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Sentenza

Giudicato e giudizio di ottemperanza...
Giudicato e giudizio di ottemperanza
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 28/05/2019) 30-05-2019, n. 1468
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2019, proposto da

Società C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Scirè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del D.I. n. 4256 del 2018, reso il 26/07/2018 dal Tribunale di Palermo nel procedimento portante R.G. 11873/18, reso provvisoriamente esecutivo, notificato in forma esecutiva in data 13/08/2018 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 503/2018 del 9/11/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Espone parte ricorrente che, con il decreto indicato in epigrafe, veniva ingiunto all'amministrazione intimata il pagamento delle somme pure ivi evidenziate.

Tale decreto, non opposto, e divenuto definitivo con il passaggio in giudicato, veniva notificato con formula esecutiva.

A fronte della perdurante inottemperanza del Comune di Palermo prestata al titolo di cui sopra, chiede ora parte ricorrente che l'adito giudice amministrativo - in accoglimento del proposto mezzo di tutela - adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Comune di Palermo intimato non si è costituito in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2019.

Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; Sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; Sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

In ragione del prospettato e persistente inadempimento deve essere ordinato al Comune di Palermo, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per le somme e gli accessori ivi specificati.

Per l'ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ufficio affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico del Comune di Palermo.

Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.

È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e si liquidano, in ragione del valore della controversia, applicando analogicamente le tariffe previste "per le "procedure esecutive mobiliari" dalla tabella n. 16 allegata al ... D.M. n. 55 del 2014, nella presupposizione che a queste ultime sia assimilabile il ricorso per l'ottemperanza ad un decreto ingiuntivo esecutivo" (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247) limitatamente alle due fasi previste ("1 Fase di studio della controversia" "2. Fase istruttoria e/o di trattazione").

Ciò posto, tenuto conto della particolare semplicità della struttura del ricorso per ottemperanza rispetto al giudicato civile in materia di obbligazioni pecuniarie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai minimi della tariffa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- ordina al Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;

- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell'Amministrazione resistente nei modi e nei termini di cui in parte motiva;

- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi Euro 1.100,00 (millecento/00), oltre al rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., come per legge.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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