In tema di informativa antimafia, il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante, atteso che il solo legame di parentela, non supportato da ulteriori elementi, non può giustificare l
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 06-11-2018, n. 2280
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2017, proposto da
-OMISSIS-., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, -OMISSIS- Immordino e -OMISSIS- Nicastro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino, sito in Palermo nel Viale della Libertà n.171;
contro
l'U.T.G. - PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n.81, è domiciliato per legge;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Carnevali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Tulone, sito in Palermo nella Via Gaetano Abela n.10;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dalla Prefettura di Trapani, prot. uscita n. (...) del 5.5.2017, fasc. n. (...) del 10.4.2017 (rif. n. (...) del 31.8.2015) ai sensi dell'art. 84, comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. con il quale la Prefettura - U.T.G. di Trapani ha comunicato all'ISMEA la sussistenza del "fondato pericolo che la ditta -OMISSIS-possa essere condizionata dalla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 91 comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011 ovvero che possa agevolarne gli interessi";
- del verbale della riunione del Gruppo Interforze del 6.12.2016, nonché del verbale della Riunione Tecnica di Coordinamento del 29.3.2017 (che ad oggi si ignorano e che pure sin d'ora si impugnano);
- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. (...) del 5.5.2017 della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Trapani fasc. n. 5719/Area I/Antimafia del 10.4.2017 di comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento a contenuto interdittivo ai sensi dell'art. 92 comma 2 bis del D.Lgs. n. 159 del 2011;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Trapani e dell'ISMEA.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha esposto:
- che la società ha come socio unico l'Ing. -OMISSIS-(cl. 1986), che è un cittadino incensurato (non ha condanne penali né carichi pendenti, e non è stato mai coinvolto anche indirettamente in alcun procedimento penale;
- che l'azienda agricola e l'iniziativa imprenditoriale sono condotte unicamente sotto la direzione e l'unica responsabilità del ricorrente;
- che lo stesso vive ormai lontano dai genitori avendo costituito un autonomo nucleo familiare, avendo contratto matrimonio in data 12.9.2014 con la Sig.ra -OMISSIS-;
- che la sede della società, costituita in data 24.3.2014, prima cioè del matrimonio, è rimasta presso l'abitazione dei genitori, sia perché il ricorrente è lì domiciliato come ingegnere e anche perché è l'unica casa di proprietà della famiglia;
- che n data 15 settembre 2015 la Azienda Agricola -OMISSIS--OMISSIS- (ricorrente) presentava all'ISMEA domanda volta ad usufruire delle agevolazioni previste dal regime di aiuti n. SA40395 ("Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura") per l'acquisto a cancello aperto dei terreni siti prevalentemente nella Provincia di Trapani di complessivi ettari 18.4986
- che il piano aziendale, necessario per dimostrare l'effettiva sussistenza delle attività agricole, presentato in fase istruttoria e successivamente approvato da ISMEA prevede l'acquisto di un parco macchine (trattore cingolato, fresa a zappe, tiller, impolveratore, forbice elettronica) per un valore complessivo stimato in Euro 32.220,00;
- che l'unico incentivo che l'ISMEA ha riconosciuto al giovane Ing.-OMISSIS-, è l'abbattimento degli interessi nel piano trentennale di rientro;
- che con nota prot. (...) in data 31 agosto 2015 l'ISMEA formulava alla Prefettura di Trapani richiesta di rilascio della informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
- che la Prefettura di Trapani, con nota prot. uscita n. (...) del 5.5.2017, fasc. n. (...) del 10.4.2017 (rif. n. (...) del 31.8.2015) ai sensi dell'art. 84, comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. ha comunicato all'ISMEA la sussistenza del "fondato pericolo che la ditta -OMISSIS-possa essere condizionata dalla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 91 comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011 ovvero che possa agevolarne gli interessi".
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso.
1.3. Si è costituita la difesa erariale per la Prefettura di Trapani, depositando documenti e memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. E' intervenuta ad opponendum l'ISMEA che con successiva memoria ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con ordinanza n.1114/2017 del 18/09/2017 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente.
1.6. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato il sopraggiunto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di revoca totale del contributo concesso con il decreto n. 3384 del 24/11/2014 all'impresa ricorrente.
1.7. In data 12/09/2018 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
1.8. Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento ad opponendum spiegato da Ismea, sollevata dalla difesa di parte ricorrente.
Ismea - invero lapidariamente - afferma di avere "un evidente interesse qualificato in relazione all'atto oggetto di gravame e alla materia del contendere del presente giudizio. Ciò, anche in relazione agli effetti correlati al predetto provvedimento, effetti destinati a spiegarsi sia sul piano dell'azione amministrativa dell'ente, che su quello negoziale".
Orbene, per consolidata giurisprudenza "Presupposto perché nel processo amministrativo possa spiegarsi l'intervento "ad opponendum" è vantare una posizione indiretta e derivata, seppur minor rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso, atteso che nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento "ad opponendum", non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso" (Consiglio di Stato sez. IV 10 febbraio 2017 n. 573).
Nel caso di specie l'ISMEA, al di la della mera petizione di principio, ha omesso di specificare quale sia il reale interesse, anche di mero fatto, sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che le consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso, atteso che la sua posizione al riguardo sembra connotarsi come neutra rispetto alle posizioni sia del ricorrente che dell'amministrazione.
Ritiene infatti il Collegio che l'interesse di Ismea rispetto alla materia del contendere del presente giudizio si identifichi con il mero interesse a conoscere la sorte giudiziale del provvedimento interdittivo impugnato - al fine di adottare i consequenziali atti amministrativi e/o negoziali - ma non sembra effettivamente collegato né alla sua conservazione né al suo annullamento; d'altra parte sul piano sostanziale il soggetto che richiede e riceve l'informativa "non ha il potere di sindacare il contenuto dell'informativa stessa" con la conseguenza che l'atto adottato a valle segue la sorte dell'atto presupposto (c.d. effetto caducante).
Deve pertanto dichiararsi inammissibile l'intervento ad opponendum spiegato da Ismea con conseguente sua estromissione dal giudizio.
3. Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce sotto diversi profili la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, 85, 91 e 92 del D.Lgs. n. 159 del 2011, 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 nonché i vizi di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione.
4. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è fondato su due presupposti:
- la sede della società ricorrente "risulta in Erica Casa Santa, nella -OMISSIS-" presso l'abitazione dei genitori del legale rappresentante;
- "un verbale dell'assemblea dei soci dell'Azienda Agricola -OMISSIS--OMISSIS- del 29.4.2016, tenuto presso la sede legale (-OMISSIS- Erice Casa Santa) è stato redatto dal -OMISSIS--OMISSIS-, chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante".
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-è il padre del ricorrente, mai condannato per reati di mafia, il quale secondo l'informativa sarebbe stato di recente "identificato come "terzo interveniente" nel provvedimento di sequestro dei beni disposto dal Tribunale di Trapani - Sez. Misure di prevenzione - nei confronti di -OMISSIS-
5. Come già rilevato in sede di ordinanza cautelare, la motivazione articolata dall'Amministrazione a fondamento dei provvedimenti impugnati poggia su elementi di valutazione di inconferente pregnanza rispetto al contenuto del provvedimento.
La circostanza che la sede della società (s.r.l. unipersonale) sia tuttora ubicata presso la casa dei genitori del ricorrente (o se si vuole presso la casa paterna) trova agevole e pragmatica giustificazione nelle circostanze evidenziate dal ricorrente, mancando semmai nel provvedimento impugnato qualsiasi argomentazione volta ad attribuire a tale ubicazione un preciso e intenzionale scopo, funzionale a perseguire finalità non coerenti con il libero esercizio dell'impresa.
Quanto al secondo presupposto valorizzato dalla Prefettura deve rilevarsi che esso si fonda esclusivamente sull'esistenza del mero vincolo parentale che lega il ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-.
Ora è un fatto che nel provvedimento impugnato nulla viene dedotto con riferimento alla persona del ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- che risulta incensurato; nessun rilievo viene mosso alla sua condotta di vita, non si riferisce di eventuali frequentazioni controindicate, né si evidenziano elementi indiziari di qualsiasi genere che possano farlo ritenere vicina al sodalizio mafioso. Pertanto, in mancanza di un qualsiasi rilievo afferente alla sua persona, lo stesso, allo stato, risulta essere un cittadino incensurato e dalla condotta di vita irreprensibile sicché l'interdittiva risulta essere fondata esclusivamente sull'esistenza del vincolo parentale con il -OMISSIS--OMISSIS-.
Orbene, costituisce ius receptum il principio in forza del quale "il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante secondo ormai larghissima giurisprudenza" (C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 530; C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 531; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 29 aprile 2015, n. 1051; Cons. St., Sez. 3, 22 luglio 2015, n. 3636; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9683; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9685), laddove assai chiaramente la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente escluso che il solo legame di parentela possa giustificare l'informativa antimafia negativa adottata nei confronti dell'impresa (TAR Sicilia Palermo sez. I ordinanza n. 976/2015 dell'11.9.2015).
Va infine rilevata l'assoluta inconferenza del ruolo del segretario verbalizzante in sede assembleare societaria, a fortiori ove l'ordine del giorno sia riferito esclusivamente all'approvazione del bilancio. Posto che si trattava di bilancio redatto e presentato dall'amministratore all'assemblea formalmente convocata presso la sede della società, per come rilevato ubicata presso la casa dei genitori, e considerata la natura e la dimensione dell'impresa esercitata dal giovane imprenditore agricolo, non appare gravemente sospetto - in assenza di altri e più significativi elementi indiziari - che uno dei genitori si sia prestato a fungere da segretario verbalizzante, nemmeno rilevando che nel caso di specie sia stato proprio il padre, ritenuto prestanome di terzi.
Sicché deve concludersi che il quadro degli elementi istruttori evidenziati a carico del legale rappresentante della società e desumibili dagli atti del giudizio non appaiono di gravità tale da giustificare i provvedimenti oggetto della impugnazione, sacrificativi di prerogative fondamentali della persona (ed in particolare, del diritto al lavoro).
Essendo -OMISSIS--OMISSIS- incensurato, la motivazione del provvedimento non evidenzia ulteriori elementi indizianti idonei a formare un mosaico di intrecci, interferenze e contiguità che incidano sull'affidabilità dell'impresa, come richiesto dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto (C.g.a., sentenze n. 257/2016, n. 398/2016 e n. 19/2017; Consiglio di Stato, sentenze n. 4340/2015 e n. 1743/2016).
6. Conclusivamente, sussiste la dedotta carenza d'istruttoria e motivazione e pertanto, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento interdittivo, salve le successive determinazioni che l'Amministrazione, a seguito di una rinnovata istruttoria, riterrà di adottare.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della UTG - Prefettura di Trapani e liquidate come in dispositivo; esse possono essere compensate tra il ricorrente e la Ismea attesi i profili afferenti la posizione processuale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da ISMEA e pertanto ne dispone l'estromissione dal giudizio;
b) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
c) condanna l'UTG - Prefettura di Trapani al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della parte ricorrente, in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri e accessori di legge;
d) compensa le spese tra parte ricorrente e la Ismea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF
Roberto Valenti, Consigliere
12-02-2019 13:43
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