste.

Al dirigente medico era stato ascritto di avere, in qualità di pubblico ufficiale, raggirato l'Azienda S., attestando falsamente nei "prospetti turni di servizio dei medici" di avere fatto uso del proprio automezzo per spostarsi dalla propria residenza di A., fittizia, al luogo di lavoro di Siniscola e viceversa, al fine di ottenere il rimborso delle spese di carburante, procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'amministrazione di appartenenza.

Il giudice penale ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stato provato che la residenza era fittizia e che non fosse configurabile una truffa, mancando l'induzione in errore tramite artifizi o raggiri, in ragione di un comportamento attivo dei soggetti dell'amministrazione deputati al riconoscimento del rimborso, ovvero ha affermato che l'imputata non ha commesso i fatti tipici in cui si sostanziano i reati di falso ideologico e truffa aggravata.

Poiché il fatto illecito contabile può pacificamente non coincidere con il fatto-reato, la formula assolutoria in sede penale non determina il venir meno del potere/dovere del giudice contabile di accertare autonomamente e con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio.

In merito deve osservarsi che, nel caso all'esame, i fatti materiali e la condotta in contestazione in sede contabile non sono in realtà pienamente sovrapponibili a quelli oggetto della sentenza penale.

Premesso che nessun rilievo può ovviamente assumere in sede contabile l'assenza degli elementi caratterizzanti il reato di truffa aggravata (induzione in errore tramite artifizi o raggiri), ai fini del presente giudizio non rileva tanto la circostanza che la dottoressa N. fosse o meno formalmente ed effettivamente residente ad A., bensì che abbia o meno effettuato tutti i viaggi per i quali ha chiesto l'erogazione dell'indennità chilometrica.

In merito, lo stesso Tribunale di Nuoro afferma che in corrispondenza del c.d. "turnone" sarebbe addirittura pacifico che a non tutti gli accessi corrispondessero effettivi viaggi, posto che tra un accesso e un altro non vi era nemmeno il tempo teorico di rientrare a casa, e che ... tutti gli imputati ... di fatto abbiano iniziato a non viaggiare o comunque a portare a titolo di rimborso gli accessi indipendentemente dalla circostanza del viaggio.

In altri termini, le motivazioni poste a fondamento della sentenza penale di assoluzione sono estranee all'accertamento dell'effettività o meno di tutti gli accessi, che costituisce, invece, l'elemento chiave per l'affermazione della responsabilità amministrativo-contabile nel caso all'esame.

La censura è, pertanto, infondata e deve essere respinta.

Passando al merito delle questioni, dall'esame degli atti emerge che la convenuta ha stipulato con l'Azienda S. di N. un contratto individuale per l'incarico professionale relativo al Servizio di Emergenza Territoriale (118), nel quale era stabilita la corresponsione di un rimborso per spese di carburante, se e in quanto la dipendente fosse residente in un comune distante più di 15 Km dalla postazione di soccorso avanzato. La corresponsione del rimborso, determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro di effettiva percorrenza da e per la sede di servizio, era stata subordinata all'utilizzo del proprio automezzo per recarsi al lavoro.

Nelle premesse del contratto, così come della delibera del Direttore generale della A. di N. che ha preso atto della stipula del contratto medesimo, veniva richiamata la delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 27/27 del 01.06.1999.

Come affermato da questa Sezione nella sentenza n. 128 del 29/05/2015, "la disposizione contrattuale ha, in sostanza, riprodotto l'analoga previsione contenuta nell'Assetto organizzativo delle postazioni del 118 e rimborso ai medici addetti al servizio di emergenza territoriale, varato dalla Giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 27/27 del 01.06.1999, con cui erano state introdotte alcune voci retributive aggiuntive a favore del personale medico impegnato in tale settore e stabilito, per l'aspetto che qui interessa, che fosse corrisposto il rimborso carburante ai medici residenti in Comuni distanti oltre quindici chilometri dal Comune sede della postazione di soccorso avanzato in cui prestavano servizio, che utilizzassero il proprio automezzo per recarsi al lavoro ... In seguito, l'art. 35 dell'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/62 del 10 dicembre 2002 ... ha statuito testualmente che "ai medici residenti in comuni distanti oltre 15 km dalla sede della postazione di soccorso avanzato, verrà corrisposto il rimborso chilometrico, determinato ai sensi delle norme vigenti", così riproducendo pedissequamente quanto già espressamente stabilito dalle disposizioni più sopra riportate. ... Che il fine della previsione economica sia quello di compensare i costi (dimostrato dall'uso della locuzione "rimborso carburante") che il lavoratore deve sostenere per raggiungere le sedi di lavoro dal comune di residenza, emerge con palese evidenza dallo stesso tenore letterale delle clausole contrattuali. Pertanto, l'attribuzione non può che essere legata a elementi di fatto, ovvero il percorrere una distanza superiore a 15 Km rispetto alla propria abitazione e l'utilizzare il veicolo di proprietà, senza che possa rilevare il dato formale di essere anagraficamente iscritti in un comune diverso. Le ricordate disposizioni, nel contemplare il rimborso spese, non possono in buona sostanza che riferirsi alla residenza reale, essendo il riconoscimento economico collegato, come appena detto, al concreto viaggio effettuato dall'operatore per raggiungere le postazioni di servizio, ..."

Dall'esame degli atti di causa, in particolare dalla testimonianza del teste C. (rappresentante sindacale dei medici) riportata nella sentenza penale (pagg. 7 e 8), emerge che, in via di mera prassi (mai formalizzata in atti ufficiali), verosimilmente maturata a livello di tacito accordo tra vertici amministrativi e sindacali e poi fatta propria dall'apparato amministrativo, la corresponsione dell'emolumento de quo fu ancorata ad ogni singolo accesso (inteso come turno di servizio), indipendentemente dal fatto che ad esso fosse associato o meno un effettivo viaggio di andata e ritorno del medico da e verso il luogo di residenza, trasformando, di fatto, il rimborso in un'indennità.

Il luogo di residenza rilevava al solo scopo di calcolare l'importo del "rimborso" in relazione alla distanza chilometrica esistente tra esso e la sede di servizio.

Secondo quanto riferito dal testimone, le ragioni di tale assetto sarebbero state quelle di introdurre un incentivo volto ad alimentare l'interesse dei medici ad assicurare un servizio altrimenti poco appetibile, e per ragioni di equità, connesse alla necessità di adottare misure organizzative quali il cd. "turnone" (che prevedeva che lo stesso medico assicurasse turni di servizio ravvicinati, anche in deroga all'obbligo di prevedere uno stacco di almeno 12 ore tra un turno e l'altro), di fatto imposto dal ridotto numero di medici aderenti al servizio.

Poiché, in tal caso, i medici che partecipavano al c.d. "turnone" sarebbero stati, come affermato dallo stesso teste C., nell'impossibilità di "fare materialmente il chilometraggio", la trasformazione del rimborso in indennità avrebbe consentito anche a loro di conseguire l'emolumento, assicurando quindi un'equa distribuzione dello stesso tra tutti.

Come si è detto, il giudice penale ha assolto gli imputati per il dato oggettivo della mancanza di un elemento costitutivo del reato di truffa, nonché per mancanza del dolo, ritenendo che il comportamento dell'amministrazione avrebbe indotto i medici a pensare che il "rimborso" fosse ad essi dovuto per il solo svolgimento del turno di servizio, a prescindere dall'effettuazione del viaggio.

Sul piano della responsabilità amministrativa, deve ritenersi, invece, che sussista, nel comportamento della convenuta, l'elemento psicologico del dolo, in quanto la prassi formatasi di fatto nella A. di N. era, senza ombra di dubbio, contra legem.

Come recentemente affermato anche da questa Sezione per un caso analogo (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna n. 75 del 2018), secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, prassi di tal genere non esimono da responsabilità (in tal senso, v. Sezione appello Sicilia, n. 34 del 14/02/2017; Sezione terza centrale d'appello, n. 177 del 05/04/2006; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 109 del 25/01/2006), a meno che non sussistano ragioni di oggettivo rilievo che possano aver indotto l'erronea interpretazione di una norma (circolari, pareri, atti di controllo, sentenze, ecc.). Nel caso in esame, non solo tali ultime circostanze non ricorrono, ma vi sono ragioni per ritenere che, al contrario, vi fosse, tra tutti i protagonisti della vicenda, la comune consapevolezza della illegittima applicazione della normativa.

Intanto, va ribadito che la prassi in questione non venne mai affermata in atti ufficiali. Le "rassicurazioni" di cui si parla nella sentenza penale furono evidentemente date in maniera del tutto informale (il che esclude, in linea con la richiamata giurisprudenza, che si verta in un'ipotesi di esimente dalla responsabilità). ... Dalle dichiarazioni del teste C., a cui si è già fatto riferimento, emerge con chiarezza che la presunta interpretazione non è scaturita da ragioni di carattere giuridico, ma esclusivamente da motivi di opportunità.

La prospettazione della Procura appare fondata non solo per quanto concerne gli aspetti sopra esaminati, ma anche in ordine all'accertamento del fatto che tutti i rimborsi percepiti dalla convenuta non fossero spettanti, in quanto non corrispondenti a viaggi realmente effettuati dalla dottoressa N. con il proprio automezzo tra il luogo di residenza e la sede di servizio.

La tesi della Procura, secondo la quale la convenuta dimorava stabilmente a Siniscola (luogo di lavoro), pur avendo la residenza anagrafica ad Alghero, può considerarsi, infatti, adeguatamente provata.

Risulta, infatti, incontestato che la dottoressa N., dal mese di marzo del 2006 (e almeno fino al gennaio 2011), svolgesse l'incarico di Direttore sanitario del C.P. s.a.s., con sede a N., utilizzando, per l'attività professionale esercitata presso il Centro Polispecialistico, un locale ad essa riservato, e ricevendo per le visite mediche di medicina del lavoro di norma il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina di ogni settimana (come riferito dalla dott.ssa M.R.M., responsabile legale del Centro e amica della N.).

La stessa teste ha dichiarato che la dott.ssa N. abitava a S., in un appartamento nella via S., sopra la Farmacia Carzedda della quale è titolare il marito, e che si recava ad Alghero solo saltuariamente per andare a trovare l'anziana madre.

Deve considerarsi, inoltre, che le rilevazioni dei consumi elettrici relativi all'utenza dell'abitazione in A. nel periodo considerato risultano irrisorie e che, dall'esame del traffico telefonico dell'utenza cellulare in uso alla dott.ssa N., emerge che le "celle" agganciate per le chiamate erano ubicate prevalentemente in varie località comprese nel Comune di Siniscola e in quello di Nuoro anche quando la dottoressa N. era libera dal servizio, in netto anticipo rispetto al turno da intraprendere, durante la pausa intercorrente fra i due turni, nonché dopo lo svolgimento del turno, a volte anche per tutto l'arco della giornata, ovvero durante le reperibilità per le quali non era vincolata alla sede di servizio.

Considerata la distanza chilometrica tra Alghero e Siniscola (circa 195 km), nonché tra Alghero e Nuoro (circa 150 km) e tra Siniscola e Nuoro (circa 40 km), non appare credibile che la convenuta affrontasse ripetutamente, su strade non particolarmente agevoli, viaggi quasi quotidiani per centinaia di chilometri, frequentemente durante la notte, per rientrare ad Alghero, nonostante, come si è detto, avesse la disponibilità di un appartamento a Siniscola presso la Farmacia del marito, ed una ulteriore attività lavorativa a Nuoro, che richiedeva la sua presenza in media per tre mattine a settimana.

Appare, viceversa, ragionevolmente presumibile che la dottoressa N. fosse di fatto stabilmente domiciliata a Siniscola e che non abbia realmente effettuato i viaggi da e per Alghero per i quali ha chiesto e ottenuto i rimborsi.

Deve, in merito, rilevarsi che, per quanto concerne la quantificazione del danno, la difesa si è limitata a contestare l'intero addebito, senza fornire prova di eventuali effettivi spostamenti della dottoressa N. che potrebbero giustificare la percezione dell'emolumento.

Le complessive risultanze istruttorie consentono, pertanto, di ritenere provato il danno nell'intero ammontare di quanto percepito dalla dottoressa N. a titolo di rimborso per gli accessi da lei indicati nei prospetti riepilogativi dei turni svolti per il periodo da marzo 2009 a dicembre 2010 (a tale periodo dovendo limitarsi l'accertamento, in ragione della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione).

Dall'esame dei prospetti riepilogativi dei turni e degli statini mensili risulta che la dottoressa N. ha dichiarato di aver effettuato 154 accessi da marzo 2009 a dicembre 2009, e 180 accessi da gennaio 2010 a dicembre 2010 e ha ricevuto i rimborsi conseguentemente richiesti.

Il danno deve essere calcolato tenendo conto del variare, nel corso del tempo, dei coefficienti utilizzati e del sistema di calcolo, che è passato dal moltiplicatore degli accessi (da marzo 2009 a luglio 2009), a quello dei chilometri - considerati in 390 per ogni accesso - da agosto 2009 a dicembre 2010.

Da marzo 2009 a luglio 2009 per ogni accesso è stato riconosciuto alla dottoressa N. un importo di Euro 117,85; da agosto 2009 in poi le è stato attribuito un rimborso di Euro 0,2604 a kilometro.

Pertanto, il danno attribuibile alla condotta dolosa della signora M.G.E.N. - come risultante dagli statini mensili e dai prospetti riepilogativi dei turni - ammonta a Euro 16.861,67 per il 2009 e a Euro 18.280,08 per il 2010, per un totale complessivo di Euro 35.141,75.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto alla convenuta, signora M.G.E.N., a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore, per il definitivo importo di 35.141,75 Euro.

Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere, per ragioni eminentemente pratiche (stante la difficoltà di ricostruire in dettaglio la data dei singoli pagamenti), dalla data dell'ultima erogazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra quantificata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174 del 2016.
P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando

- dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dalle condotte poste in essere dalla convenuta in data antecedente al mese di marzo 2009;

- condanna la signora M.G.E.N., a pagare a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente dell'ATS Sardegna - Area sociosanitaria di Nuoro, la somma di Euro 35.141,75 Euro (trentacinquemilacentoquarantuno/75 Euro), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro. 385,20;

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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