L'Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Portici, a seguito di sopralluogo, accerta che, ancora a quella data, vi era una utilizzazione del bene demaniale in difformità del titolo concessorio, in violazione dell'art. 36 cod. nav. e dell'art. 24 del relativo regolamento attuativo.
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 22-11-2018) 22-07-2019, n. 5114
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2018, proposto da
S.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, 44;
contro
Comune di Portici, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Irene Coppola e Rosanna Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1089/2018, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Casertano in dichiarata delega dell'avvocato Felice Laudadio, Irene Coppola, Rosanna Russo, nonché l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Svolgimento del processo
1.- Con concessione demaniale n. 7/2008 e successivo permesso di costruire n. 48/2008, il Comune di Portici autorizzava Alfredo Tramontano - previa nulla osta rilasciato da tutte le autorità competenti - alla realizzazione, sul territorio comunale, alla località Mortelle, di un solarium su scogliera con annessi servizi.
La rilasciata concessione aveva carattere stagionale, con previsione dell'obbligo, a carico del beneficiario, di provvedere, di anno in anno ed al termine della stagione balneare, alla rimozione di tutte le opere autorizzate.
Con successivo atto dirigenziale prot. (...) del 27.3.2012 veniva autorizzato il subingresso nella concessione della S.S. s.r.l., che, dunque, assumeva il rispetto di ogni obbligo contrattuale, in particolare quello afferente allo smontaggio e/o rimozione delle opere.
Avendo riscontrato la mancata rimozione delle strutture alla data prevista (segnatamente, entro il 30 ottobre 2015, in considerazione della la sospensione dell'attività stagionale in data 30 settembre 2015), il Comune - previa sollecitazione del contraddittorio e partecipazione dell'avvio del procedimento anche alla competente Autorità marittima e alla locale Soprintendenza - avviava la decadenza, per inadempimento, del rapporto concessorio.
Nondimeno, pendente il procedimento, la S.S. srl formalizzava sia una istanza di destagionalizzazione dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 16 del 2014, sia una S. di variante al permesso di costruire, chiedendo, altresì, il rilascio di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. n. 42 del 2004 per la modifica dello stesso titolo (concessorio) da installazione stagionale ad annuale.
In data 11 novembre 2015, l'Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Portici, a seguito di apposito sopralluogo, con verbale n. 17/2015, accertava che, ancora a quella data, non si era provveduto a smontare parte del solarium e che, dunque, vi era stata una utilizzazione del bene demaniale in difformità del titolo concessorio, in violazione dell'art. 36 cod. nav. e dell'art. 24 del relativo regolamento attuativo: per l'effetto, diffidava nuovamente la società " a rimuovere il tutto nel minor tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni".
Nel contesto della successiva interlocuzione procedimentale, affidata allo scambio incrociato di note e memorie, l'Ufficio rappresentava che, indipendentemente degli esiti della formalizzata istanza di destagionalizzazione, "il permanere della struttura costituiva pericolo per la sicurezza della navigazione": ciò che ribadiva anche con successiva nota dell'11.1.2016 prot.n. (...).
Ne discendeva il pedissequo rigetto della ridetta istanza di destagionalizzazione, alla cui positiva delibazione concorreva a frapporre ulteriore ostacolo il parere sfavorevole preannunziato, relativamente alla invocata autorizzazione paesaggistica, dalla Soprintendenza, con nota prot. (...) del 9.2.2016, sull'argomentato assunto che "l'intervento, così come progettato, potesse produrre pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato così come individuati nel PTP".
Con lo stesso atto (ordinanza dirigenziale n.40 prot.(...) del 15 febbraio 2016), veniva altresì dichiarata la decadenza della concessione demaniale n.7/2008.
2.- Avverso le ridette determinazioni, la società insorgeva, con ricorso dinanzi al TAR per la Campania.
Esaminate e disattese, in prime e in seconde cure, le articolate istanze cautelari, e integrata la materia del contendere mercé aggiunzione di motivi, con la sentenza epigrafata l'adito Tribunale respingeva il ricorso, e la connessa domanda risarcitoria, dichiarando inammissibili per tardività i motivi aggiunti.
3.- La sentenza è appellata, con atto notificato nei tempi e nelle forme di rito, dalla S.S. s.r.l., che ne argomenta, con plurimo mezzo, la complessiva erroneità e ne invoca l'integrale riforma.
Nella resistenza degli enti appellati, alla pubblica udienza del 22 novembre 2018, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
1.- L'appello non è fondato e merita di essere respinto.
2.- Con il primo motivo di doglianza, l'appellante si duole della declaratoria di tardività dei motivi aggiunti indirizzati avverso la nota n. 47195/2015, con la quale l'Ufficio locale marittimo aveva rappresentato, a fini ostativi, la pericolosità, per la pubblica incolumità e la navigazione, della permanenza della struttura sull'area demaniale.
2.1.- Il motivo non è fondato.
Come correttamente osservato dal primo giudice, la nota in questione era già conosciuta, in quanto comunicata dal messo comunale in data 1.12.2015 (prot. n. 47619). Per giunta, trattandosi di atto endoprocedimentale, la sua impugnazione era stata (tempestivamente ed espressamente) formalizzata con il ricorso principale del 17 marzo 2016 (nel cui corpo risultava effettivamente tra le determinazioni oggetto di impugnazione).
Con ciò, la successiva prospettazione di un nuovo e variamente articolato apparato censorio (non autorizzata da alcuna obiettiva sopravvenienza, né ancorabile alla pretesa acquisizione informativa conseguente all'esercizio di apposita iniziativa ostensiva, peraltro a sua volta attivata dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso principale) deve ritenersi inammissibile, stante la natura decadenziale del termine di impugnazione e la conseguente preclusione all'ampliamento non giustificato del thema decidendum.
La correttezza della conclusione merita, del resto, di essere ribadita, anche a fronte dell'evidente equivoco che inficia il critico libello, che - per il profilo in esame - fa mostra di opinare che la tardività sia stata argomentata in prime cure sull'assunto della mancata impugnazione della nota de qua (palesandosi, cioè, semplicemente proposti oltre il termine i motivi aggiunti): laddove, con ogni evidenza, l'inammissibilità viene giustificata dalla sentenza proprio in considerazione della già avvenuta impugnazione della stessa (dovendo escludersi, nei chiariti sensi, la possibilità di proporre, per mera aggiunzione integrativa, motivi nuovi).
2.- Dalla conferma della inammissibilità delle censure proposte avverso la nota dell'Ufficio locale marittimo, discende l'implausibilità del corollario, tratto con il successivo motivo di appello, che ne vorrebbe far discendere, per derivazione, l'illegittimità della misura decadenziale di cui quella era sostanziale presupposto.
3.- Sotto distinto profilo, l'appellante assume, lamentando sul punto l'errore in judicando che inficerebbe la sentenza impugnata, che la (tempestiva) presentazione della istanza di destagionalizzazione dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 16 del 2004, accompagnata da apposita segnalazione edilizia in variante, avrebbe per ciò solo legittimato la mancata rimozione degli impianti al termine della stagione estiva: la quale - coerentemente - non avrebbe potuto essere considerata, fino alla definizione del relativo procedimento, come inadempimento agli obblighi correlati alla concessione stagionale e non avrebbe potuto fondarne, di conserva, la sancita decadenza. E ciò anche in forza del pretesamente inequivoco tratto della previsione legislativa regionale, ingiustamente svalutata dal primo giudice, a tenore della quale "nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge regionale sul turismo, sarebbe stata consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate sull'area demaniale attribuita in concessione".
3.1.- L'assunto non è persuasivo.
Vale, invero, osservare:
a) che, ai sensi dell'art. 1 della L.r. n. 10 del 2012, come modificato prima dall'art. 4, comma 12, della L.R. n. 27 del 2012 e quindi dall'art. 1, comma 43 della L.R. n. 16 del 2014, è bensì consentito (fino al 31 dicembre 2020 e nelle more della approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali) ai titolari di concessioni demaniali marittime l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture "per l'intero anno solare": nondimeno, in base al comma 2, l'esercizio di tale facoltà risulta subordinata alla duplice condizione che, "entro il 31 dicembre di ogni anno", sia stata prodotta apposita istanza all'amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo concessorio e che sia stato previamente conseguito il nulla osta dell'autorità preordinata alla salvaguardia degli interessi paesaggistici, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004;
b) che, in effetti, nelle zone sottoposte a vincolo, il mantenimento delle strutture degli stabilimenti balneari oltre il termine di scadenza stagionale del titolo concessorio demaniale, autorizzato dalla disposizione de qua, "richiede necessariamente il concorrente titolo paesistico, la cui mancanza integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la diversità dell'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambientale" (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 925);
c) che, per ciò solo, il diritto alla destagionalizzazione (e, prima ancora, al mantenimento delle strutture soggette a rimozione stagionale in base al titolo concessorio) non può essere riconosciuto automaticamente (cioè a dire, in forza della mera presentazione della relativa istanza), ma deve ritenersi subordinato al favorevole esito della stessa, a sua volta condizionato al positivo apprezzamento dell'autorità paesaggistica (che, per contro, nella specie risulta aver manifestato parere ostativo, affidato alla nota prot. (...) del 9.2.2016);
d) che, allora, la (pur tempestiva) presentazione dell'istanza non esonerava il concessionario dall'adempiere all'obbligo di rimozione delle opere stagionali, che sarebbe potuto venir meno solo con la modifica dei termini della concessione conseguente all'eventuale (e mai intervenuto, anche in forza delle rammentate ragioni ostatative) rilascio del provvedimento di accoglimento;
e) che, per l'effetto, la mancata rimozione degli impianti concretava obiettiva "inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti" che, ai sensi del valorizzato art. 47 cod. nav. legittimava l'adozione della misura decadenziale (senza che - vale soggiungere, anche sul punto in adesione al ragionamento del primo giudice - fosse necessario approfondire il tema della pericolosità della struttura e del grado effettivo di rischio di mareggiate, posto che l'acclarata inadempienza appariva necessaria e ad un tempo sufficiente allo scopo, essendo correlata alla compromissione dell'interesse a non sottrarre oltre il consentito alla collettività indifferenziata la fruizione degli spazi pubblici e delle aree demaniali).
4.- Le considerazioni che precedono sono assorbenti di ogni altro critico rilievo, in quanto idonee a legittimare l'operato dell'amministrazione.
L'appello va, perciò, complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori, a favore del Comune di Portici ed Euro 2.000 a favore del Ministero delle Infrastrutture.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
30-07-2019 23:45
Richiedi una Consulenza