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Sentenza

Diritto di accesso agli atti: il terzo, estraneo alla lite, ha accesso al fascic...
Diritto di accesso agli atti: il terzo, estraneo alla lite, ha accesso al fascicolo processuale?
TAR Catanzaro, sez. I, decreto collegiale 15– 18 febbraio 2019, n. 296
Presidente Salamone – Estensore Tallaro

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. – Calabria Energia Ambiente S.r.l. – In liquidazione ha chiesto di accedere agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo dell'odierno giudizio.
Fissata la camera di consiglio per la decisione sull'istanza, parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale si è opposta all'istanza.
2. – Va preliminarmente ricordato che l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo (cfr., per un'ampia disamina, il decreto del Presidente del CGARS 21 giugno 2018, n. 32)
3. – Ebbene, mentre l'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l'accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall'art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale “L'accesso (al fascicolo processuale telematico) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio”.  
L'accesso di terzi al fascicolo processuale deve essere assicurato dal giudice, che nell'ambito della giustizia amministrativa non può che essere il Collegio, essendo eccezionali i poteri di decisione attribuiti all'organo monocratico (il Presidente).
La necessità di consentire agli interessati di interloquire sull'istanza consiglia, in difetto di una diversa regolamentazione procedimentale, che le parti siano sentite in camera di consiglio, così come è stato disposto nell'odierna vicenda.
4. – Tanto premesso, nel caso di specie l'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, la Calabria Energia Ambiente S.r.l. – In liquidazione ha affermato di avere interesse all'accesso ai fini difensivi, “anche quale originaria titolare del progetto per la realizzazione di un parco eolico destinato alla produzione dell'energia elettrica”.
Tuttavia, non avendo manifestato l'intenzione di intervenire nel giudizio, non si configura l'ipotesi di accesso da parte dei terzi disciplinata in sede regolamentare.
D'altro canto, la genericità dell'interesse che sorregge la richiesta d'accesso esime il Collegio dal verificare se l'istanza possa trovare fondamento in altra norma, eventualmente di rango costituzionale.
5. – Consegue il rigetto dell'istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta l'istanza.
Avv. Antonino Sugamele

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