Erice. Il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 10-10-2018, n. 2046
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2008, proposto da D.B.F. e D.M.M.P., rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Vulpitta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Foti in Palermo, via F. di Giorgi n. 20;
contro
Comune di Erice in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione di rimessione in pristino V.E. n. 5, 2008 emessa il 31/07/2008 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché l'atto presupposto di diniego della concessione edilizia in sanatoria del 27/03/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 14 novembre 2008 e depositato il 4 dicembre successivo, i ricorrenti, proprietari di un edificio sito nel Comune di Erice - in aggiunta e a servizio del quale (giusta concessione in sanatoria n. 209/2003) è stato realizzato un vano deposito eseguito con una struttura precaria con lamiera in alluminio, un vano in conci di tufo e una tettoia in pannelli coibentati - impugnano l'ordinanza ingiunzione di rimessione in pristino V.E. n. 5, 2008 emessa il 31/07/2008 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché l'atto presupposto di diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta in data 21.02.06 (integrata il 24/10/06), diniego espresso dal medesimo Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Erice con Provv. del 27 marzo 2007.
Con tale ultimo provvedimento l'Amministrazione comunale ha rigettato l'istanza di sanatoria sul presupposto che "Le strutture realizzate risultano in contrasto con le norme di attuazione della Zona Omogenea Agricola "E" (...)".
Deducono "1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L.R. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, per come modificato dalla L.R. n. 26 del 15 maggio 1986; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 47 del 1985; 3) Eccesso di potere per erronea e falsa rappresentazione di presupposto - difetto e/o erronea motivazione".
Il Comune di Erice, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
Viene in decisione il ricorso con il quale i ricorrenti impugnano l'ordinanza ingiunzione di rimessione in pristino del 31/07/2008 nonché l'atto presupposto di diniego della concessione edilizia in sanatoria espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale di Erice con Provv. del 27 marzo 2007.
La parte ricorrente lamenta che, attesa la consistenza delle opere in questione (costituite in parte da un prefabbricato destinato ad uso non abitativo e in parte da mere pertinenze a servizio di altro edificio), ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 37 del 1985, le stesse non necessiterebbero di concessione edilizia ma di mera autorizzazione e, pertanto, il Comune di Erice avrebbe dovuto limitarsi ad irrogare la sola sanzione pecuniaria e non ingiungere la riduzione in pristino come avvenuto nel caso di specie.
Rileva il Collegio che rispetto a tali contestazioni, riguardanti i vizi dell'ordinanza di demolizione derivanti dell'asserita illegittimità del diniego di condono, le censure in esame risultano inammissibili, essendo pacifico che il diniego di condono si è consolidato, per non essere stato tempestivamente impugnato, con la conseguente inammissibilità di ogni censura relativa ad eventuali vizi di detto provvedimento.
La soluzione è conforme all'orientamento espresso della giurisprudenza in casi analoghi secondo cui: "il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto (Cons. St. sez. VI, n. 3744/2015)" (Cons. Stato Sez. VI, 20-11-2017, n. 5325).
Il Collegio ritiene di non discostarsi da tale orientamento, in quanto espressione del più generale principio secondo cui qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, del 05.12.2014 n. 6012).
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato in data 14 novembre 2008 e dunque ben oltre il termine decadenziale previsto per impugnare l'atto presupposto di diniego della concessione edilizia in sanatoria espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale di Erice con Provv. del 27 marzo 2007. Ne consegue che, avendo la parte ricorrente lasciato decorrere i termini per impugnare tempestivamente il suddetto atto di diniego, è decaduta dalla possibilità di rimetterne in discussione le ragioni in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Erice non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese irripetibili nei confronti della parte pubblica non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore
21-09-2019 14:59
Richiedi una Consulenza