Licenza a portare le armi. Poteri discrezionali di cui gode l'Amministrazione. Capacità di abuso dell'arma.
Cons. Stato Sez. III, 01-04-2019, n. 2135
In tema di licenza a portare le armi, in relazione all'esercizio poteri discrezionali di cui gode l'Amministrazione nello svolgere il giudizio valutativo, l'art. 39 del R.D. n. 773/1931, attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità "di abusarne", mentre l'art. 43 dello stesso R.D. consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l'assenza di una buona condotta o l'inaffidabilità, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato.
04-05-2019 22:35
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