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Sentenza

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di un Liceo Scientifico Statale ...
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di un Liceo Scientifico Statale accusato di danno erariale relativamente al pagamento nei termini di legge delle imposte dovute dalla scuola.
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18-09-2018) 22-05-2019, n. 236

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Laura D'AMBROSIO - Presidente f.f.

Dott. Antonio DI STAZIO - Consigliere relatore

Dott. Marco FRATINI - Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. (...) del registro di Segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di L.P., C.F. (...), nato a R. il (...), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Cesi n. 72, presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Guzzetta e dell'Avv. Lorenzo Diotallevi, che lo rappresentano e difendono e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito all'utenza fax n. (...) e/o all'indirizzo p.e.c. giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org.

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale del 6 febbraio 2018;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa F.P., il Magistrato relatore cons. Antonio Di Stazio, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. P.C., gli avvocati Giovanni Guzzetta e Lorenzo Diotallevi per il convenuto.
Svolgimento del processo

1. La vicenda per cui è causa trae origine dall'informativa del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 19 settembre 2012, che dava adito all'istruttoria relativa a presunti illeciti contabili ascrivibili al sig. L.P., nella veste di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Liceo Scientifico Statale "Antonio Labriola" di Ostia Lido.

Assume la Procura regionale che la relazione della Guardia di Finanza (prot. n. (...) del 26 aprile 2017), redatta a conclusione delle indagini, evidenziava che, nel corso di una ispezione effettuata dal MIUR, su specifica richiesta di alcuni dirigenti scolastici, in merito all'attività svolta dal sig. L., erano state riscontrate molteplici irregolarità amministrativo contabili nella gestione delle risorse finanziarie del predetto istituto scolastico, per gli anni dal 2005 al 2010, per l'ammontare di Euro 84.118,57, nonché un danno derivato all'Erario dello Stato dal mancato versamento delle ritenute IRAP gravanti sul medesimo istituto scolastico per un importo di Euro 58.916,69. Le anomalie riscontrate consistono:

i) nella distrazione di rilevanti somme di danaro, utilizzate in violazione delle norme sulla contabilità scolastica ovvero destinati al pagamento di fornitori della Scuola, ancorché formalmente vincolati al pagamento di imposte e tasse o dei fornitori;

ii) nella indebita percezione di somme da parte dello stesso L. il quale aveva sostituito, con il proprio, il nominativo dei reali beneficiari delle somme in pagamento ovvero aggiunto il proprio al nominativo dei reali beneficiari;

iii) nella emissione di mandati anomali perché, agli atti della Scuola, risultano emessi a favore di un determinato beneficiario, mentre venivano riscossi, con lo stesso numero di mandato, da un beneficiario diverso (lo stesso L.).

1.1. Assume altresì la Procura regionale che la relazione ispettiva aveva anche evidenziato l'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di due accertamenti relativi al mancato pagamento dell'IRAP dovuta dal predetto istituto scolastico per gli anni d'imposta 2008 e 2009, per un totale di Euro. 36.603,33, accertamenti anch'essi ascrivibili alla responsabilità del L..

1.2. Per le medesime vicende venivano avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito di denuncia-querela sporta dai dirigenti scolastici L. e B., indagini penali culminate in diversi procedimenti, tuttora pendenti a seguito del rinvio a giudizio del L. disposto dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica del 15.01.2016.

1.3. Il danno pubblico patrimoniale addebitabile al L., relativamente al periodo dal 2005 sino al 2010, ammontava all'importo totale di Euro. 72.666,60, di cui Euro. 35.031,00 indebitamente percepiti dal medesimo ed Euro. 37.635,60 indebitamente utilizzati dal L. per il pagamento di spese non corrispondenti a quelle rilevabili nella contabilità ufficiale dell'istituto scolastico.

Poiché l'Amministrazione scolastica è stata nel frattempo risarcita del danno patrimoniale di Euro 72.666,60, di cui Euro 66.629,82 versati personalmente dal L. ed Euro 6.036,78 dai dirigenti scolastici obbligati in via sussidiaria, la Procura regionale, con l'atto di citazione del 6 febbraio 2018, previa emissione di invito a dedurre, ha chiesto la condanna del sig. P.L., a titolo di dolo, al risarcimento del danno erariale complessivo di Euro. 60.407,30, di cui Euro 18.630,29 per il ritardato versamento dell'IRAP relativa agli anni di imposta 2008 e 2009, ed Euro 41.777,01 per il danno da disservizio, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

2. Si è costituito in giudizio il convenuto P.L., con il patrocinio del prof. avv. Giovanni Guzzetta e dell'avv. Lorenzo Diotallevi, i quali eccepiscono, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda di risarcimento del danno per omesso versamento Irap, richiamando al riguardo una recente pronuncia emessa da questa Sezione regionale su una fattispecie di presunta evasione tributaria.

2.1. Viene altresì eccepita dalla Difesa, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione di danno erariale, contestando la tesi attorea circa la sussistenza, nel caso di specie, dell'occultamento doloso dell'illecito, ed assumendo, come dies a quo del termine di prescrizione quinquennale, non già il 5 dicembre 2014, data della richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma, bensì il 6 agosto 2011 (data in cui il Dirigente scolastico dott.ssa B. ha sporto denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all'esito della relazione ispettiva/contabile trasmessa lo stesso giorno dall'Ufficio Scolastico Regionale) ed assumendo come dies ad quem la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta da parte della Procura il 27 luglio 2017, peraltro dopo oltre 5 anni anche dall'atto di messa in mora del convenuto L., notificata dall'Amm.ne scolastica in data 4 luglio 2012.

2.2. Nel merito, la Difesa contesta la sussistenza delle poste di danno contestate da parte attrice. In particolare, adduce la Difesa che nessun danno è derivato all'amministrazione scolastica dalla contestata distrazione delle somme elencate in citazione poiché le stesse sono state utilizzate per pagare i creditori della scuola. Viene altresì contestata la sussistenza del danno da omesso versamento Irap sull'assunto che si tratta di un'obbligazione tributaria che grava esclusivamente sull'Amministrazione, mentre l'unica responsabilità astrattamente ascrivibile al L. deriverebbe dal ritardo nell'adempimento, e consistere eventualmente nei maggiori importi richiesti alla scuola dall'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzioni ed interessi. La Difesa, infine, contesta la sussistenza del danno da disservizio, non avendo la Procura attrice fornito alcun riscontro idoneo a provare l'alterazione recata all'agire amministrativo dalla condotta realizzata dal convenuto L..

In via subordinata, la Difesa chiede che sia operata la compensatio lucri cum damno, detraendo dal danno i vantaggi derivati all'Amministrazione dalla condotta del convenuto.

In via ulteriormente subordinata, la Difesa chiede la revisione in diminuzione, in via equitativa ex art. 1226 c.c., dell'importo addebitato dalla Procura attrice a titolo di danno da disservizio, e di tenere conto, in sede di eventuale condanna, del versamento già effettuato da parte del sig. L. della somma di Euro 66.629,82.

3. All'odierna pubblica udienza, preliminarmente la Difesa del convenuto dichiara di rinunciare all'eccezione di prescrizione sollevata con memoria.

Il P.M. si oppone all'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, precisando che il danno da mancato versamento dell'Irap è di natura erariale e va pertanto ricompreso nella giurisdizione della Corte dei conti. Quanto al merito, ricostruisce l'intera vicenda e conferma tutte le pretese attoree, anche in ordine alla quantificazione del danno azionato, che adduce essere stata effettuata in via prudenziale. Si oppone inoltre all'applicazione della compensatio lucri cum damno trattandosi di condotta reiteratamente dolosa, oggetto di molteplici procedimenti penali.

Ritiene infine che ai fini della riduzione del danno non possa tenersi conto di quanto versato dal convenuto, poiché residua un danno ancora da risarcitre. Quanto al danno da disservizio, esso si deduce, secondo la prospettazione del P.M., dalle plurime condotte illecite del convenuto la cui natura dolosa non consente l'applicazione del potere riduttivo.

L'Avv. Guzzetta riepiloga le voci di danno contestate dalla Procura: la prima deriva dal fatto che il L. ha percepito per se stesso delle somme (35.000,00 Euro); la seconda quota di danno deriva dal fatto che il L. ha distorto delle somme destinandole ai fornitori della scuola (ancorché fossero vincolate al pagamento delle imposte); la terza voce di danno è relativa al mancato pagamento dell'IRAP per due annualità, a sua volta suddivisa nella quota di danno relativa al capitale (cioè alla tassa dovuta) e la quota delle sanzioni e degli interessi per il mancato pagamento; la quarta voce di danno è quella da disservizio.

La Difesa rappresenta inoltre che il L. ha rifuso all'Amministrazione sia la prima che la seconda voce di danno (quella relativa alle somme vincolate destinate al pagamento dei fornitori) nonché quella relativa alla quota degli interessi e sanzioni per il mancato pagamento IRAP. Quanto al pagamento delle somme vincolate la Difesa lo qualifica come atto di eccessiva generosità del suo assistito in quanto non c'è danno per l'Amministrazione. Quanto all'Irap la Difesa ribadisce che l'unico danno arrecato dal suo assistito è quello conseguente al ritardo nel pagamento, limitato quindi alle sanzioni e agli interessi, peraltro già interamente rifuso.

La Difesa nega ancora la sussistenza del danno da disservizio riportandosi integralmente alla memoria di costituzione e alla giurisprudenza ivi richiamata.

Ribadisce che il suo assistito ha rifuso all'amministrazione più di quanto doveva, esattamente 37.635,00 Euro, e cioè somme per un ammontare superiore al danno patrimoniale contestato.

La causa viene, quindi, posta in decisione.
Motivi della decisione

4. Alla stregua dell'assetto difensivo del convenuto, va prioritariamente scrutinata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in relazione alla domanda di risarcimento del danno spiegata dalla Procura attrice per il preteso mancato versamento dell'Irap.

L'eccezione va disattesa poiché infondata.

Nel caso di specie, il danno contestato al convenuto non deriva da una fattispecie di evasione fiscale cui espressamente si riferisce il precedente di questa Sezione citato dalla Difesa (Sez. giur. Lazio, sent. 2 febbraio 2015, n. 80), bensì dal ritardato versamento delle somme dovute a titolo di Irap dall'istituto scolastico (che ha poi dovuto rateizzare il debito) da cui è conseguita l'irrogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di sanzioni pecuniarie e l'applicazione degli interessi di mora.

4.1. La condotta contestata dalla Procura regionale al convenuto L. -e sulla quale ci si soffermerà più approfonditamente in seguito- consiste nella violazione di specifici obblighi di servizio che su di esso incombevano in quanto D.G.S.A. del predetto istituto scolastico, anche relativamente al pagamento nei termini di legge delle imposte dovute dalla scuola.

Osserva il Collegio che l'ordinamento giuridico italiano riserva alla Corte dei conti (fin dalla legge istitutiva della Corte n. 800 del 14 agosto 1862, cui hanno fatto seguito il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, l'art. 103 della Carta costituzionale, ed in ultimo il codice di giustizia contabile approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174) la giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica, la quale si esercita non soltanto sui giudizi di conto (cui sono tenuti i c.d. agenti contabili, di diritto o anche di fatto) ma anche sui giudizi di responsabilità per i danni causati all'ente pubblico da un suo dipendente con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione.

L'eccezione de qua, per le considerazioni sopra svolte, deve essere quindi rigettata.

5. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Relativamente alle distinte voci di danno patrimoniale contestate al L. con l'atto introduttivo del presente giudizio, la prova documentale versata in atti dalla Procura regionale (relazione della Guardia di Finanza n. (...) prot. del 26 aprile 2017; relazione tecnico-amministrativa prot. n. (...) del 27.04.2012 eseguita dal personale ispettivo dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio - X ATP, i cui risultati risultano trasfusi nell'atto di citazione) appare sufficiente a suffragare la parziale fondatezza della domanda, nei termini che saranno esposti.

5.1. Le anzidette relazioni, che il Collegio ritiene di potere pienamente utilizzare ai fini della decisione della causa, documentano la sussistenza di plurime condotte poste in essere dal L., nel periodo 2005/2010, in veste di D.G.S.A. presso il Liceo Statale "A. Labriola" di Ostia Lido, condotte suscettibili di non univoca considerazione ai fini della responsabilità per cui è causa.

Vanno infatti nettamente distinte le fattispecie, di indubbia natura criminosa, caratterizzate da condotte di appropriazione, da parte del L., di somme di danaro spettanti ad altri soggetti, dalle fattispecie caratterizzate da anomalie e/o irregolarità amministrativo-contabili che gli investigatori hanno indicato con le espressioni "importi distratti" e "mandati anomali".

Quanto alle prime, è stato accertato -a seguito di un accurato esame della documentazione bancaria acquisita dalla GdF- che il L. ha indebitamente percepito, per l'ammontare di Euro 35.031,00, somme spettanti ad altri soggetti (per lo più personale docente) con le seguenti modalità truffaldine:

sostituendo nei mandati di pagamento individuali il nominativo del reale destinatario delle somme con il proprio nominativo;

aggiungendo, nei mandati cumulativi di pagamento, il proprio nominativo a quello dei reali beneficiari, con contestuale decurtazione degli importi spettanti a ciascuno di essi, senza comunque alterare (all'evidente scopo di eludere eventuali controlli) l'importo totale dei mandati.

Con la denominazione di "importi distratti" i militari della G.d.F. e gli ispettori ministeriali identificano le somme, per l'ammontare complessivo di Euro 63.047,95, utilizzate dal L. in violazione dei vincoli di destinazione e/o per il pagamento di spese non corrispondenti a quelle rilevabili nella contabilità ufficiale dell'Istituto Scolastico.

Sono stati inoltre individuati dagli inquirenti alcuni mandati, denominati "anomali", in quanto pur risultando emessi a favore di un determinato soggetto sono stati in realtà riscossi da un diverso beneficiario.

5.2. Nessun dubbio sussiste circa la responsabilità amministrativo contabile correlata alla commissione, da parte del L., delle condotte appropriative sopra descritte, come peraltro riconosciuto dallo stesso autore che ha restituito all'amministrazione somme superiori a quelle indebitamente percepite. Non residua pertanto alcun danno risarcibile conseguente alle condotte de quibus.

5.3. Il Collegio non ritiene, invece, che ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale in relazione alle fattispecie di distrazione di somme contestate dalla Procura regionale. Pur ammesso che si tratti di atti posti in essere in violazione delle norme dell'ordinamento scolastico, e perciò contabilmente irregolari -e finanche illegittime- a causa della sottrazione di somme di danaro alla loro specifica destinazione, non è contestabile -né contestato- che le somme medesime siano state comunque utilizzate dal L. per pagare debiti certi, liquidi ed esigibili che l'istituto scolastico aveva contratto con i fornitori. In altri termini, si tratta di somme utilizzate dal L. per realizzare fini istituzionali dell'amministrazione scolastica. Né risultano in atti prove contrarie, idonee a dimostrare che i pagamenti effettuati con gli atti denominati "irregolari" abbiano determinato un indebito arricchimento del L. o di altri soggetti ai danni dell'istituto scolastico.

6. Sussiste, al contrario, la responsabilità del L. per il danno derivante dal ritardato pagamento dell'Irap dovuta dall'istituto scolastico per le annualità 2008 e 2009. La Procura regionale contesta al L., per tale vicenda omissiva, un danno patrimoniale pari ad Euro 18.630,29, comprendente sia l'ammontare dell'imposta dovuta e non versata dalla scuola sia le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora applicati dall'Agenzia delle Entrate a causa del ritardato pagamento.

Tale posta di danno è indubbiamente correlata alla condotta omissiva del L., atteso che l'art. 29, comma 5, del D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 (applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa) impone al D.G.S.A., tra i vari obblighi di servizio, quello della "tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali".

Ritiene, tuttavia, il Collegio -condividendo sul punto le osservazioni della Difesa- di dover limitare la responsabilità del convenuto correlata alla predetta condotta omissiva al pagamento degli interessi di mora e delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'amministrazione finanziaria a causa del ritardo nel versamento dell'Irap, e non anche al pagamento della predetta imposta la quale, invece, grava esclusivamente sull'amministrazione scolastica in quanto unico soggetto passivo.

7. Va invece totalmente condivisa la prospettazione attorea circa la sussistenza, nel caso di specie, del danno da disservizio, dovendosi ritenere che l'operato del convenuto, quale Direttore dei Servizi Generali Amministrativi del Liceo Scientifico Statale "A.

Labriola" di Ostia Lido, nel periodo 2005/2010, si è di fatto rivelato non soltanto inutile ma addirittura dannoso sotto vari profili, atteso che, a causa del predetto operato, l'amministrazione scolastica è stata costretta ad impiegare per molto tempo qualificate risorse umane (tra cui, ed in particolare, il personale ispettivo) per rilevare e neutralizzare, per quanto possibile, le conseguenze negative delle irregolarità amministrative e contabili commesse dal convenuto nel predetto arco temporale.

A tale riguardo va osservato che il danno (patrimoniale) da disservizio, inteso come categoria autonoma di danno erariale -peraltro di creazione giurisprudenziale (v. Corte dei conti, Sez. Umbria, sent. n. 152/R/96 dell'11 marzo 1996; id. sent. n. 1/EL/98 del 4 dicembre 1997; id. sent. n. 252/R/98 del 29 gennaio 1998; id. sent. n. 501/EL/98 del 14 maggio 1998; id. sent. n. 831/R/98 del 9 aprile 1998; id. sent. n. 582/L/99 del 19 ottobre 1999; id. sent. n. 27/EL/2000 dell'11 gennaio 2000; id. sent. n. 424/R/2000 del 7 giugno 2000; id. sent. n. 511/R/2001 del 29 novembre 2001; id. sent. n. 346/2005; Sez. Veneto, sent. n. 866/2005)- può configurarsi:

a) in caso di effettuazione di un servizio privo delle caratteristiche essenziali di pubblico interesse (detto "disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni", consistendo il "disservizio" - in presenza di organizzazioni pubbliche con investimenti e costi di gestione giustificati dalle attese di utilità dei previsti corrispondenti benefici da parte dei cittadini - "nel mancato raggiungimento delle utilità che erano state previste nella misura e qualità ordinariamente ritraibile dalla quantità delle risorse investite" e perciò "in maggiori costi dovuti a spreco di risorse economiche o nella mancata utilità ritraibile dalle somme spese, a ragione della disorganizzazione del servizio, causato da un amministratore, da un dipendente (anche di fatto) o da un agente pubblico con una condotta commissiva od omissiva dolosa o gravemente colposa produttiva di effetti negativi nella gestione di un pubblico servizio");

b) in caso di mancata resa del servizio pubblico (cosiddetto "disservizio da mancata resa della prestazione dovuta") da parte dei predetti amministratore, dipendente ed agente pubblico.

L'elemento comune alle diverse fattispecie di "danno patrimoniale da disservizio" consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività di una Pubblica Amministrazione - cui l'agente, il dipendente e l'amministratore pubblico erano tenuti in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro - con una minore produttività dei fattori economici e produttivi della stessa Amministrazione Pubblica. Tale minore produttività viene sovente ravvisata sia nel mancato conseguimento dell'attesa legalità dell'azione e attività pubblica sia nella inefficacia o inefficienza di tali azione ed attività, causalmente addebitabile - con condotta commissiva o omissiva connotata da dolo o colpa grave - all'amministratore, all'agente o al dipendente pubblico.

Peraltro, la "mancata resa del servizio" costituisce già in sé un danno patrimoniale, che è ravvisabile - oltre che nei costi generali sopportati dalla P.A. - nell'alterazione del rapporto sinallagmatico tra l'attività lavorativa resa e la corresponsione dello stipendio o di altri emolumenti ovvero tra prestazione e controprestazione del dipendente in parte ricevuta - p. es. tangenti - per atti contrari ai doveri d'ufficio (v. Sez. I Appello, sent. 4 gennaio 2006, n. 2/A).

7.1. Nel caso di specie, versandosi in una fattispecie di impiego pubblico da cui derivano obbligazioni corrispettive, il danno da disservizio va individuato nel mancato raggiungimento del risultato atteso dalla resa complessiva del servizio offerto alla collettività degli utenti, come previsto e organizzato dall'amministrazione scolastica, risultato negativo che, sebbene difficilmente stimabile in termini economici, è sicuramente esistente siccome derivato in via diretta, sul piano causale, dalla mancata effettuazione della prestazione lavorativa da parte del convenuto L. con conseguente infrazione del sinallagma contrattuale e connessa disutilità della spesa retributiva.

7.2. E' altresì condivisibile la quantificazione in termini equitativi (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) di tale posta di danno, come prospettata dalla Procura regionale che l'ha determinata in complessivi Euro 41.777,01, parametrando tale posta di danno ad un quinto delle retribuzioni percepite dal convenuto al lordo degli oneri di legge per l'intera durata del servizio dallo stesso prestato alle dipendenze dell'istituto scolastico "A. Labriola" di Ostia Lido.

8. Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità per cui è causa, è indubbia la configurabilità nel caso di specie del dolo contrattuale, in considerazione della reiterazione delle condotte (dal 2005 al 2010) assunte in violazione di specifici obblighi di servizio, delle modalità in cui le condotte medesime si sono estrinsecate, nonché, infine, dell'implicito riconoscimento di responsabilità effettuato dallo stesso convenuto con il versamento all'amministrazione scolastica, a seguito di specifici atti di messa in mora, dei seguenti importi: a) Euro 66.629,82 per le somme indebitamente percepite e/o distratte; b) Euro 1.881,75 per sanzioni e interessi dovuti in relazione all'avviso di accertamento Irap anno 2008; c) Euro 3.296,99 per sanzioni e interessi relativi all'accertamento Irap anno 2009.

9. In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, il convenuto P.L. deve essere ritenuto responsabile del danno erariale, subìto dall'istituto scolastico "A.

Labriola" di Ostia Lido nella vicenda per cui è causa, per l'importo complessivo di Euro 81.586,75, di cui Euro 35.031,00 per le somme indebitamente percepite, Euro 41.777,01 per il danno da disservizio, Euro 1.481,75 per sanzioni e interessi relativi all'accertamento Irap 2008 ed Euro 3.296,99 per sanzioni e interessi relativi all'accertamento Irap 2009. Da tale ammontare debbono essere detratte le somme già versate all'amministrazione scolastica danneggiata, e cioè:

- Euro 66.629,82, versati dal L. in data 03.08.2012;

- Euro 6.036,78, versati dai dirigenti scolastici cointimati ed obbligati in via sussidiaria;

- Euro 1.881,75, versati dal L. in data 19.06.2014 (di cui Euro 400,00 versate in più del dovuto a causa dell'erronea richiesta di cui alla nota dirigenziale n. 1352/F10 del 23.04.2014);

- Euro 3.296,99, versati dal L. in data 19.06.2014.

In definitiva, il L. deve essere condannato a risarcire all'amministrazione scolastica la somma residua di Euro 3.741,41, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi di legge dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1 comma, c.c.

Le spese di sentenza, da liquidarsi con nota a margine a cura della Segreteria (ai sensi dell'art. 31, comma 4, C.G.C.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese:

RIGETTA

l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti

ACCOGLIE

parzialmente la domanda in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna L.P. al pagamento, in favore del Liceo Scientifico "A. Labriola" di Ostia Lido, della somma di Euro. 3.741,41 (euro tremilasettecentoquarantuno/41), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della presente pronuncia fino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro. 1.271,90 (milleduecentosettantuno/90).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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