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Sentenza

Custonaci. Ecco la sentenza che modifica il risultato elettorale ed il Sindaco....
Custonaci. Ecco la sentenza che modifica il risultato elettorale ed il Sindaco.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 12-03-2019) 14-03-2019, n. 780
ELEZIONI
Operazioni elettorali
in genere

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

G.M., R.P. e A.C., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonietta Sartorio e Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonietta Sartorio in Palermo, via Torquato Tasso n. 4;

contro

Comune di Custonaci, Consiglio Comunale di Custonaci, Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, U.T.G. - Prefettura di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

G.B. e G.N., entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

nei confronti

G.P. ed altri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e i voti di lista, ed è stato illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. G.B., nella parte e nei termini di seguito specificati;

- del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e i voti di lista, e sono stati illegittimamente attribuiti alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al candidato Sindaco eletto, sig. G.B., n. 5 seggi anziché n. 3 seggi e proclamati illegittimamente eletti i candidati Consiglieri della lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" i sig.ri M.S.P. e G.N., nella parte e nei termini di seguito specificati;

- nonché, per l'annullamento dei Verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nella parte e nei termini di seguito specificati;

- ove occorra e per quanto di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 giugno 2018 avente a oggetto "Esame della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incandidabilità ai fini della convalida degli eletti";

- ove occorra e per quanto di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 giugno 2018 avente a oggetto "Eventuali surroghe";

- ove occorra e per quanto di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Esame ed eventuali cause di incompatibilità";

NONCHÉ PER LA CORREZIONE

del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del candidato sig. G.M. e attribuzione alla lista n. 1 "C.M. Sindaco", collegata allo stesso, dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dei sig.ri R.P. e A.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco".

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da B.G. il 17/9/2018:

PER RESISTERE

Al ricorso proposto dal sig. G.M. e c.ti (recante il N.R.G. 1304/18) e volto: A) all'annullamento "del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di lista, ed è stato illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. G.B...." e degli alti atti indicati nell'epigrafe del citato ricorso; B) "per la correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del candidato sig. G.M. ed attribuzione alla lista n. 1 "C.M. Sindaco", collegata allo stesso, dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dei sig.ri R.P. e A.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco"

NONCHÉ, IN VIA INCIDENTALE PER L'ANNULLAMENTO

- Del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 nella parte in cui, in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a Sindaco in tutte le Sezioni elettorali del Comune di Custonaci, sono stati attribuiti: A) al candidato G.M. 1.763 voti anziché n. 1.724 (e, dunque, 39 voti in più), B) al candidato G.B. 1.764 voti anziché 1.777 (e, dunque, 13 voti in meno); C) lista n. 1 "C.M. Sindaco" collegata al candidato G.M. 1.757 voti anziché n. 1.718 (e, dunque, 39 voti in più), B) alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" collegata al candidato G.B. 1.732 voti anziché 1.745 (e, dunque, 13 voti in meno);

- Del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 nella parte in cui, in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a Sindaco e dalle liste in tutte le sezioni sono stati illegittimamente attribuiti alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al candidato Sindaco eletto, sig. G.B., n. 5 seggi anziché n. 8 seggi e proclamati illegittimamente eletti alla carica di consigliere comunale i candidati C.A.M., M.G. e G.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco anziché i candidati L.B., F.C. e A.R. della lista n. 1 "S.C. - B. Sindaco", nella parte e nei termini di seguito specificati;

- nonché per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Comune di Custonaci nella parte e nei termini di seguito specificati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

PER LA CONFERMA

della proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Custonaci dell'Ing. G.B.;

NONCHÉ PER LA CORREZIONE

del risultato relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente attribuzione alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al Candidato Sindaco B., dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi in luogo dei 5 attuali) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere dei sig.ri L.B., F.C. e A.R. della lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" (in luogo dei candidati C.A.M., M.G. e G.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco)

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M.G. il 20 dicembre 2018:

PER L'ANNULLAMENTO

di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale e, precisamente:

- del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di lista, ed è stato illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. G.B., nella parte e nei termini di seguito specificati;

- del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di lista, e sono stati illegittimamente attribuiti alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al candidato Sindaco eletto, sig. G.B., n. 5 seggi anziché n. 3 seggi e proclamati illegittimamente eletti i candidati Consiglieri della lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" i sig.ri M.S.P. e G.N., nella parte e nei termini di seguito specificati;

- nonché, per l'annullamento dei Verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nella parte e nei termini di seguito specificati;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Esame della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incandidabilità ai fini della convalida degli eletti";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Eventuali surroghe";

- ove occorra e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto "Esame ed eventuali cause di incompatibilità";

NONCHÉ PER LA CORREZIONE

del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del candidato sig. G.M. ed attribuzione alla lista n. 1 "C.M. Sindaco", collegata allo stesso, dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dei sig.ri R.P. e A.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco".

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B.G. il 3 gennaio 2019:

PER RESISTERE

Al ricorso proposto dal sig. G.M. e c.ti (recante il N.R.G. 1304/18) e volto: A) all'annullamento "del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di lista, ed è stato illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. G.B...." e degli alti atti indicati nell'epigrafe del citato ricorso; B) "per la correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del candidato sig. G.M. ed attribuzione alla lista n. 1 "C.M. Sindaco", collegata allo stesso, dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dei sig.ri R.P. e A.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco" e ai successivi motivi aggiunti notificati in data 21/12/2018;

NONCHÉ, IN VIA INCIDENTALE PER L'ANNULLAMENTO

- Del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 nella parte che verrà appresso meglio specificata.

- Del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 nella parte in cui, in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a Sindaco e dalle liste in tutte le sezioni sono stati illegittimamente attribuiti alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al candidato Sindaco eletto, sig. G.B., n. 5 seggi anziché n. 8 seggi e proclamati illegittimamente eletti alla carica di consigliere comunale i candidati C.A.M., M.G. e G.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco anziché i candidati L.B., F.C. e A.R. della lista n. 1 "S.C. - B. Sindaco", nella parte e nei termini di seguito specificati; - nonché per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Comune di Custonaci nella parte e nei termini di seguito specificati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

PER LA CONFERMA

Dell'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Custonaci dell'Ing. G.B.

NONCHÉ PER LA CORREZIONE

del risultato relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente attribuzione alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al Candidato Sindaco B., dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi in luogo dei 5 attuali) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere dei sig.ri L.B., F.C. e A.R. della lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" (in luogo dei candidati C.A.M., M.G. e G.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B.G. il 22 dicembre 2019:

PER RESISTERE

Al ricorso proposto dal sig. G.M. e c.ti (recante il N.R.G. 1304/18) e volto: A) all'annullamento "del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 - Mod. n. 40 - CS, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed i voti di lista, ed è stato illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Giuseppe

B...." e degli alti atti indicati nell'epigrafe del citato ricorso; B) "per la correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, secondo le specificazioni di cui infra, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco del candidato sig. G.M. ed attribuzione alla lista n. 1 "C.M. Sindaco", collegata allo stesso, dei 2/3 dei seggi (precisamente n. 8 seggi) assegnati al Consiglio comunale e la conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dei sig.ri R.P. e A.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco" e ai successivi motivi aggiunti notificati in data 21/12/2018;

NONCHÉ, IN VIA INCIDENTALE PER L'ANNULLAMENTO

- Del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 nella parte che verrà appresso meglio specificata.

- Del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno 11 giugno 2018 - elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci del 10 giugno 2018 nella parte in cui, in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a Sindaco e dalle liste in tutte le sezioni sono stati illegittimamente attribuiti alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco", collegata al candidato Sindaco eletto, sig. G.B., n. 5 seggi anziché n. 8 seggi e proclamati illegittimamente eletti alla carica di consigliere comunale i candidati C.A.M., M.G. e G.C. della lista n. 1 "C.M. Sindaco anziché i candidati L.B., F.C. e A.R. della lista n. 1 "S.C. - B. Sindaco", nella parte e nei termini di seguito specificati; - nonché per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Comune di Custonaci nella parte e nei termini di seguito specificati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G.B. e di G.N.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

A. Con ricorso depositato il 10 luglio 2018, G.M., R.P. e A.C. hanno esposto che:

- all'esito delle operazioni di spoglio delle elezioni del 10 giugno 2018 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Custonaci, è stato proclamato eletto, con n. 1.764 voti, G.B., collegato alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" superando così, per un solo voto, l'odierno ricorrente, G.M., collegato alla lista n. 1 "C.M.", che ha ricevuto n. 1.763 voti;

- a seguito di tali esiti relativamente alla carica di sindaco, anche il numero dei consiglieri comunali attribuiti alle liste è stato influenzato con l'assegnazione di cinque (5) seggi (anziché 4) alla lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco" e di sette (7) seggi (anziché otto) alla lista n. 1 "C.M.".

Rappresentava parte ricorrente l'erroneità di tale risultato giacché nella Sezione n. 4 erano state illegittimamente annullate otto (8) schede per la lista n. 1 "C.M." e segnatamente:

- una (1) scheda recante la scritta di pugno della preferenza per il candidato Consigliere S., collegato alla lista n. 1 "C.M.", poiché apposta fuori dallo spazio riservato alla espressione della preferenza del candidato Consigliere;

- una (1) scheda recante la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri T.T. e A.E., collegati alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, poiché tra il nome e cognome (cognome e nome) vi era un trattino;

- due (2) schede recanti la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri A.E. e C.A., collegati alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, poiché tra il nome e cognome (cognome e nome) vi era un trattino;

- una (1) scheda recante la scritta di pugno della preferenza per il candidato Consigliere C.A., collegato alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, poiché tra il nome e cognome (cognome e nome) vi era un trattino;

- una (1) scheda recante la scritta di pugno della preferenza per il candidato Consigliere T.T., collegato alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, poiché tra il nome e cognome (cognome e nome) vi era un trattino;

- una (1) scheda recante la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri C.A. e R.V., collegati alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, poiché tra il nome e cognome (cognome e nome) vi era un trattino;

- una (1) scheda recante la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri T.T. e R.V., collegati alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, poiché tra il nome e cognome (cognome e nome) vi era un trattino.

Tali annullamenti erano stati puntualmente confutati dal rappresentante della lista di parte ricorrente, N.C., e trasfusi in uno scritto di contestazione erroneamente confluito nella busta "reclami e proteste".

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha altresì eccepito che la lista vincitrice avrebbe, in modo illegittimo, ottenuto quindici (15) voti in numerose sezioni.

Infine, parte ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha prospettato l'illegittimo annullamento di tre schede presso la Sezione n. 1 poiché recanti il nominativo scritto di pugno del candidato sindaco M. oltre a quello prestampato dello stesso.

Affermava che, ove non fossero stati commessi questi errori di attribuzione dei voti sopraindicati, G.M. sarebbe stato proclamato sindaco di Custonaci e, per l'effetto, sarebbero stati proclamati eletti al Consiglio Comunale i Sig. R.P. e A.C., collegati alla relativa lista, in luogo dei sig. M.S.P. e G.N., eletti con la lista collegata a G.B..

B. Con D.P. n. 692 del 2018, è stata fissata l'udienza per la trattazione della controversia, onerando della notifica degli atti processuali il ricorrente, che ha provveduto e ha successivamente depositato copia della relativa documentazione.

C. Si sono costituiti in giudizio G.B. e G.N. che hanno eccepito l'inammissibilità dei primi due motivi portati dal ricorso principale contestandone globalmente la fondatezza. Inoltre, con successivo ricorso incidentale, regolarmente notificato, G.B. e G.N. hanno ulteriormente ribadito l'infondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso principale (I, II, e III motivo di ricorso) e con i successivi motivi (IV, V, e VI) hanno contestato l'illegittima assegnazione di nove (9) voti alla lista di parte ricorrente e la mancata assegnazione in favore della lista collegata al candidato B. di ulteriori tredici (13) voti. Infine, con l'ultimo motivo, nel ricorso incidentale si è censurata l'illegittima ripartizione dei seggi.

Con successiva memoria depositata il 9 novembre 2018, parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni spiegate dai controinteressati costituitisi.

D. Il Comune di Custonaci e gli altri organi comunali nonché M.S.P. (consigliera eletta nelle liste del sindaco proclamato) e gli altri contro-interessati, seppur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

E. All'esito dell'udienza del 20 novembre 2018, con ordinanza n. 2415/2018, il Collegio ha disposto l'acquisizione del plico "BUSTA n. 4-CS ter" contenuto nella "BUSTA n. 4-CS" e relativo alle operazioni elettorali della 4ª sezione del Comune di Custonaci, custodito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Trapani.

F. All'udienza del 4 dicembre 2018, nel contraddittorio con le parti, veniva acquisita al fascicolo la suindicata documentazione (schede elettorali e verbali contenuti nel plico sopraindicato).

All'esito dell'esame della documentazione le parti chiedevano termine per esame e il Collegio fissava per il prosieguo l'udienza del 29 gennaio 2019, ore di rito.

Proposti nelle more motivi aggiunti, il Collegio, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2019, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e il Presidente del Collegio - in ossequio a quanto previsto dall'art. 43 c.p.a. secondo cui anche "Ai motivi aggiunti, si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini" - emetteva decreto ex art. 130 c.p.a. fissando a tal fine l'udienza del 12 marzo 2019.

G. In conformità a quanto previsto dall'art. 130, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.a., sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale procedevano alla regolare notifica dei rispettivi motivi aggiunti, versando in atti i relativi avvisi di ricevimento.

H. All'udienza pubblica de 12 marzo 2019, presenti la parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

I. L'elezione contestata si caratterizza per vedere, relativamente alla carica di sindaco, un solo voto di differenza tra lista vincitrice e lista soccombente.

L. Come già più volte ribadito da questa Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 22 novembre 2018, n. 2419) in materia elettorale, le prospettate illegittimità delle operazioni elettorali devono essere adeguatamente supportate da un principio di prova che non può consistere in dichiarazioni sostitutive rese sia da rappresentanti di lista sia da candidati alla carica di consiglieri comunali o di sindaco.

E, invero, secondo il costante orientamento del C.G.A.R.S., "Le "dichiarazioni spontanee" stragiudiziali (a contenuto asseritamente testimoniale) dei rappresentanti di lista in ordine a fatti avvenuti in loro presenza ma non immediatamente verbalizzati sono, infatti - per loro stessa natura - inaffidabili in quanto agevolmente rilasciabili e/o acquisibili in esito a pressioni d'ordine politico o per effetto di condizionamenti d'ordine psicologico.

Ragione, questa, per la quale esse sono fisiologicamente insuscettibili di assumere valore probatorio.

La giurisprudenza amministrativa di riferimento afferma, al riguardo:

- che "nel giudizio elettorale le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, seppur recanti una descrizione che prima facie può apparire precisa in relazione al vizio denunciato, non meritano alcuna considerazione ai fini del decidere né impongono al giudice procedente di attivarsi in via istruttoria in ossequio al principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, configurando esse una non consentita forma surrettizia di testimonianza, inidonea a superare la fede privilegiata che assiste i verbali delle operazioni elettorali" (C.G.A., 17.7.2009 n.610; Id., 19.3.2010 n.404; TAR Palermo, II^, 30.3.2010 n.4228; TAR Palermo, I^, 19.10.2006 n.2278; Id., 25.10.2007 n.2300; Id., 17.10.2008 n.1274);

- che "la fondamentale ragione della (...) valutazione di inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive è che esse costituiscono una forma surrettizia di testimonianza e, soprattutto, uno strumento inammissibilmente diretto a confutare la prova legale formatasi sullo svolgimento delle operazioni elettorali, siccome documentato negli atti ufficiali (quali sono appunto, i verbali) facenti fede fino a querela di falso" (C.G.A., 19.3.2010 n.404; TAR Palermo, Sez. II^, 31.10.2012 n.2177; Id., 26.1.2011 n.150);

1.1.4.2. A ciò deve aggiungersi quanto affermato dalla giurisprudenza (per riferimenti cfr.: TAR Palermo, II^, 31.10.2012 n.2177) in ordine alla necessità - quale condizione per stimolare i poteri istruttori del Giudice strumentali all'accertamento dei fatti postulati dal ricorrente - di far valere già nel corso delle operazioni elettorali (mediante verbalizzazione) le contestazioni relative a presunte irregolarità nell'attribuzione dei voti.

Ciò che però nella fattispecie non è avvenuto, sicchè anche sotto questo profilo le dichiarazioni in questione si appalesano inconducenti, posto che i supposti errori non sono stati "contestati", dai competenti Rappresentanti di lista, nella immediatezza dei fatti (a mezzo di formali rilievi, regolarmente verbalizzati)" (cfr. C.G.A.R.S., 8 ottobre 2018, n. 553).

Osserva ancora il Collegio che, sulla valenza delle dichiarazioni sostitutive, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, invece, ritenuto necessario distinguere tra "...a) le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione. 5.2. Con riferimento al primo gruppo di contestazioni, merita condivisione e conferma l'avviso secondo cui la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio. In tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l'evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza.

5.3. La stessa conclusione non può estendersi, invece, alle ipotesi sub b), nella quali, come detto, si sottopone al giudice amministrativo, non la veridicità di un atto pubblico, bensì il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, giudizio che non potrebbe essere condotto senza l'esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l'acquisizione mediante l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d'ufficio..." (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 novembre 2014, n. 32).

Il massimo consesso della giustizia amministrativa ha, quindi, ritenuto, in generale - e fuori dal caso sub a) - che la dichiarazione sostitutiva possa costituire idoneo principio di prova per sollecitare i poteri istruttori del giudice.

Nell'ordinamento regionale siciliano, tuttavia, deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 37, commi 2, 3 e 4, del D.P. Reg. n. 3/1960, a tenore del quale "Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.".

Ora, pur volendo aderire a quanto statuito dall'Adunanza Plenaria, è compito del giudice, prima di disporre la verificazione, accertare che il principio di prova - in astratto ammissibile - sia in concreto intrinsecamente attendibile, e che non rientri nella su indicata ipotesi a).

Va anche precisato che l'indagine del giudice sull'attendibilità del mezzo di prova deve essere ancora più rigorosa nel caso in cui la dichiarazione provenga dai rappresentanti di lista o da candidati su cui grava l'onere di dedurre immediatamente in seno ai verbali le eventuali contestazioni.

Osserva, in sintesi, il Collegio che il rappresentante di lista o il candidato, il quale dichiari di non avere potuto fare verbalizzare una presunta irregolarità, da una lato mostra di avere immediatamente percepito la rilevanza del presunto errore o illegittimità; dall'altro lato, dovrebbe proporre querela di falso avverso il verbale sezionale.

Alla luce della suesposta ricostruzione dei principi che governano il sistema probatorio nel giudizio elettorale, relativamente al ricorso principale deve ritenersi sussistente il suddetto principio di prova solo relativamente alle contestazioni sollevate per le operazioni elettorali della Sezione n. 4 giacché dall'esame del verbale ( 29) emerge come quattordici (14) schede siano state dichiarate nulle, ai sensi degli articoli 37 e 44 del D.P. Reg. 3/1960, perché "non contengono alcun voto e inoltre presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto" e che tali determinazioni del Presidente siano state contestate relativamente ad otto (8) schede dal rappresentante di lista (cfr. 41 del verbale).

Di contro, relativamente al secondo e terzo motivo di ricorso inerente alle operazioni elettorali di altre sezioni (n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6), a fronte delle dichiarazioni rese da singoli elettori e prodotte in atti tramite dichiarazioni sostitutive ex artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non si rinvengono nei rispettivi verbali depositati puntuali contestazioni così come previsto dal su-citato art. 37, commi 2, 3 e 4, del D.P. Reg. n. 3/1960 né tantomeno i dichiaranti hanno spiegato il motivo per cui, stante l'espressa facoltà prevista dalla legge di contestare con immediatezza quanto osservato durante le operazioni di spoglio, siano rimasti, in tale sede, silenti e inerti.

Né parte ricorrente ha prospettato presunte omissioni nella verbalizzazione che sarebbero, tra l'altro, contestabili solo tramite proposizione di querela di falso.

M. Il Collegio ha ritenuto pertanto che l'onere probatorio gravante sul ricorrente principale sia stato puntualmente assolto solo per il primo motivo di ricorso potendosi così procedere all'esame delle schede acquisite in ossequio all'ordinanza collegiale istruttoria.

Sul punto, nei proposti motivi aggiunti, parte ricorrente sottolinea come, all'esito dell'attività istruttoria, siano state rinvenute solo tre (3) delle otto (8) schede contestate con il ricorso principale e segnatamente:

- n. 1 scheda portante la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri "A.E. e C.A.", collegati alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, recante tra il nome e cognome (cognome e nome) un trattino;

- n. 1 scheda portante la scritta di pugno della preferenza per il candidato Consigliere "T.T.", collegato alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, recante tra il nome e cognome (cognome e nome) un trattino;

- n. 1 scheda recante la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri "C.A. e R.V.", collegati alla lista n. 1 "C.M.", apposta nello spazio riservato alla espressione della preferenza dei candidati Consiglieri, recante tra il nome e cognome (cognome e nome) un trattino.

L'esatta individuazione di tali schede rispetto a quanto indicato nel ricorso principale non è stata contestata dalla controinteressata.

Non possono, invece, ritenersi puntualmente individuate, così come sostenuto dalla parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, le schede recanti la scritta di pugno della preferenza per i candidati Consiglieri "A.E. e M." e "A.E. e G.C.", collegati alla lista n. 1 "C.M.".

E, invero, contrariamente alle altre schede, in questi ultimi due casi, l'individuazione appare generica poiché non è stato indicato in modo specifico, tramite l'indicazione delle generalità relative all'ulteriore preferenza espressa dall'elettore, il preciso e puntuale contenuto della scheda.

Inoltre, non può ritenersi tempestiva la successiva impugnazione di dette schede promossa con il ricorso per motivi aggiunti giacché nel giudizio elettorale non possono dedursi vizi inediti scaturenti dalla disposta verificazione (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126 e Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).

N. Il ricorso incidentale, integrato con i motivi aggiunti, deve essere, invece, totalmente rigettato per le stesse motivazioni fin qui esposte essendo stato promosso in mancanza di adeguato principio di prova e non essendo stata rinvenuta tra le schede nulle della Sezione n. 4 quella portante "due x segnate nel riquadro destinato alle preferenze" e attribuita alla lista collegata a G.B..

Gli ulteriori vizi dedotti o l'impugnazione di altre schede proposta tramite il ricorso per motivi aggiunti devono dichiararsi inammissibili - così come eccepito nelle difese del ricorrente principale - per le ragioni già esplicitate al paragrafo che precede.

O. Venendo all'esame delle tre schede deve evidenziarsi come la prevalente giurisprudenza amministrativa escluda che l'apposizione di un trattino tra il nome e il cognome del candidato costituisca segno di riconoscimento e ancor più ove tali segni siano ripetuti, come nel caso di specie, e quindi comuni anche alle altre preferenze accordate ad altri candidati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2014, n. 3931 e Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5652 e Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187).

Ribadisce ancora il Consiglio di Stato che "il trattino tra i nome e il cognome è vicenda che non può essere considerata alla stregua di un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l'attenzione e non certo in un segno grafico espressivo di uno stile di scrittura piuttosto diffuso" (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2011, n. 4856).

Consegue da quanto esposto l'accoglimento del ricorso principale giacché al ricorrente M. devono essere attribuiti ulteriori tre (3) voti con conseguente correzione dei voti validi riportati dal candidato in n. 1.766 voti anziché in n. 1.763.

E, invero, una delle schede esaminate, con espressione di voto per i candidati consiglieri E.A. e A.C., non può essere assegnata come preferenza al candidato sindaco, odierno ricorrente, poiché l'elettore ha chiaramente operato un voto disgiunto.

Né tale preferenza per il candidato sindaco controinteressato può, come richiesto dallo stesso in seno al ricorso per motivi aggiunti, essere computata in suo favore poiché tale domanda è stata avanzata solo in via subordinata ove la predetta scheda fosse stata conteggiata da questo collegio.

Tanto è sufficiente, stante la differenza di un solo voto con l'altro candidato sindaco, per modificare l'esito dell'elezioni comunali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 35 del 1997 secondo cui, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, "è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti", il Collegio deve proclamare eletto a sindaco del Comune di Custonaci, il sig. G.M..

P. Relativamente ai consiglieri comunali, deve richiamarsi il disposto comma 4 bis del citato art. 2 della L.R. n. 35 del 1997 secondo cui "È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti" nonché il successivo comma 5 ai sensi del quale "Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4 bis, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio".

Avendo la lista del ricorrente ottenuto il 50% per cento più uno dei voti validi (1.760 su 3.492), possono assegnarsi i due terzi dei consiglieri previsti per Consiglio Comunale, pari a otto (8).

In applicazione del successivo comma 6 del su-richiamato art. 2 della L.R. n. 35 del 1997, secondo cui "Nell' ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell' ordine di lista", devono essere confermate le nomine dei consiglieri V.R., E.A., R.S., A.C., C.G., T.M. e aggiunte le nomine di R. (S.) P. e A.C., portanti, in ragione del limitato accoglimento del ricorso principale, rispettivamente e nell'ordine, le seguenti cifre individuali: 2074, 2064, 2050, 2042, 2011, 1997, 1991, 1965.

Di contro, dovendosi applicare il citato comma 4 bis dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 1997, attesa la necessaria nomina di G.B. quale consigliere comunale, si confermano le nomine alla carica di consigliere di S.C., G.P. e M.G.M., dovendo invece espungersi le nomine di S.P. e G.N., portanti le cifre individuali più basse.

Q. In ragione del parziale accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 130 c.p.a. vanno, conseguentemente, corretti i risultati elettorali nei termini ut supra illustrati.

La presente sentenza, ex art. 130, co. 8, c.p.a., deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Custonaci e alla Prefettura di Trapani.

P. In ragione della peculiarità della controversia, relativamente alle spese di giudizio, s'impone la compensazione, nozione implicante la reciproca negazione del diritto alla refusione delle spese sostenute da dette parti con il definitivo consolidamento in capo a esse delle anticipazioni sostenute nel corso del giudizio ex art. 8 del D.P.R. n. 115 del 2002 (già art. 90 c.p.c.).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, così provvede:

1) in parziale accoglimento del ricorso principale, integrato con i motivi aggiunti:

- annulla gli atti impugnati nelle parti in cui:

- sono stati attribuiti n. 1.763 voti a G.M., collegato alla lista n. 1 "C.M." e corregge il risultato attribuendogli n. 1.766 voti;

- sono stati proclamati eletti sindaco del Comune di Custonaci il Sig. G.B. e consiglieri di maggioranza M.S.P. e G.N. della lista n. 2 "S.C. - B. Sindaco";

e, per l'effetto:

- corregge il risultato elettorale, proclamando sindaco il Sig. G.M. e alla carica di consiglieri i signori V.R., E.A., R.S., A.C., C.G., T.M., R. (S.) P. e A.C., tutti collegati alla lista n. 1 "C.M. Sindaco", per la maggioranza, e G.B., S.C., G.P. e M.G.M., per la minoranza;

2) rigetta, in parte, e dichiara inammissibile, per altra parte, i restanti motivi portati dal ricorso principale, come integrato per i motivi aggiunti;

3) rigetta, in parte, e dichiara inammissibile, per altra parte, il ricorso incidentale, come integrato per i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Dispone che la Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale provveda alla trasmissione immediata della presente sentenza al Sindaco del Comune di Custonaci e alla Prefettura di Trapani.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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