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Sentenza

L'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all'ar...
L'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all'arma, ma costituisce di norma il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.
T.A.R. Toscana Latina Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2019) 23-04-2019, n. 604


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del Decreto della Prefettura -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha fatto divieto al ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere con obbligo di consegna delle armi detenute entro 60 giorni dalla sua notifica presso il comando stazione C.C. di -OMISSIS-;

- di ogni altro provvedimento da esso presupposto, connesso e consequenziale anche se allo stato non conosciuto, richiamato per relationem nel provvedimento di diniego prot. n.-OMISSIS-e segnatamente della nota del -OMISSIS-del Comando Provinciale C.C. di -OMISSIS-, nonchè della relazione di Polizia del -OMISSIS-, entrambe citate nel corpo del provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato con il presente ricorso, il Prefetto di -OMISSIS- ha fatto divieto ad -OMISSIS-, titolare di porto d'armi per uso caccia, di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere.

Il provvedimento gravato è fondato sul rilievo che in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, a seguito di sinistro stradale, era stato soccorso dal personale dei 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale -OMISSIS-poiché in preda ad uno stato confusionale; nell'occasione gli era stata diagnosticata una "psicosi acuta in sindrome bipolare" e pertanto era stato trasferito presso il reparto di psichiatria.

Tali circostanze hanno dunque indotto la Prefettura a ritenere il sig. -OMISSIS- carente dei requisiti di idoneità psicofisica e di assoluta affidabilità previsti in materia di armi, e che pertanto il medesimo potesse abusare delle armi di proprietà.

Quest'ultimo, ritenendo l'atto in questione illegittimo, lo ha impugnato, articolando avverso lo stesso, in un unico motivo di ricorso, le seguenti censure: violazione dell'art. 39 del t.u. n. 773/1931, difetto di motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria e per mancanza dei presupposti; e deducendo, fra l'altro, che l'episodio del sinistro stradale a lui occorso non poteva essere ritenuto indicativo di una ridotta affidabilità nell'uso delle armi.

Si è costituita l'Amministrazione resistente con deposito di documenti e di relazione difensiva a cura della stessa Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria condotta che portavano a ritenere come non sussistesse la piena affidabilità del ricorrente in considerazione delle sue condizioni di salute.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 30 luglio 2013 è stata respinta la domanda cautelare.

In vista dell'udienza di discussione, il ricorrente ha prodotto una memoria difensiva, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 16 aprile 2019.
Motivi della decisione

Le censure, articolate in un unico motivo di ricorso, e strettamente connesse in quanto fondate sul difetto di motivazione e di istruttoria e sulla carenza di presupposti del divieto di detenzione di armi, possono essere esaminate congiuntamente.

Giova premettere che il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della licenza di porto d'armi, mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della L. n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".

Regola generale è infatti quella del divieto di detenzione delle armi e l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuoverla, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.

Ciò comporta che - oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.

Pertanto l'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all'arma, ma costituisce di norma il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.

Conseguentemente, la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata - come detto - da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza.

Anche la recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 13/09/2017, n. 4334) che "l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso; dal suo canto l'art. 39, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nel prevedere che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato".

Si è anche precisato in giurisprudenza che il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576; sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521; sez. I, 15.1.2015, n. 50).

Nel caso in esame, le circostanze riferite dalla Prefettura valgono a costituire logico supporto del giudizio probabilistico sotteso al divieto, poiché il precario equilibrio psichico del ricorrente è logicamente ed adeguatamente motivato mediante la puntuale ricostruzione dei fatti segnalati dalle Forze di Polizia, supportati da documentazione medica.

Invero, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, la sopravvenuta carenza dei requisiti d'idoneità psicofisica e di assoluta affidabilità in materia di armi - desunta dalla diagnosi di "psicosi acuta in sindrome bipolare" effettuata dalla struttura ospedaliera ed il conseguente ricovero presso il reparto di psichiatria - nonché la conseguente possibilità di pericolo di abuso delle armi, hanno determinato il convincimento della necessità di adottare il provvedimento ex art. 39 TULPS, quale misura urgente e cautelare.

D'altra parte, il referto del pronto soccorso costituisce un dato di fatto imprescindibile che giustifica l'azione dell'Amministrazione, come confermato dallo stesso ricorrente che, peraltro, afferma di essere affetto da ben 14 anni da disturbo bipolare e che lo stesso ospedale, al momento delle dimissioni, lo aveva invitato a rivolgersi al suo specialista di fiducia che già lo aveva in cura.

Tali circostanze evidenziano un'oggettiva situazione di pericolo legata all'inidoneità psicofisica dell'odierno ricorrente.

Peraltro, il possesso del requisito dell'idoneità psicofisica è condizione indispensabile per il rilascio e/o mantenimento di un'autorizzazione di polizia in materia di armi, come previsto dall'art. 35, quinto comma, del TULPS, secondo cui :"Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.."; e come precisato dal D.M. Sanità 28 aprile 1998, che all'art. 1 elenca i "requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia", ed al punto 5) richiede la "Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali..".

In definitiva, deve ritenersi che sussistessero pienamente nella fattispecie le esigenze di tutela della sicurezza pubblica che hanno indotto l'Amministrazione, sulla base di un apprezzamento di merito immune da profili di illogicità, ad adottare la misura in contestazione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite della presente fase di merito possono essere compensate, essendo sufficiente la condanna intervenuta nella fase cautelare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Compensa le spese di lite della fase di merito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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