L'allevamento di api non rientra tra le industrie insalubri di Prima classe, disciplinate nell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., (ud. 27-11-2018) 25-02-2019, n. 309
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2018, proposto da
Ditta A.A.M.A. - Impresa Individuale, di Z.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Mormando ed Enrico Colazzo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Paolo Mormando in Lecce, Piazzetta Duca D'Enghien, n. 1;
contro
Comune di Galatone, A.S.L. Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
C.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Galatone prot. n. (...) del 15 dicembre 2017, notificata in data 3 gennaio 2018;
- della nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - Area "Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Nord" della A.S.L. di Lecce prot. n. (...)/ Vet 2017 del 14 agosto 2017;
- di tutti gli atti a questi comunque connessi, in quanto lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l'Avv. P. Mormando;
Svolgimento del processo
La Ditta ricorrente - che assume di esercitare da oltre vent'anni l'attività di apicoltura in agro del Comune di Galatone, "così come emerge dalle visure della C.C.I.A.A. di Lecce che si producono in atti (la precedente denominazione della Ditta era "A.A.M.A. di Cardinale Adorna", mutata in quella attuale dal 2010)" e sin dall'anno 2004 con l'assetto e la consistenza attuale (settanta arnie) - ha impugnato, domandandone l'annullamento:
- l'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. n. (...) del 15 dicembre 2017, notificata in data 3 gennaio 2018, con cui il Sindaco del Comune di Galatone ha ordinato "alla Sig.ra Z.C., titolare dell'Azienda Apistica denominata "A.A.M.A. di Z.C.".... , in conformità a quanto richiesto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce - Servizio Veterinario con la citata e allegata nota n. (...)/2017 di provvedere con urgenza e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente atto a:
1. Ridurre il numero di arnie degli apiari ubicati in C.da Corillo da n. 70 a n. 30 (10 nel sito posto a mt. 270 dall'abitazione e 20 nel sito posto a distanza maggiore);
2. Assicurare la disponibilità quotidiana di adeguata quantità di acqua distribuita in punti più prossimi agli apiari in particolare negli orari di maggior richiesta da parte delle api in modo da garantire loro sempre acqua fresca;
3. una variazione della disposizione delle arnie residue";
- la nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario Area "Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Nord" - della A.S.L. Lecce prot. n. (...)/ Vet 2017 del 14.8.2017, con cui, "Facendo seguito a richiesta d'intervento datata 1.08.2017 con oggetto "invasione da api da Miele", da parte dei sig. C.A." e all'apposito sopralluogo del 14 agosto 2017, è stato chiesto al Sindaco del Comune di Galatone "l'emanazione di ordinanza nei confronti del titolare dell'attività apistica sig.ra Z.C., titolare dell'allevamento apistico in questione, .... affinché esegua quanto segue alla notifica del presente atto:
l. la riduzione del numero di arnie da n. 70 a n. 30 (10 nel sito posto a 270 metri; 20 nel sito posto ad una distanza maggiore);
2. la disponibilità quotidiana di adeguata quantità di acqua distribuita in punti più prossimi agli apiari e nelle ore di maggiore richiesta da parte delle api in modo da garantirle acqua fresca;
3. una variazione della disposizione delle arnie residue".
- tutti gli atti a questi comunque connessi, in quanto lesivi.
A sostegno dell'impugnazione interposta ha dedotto:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TT.UU.LL.SS.) e successivi Decreti Ministeriali di attuazione - violazione e omessa applicazione dell'art. 896 bis del Codice Civile, così come introdotto dall'art. 8 della L. 24 dicembre 2004, n. 313, degli artt. 1, 6, 7 comma 2, lettera a) e 10 della L. 24 dicembre 2003, n. 313 (Legge sull'apicoltura), nonché degli artt. 1, 3, 6, 7, 8 e 9 della L.R. della Puglia 21 novembre 2014, n. 162 (Legge Regionale sull'apicoltura);
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, della L. 18 agosto 2000, n. 267 - sviamento di potere - eccesso di potere per insussistenza delle esigenze di tutela immediata sottese ai provvedimenti adottati anche in relazione ai tempi di adozione dell'ordinanza sindacale - eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa e palese sproporzione del contenuto precettivo dell'ordinanza sindacale.
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Galatone e l'A.S.L. di Lecce.
Non si è costituito in giudizio, neppure, il controinteressato intimato, Sig. C.A..
Con ordinanza 6 aprile 2018, n. 177, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare incidentalmente formulata dalla Ditta ricorrente, con la seguente motivazione:
"- L'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 non è applicabile all'attività di apicoltura il cui esercizio, secondo le modalità, le prescrizioni e le cautele contemplate dall'articolo 896-bis c.c. rappresenta una facoltà rientrante nel contenuto naturale del diritto di proprietà;
- il comma 5 dell'articolo 54 del TUEL stabilisce che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (...)".
- il richiamato potere "extra ordinem" può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico;
- tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario (Cons. Stato, sez. V, sentenza 19 maggio 2016, n. 2090);
- la Pubblica Amministrazione non ha dimostrato nel caso in esame il ricorrere dei predetti presupposti che legittimano il ricorso al potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all'articolo 54 del TUEL".
La parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese in vista della decisione di merito.
All'udienza pubblica del 27 novembre 2018, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere, quindi, accolto.
2. Il Collegio ritiene, innanzitutto, opportuno rammentare che la gravata ordinanza sindacale prot. n. (...) del 15 dicembre 2017 (su conforme richiesta, parimenti impugnata, della A.S.L. Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario Area "Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Nord" prot. n. (...)/ Vet 2017 del 14 agosto 2017, assistita da analoghe argomentazioni) dispone (testualmente): "Premesso che:
- il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario della A.S.L. Lecce con la nota Prot. n.(...)/vet 2017 datata 14.08.2017, trasmessa a mezzo P.E.C. e registrata al Prot. Gen. N. (...) del 16.08.2017, indirizzata al Sig. Sindaco e al Comando P.M., qui allegata per farne parte integrante e sostanziale, richiedeva l'emanazione di apposita ordinanza nei confronti della Sig.ra Z.C., titolare di allevamento Apistico, con sede legale in Seclì alla Via Ungaretti n. 4;
- Dalla nota si evince che a seguito di richiesta di intervento del 11.08.2017 inoltrata da parte del Sig. C.A., personale di detto Dipartimento eseguiva sopralluogo in data 14.08.2017 in C.da Corillo di questo Comune, constatando che presso l'abitazione dell'esponente, tutte le fonti di acqua erano invase da Api e che ad una distanza di circa 270 metri dalla abitazione vi erano: n. 1 apiario composto da n. 30 arnie, mentre ad una distanza maggiore vi era altro apiario composto da circa 40 arnie;
- Dal controllo effettuato dalla A.S.L. presso gli apiari di cui innanzi si rilevava l'assenza di riserve di acqua a disposizione delle api;
- l'Azienda Apistica in questione veniva individuata nell'A.A.M.A. di Z.C. .....;
Considerato che soprattutto nel periodo estivo, in particolare nel periodo di intensa calura, la ricerca delle fonti di acqua da parte delle api è massima, con possibilità di estendere il raggio di azione in ambienti diversi da quelli in cui è sita la postazione;
Considerato, altresì, per come si evince dalla citata nota A.S.L., che l'azione di disturbo riscontrata presso l'abitazione di proprietà del C.A. risultava esacerbata dalla carenza di disponibilità di fonti di acqua per le api;
Visto che l'azione di disturbo per le attività umane può essere di natura psicologica-individuale quale una semplice fobia legata alla paura di essere punti, puntura però da cui possono derivare conseguenze sanitarie di grado elevato, anche a esito mortale, quale lo shock anafilattico che può interessare soggetti sensibili e/o allergici o divenuti tali, ma per lo più esitanti in gonfiori trattabili con pomate e/o creme a base di istamina e cortisone o altro;
Considerato, inoltre, che l'allevamento apistico ha in sé la presunzione di pericolosità per la "salute degli abitanti" e che pertanto, al pari di tutti gli allevamenti di animali (cui appartengono le Api) sono da considerarsi industrie insalubri di prima classe, tali da essere soggetti anch'essi alla disciplina di cui all'Art. 216 T.U. LL. SS. e successivi DD.MM. di attuazione, ove viene richiesto che tali attività "debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni"".
3. - Orbene, l'impresa ricorrente deduce (prima censura), essenzialmente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 216 del Capo Terzo ("Delle lavorazioni insalubri") del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (che assume non applicabile agli apiari) e dei successivi Decreti Ministeriali di attuazione, in uno alla violazione e omessa applicazione dell'art. 896 bis del Codice Civile.
In particolare, lamenta:
- per un verso: che il citato art. 216 del R.D. n. 1265 del 1934 è assolutamente chiaro "nell'individuare i termini di pericolosità delle attività contemplate nella valutazione sull'emissione di gas, vapori o altre esalazioni insalubri; in altri termini nessuna fattispecie nemmeno astrattamente configurabile nel caso di allevamento di api"; che "Negli elenchi di cui ai Decreti Ministeriali di attuazione della norma appena citata, poi, vi è un riferimento generico all'allevamento di animali, senza nessuna specificazione ulteriore; con tutta evidenza, pertanto, tale disposizione deve essere raccordata al disposto normativo dell'art. 216 sopra citato, atteso che gli elenchi sono stati predisposti a specificazione della norma, con la conseguenza che i parametri cui rapportare la "pericolosità" dell'attività sono costituiti in ogni caso dall'insalubrità della stessa, in maniera evidente non riscontrabile nell'attività di apicoltura"; e che i citati elenchi non possono considerarsi "suscettibili di applicazione estensiva ad attività non espressamente e puntualmente indicate, sia perché gli stessi costituiscono specificazione di una norma generale e come tali deputati ontologicamente all'individuazione precisa delle attività, sia perché l'individuazione di restrizioni all'attività economica dei privati incide direttamente sul diritto costituzionalmente garantito alla libertà di iniziativa economica privata che può trovare limitazione soltanto dinanzi ad un interesse superiore alla tutela della salute della cittadinanza";
- e, per altro verso, che "le pp.AA. hanno completamente pretermesso l'applicazione delle numerose disposizioni di legge che regolano l'apicoltura e che sono rivolte alla tutela ed allo sviluppo della stessa", e, precipuamente, dell'art. 896 bis del Codice Civile, come introdotto ad opera dell'art. 8 della L. 24 dicembre 2004, n. 313, evidenziando, poi, che, "Per quanto attiene alle distanze minime delle arnie dalle altre proprietà, .. nel caso di specie costituisce dato pacifico, del quale viene dato atto nei provvedimenti impugnati, che quelle di titolarità della ditta odierna ricorrente sono distanti quantomeno 270 metri dalla proprietà presso la quale sono state rinvenute le api in occasione del riferito sopralluogo del 14.8.2017; la differenza tra il minimo previsto dalla norma codicistica costituente l'unica misura precauzionale imposta dalla stessa, non solo è rispettata, ma dà atto della estrema sicurezza dell'impianto dell'allevamento apistico rispetto alle proprietà confinanti".
3.1 - Le suddette doglianze meritano sostanziale accoglimento.
3.2 - Giova, in primo luogo, ricordare che:
- l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie") dispone, in particolare, che:
"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni...";
- l'art. 896-bis. ("Distanze minime per gli apiari") del Codice Civile, aggiunto dall'art. 8 della L. 24 dicembre 2004, n. 313 ("Disciplina dell'apicoltura"), stabilisce che:
"Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".
3.3 - Orbene, è stato, in proposito (innanzitutto), condivisibilmente ritenuto (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 19 maggio 2016, n. 2090) che "l'esercizio dell'apicoltura secondo le modalità, le prescrizioni e le cautele contemplate dal richiamato articolo 896-bis rappresenti una facoltà rientrante nel contenuto naturale del ... diritto di proprietà" e che "la richiamata disposizione codicistica risulti tributaria di un orientamento legislativo volto a riguardare l'apicoltura come attività di interesse nazionale e a consentirne quindi generaliter l'esercizio previa l'adozione di alcune (peraltro poche) cautele", rappresentando il citato "articolo 896-bis .... il punto di equilibrio in ambito civilistico fra le esigenze del proprietario apicoltore e quelle dei proprietari confinanti".
E' stato, poi, altrettanto a ragione osservato che l'allevamento di api non rientra tra le industrie insalubri di Prima classe, disciplinate nell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "dato che - a prescindere dal rilievo che l'allevamento delle api non implica la produzione di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri" o pericolo per la salute degli abitanti - tale assunto è incompatibile con l'articolo 896-bis c.c. (in particolare con le distanze ivi previste, che implicano che gli apiari non debbano "essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni") e con la definizione dell'apicoltura recata dall'articolo 2 della L. 24 dicembre 2004, n. 313" (T.A.R. Lazio, Latina, Sezione Prima, 1 febbraio 2010, n. 48): in sintesi, "gli apiari non costituiscono allevamenti insalubri ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie e ... al contrario gli stessi sono espressamente disciplinati nel codice civile (art. 896 bis), nella L. 24 dicembre 2004, n. 313 e nelle concorrenti legislazioni regionali" (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 16 ottobre 2015, n. 2960).
3.4 - Ciò posto, il Tribunale osserva (confermando sul punto quanto già ritenuto nella sede cautelare del giudizio), per le ragioni innanzi esposte, che l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 non è applicabile all'attività di apicoltura, il cui esercizio, secondo le modalità, le prescrizioni e le cautele contemplate dall'articolo 896-bis del Codice Civile rappresenta una facoltà rientrante nel contenuto naturale del diritto di proprietà: sicchè, nella fattispecie concreta in esame, non è condivisibile l'assunto sul quale si basa l'atto impugnato, secondo cui l'allevamento di api rientrerebbe tra le industrie insalubri di Prima classe, disciplinate nell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (fermo restando che il rispetto delle menzionate prescrizioni codicistiche per l'esercizio della richiamata attività non esaurisce e non elide la possibilità che l'esercizio di tale attività - pur legittimo de iure civili - possa rilevare nondimeno, qualora ne ricorrano gli stringenti e straordinari presupposti, ai fini dell'attivazione dei poteri di ordinanza "extra ordinem", di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000; cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., 19 maggio 2016, n. 2090).
4. - La Ditta ricorrente lamenta, altresì, principalmente, la violazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
In particolare:
- rileva che l'ordinanza sindacale impugnata e la conforme richiesta di adozione di provvedimento da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. Lecce, per espressa dichiarazione contenuta nel testo, trovano espresso fondamento nell'esercizio del potere sindacale "extra ordinem", di cui al richiamato art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- premette, "in linea astratta", da un lato, che "i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54, comma 4, T.U.E.L. sono adottabili dal Sindaco ogniqualvolta sia necessario tutelare con immediatezza la salute pubblica a fronte di circostanze di carattere eccezionale", e, dall'altro, che "tale potere può essere esercitato, proprio perché eccezionale, nel caso in cui non sussistano diversi strumenti legislativamente previsti per assicurare la salvaguardia di tale primario interesse pubblico; ed altrimenti non potrebbe essere, se non ammettendo che l'ordinamento consenta in qualsiasi sua parte un potere assoluto ed indiscriminato di provvedimento autoritativo svincolato da qualsiasi norma di legge";
- sostiene (evidenziate le circostanze di fatto in concreto verificatesi) che, nella fattispecie in questione, "il Sindaco ha adottato il proprio provvedimento in totale assenza di qualsiasi esigenza i tutela urgente e incontingibile della salute pubblica, non essendovi pacificamente e per tabulas alcun fenomeno di minaccia all'interesse pubblico al momento di adozione del provvedimento".
4.1 - Anche tali censure meritano accoglimento.
4.1.1 - Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000, "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
4.1.2 - La giurisprudenza amministrativa ha interpretato in modo restrittivo i presupposti e le condizioni che legittimano l'esercizio del richiamato potere sindacale di ordinanza, avente carattere sostanzialmente "extra ordinem".
E' stato, infatti, condivisibilmente affermato che "il richiamato potere può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, VI, 13 giugno 2012, n. 3490).
E' stato altresì chiarito che il carattere eccezionale del richiamato potere comporta che il suo esercizio resti relegato alle sole ipotesi in cui risulta impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: si tratta di un'ipotesi che non ricorre , di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono fronteggiare le medesime situazioni adottando i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 904)" (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., 19 maggio 2016, n. 2090).
4.1.3 - Ebbene, riconducendo i principi appena richiamati alle peculiarità della fattispecie concreta in esame, il Collegio rileva che non risulta che il Comune resistente abbia dimostrato, nel caso de quo, la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al potere di ordinanza, di cui all'art. 54, comma 4 del T.U.E.L., una volta che, come pure evidenziato dalla Ditta ricorrente:
- il Servizio Veterinario ha verificato in un unico giorno dell'estate 2017 (esattamente il 14 agosto 2017) la presenza di api nelle fonti d'acqua presenti in un'abitazione distante rispetto all'allevamento apistico di titolarità dell'odierna ricorrente, senza compiutamente accertarsi dell'effettiva provenienza delle stesse (anche verificando l'eventuale presenza, nelle immediate vicinanze, di sciami in natura o di altre postazioni di apicoltura), né effettuare alcuna verifica, anche immediata, in contradditorio con la titolare dell'allevamento o con i suoi addetti, e chiedendo, poi, lo stesso giorno (14 agosto 2017) al Sindaco del Comune di Galatone di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente nella quale imporre all'azienda di dimezzare, in via definitiva, la propria attività dopo circa venti anni di esercizio della stessa (omettendo di valutare l'adozione, nell'immediatezza, di possibili - e temporanee - diverse idonee misure);
- il complesso delle circostanze evidenziate nei gravati atti, pur complessivamente intese, non palesano l'esistenza di una situazione contingibile, tale da giustificare l'adozione di un intervento d'urgenza, né la sussistenza di un grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità, tale da giustificare l'adozione dei più volte richiamati poteri, di carattere eccezionale e derogatorio;
- in ogni caso (e in via assolutamente dirimente), poi, a fronte delle richieste della A.S.L. in data 14 agosto 2018, il Sindaco ha adottato l'impugnata ordinanza contingibile ed urgente - solo - in data 14 dicembre 2017, e cioè in piena stagione invernale; né risulta che, fino a tale data, a fronte di un pericolo definito - dai gravati atti - immediato, sia stato comunicato o richiesto alcunché alla Ditta ricorrente, né effettuate ulteriori visite sui luoghi.
4.1.4 - In definitiva, appaiono fondate (anche) le censure con cui la parte ricorrente lamenta sia l'insussistenza dei presupposti che legittimano l'utilizzo del potere "extra ordinem" del Sindaco (non sussistendo, nella specie, un grave ed imminente pericolo per la pubblica incolumità tale da giustificare il potere eccezionale in questione), sia il carattere non temporaneo (ma definitivo) delle misure disposte.
5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei gravati atti.
6. - Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del Comune di Galatone (Autorità emanante).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Galatone, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Referendario
13-06-2019 23:23
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