In tema di esclusione dalla graduatoria di un concorso per l'assegnazione di licenze taxi la sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato e la riabilitazione sono istituti diversi per presupposti e modalità di funzionamento.
Cons. Stato Sez. V, 19-06-2019, n. 4187
In tema di esclusione dalla graduatoria di un concorso per l'assegnazione di licenze taxi la sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato e la riabilitazione sono istituti diversi per presupposti e modalità di funzionamento. La sospensione condizionale della pena, infatti, è disposta prima di qualsiasi verifica circa la condotta del condannato successiva alla sentenza di condanna, mentre l'estinzione del reato è istituto che si fonda, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.p. sul decorso dei termini stabiliti unitamente ad ulteriori elementi (il condannato non commetta entro tali termini un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempia gli obblighi impostigli) ed opera ope legis, salva l'eventuale necessità di accertamento da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.). La riabilitazione, infine, costituisce un beneficio che può essere concesso solo a seguito di una pronuncia del Tribunale di sorveglianza (v. art. 683 c.p.p.) con cui si riscontri che sia decorso il termine fissato dalla legge "dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" (art. 179, comma 1, c.p.): essa, ai sensi dell'art. 178 c.p., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Il rapporto fra le tre misure è, pertanto, inteso in termini di compatibilità e differenza di effetti, essendo ritenuto che la persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione, anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge, in quanto essa comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dall'estinzione ex art. 167 c.p. Da questo punto di vista la scelta inequivoca del legislatore regionale di ancorare il riacquisto dei requisiti morali ad una specifica pronuncia di riabilitazione, anziché alla mera estinzione del reato o alla sospensione condizionale della pena, appare giustificata e coerente con il suddetto quadro normativo.
FONTI
18-07-2019 22:16
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