In materia di abusivismo edilizio, scaduto il termine di novanta giorni per la demolizione fissato nell'ingiunzione di demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, l'acquisizione della proprietà dell'opera abusiva, del sedime e dell'area di pertinenza si verifica automaticamente a titolo originario e di diritto, ossia per il mero decorso del tempo, ed è subordinata soltanto all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III Sent., 31/01/2014, n. 347
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2000, proposto da I.F., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Marolda, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 44, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- il Comune di Erice, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Provv. del 4 febbraio 2000 di acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile e della relativa area di sedime, in ricorso meglio descritto e specificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto decisorio n.8949 del 26 luglio 2010;
Visto il D.P. n.3698 del 26 settembre 2012;
Vista l'ordinanza collegiale n. 2313 del 12 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza collegiale n. 488 del 4 aprile 2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013, l'Avv. A. Marolda per il ricorrente;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
CONSIDERATO che
- con il ricorso in epigrafe notificato il 29 marzo 2000 e depositato il 6 aprile seguente, il sig. F.I. ha impugnato, al fine dell'annullamento, l'atto del 4 febbraio 2000, notificatogli il giorno 28 seguente, di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione delle opere abusive edificate entro i 150 metri dalla battigia in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15 lett. a) della L.R. n. 78 del 1976, sul terreno in C.da Pizzolungo, via Teseo, in catasto al foglio 127, p.lla 314, e con il quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere predette, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di:
1) "Violazione dell'art. 7, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47; incompetenza", poiché il provvedimento sarebbe stato adottato non dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, bensì dal funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, in assenza di apposita delega;
2) "Violazione dell'art. 35, comma 9. L. n. 47 del 1985 e dell'art. 26, comma 13, L.R. n. 37 del 1985; eccesso di potere per difetto di attività istruttoria", atteso che il Comune intimato non avrebbe accertato la distanza del fabbricato dalla linea di battigia;
3) "Violazione dell'art. 15 L.R. n. 78 del 1976; violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 15 L.R. n. 78 del 1976 e 23 L.R. n. 37 del 1985", in quanto il divieto di edificazione posto dalle norme sopra calendate non sarebbe rivolto ai privati ma destinato soltanto agli enti pubblici nell'esercizio del loro potere di pianificazione urbanistica;
- l'odierno ricorrente aveva già impugnato innanzi a questo Tribunale sia il presupposto diniego di concessione in sanatoria del 9 ottobre 1998 (con ricorso n.r.g. 3813/1998), sia la conseguente ingiunzione di demolizione n. 16/99 del 12 aprile 1999 (con ricorso n.r.g. 2237/1999), concernenti le opere abusive di che trattasi, deducendone l'illegittimità per gli stessi sostanziali motivi proposti con il ricorso in esame;
CONSIDERATO che entrambi i ricorsi n.r.g. 3813/1998 e n.r.g. 2237/1999 avverso gli atti presupposti appena richiamati, sono stati dichiarati perenti, rispettivamente con decreto decisorio n. 1869 del 7 dicembre 2011 e con decreto decisorio n.5111 del 13 dicembre 2012;
RITENUTO, pertanto, che si profila l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione nel merito in quanto ha a oggetto un "atto consequenziale" (come, del resto, affermato nello stesso ricorso) ai precedenti provvedimenti (diniego di sanatoria edilizia e ingiunzione a demolire) divenuti ormai inoppugnabili.
Va, al riguardo, considerato che, scaduto il termine di novanta giorni per la demolizione fissato nell'ingiunzione di demolizione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 47 del 1985, l'acquisizione della proprietà dell'opera abusiva, del sedime e dell'area di pertinenza si verifica automaticamente a titolo originario e di diritto, ossia per il mero decorso del tempo, ed è subordinata soltanto all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341; sez. IV, 6 marzo 2012, n. 1260; T.A.R. Sicilia, sez. III, 20 giugno 2006, n. 1499; T.A.R. Campania, sez. III, 5 dicembre 2012, n. 4937);
RITENUTO, per completezza, che, in ogni caso, nessuno dei motivi proposti è fondato:
-quanto al primo motivo poiché il provvedimento impugnato è atto gestionale e non politico (a carattere, peraltro, vincolato) rientrante nella competenza dell'organo burocratico in forza dell'art. 6, comma 2 della L. n. 127 del 1997 (poi divenuto art. 107 del T.U.E.L.) recepito in Sicilia dall'art. 2 comma 3 della L.R. n. 23 del 1998, entrato in vigore l'11.9.1998 e, dunque, in epoca precedente all'emanazione del provvedimento di che trattasi;
-quanto al secondo motivo, poiché secondo la giurisprudenza ormai consolidata, grava sul privato che ha commesso l'abuso edilizio provare, in sede di istanza di sanatoria, così come in sede di impugnazione giurisdizionale, che all'epoca della costruzione il fabbricato non ricadeva entro la fascia di inedificabilità (giurisprudenza pacifica, ex multis v. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 752; sez. V, 6 febbraio 1999, n. 124; 24 ottobre 1996, n. 1275; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 maggio 2011, n. 3813; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2365; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19 aprile 2011, n. 1003): nel caso di specie la ricorrente non ha assolto a detto onere;
-quanto al terzo motivo, poiché, secondo altro consolidato orientamento, seguito anche da questo T.A.R., il vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 15 della L.R. n. 78 del 1976, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), è assoluto e diretto non soltanto alle amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati, essendo la norma in argomento di azione e non di relazione (cfr., fra le tante: sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922, 16 aprile 2006, n. 837, 6 giugno 2006, n. 1405; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805, 8 agosto 2007, n. 1932, 20 gennaio 2010, n. 591; sez. III, 13 luglio 2012, n. 1537, sez. III, 13 marzo 2013, n.576,C.G.A., 21 febbraio 2000, n. 70; 25 maggio 2000, n. 250; 2 novembre 2001, n. 617; 5 dicembre 2002, n. 651)
RITENUTO che, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile;
RITENUTO, infine, che nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituito il Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe La Greca, Primo Referendario
06-08-2019 21:12
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