Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Favignana
D.M. 24 maggio 2019 (1).
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Favignana. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2019, n. 143.
(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Favignana in data 13 dicembre 2018, n. 243, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 0015812 in data 28 febbraio 2019, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 21 marzo 2019, n. 11806;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Divieti
Dal 1° luglio 2019 al 15 settembre 2019 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo.
Art. 2. Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, per convegni, per manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessità, dall'amministrazione comunale.
Art. 3. Autorizzazioni
Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
Art. 4. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5. Vigilanza
Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
22-07-2019 22:58
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