Il presupposto sostanziale dell'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 del D. Lgs. n. 104/2010 è la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere mediante l'avvio di un procedimento amministrativo, volto all'adozione di un atto tipizzato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 05/11/2018, n. 6252).
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 05/03/2019) 13-03-2019, n. 3337
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11064 del 2018, proposto da
Comitato Spontaneo "Isola Sacra", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Laurenzano e dall'avv. Patrizia Giusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Belluzzo 1;
contro
C.B. in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AVVERSO
il silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti amministrativi e c.d "informazioni ambientali ex D.Lgs. n. 195 del 2005 nonché istanza ex art. 2 L. n. 241 del 1990 e art. 117 CPA, trasmessa a mezzo pec in data 16/07/2018, avente ad oggetto - Decreto n. 58/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Piano Nazionale ITALIA SICURA - Intervento cod 12IR004/G3 - "Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'Impianto Idrovoro di Isola Sacra" - Criteri di Priorità dell'intervento ex D.P.C.M. 15 settembre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che la parte ricorrente agisce ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il C.B. e nei confronti della Regione Lazio avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali ex D.Lgs. n. 195 del 2005 trasmessa a mezzo p.e.c. in data 16 luglio 2018, avente ad oggetto gli atti relativi alla realizzazione dell'opera di cui al decreto n. 58/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nonché alle cause ostative al completamento della stessa e alle iniziative volte al superamento delle medesime cause ostative;
Che, con il medesimo ricorso, il Comitato Spontaneo "Isola Sacra" agisce inoltre ai sensi dell'art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato sull'istanza presentata ex artt. 2 e 2 bis della L. n. 241 del 1990, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 16 luglio 2018 con cui chiedeva la definizione del procedimento amministrativo di cui sopra;
Che la parte ricorrente rappresenta, inoltre, nello stesso ricorso, che le parti convenute in giudizio hanno entrambe evaso le richieste di accesso agli atti;
Che, comunque, stando a quanto dedotto dal Comitato, lo stesso vanterebbe un interesse alla conclusione del procedimento amministrativo, atteso che la sua mancata definizione comporterebbe un pericolo per la sicurezza pubblica, a fronte del grave rischio idrogeologico da esondazioni cui è soggetta l'intera area di interesse, oltre che un danno economico per i cittadini residenti nella zona, attesa l'inedificabilità concreta dell'area in questione;
Considerato che si è costituita in giudizio la Regione Lazio che, con memoria difensiva, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto, stando a quanto eccepito, la Regione Lazio non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda amministrativa;
Che il C.B. non si è costituito in giudizio;
Visto il combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. rubricato "Rinvio esterno" che prescrive che "per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali" e dell'art. 100 c.p.c. rubricato "Interesse ad agire" che sancisce che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse";
Considerato che dalle disposizioni sopracitate si evince che l'interesse ad agire e resistere in giudizio deve essere concreto ed attuale, intendendosi, per concreto, l'interesse ad una utilità perseguibile unicamente attraverso il ricorso al rimedio giurisdizionale e, per attuale, l'interesse che sussiste per tutto il perdurare dell'azione;
Che, quindi, un ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, quando il rimedio giurisdizionale non possa arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente;
Ritenuto che, nel caso di specie, parte ricorrente ha riconosciuto, nel ricorso stesso, che le parti intimate hanno evaso la richiesta di accesso agli atti presentata dal medesimo ricorrente, indicando puntualmente le informazioni acquisite;
Che, dunque, stando a quanto allegato dal Comitato Spontaneo di "Isola Sacra", deve ritenersi che lo stesso avesse già acquisito, al momento della proposizione del ricorso, le informazioni richieste a mezzo della presentata istanza di accesso agli atti;
Che, quindi, per effetto delle norme processuali recate dalle richiamate disposizioni, deve essere dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la prima domanda avanzata dalla parte ricorrente, atteso che l'interesse della medesima all'ostensione dei documenti richiesti deve dirsi pienamente soddisfatto dal comportamento delle parti intimate;
Ritenuto, inoltre, con riferimento all'ulteriore domanda con cui parte ricorrente ha chiesto a questo Collegio di pronunciarsi sul silenzio serbato dalle parti convenute sull'istanza presentata dal medesimo Comitato Spontaneo "Isola Sacra" per la conclusione del procedimento amministrativo relativo ai "Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'Impianto Idrovoro di Isola Sacra" di cui al Decreto n. 58 del 2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, di dover richiamare l'articolo 2 della L. n. 241 del 1990 rubricato "conclusione del procedimento" a mente del quale "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";
Ritenuto, pertanto, che il presupposto sostanziale dell'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 104 del 2010 è la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere mediante l'avvio di un procedimento amministrativo, volto all'adozione di un atto tipizzato (Cons. di Stato, Sez. IV, 05/11/2018, n. 6252);
Corollario del principio enunciato è che non tutte le istanze dei privati determinano l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere;
È necessario, innanzitutto, che l'istante sia titolare di una posizione soggettiva di interesse legittimo, differenziata rispetto alla generalità;
Inoltre, affinché sorga l'obbligo di avviare o di concludere un procedimento amministrativo, è necessario che il potere non sia stato ancora esercitato dalla pubblica amministrazione, non essendo coercibile il riesame, in regime di autotutela, di un precedente provvedimento amministrativo non tempestivamente impugnato;
Nel caso di specie il Comitato ricorrente, con l'istanza del 16 luglio 2018, risulta essere consapevole che il progetto cui è interessato non è stato considerato finanziabile e realizzabile, essendo stato inserito nella tabella C di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015, ossia tra i progetti non completi e non finanziabili allo stato attuale di progettazione;
A prescindere dalla considerazione che parte ricorrente non indica espressamente il procedimento amministrativo cui è riferita l'istanza, né invoca alcuna norma giuridica da cui deriverebbe l'obbligo di provvedere, risulta evidente che, se un procedimento amministrativo vi è stato, si è concluso con una valutazione sfavorevole, per cui nessuna inerzia può essere imputabile alla pubblica amministrazione che si è espressa inequivocabilmente;
Non essendo stata impugnata la valutazione amministrativa negativa, il comitato ricorrente non può obbligare la pubblica amministrazione, mediante il ricorso sul silenzio inadempimento, a riesaminare in autotutela le proprie determinazioni;
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, pertanto, è inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione, ravvisabile nella possibilità giuridica, ossia nella possibilità che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio trovi tutela all'interno dell'ordinamento sostanziale, non essendo tenuta la pubblica amministrazione ad avviare un procedimento di riesame sulla valutazione del progetto;
Quanto alle spese processuali, considerata la particolarità della vicenda, se ne può disporre la compensazione tra le parti;
La dichiarazione di inammissibilità del gravame comporta, ai sensi dell'art. 130-bis del t.u. spese di giustizia, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria dalla Commissione per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio con decreto n. 384 del 2018;
In ogni caso, a giudizio del Collegio, non vi sarebbero stati i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato, atteso che la normativa civilistica sui comitati prevede che, ai fini del perseguimento degli scopi del comitato, incombe sui promotori l'onere di reperire presso il pubblico i mezzi necessari che costituiscono il fondo del comitato stesso destinato irrevocabilmente al raggiungimento dello scopo annunciato;
Ne deriva che, nel caso di specie, alla carenza di fondi per il perseguimento dei fini statutari, tra i quali rientra, in quanto attività strumentale, anche la proposizione di azioni giudiziarie, non può supplire lo Stato, mediante ammissione al patrocinio a spese dell'Erario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Revoca il decreto n. 384 del 2018 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
19-03-2019 15:32
Richiedi una Consulenza