Il Comune di Trapani ingiunge ai proprietari di un garage la demolizione. Chiesta altresì la demolizione di un piano cottura e di un lavello agli stessi proprietari.tramezzo
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., (ud. 27-06-2019) 01-08-2019, n. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2009, proposto da R.R. e S.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sinatra, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvo Ponzio in Palermo, via Calabria n. 4;
contro
Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Santangelo, Francesco Paolo Di Trapani, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Palermo, via Butera, 6;
per l'annullamento
- dell'ingiunzione n. 22 del 21 maggio 2009 con cui il Comune di Trapani ha ingiunto la demolizione dell'ulteriore vano di mq. 40 in quanto non autorizzato con la concessione edilizia n. 361 del 2008;
- dell'ingiunzione n. 23 del 21 maggio 2009 con cui il Comune di Trapani ha ingiunto l'eliminazione del tramezzo, del piano cottura e del lavello, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio, non compatibili con la destinazione a magazzino agricolo e realizzati in violazione dell'art. 38 del REC che fissa le misure minime per le cucine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 giugno 2019 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, espongono:
- di essere proprietari di un di terreno sito nel Comune di T. (censito in catasto al foglio n.(...)particelle nn. (...) e (...)) su cui insiste un fabbricato rurale ad una elevazione fuori terra ricostruito giusta concessione edilizia n. 361 del 31 gennaio 2008;
- in sede di ricostruzione hanno realizzato un tramezzo ed hanno ricavato un vano di mq. 2,72 in cui hanno realizzato un piano cottura e un lavello nonché un ulteriore vano di mq. 40 circa;
- in data 25 maggio 2009 il Comune di Trapani ha notificato loro:
a) l'ingiunzione n. 22 del 21 maggio 2009 cui si ingiunge la demolizione dell'ulteriore vano di mq. 40, in quanto non autorizzato con la concessione edilizia n. 361 del 2008;
b) l'ingiunzione n. 23 del 21 maggio 2009 con cui si ingiunge l'eliminazione del tramezzo, del piano cottura e del lavello, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio, non compatibili con la destinazione a magazzino agricolo e realizzati in violazione dell'art. 38 del REC che fissa le misure minime per le cucine.
Dei suddetti provvedimenti il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, deducendo le seguenti censure:
1) le opere interne sopradescritte oltre a non essere soggette ad autorizzazione e concessione, non comporterebbero un mutamento della destinazione d'uso. Inoltre la realizzazione di dette opere non comporterebbe la possibilità di un diverso uso dell'immobile in assenza di servizi igienici ed altro. Infine il locale dove è posto il piano cottura ed il lavello non potrebbe essere considerato una "cucina" intendendosi con tale termine un locale abitabile destinato alla consumazione dei pasti.
2) La realizzazione del vano mq. 40 sarebbe di modeste dimensioni rispetto al bene principale e destinato quale garage-magazzino per il ricovero dei mezzi e degli attrezzi al servizio dello stesso e dunque, in quanto tale, non sarebbe soggetto a permesso di costruire.
Il Comune di Trapani si è costituto in giudizio, con memoria di forma, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato in parte, nei sensi che verranno precisati.
È infondato il secondo motivo con cui il ricorrente ha evidenziato le modeste dimensioni rispetto al bene principale di un garage-magazzino di mq. 40 che, stante la sua natura pertinenziale, non sarebbe soggetto a concessione.
Ed invero la nozione civilistica di pertinenza è più ampia di quella applicata nella materia urbanistica, nel senso che beni, che in diritto civile assumono senz'altro natura pertinenziale, non sono da ritenere tali ai fini dell'applicazione delle regole che governano l'attività edilizia. Ai fini urbanistici ed edilizi tale nozione assume un significato più circoscritto fondandosi sulla mancanza di autonoma destinazione ed autonomo valore del manufatto pertinenziale, sulla mancata incidenza sul carico urbanistico, sulle ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio (in termini, Cons. Stato Sez. V, 28 settembre 2018, n. 5590; Cons. Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4636; IV, 16 maggio 2013, n. 2678; V, 11 giugno 2013, n. 3221). Nel caso di specie si è in presenza (per stessa ammissione del ricorrente) di un vano mq. 40 che, in quanto tale, è in grado di incidere sul carico urbanistico e, dunque, è soggetto a permesso di costruire.
È invece in parte fondato il primo motivo.
Per la normativa edilizia (cfr. art. 3, comma 1, lettere a e c del Testo Unico n. 380 del 2001, in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, lettera c e con l'art. 23 ter dello stesso Testo Unico) le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano, infatti, del preventivo rilascio del permesso di costruire (e non di semplice DIA) ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (cfr. da ultimo: TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, n. 7739/2018; n. 4225/2017, n. 1439/2017).
Ne consegue che il Provv. n. 23 del 1921 maggio 2009 - con cui si ingiunge l'eliminazione del tramezzo, del piano cottura e del lavello, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio - risulta legittimo ad eccezione della parte in cui si ingiunge l'eliminazione del tramezzo, essendo evidente che la realizzazione delle altre opere risultano non compatibili con la destinazione a magazzino agricolo dell'immobile.
In conclusione il ricorso è parzialmente fondato, deve essere accolto limitatamente al tramezzo e, in questi limiti, deve essere annullata in parte qua l'ingiunzione n. 23 del 21 maggio 2009.
In considerazione dell'esito del ricorso, il Collegio ritiene che le spese di lite vadano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, secondo quanto indicato in motivazione, annullando per l'effetto, in parte l'ingiunzione n. 23 del 21 maggio 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente
Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore
Raffaella Sara Russo, Referendario
12-08-2019 19:26
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