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Sentenza

E' inammissibile il giudizio di ottemperanza per le ordinanza per il pagamento d...
E' inammissibile il giudizio di ottemperanza per le ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ex art. 186 bis, c.p.c. del giudice ordinario.
Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 07/03/2019) 13-03-2019, n. 1677


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2018, proposto da:

A. S.a.s. di L.A.M. & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Davide, Raffaele Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Contardi in Roma, via Caroncini 6;

contro

A.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quarto, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII n. 01556/2018, resa tra le parti, concernente ottemperanza all'ordinanza ingiuntiva ex art. 186bis c.p.c. emessa il 25/9/2007 dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio NRG 4973/2005, divenuta definitiva ex lege a seguito dell'estinzione dello stesso giudizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati F. Americo su delega di Antonio Quarto;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A. s.a.s. di L.A.M., società odierna appellante, ha chiesto al TAR Campania l'ottemperanza di un ordinanza ex art. 186 bis (ordinanza per il pagamento di somme non contestate) emessa il 25/9/2007 dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio NRG 4973/2005.

Il Tar ha dichiarato inammissibile l'azione affermando che l'ordinanza non è equiparabile al giudicato, e quindi insuscettibile di fondare il presupposto per il giudizio d'ottemperanza.

La società insiste in appello. Evidenzia che il giudizio si è estinto a seguito di mancata riassunzione dopo la sua cancellazione (giusta certificazione della cancelleria), sicchè, ai sensi dell'art. 186 bis comma 2, l'ordinanza conserverebbe la sua efficacia e sarebbe equiparabile al giudicato.

Nel giudizio si è costituita l'A., chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

La conservazione dell'efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis comma 2 c.p.c., nell'ipotesi di estinzione del processo, attiene alla efficacia quale titolo esecutivo, e non quale giudicato. Non si può infatti escludere che le parti, a differenza di quanto avviene per le procedure monitorie non opposte, agiscano con diverso e autonomo giudizio di cognizione per far valere l'insussistenza dell'obbligazione a base dell'ordinanza.

E' pur vero che il giudizio di ottemperanza è anche esperibile per ottenere l'attuazione di provvedimenti diversi dalle sentenze purchè ad esse equiparati; così come deve parimenti darsi atto che l'Adunanza Plenaria,10 Aprile 2012, n. 2 ha ammesso, ampliandone il perimetro applicativo, l'esperibilità dell'azione di ottemperanza in relazione all'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., emessa nei confronti di una pubblica amministrazione nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, riconoscendo a tale ordinanza la portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione.

Nel caso dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., tuttavia, si chiude definitivamente una fase processuale che attiene sostanzialmente ai rapporti tra l'esecutato e il terzo creditore (rapporto di provvista), in relazione ad obbligazioni che ne costituiscono il presupposto (rapporto di valuta) e che non sono contestate o più contestabili in un giudizio di cognizione. E, in effetti, l'Adunanza Plenaria ebbe a decidere su un pignoramento presso terzi, conseguente ad un decreto ingiuntivo non opposto, id est ad una obbligazione di base definitivamente accertata.

Nel caso di specie, invece, l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. è un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benchè dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo, posto che, come già anticipato non può escludersi un nuovo giudizio di cognizione vertente sulla medesima obbligazione (com'è noto l'estinzione del processo non estingue l'azione, ex art. 310 c.p.c.) che conduca alla revoca dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis (in tal senso deve leggersi il riferimento dell'art. 186 bis alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui all'art. 177 c.p.c.).

L'appello è dunque respinto.

Avuto riguardo alla novità della questione, le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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