Il Comune di Trapani dichiara decaduto il vincitore di una selezione per istruttore direttivo della polizia municipale, perchè il Prefetto di Trapani gli aveva negato l'attribuzione della qualifica di agente di p.s..
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., (ud. 05-03-2019) 22-03-2019, n. 838
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2004, proposto da A.O., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ruggirello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Manlio Mannino in Palermo, via S. Meccio, n. 16;
contro
- Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Assessorato regionale degli enti locali, in persona dell'Assessore pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 284 del 27 luglio 2004;
- dell'art. 20 del regolamento di polizia municipale del Comune di Trapani, per la parte d'interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 marzo 2019 la dott.ssa Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 4 ottobre 2004 e depositato il giorno 28 successivo, il signor A.O., ausiliare del traffico presso il Comune di Trapani, esponeva di avere superato la selezione indetta, con bando pubblicato all'albo pretorio il 10 ottobre 2003, per l'accesso, tramite progressione verticale, al posto di istruttore di polizia municipale.
Il Prefetto di Trapani, con decreto n. 302/Sett. 2 sez. I del 25 giugno 2004, gli aveva, però, negato l'attribuzione della qualifica di agente di p.s., cosicchè il Responsabile del servizio gestione personale, con Det. n. 284 del 27 luglio 2004, lo aveva dichiarato decaduto dal ruolo d'istruttore di polizia municipale e reintegrato in quello di ausiliare del traffico.
Tale determinazione aveva, in particolare, richiamato l'art. 20 del regolamento approvato con la delibera commissariale n. 94 bis del 26 giugno 1996, il quale prevedeva che, ai fini dell'assunzione nel corpo della polizia municipale, era necessario il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della qualifica di agente di p.s. da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della L. n. 65 del 1986.
Precisato di avere impugnato il citato decreto prefettizio con il ricorso RG n. 4660 del 2004, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della Det. n. 284 del 2004, nonché dell'art. 20 del richiamato regolamento comunale, relativamente alla parte d'interesse, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 della L. n. 65 del 1986 e della L.R. n. 17 del 1990. Eccesso di potere.
L'attribuzione della qualifica di agente di p.s. non sarebbe necessaria ai fini dell'assunzione come istruttore della polizia municipale.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 65 del 1986 e della L. n. 241 del 1990.
La motivazione del provvedimento sarebbe carente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trapani, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
L'Assessorato regionale degli enti locali, seppur formalmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 2095 del 18 novembre 2004, l'istanza cautelare è stata rigettata.
Per il Comune di Trapani si è costituito in giudizio un nuovo difensore, che ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
Anche il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
1. La controversia ha ad oggetto la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Trapani ha dichiarato decaduto il vincitore di una selezione per istruttore direttivo della polizia municipale, in quanto il Prefetto di Trapani gli aveva negato l'attribuzione della qualifica di agente di p.s..
Tale provvedimento è stato motivato con riferimento all'art. 20 del regolamento comunale di polizia municipale (parimenti impugnato), il quale prevedeva espressamente che il riconoscimento della qualifica de qua costituiva requisito essenziale per la nomina.
Prima di procedere all'esame delle censure dedotte, va precisato che, con sentenza n. 696 del 2019, questa sezione ha rigettato il ricorso RG n. 4660 del 2004, avente ad oggetto il decreto prefettizio di mancata attribuzione della qualifica di agente di P.S..
2. Ciò premesso, il collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso con cui si deduce che la motivazione era carente e che l'attribuzione della qualifica di agente di p.s. non era necessaria ai fini dell'assunzione come istruttore della polizia municipale.
Le doglianze sono infondate.
Precisato che il provvedimento è stato adeguatamente motivato con riferimento alla mancata attribuzione della qualifica di agente di p.s., va richiamato l'art. 5 della L. n. 65 del 1986, il quale dispone, per quanto d'interesse: al comma 1, che il personale della polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita "anche" funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria; al comma 2, che il Prefetto conferisce a tale personale la qualità di agente di pubblica sicurezza.
Orbene, l'utilizzo della congiunzione "anche" evidenzia che le funzioni di polizia giudiziaria rappresentano una delle tante competenze del corpo dei vigili, che è chiamato, in aggiunta alla stessa, all'espletamento di compiti attinenti: alla prevenzione e alla vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni; all'adozione di provvedimenti sanzionatori; alla garanzia della sicurezza stradale e al mantenimento dell'ordine pubblico.
La connotazione di accessorietà delle funzioni di polizia giudiziaria è stata evidenziata in alcune decisioni della III sezione del Consiglio di Stato (cfr. la n. 1270 dell'11 marzo 2015 e la n. 3711 del 10 luglio 2013), nelle quali si è affermato che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'appartenente al corpo di polizia municipale.
Si è, conseguentemente, ritenuto che non vi può essere alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e il mutamento del profilo professionale dell'appartenente al corpo di polizia municipale, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all'esercizio di funzioni che implichino l'uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l'espletamento dei compiti che, ordinariamente, competono in base alla legislazione vigente.
Tale condiviso principio di diritto è stato affermato con specifico riferimento a fattispecie nelle quali, a distanza di tempo dal conferimento della qualifica di agente di p.s. e alla conseguente assunzione nel corpo di polizia municipale, si era avuta la revoca della qualifica e si poneva il problema se si potesse o meno avere la permanenza nel corpo dei vigili urbani.
A tale problema si è data soluzione positiva, rilevando come il dipendente poteva, comunque, esercitare le altre mansioni proprie della polizia municipale.
Diversa è, a ben vedere, la situazione ricorrente nella fattispecie in esame, in quanto si è in presenza di un'assunzione mediante progressione verticale.
Si ha, in altri termini, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto il quale viene immesso per la prima volta nel corpo della polizia municipale.
Tale fattispecie è espressamente disciplinata dall'art. 20 del regolamento comunale di polizia municipale del Comune di Trapani, il quale prevede che, ai fini dell'assunzione, è necessario il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della qualifica di agente di p.s..
Orbene, mentre rispetto alla fattispecie di revoca della qualifica di agente di p.s. a un soggetto già assunto rileva l'accessorietà delle connesse funzioni, trattandosi di vicenda successiva ad un rapporto già instaurato rispetto al quale l'esegesi normativa può legittimamente essere orientata ad un approccio conservativo, relativamente alla mancata attribuzione iniziale assume, invece, rilievo determinante - per precisa scelta normativa - l'idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni proprie dell'agente di polizia municipale.
Va, infatti, rilevato che il Comune di Trapani si è determinato nel senso di assumere soggetti in grado di espletare tutti i compiti propri dei vigili, ivi compresi quelli conseguenti all'attribuzione della qualifica di agente di p.s., e che l'interesse pubblico sottostante a tale determinazione sarebbe sicuramente frustrato se fosse costretto ad assumere un soggetto che, già dal momento dell'instaurazione del rapporto, assumesse un ruolo dimezzato rispetto a quello "ordinario"; tale soggetto non sarebbe, infatti, idoneo rispetto al profilo da coprire.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Trapani, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
02-04-2019 04:56
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