Consigliere presso il Consiglio Regionale della Sardegna accusato di essersi appropriato di somme erogate in favore del gruppo consiliare di appartenenza. Condannato a pagare Euro 1.353.977,19, oltre rivalutazione e interessi.
Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 10-04-2019) 15-05-2019, n. 145
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
composta dai seguenti magistrati:
Angela SILVERI - Presidente
Lucia d'AMBROSIO - Consigliere relatore
Valeria MOTZO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di C.M.I. (CF: (...)), nato a S. il (...), ivi residente alla Via S. n. 7, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Nicolini (CF: (...)) e Massimo Delogu (CF: (...)) presso il cui studio in Cagliari, Via Cugia n 5, è elettivamente domiciliato (pec: ; ).
Visto l'atto di citazione dell'8 novembre 2018, iscritto al n. (...) del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2019, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale M.M. e gli Avvocati Antonio Nicolini e Massimo Delogu.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'8 novembre 2018 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor M.I.C. per vederlo condannare al risarcimento, in favore dell'Erario, e segnatamente della Regione Autonoma della Sardegna, del danno di Euro 1.516.008,69, o di quello diverso che risulterà all'esito del giudizio, oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
La Procura riferisce che il signor M.I.C. risulta essere stato imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché, in qualità di consigliere presso il Consiglio Regionale della Sardegna, nell'ambito del gruppo "Forza Italia" della XIII legislatura, con funzioni di amministratore/tesoriere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indebitamente percepiva, appropriandosene, le somme di denaro delle quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio, erogate dal Consiglio Regionale predetto in favore del gruppo consiliare d'appartenenza, ai sensi della L.R. 7 aprile 1966, n. 2 e successive modificazioni (art. 1, comma 1-bis, lettera D).
La Procura riferisce gli esiti dell'attività di polizia giudiziaria delegata dal Pubblico ministero penale, quali risultanti dal rapporto n. (...) trasmesso dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari della Guardia di Finanza. In data 5 agosto 2013, è stato notificato al signor M.I.C., in qualità di Tesoriere del gruppo Consiliare "Forza Italia" della XIII Legislatura, l'ordine di esibizione di documentazione, emesso dal P.M. penale in data 6 novembre 2012.
In data 17 agosto 2013, in sede di assunzione di informazioni ex art. 362 c.p.p., il signor C. ha dichiarato che: a) il gruppo consiliare "Forza Italia" era intestatario del conto corrente n. (...) (acceso presso la B.S., Agenzia n. 4, presso il Consiglio regionale), sul quale poteva eseguire operazioni, su delega del Presidente del gruppo, in qualità di Tesoriere; b) i fondi del gruppo venivano impegnati, in prevalenza, per attività che costituivano oggetto di programmazione condivisa in sede collegiale; c) al termine di ogni evento, egli provvedeva, con cadenza periodica, alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute dal gruppo ed al pagamento, attraverso assegni, bonifici o contanti, di quanto dovuto ai fornitori di prestazioni e servizi; d) per quanto concerne le somme prelevate in contanti allo sportello, una buona parte delle spese da liquidare erano pagate direttamente da lui ai vari fornitori, in ragione del fatto che molti dei fornitori potevano essere sprovvisti di un conto corrente bancario su cui accreditare le somme da corrispondere; e) in ordine alla documentazione giustificativa delle spese, dopo aver proceduto alla verifica della rendicontazione ed alla liquidazione, egli ha provveduto a restituirla ai vari consiglieri, che dovevano custodirla fino all'approvazione della rendicontazione annuale, secondo gli indirizzi e le procedure disposte dalla Presidenza del Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza; f) per la compilazione della rendicontazione annuale, ha fatto riferimento alla nota spese, costituita dallo schema consegnato dallo stesso Ufficio di Presidenza, che ricalcava quello di rendicontazione da esibire alla Presidenza del Consiglio Regionale, su cui venivano annotate, di volta in volta, tutte le spese sostenute per le quali si era proceduto alla liquidazione; la documentazione giustificativa veniva successivamente restituita ai vari consiglieri, mentre la nota spese non costituiva oggetto di trasmissione agli Uffici, né vi era l'obbligo di custodirla agli atti.
Il decreto che dispone il rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p. nei confronti di I.M.C. è stato emesso in data 25 settembre 2017.
I militari operanti hanno riferito che dall'esame eseguito sulla documentazione bancaria acquisita presso l'Agenzia n. 4 della B.S. presso il Consiglio Regionale della Sardegna, è risultato che gli importi erogati al gruppo nella XIII legislatura, sono pari complessivamente a Euro 2.249.727,96.
Gli accertamenti istruttori avrebbero rivelato la sussistenza di un danno alle finanze pubbliche quantificato dalla Procura contabile nell'importo complessivo di Euro 1.516.008,69, pari alle somme prelevate e utilizzate da M.I.C. a valere sugli accreditamenti disposti dal Consiglio regionale della Sardegna al gruppo "Forza Italia" nel corso della XIII Legislatura, prive di qualsiasi dimostrata inerenza alle finalità istituzionali del gruppo, illustrate in dettaglio nell'atto di citazione.
Ad avviso della Procura, la mancata dimostrazione da parte del C. della corrispondenza al fine assegnato delle risorse da lui gestite personalmente concretizza, di per sé, sia l'esistenza del danno sia il nesso di causalità tra questo e la condotta antigiuridica. Sarebbe, infatti, provato che le somme in contestazione sono pervenute nella sua disponibilità e che le stesse, che gravavano sui contributi assegnati al gruppo, allo stato devono ritenersi sviate dal vincolo di destinazione impresso dalla legge regionale.
La Procura asserisce che le modalità di gestione riscontrate, a partire dall'abnorme utilizzo del prelevamento in contante senza alcuna traccia documentale della destinazione delle ingenti somme prelevate, si pongono in assoluto contrasto con i più elementari principi di legalità e di correttezza che sovrintendono all'affidamento di beni pubblici a soggetti investiti di un munus pubblico, rivelando l'intendimento di sottrarre quelle disponibilità ad ogni forma di tracciabilità.
Afferma che, pertanto, allo stato delle conseguite risultanze istruttorie, debba ascriversi al C. la responsabilità del danno complessivamente cagionato all'erario (per Euro 1.516.008,69) con la condotta posta in essere nell'espletamento dell'incarico di amministratore/tesoriere del gruppo "Forza Italia" nell'intero periodo coincidente con la XIII legislatura ed individua 62 distinte voci di danno.
Relativamente al profilo soggettivo della condotta, la Procura reputa che il C. abbia dolosamente trasgredito gli obblighi relativi alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, coll'intento di utilizzare il denaro che possedeva in ragione del mandato ricevuto per scopi non inerenti alle finalità istituzionali del gruppo.
Il signor M.I.C. si è costituito in giudizio con il ministero degli Avvocati Antonio Nicolini e Massimo Delogu depositando memoria difensiva in data 22 febbraio 2019, con la quale chiede
a) In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di giurisdizione per difetto del presupposto soggettivo della qualifica di agente contabile, in quanto l'azione intrapresa dalla Procura avrebbe natura di giudizio di conto, che non sarebbe attivabile nei confronti dei Presidenti dei gruppi consiliari (Corte costituzionale, sentenza n. 292/2001).
b) In via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, in quanto il termine per l'utile esercizio dell'azione risarcitoria ad iniziativa della Procura contabile risulterebbe ampiamente decorso, essendosi il fatto dannoso verificato nel periodo 2004-2009 ed essendo i fatti contestati al C. a conoscenza della Procura attrice dal 10 maggio 2011 (come risulterebbe dalla sentenza della Sezione Sardegna n. 229/2014). Nel caso di somme soggette a rendicontazione, il termine prescrizionale comincerebbe a decorrere dalla presentazione/verifica del relativo rendiconto (C. Conti - Sezione Appello Sicilia, 14 gennaio 2016, n. 12; C. Conti - Sezione Sicilia, 20 maggio 2015, n. 498), pertanto, nel caso di specie, il termine ultimo era fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello solare di riferimento.
c) Per quanto concerne il merito del ricorso, la difesa del convenuto richiama la disciplina interna al Consiglio Regionale della Sardegna, in particolare la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 293/1993, che ha ribadito che "non è richiesta la documentazione delle spese".
Afferma che sull'efficacia della richiamata disciplina interna al Consiglio risulterebbe dirimente il parere reso dal Consiglio di Stato -Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018 - sulla riforma della disciplina dei cosiddetti "vitalizi" spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, ai sensi del quale tutti i regolamenti parlamentari presentano, nel quadro delle fonti del diritto, lo stesso valore primario che, nell'ordinamento generale, viene attribuito alla legge ordinaria, rispetto alla quale si pongono, per un verso, in rapporto di formale equiordinazione e, per altro verso, di specialità, incentrato sul criterio della competenza.
Sostiene che applicando i principi espressi dal Consiglio di Stato al caso di specie - avuto riguardo alla pacifica natura di Assemblea legislativa propria del Consiglio Regionale della Sardegna - emergerebbe con sicura evidenza che l'odierno convenuto ha orientato la propria condotta in ambito consiliare seguendo pedissequamente le indicazioni provenienti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna (Deliberazione n. 293/1993) e che siffatto operato ha sempre superato il vaglio degli Organi (interni ed esterni all'Assemblea sarda) deputati alle verifiche, alla luce della prassi di regolamentazione dei c.d. fondi ai gruppi consiliari.
La difesa del convenuto ha, inoltre, contestato la sussistenza del danno alle finanze pubbliche nella misura quantificata in citazione (Euro 1.516.008,69), alla luce della documentazione offerta in comunicazione, che fornirebbe prova dell'inerenza delle spese contestate rispetto alle finalità istituzionali del gruppo, attesa la pedissequa osservanza delle indicazioni contenute nella Deliberazione n. 293/1993 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
La causa è stata discussa all'udienza del 14 marzo 2019, nella quale le parti hanno confermato le conclusioni in atti con le seguenti precisazioni.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione legata alla circostanza che l'azione intrapresa dalla Procura avrebbe natura di giudizio di conto, in quanto l'azione esercitata rientra nell'alveo della responsabilità amministrativa, essendo relativa all'obbligo del percettore di risorse pubbliche di dare conto dell'utilizzazione del denaro ricevuto lasciando traccia dell'oggetto della spesa, del destinatario delle somme, ecc., obbligo ontologicamente diverso dal rendere il conto giudiziale.
Ha sottolineato che per l'esordio del termine prescrizionale è necessario che la Procura abbia cognizione del danno in tutti i suoi elementi e che la Procura ha avuto piena conoscenza della notitia damni solo a seguito della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. Ha sostenuto che sarebbe, inoltre, ravvisabile un occultamento doloso, in quanto il massiccio ricorso al prelievo in contanti di somme sarebbe indicativo della precisa volontà di non dare conto dell'utilizzo del denaro prelevato e ha costituito un oggettivo impedimento al disvelamento della condotta lesiva.
Ha affermato che, con riguardo alla maggior parte delle fatture/ricevute prodotte, non ci sarebbero elementi per affermare l'inerenza delle spese sostenute alle finalità istituzionali del gruppo, rappresentando che - viceversa - dalla documentazione prodotta emergerebbero, per numerose voci di danno, elementi a sostegno dell'assoluta estraneità della spesa rispetto ai fini istituzionali del gruppo (voci 7, 18, 22, 27, 34, 40, 41, 52, 54, 57 e 59 dell'atto di citazione).
Ha chiesto la condanna per tutte le voci di danno contestate ad esclusione delle somme spese per l'acquisto di giornali e riviste (quantificate in Euro 9.256,80) e di quelle relative alle seguenti voci di addebito (per le quali ha chiesto lo scomputo dal pregiudizio erariale): a) Somma di Euro 14.502,15 pagata con 6 bonifici emessi a favore di AGI (voce 3 dell'atto di citazione); b) Somma di Euro 1.400,00 pagata con assegno emesso a favore di ALFASID di A.P. (voce 4 dell'atto di citazione); c) Somma di Euro 11.433,22 pagata con 3 bonifici emessi a favore di ANSA (voce 5 dell'atto di citazione); d) Somma di Euro 186,24 pagata con bonifico emesso a favore di Cresci (voce 15 dell'atto di citazione); e) Somma di Euro 491,14 pagata con assegno emesso a favore di Cresci Piergiorgio (voce 16 dell'atto di citazione); f) Somma di Euro 3.720,00 pagata con assegno emesso a favore di K.A. S.r.l. (voce 26 dell'atto di citazione); g) Somma di Euro 306,00 pagata con n. 2 bonifici emessi a favore di Studio Legale Marina Zazzu (voce 55 dell'atto di citazione).
L'Avvocato DELOGU ha contestato che l'uso del contante avesse lo scopo di occultare la natura delle spese, in quanto sarebbe stato adoperato esclusivamente per i rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri, per dimostrare le quali il C. ha prodotto centinaia di fatture, faticosamente recuperate proprio al fine di provare l'inerenza delle spese sostenute ai fini pubblici.
Ha sottolineato che il rimborso ai Consiglieri delle spese di funzionamento e delle spese di rappresentanza era previsto dalla Deliberazione n. 293/1993 e che detta Deliberazione indicava in modo generico le spese rimborsabili, di talché era impossibile sapere - a quel tempo - quali spese fossero ammissibili.
Ha affermato che la giurisprudenza sulla base della quale agisce la Procura sarebbe successiva ai comportamenti contestati, in quanto nel periodo 2004-2009 l'unica pronuncia conosciuta era quella della Cassazione Penale n. 33069 del 12 maggio 2003, e che la medesima Cassazione penale avrebbe mutato indirizzo solo nel 2009.
L'avvocato NICOLINI ha ribadito che il giudizio in essere è un giudizio di conto abilmente mascherato in forma di giudizio di responsabilità e che, ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti il segretario del gruppo non è agente contabile tenuto alla resa del conto.
Ha sottolineato che, in ogni caso, l'azione sarebbe ampiamente prescritta trattandosi di vicenda risalente al 2004/2009, nota a tutti per via dei numerosissimi articoli di stampa sul tema.
Ha rappresentato che l'affermazione che dall'abnorme utilizzo di contante discenderebbe un occultamento doloso del danno sarebbe frutto di una mera presunzione, e che non vi sarebbe dolo, né occultamento doloso, in quanto i Consiglieri avevano la convinzione di essere in regola con la disciplina interna al Consiglio regionale (in particolare con la Deliberazione n. 293/1993 che aveva lo scopo di rendere U. i rendiconti presentati dai diversi gruppi consiliari) e i rendiconti presentati hanno superato il vaglio degli Uffici interni, del Collegio dei Questori e dell'Assemblea.
Ha sostenuto che con il giudizio de quo si sta valutando una condotta del 2004/2009 - posta in essere con la convinzione che fosse tutto in regola - con le regole, i principi giurisprudenziali e la morale odierni.
Ha sottolineato l'ammissibilità delle spese di rappresentanza (es. acquisto di agende), di pubblicità delle attività del gruppo (es. stampa di volantini e manifesti), di difesa nei ricorsi elettorali ed affermato che tutte le spese documentate hanno inerenza con gli obiettivi statuiti dalla legislazione regionale.
Ha affermato che non vi sarebbe danno all'erario in quanto il C. non si è arricchito ed ha chiesto, pertanto, l'assoluzione del convenuto con conseguente travolgimento del provvedimento cautelare.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.
1.1. Carenza di giurisdizione.
L'eccezione di carenza di giurisdizione per difetto del presupposto soggettivo della qualifica di agente contabile è infondata, in ragione del fatto che il giudizio de quo verte palesemente sull'ammissibilità e/o sull'inerenza ai compiti istituzionali delle spese effettuate dall'amministratore/tesoriere del gruppo consiliare, in relazione all'obbligo del percettore di risorse pubbliche di dare conto dell'utilizzazione delle somme ricevute per finalità pubblicistiche (cfr. Corte dei conti, Sezione I Appello, sentenza n. 103 del 2018).
Pertanto, la Procura ha - senza ombra di dubbio - esercitato azione di responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 174 del 2016, considerato, peraltro, che il giudizio di conto presuppone l'obbligo di resa del conto o il deposito del conto.
La sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile dei componenti dei gruppi consiliari è pacifica.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, più volte ribadito che le risorse erogate ai gruppi consiliari presentano "... natura pubblica e vincolo di impiego, secondo le finalità tassative fissate dalla legge" non rilevando, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, la natura privatistica o pubblicistica dei gruppi consiliari, attesa comunque l'origine pubblica delle risorse impiegate e la predeterminazione del loro scopo (v. SS.UU. n. 23257/2014; SS. UU. nn. 8077 e 8570 del 2015; SS. UU. n. 6894 del 2016; SS. UU. nn. 21927 e 32618 del 2018; SS. UU. nn. 1034 e 1035 del 2019).
Anche recentemente le SS.UU. (Sentenza n. 10768 del 2019) hanno ribadito che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi ... va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio della insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost.
Per quanto concerne specificatamente la sentenza della Consulta n. 292 del 2001 richiamata dalla difesa, si sottolinea che in detta pronuncia la Corte costituzionale ha affermato che l'obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità ... concernono ... semplici operazioni finanziarie e contabili che ... anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa di insindacabilità, e che vi sono atti (o omissioni) dei componenti dei Consigli regionali non coperti da insindacabilità e quindi suscettibili di dare luogo a chiamata in responsabilità.
Con successiva sentenza n. 107 del 2015 il Giudice delle leggi ha affermato l'insussistenza, a carico dei Presidenti dei gruppi consiliari, di un obbligo di resa del "conto giudiziale" e conseguentemente l'insussistenza della "giurisdizione di conto" per carenza della qualifica soggettiva di "agente contabile" (già affermata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 30/2014), ma non anche della generale potestà cognitiva di questa Corte in materia di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei medesimi soggetti.
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 235/2015, ha ritenuto legittimamente esperibile - purché non si traduca in un sindacato nel "merito" delle spese - il controllo inquirente e giurisdizionale sulla "inerenza" delle spese al mandato istituzionale, trattandosi di un controllo che "... si risolve nella verifica della violazione della normativa sulla contribuzione pubblica ai gruppi consiliari ... e la violazione della normativa di riferimento ... integra una species di condotta contra ius, la quale, laddove causativa di danno erariale, costituisce l'oggetto dell'accertamento nel giudizio di responsabilità."
Nel medesimo senso si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la citata sentenza n. 30/2014/QM, pronunciandosi in merito alla diversità dei due ambiti cognitivi (giudizio per resa del conto giudiziale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile), e che, pur negando l'esistenza della giurisdizione "di conto", hanno precisato che "... ove i Presidenti dei gruppi consiliari avessero maneggio diretto di denaro e deviassero, nella relativa spendita, dai fini istituzionali, o - ancor peggio - ne facessero un uso personale, essi sarebbero passibili di ordinaria chiamata in giudizio di responsabilità contabile, secondo le usuali regole".
Le Sezioni Riunite in speciale composizione, con la successiva sentenza n. 61/2014/EL, hanno, inoltre, sottolineato che "... i due ambiti di cognizione che il legislatore - tramite diverse e separate discipline positive - affida rispettivamente alla competenza della Sezione regionale di controllo e della Sezione regionale giurisdizionale vanno tenuti nettamente distinti, ... va dunque ribadito che altro è il controllo di regolarità sui rendiconti dei Gruppi consiliari ex art.1 D.L. n. 174 del 2012, che ha natura di accertamento di regolarità e di conformità meramente documentale (Corte Cost., n. 39/2014) e attiene all'attorendiconto; altro è, invece, la valutazione, in termini di liceità, della condotta delle singole persone fisiche costituenti il gruppo, sotto il profilo della sua potenzialità lesiva dell'Erario regionale, la quale potrà essere esercitata in materia di giurisdizione di responsabilità".
L'eccezione va, pertanto, respinta.
1.2. Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile formulata dalla difesa, che ha affermato che il termine per l'utile esercizio dell'azione risarcitoria ad iniziativa della Procura contabile risulterebbe ampiamente decorso, essendosi i fatti verificati nel periodo 2004-2009 ed essendo le condotte contestate al C. a conoscenza della Procura attrice dal 10 maggio 2011, non può essere accolta.
Il P.M., in udienza, ha rappresentato che per l'esordio del termine prescrizionale è necessario che la Procura abbia cognizione del danno in tutti i suoi elementi e che la Procura ha avuto piena conoscenza della notitia damni solo a seguito della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p.
Dall'esame della documentazione in atti emerge incontestabilmente che gli illeciti in questione sono emersi pienamente solo a seguito di una complessa attività investigativa, sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio in sede penale in data 25 settembre 2017.
Come recentemente affermato anche da questa Sezione, le particolari modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari, confermano che, in concreto, la possibilità di individuare gli illeciti era estremamente ridotta anche per l'organo deputato alla verifica della legittimità di tali spese (l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), non essendo prevista la produzione della relativa documentazione (cfr. da ultimo sentenza n. 15/2019).
La circostanza che, proprio in ragione di dette modalità, dalla rendicontazione annuale della spesa non potesse emergere l'illecita appropriazione dei fondi pubblici a fini personali, implica che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione non possa essere identificato nella scadenza del termine per la presentazione del rendiconto, bensì debba essere individuato nella scoperta dell'effettivo illecito utilizzo delle somme prelevate, avvenuta solo a seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza (cfr. Corte dei conti, Sezione II Appello, sentenza n. 25 del 2019).
Consolidata giurisprudenza di questa Corte ha individuato il momento di esordio del termine prescrizionale nel rinvio a giudizio, quale momento in cui la notizia di danno, a seguito delle indagini, risulta delineata nelle sue componenti (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sezione II Appello, sentenze n. 189 del 2018 e n. 571 del 2016).
Ulteriormente ha affermato che per configurare l'occultamento doloso occorre non necessariamente uno specifico comportamento a ciò finalizzato, ma un fatto oggettivo che impedisca la conoscibilità della realizzazione del nocumento e, quindi, l'azione da parte del Procuratore Regionale (cfr. Corte dei conti, Sezione II Appello, n. 616 del 2011; id. n. 416 del 2013; id. n. 353 del 2014).
Inoltre, la fattispecie di causa è caratterizzata dalla rilevanza penale della condotta del convenuto, imputato del reato di peculato, ipotesi nella quale la giurisprudenza assolutamente prevalente ancora il dies a quo prescrizionale non al momento in cui il fatto viene meramente scoperto, ma a quello in cui assume una sua concreta configurazione giuridica atta a identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa qualificata, ovvero dalla data del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale (cfr., da ultimo, Sezione III Appello, sentenza n. 213 del 2017).
Il momento di decorrenza del termine prescrizionale deve, quindi, essere correttamente individuato nella data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale del signor M.I.C., in quanto la Procura ha avuto una notizia damni specifica e concreta solo a seguito della comunicazione ex art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p.
L'eccezione va, pertanto, respinta.
2. Del merito della causa.
Per quanto concerne il merito del ricorso, secondo le prospettazioni della Procura sarebbe evidente l'impiego delle somme spese dal signor M.I.C. per finalità estranee alla cura degli interessi pubblici affidatigli e il doloso sviamento degli atti da lui compiuti rispetto ai più elementari principi di legalità e di correttezza che sovrintendono all'affidamento di beni pubblici a soggetti investiti di un munus pubblico.
Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Cagliari sulla documentazione bancaria acquisita presso l'Agenzia n. 4 della B.S., è risultato che gli importi erogati, dal Consiglio regionale al gruppo "Forza Italia", nel corso della XIII Legislatura, sono pari complessivamente a Euro 2.249.727,96 (cfr. Rapporto della Guardia di Finanza n. (...)).
La Procura afferma che le somme prelevate e utilizzate da M.I.C., in qualità di amministratore/tesoriere, a valere su detti accreditamenti, prive di qualsiasi dimostrata inerenza alle finalità istituzionali del gruppo, ammontano a complessivi Euro 1.516.008,69, e, nell'atto di citazione, illustra in dettaglio 62 voci di danno.
La difesa del convenuto asserisce, invece, che tutte le spese sostenute (e - sia pure solo recentemente - documentate) devono essere considerate ammissibili ai sensi della disciplina vigente al momento del verificarsi delle condotte contestate (in particolare in relazione a quanto previsto dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 293/1993).
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, è pacifica l'affermazione della natura pubblica dei contributi assegnati ai gruppi consiliari, nonché della sussistenza di un vincolo di destinazione impresso agli stessi dalla legge regionale. La giurisprudenza è univoca in merito alla configurabilità, in astratto, di danno erariale in ipotesi di gestione di risorse pubbliche destinate a un gruppo consiliare per finalità estranee alle attività istituzionali del gruppo medesimo, e alla perseguibilità delle relative responsabilità amministrativo-contabili (cfr., da ultimo, Corte dei conti, Sezione II Appello n. 25 del 2019; Sezione I Appello n. 103 del 2018).
La giurisprudenza di questa Corte richiede, in particolare, che la singola spesa per essere ammissibile, oltre ad essere ricompresa nelle macrocategorie di spesa rimborsabili e previste dalle delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presenti l'ulteriore elemento dell'inerenza, ossia della ricollegabilità funzionale al gruppo consiliare (cfr. Sezione I Appello n. 103 del 2018).
La giurisprudenza specifica, ulteriormente, che la mera documentazione della spesa sostenuta non ne implica l'ammissibilità e la rimborsabilità, essendo necessaria la presenza del collegamento funzionale all'organo consiliare, con onere, a carico del percipiente, di dimostrare che l'utilizzo dei fondi è avvenuto in coerenza con le finalità per le quali sono stati erogati (Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 61 del 2014; Sezione I Appello n. 103 del 2018).
Il signor C. aveva dichiarato agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di non disporre di alcuna documentazione giustificativa di dette spese, in quanto a suo tempo sarebbe stata restituita ai vari consiglieri componenti del gruppo (cfr. verbali di assunzione di informazioni e di acquisizione documentale del 17 agosto 2013).
La difesa ha successivamente trasmesso, in allegato alla memoria di costituzione, copia di numerosissime fatture e ricevute distinte per anno (All. C, D, E, F e G), e delle ricevute delle spese sostenute personalmente dal C. per l'intera legislatura (All. H), asserendo che tutte le spese così documentate avrebbero inerenza con gli obiettivi statuiti dalla legislazione regionale.
Venendo all'esame della copiosa documentazione trasmessa dalla difesa del C., preliminarmente si osserva che parte di essa riguarda spese che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione di addebito da parte della Procura, quali assegni per prestazioni professionali a favore dei giornalisti Concas e Trudu, assegni e bonifici a favore di vari Consiglieri regionali del gruppo, RID e bonifici a favore di T.I., pagamento di F24, imposte di bollo, competenze sul c/c.
Altra ampia parte di documentazione è rappresentata da fatture/ricevute (intestate a Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale o - più raramente - a singoli consiglieri del gruppo), per importi spesso di ridotta entità, pagate in contanti da soggetti non conosciuti né conoscibili, e che possono, in estrema sintesi, ricondursi a due tipologie.
La prima è quella delle spese sicuramente prive di qualsiasi inerenza alle finalità istituzionali del gruppo, quali - ad esempio - quelle relative a necrologi, acquisto di targhe, coppe e trofei per eventi sportivi di varia natura (su richiesta di organizzatori, enti benefici, associazioni sportive, enti locali), stampa di manifesti e volantini per propaganda elettorale personale o di partito, volantinaggio nell'interesse di candidati del partito politico di riferimento.
La seconda è quella delle spese che potrebbero in astratto rientrare nel novero delle spese ammissibili in presenza dei necessari elementi conoscitivi atti a dimostrare la riconducibilità a fini pubblici dei costi sostenuti.
Infatti, poiché l'onere di dimostrare che l'utilizzo delle risorse pubbliche sia avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato è posto dall'ordinamento a carico del percettore delle risorse medesime, l'assenza di elementi che possano consentire una valutazione della rispondenza in concreto ai fini pubblici degli impieghi posti in essere, impedisce in radice che possa essere riconosciuta l'inerenza alle finalità istituzionali di dette spese.
Tuttavia, tra le spese rientranti in detta seconda tipologia, può, viceversa, ritenersi che sussista una presunzione di riconducibilità alle esigenze funzionali del gruppo consiliare, in ragione della tipologia di beni e servizi oggetto delle fatture/ricevute prodotte, con riguardo ad acquisti di giornali e riviste, di cancelleria di uso comune, di carta per stampanti e toner, di software e servizi di assistenza/manutenzione informatica.
Altra parte della documentazione trasmessa è costituita dalle ricevute delle spese effettuate personalmente in contanti dal Consigliere C. durante l'intera legislatura (All. H alla memoria di costituzione) per un importo complessivo dichiarato - ricavabile dai prospetti riepilogativi allegati - di Euro 129.584,63, con riguardo alle quali manca qualsiasi prova documentale dell'effettiva riconducibilità alle attività del gruppo consiliare.
Per quanto concerne, infine, le fatture/ricevute relative ad esborsi effettuati con bonifico o assegno e oggetto di specifica contestazione di danno da parte della Procura, sono risultate anch'esse in gran parte prive di una dimostrazione documentale degli aspetti soggettivi, temporali e modali delle spese sostenute, tale da poter consentire di affermarne l'inerenza alle funzioni istituzionali del gruppo.
Appare opportuno, pertanto, effettuare una verifica puntuale della documentazione trasmessa dalla difesa, posta in correlazione con ciascuna delle 62 voci di danno indicate dalla Procura, al fine di confermare la non riconducibilità a fini pubblici della maggior parte delle spese sostenute, nonché di individuare le spese che, per la loro intrinseca natura, possono ritenersi riconducibili alle finalità istituzionali del gruppo consiliare, anche in assenza di prova documentale, e i pochi esborsi per i quali è rinvenibile agli atti specifica dimostrazione dell'inerenza a dette finalità.
In dettaglio, dall'esame congiunto del rapporto della Guardia di Finanza n. 49870/2018 (in particolare dell'allegato B/8-1) e della documentazione trasmessa dalla difesa in prossimità dell'udienza, è possibile classificare le voci di danno individuate dalla Procura come segue.
2.1 Acquisto di abbonamenti a notiziari e servizi giornalistici: somma di Euro 14.502,15 pagata con 6 bonifici emessi a favore di AGI (voce n. 3 dell'atto di citazione); somma di Euro 11.433,22 pagata con 3 bonifici emessi a favore di ANSA (voce n. 5 dell'atto di citazione); somma di Euro 4.834,02 pagata con n. 3 assegni emessi a favore di E.S. di P.M. (voce n. 17 dell'atto di citazione); somma di Euro 1.610,00 pagata con assegno emesso a favore di L.S. (voce n. 28 dell'atto di citazione).
Dall'esame delle fatture trasmesse dalla difesa del convenuto emerge che si tratta, rispettivamente, di 9 abbonamenti semestrali ai notiziari AGI, sottoscritti a partire dal II semestre 2004 in poi, al prezzo di Euro 1.611,35 a semestre, di abbonamenti ai notiziari ANSA per il 2006, 2007 e 2008 e di 4 abbonamenti all'agenzia giornalistica "E.S.", sottoscritti al prezzo di Euro 1.611,35 a semestre.
Per le voci n. 3 e n. 5 dell'atto di citazione, il Pubblico Ministero, in udienza, ha espressamente chiesto lo scomputo del relativo importo dal pregiudizio erariale.
Considerata la tipologia di servizi acquistati, deve ritenersi che si tratti di spese riconducibili alle esigenze funzionali del gruppo consiliare.
Non appare, quindi, ravvisabile, per tutte le voci in questione (ammontanti complessivamente ad Euro 32.379,39), una responsabilità amministrativo-contabile del signor C..
2.2 Somma di Euro 1.400,00 pagata con assegno emesso a favore di ALFASID di A.P. (voce n. 4 dell'atto di citazione), per "servizio di recupero dati e riversamento su altro HD".
La Procura in udienza ha chiesto lo scomputo di dette somme dal pregiudizio erariale in ragione della ragionevole presunzione che le prestazioni di assistenza informatica siano state effettuate a favore del gruppo, con conseguente riconducibilità a fini pubblici dei costi sostenuti.
Si ritiene, pertanto, che non sia ravvisabile, per la voce in questione, alcuna responsabilità amministrativo-contabile del signor C..
2.3 Somma di Euro 4.000,00 pagata con bonifico emesso a favore di City Express (voce n. 12 dell'atto di citazione). Dall'esame della fattura emerge che si tratterebbe del corrispettivo per servizi relativi ad attività di divulgazione delle iniziative politiche del gruppo consiliare.
Non appare, quindi, ravvisabile, per la voce in esame, una responsabilità amministrativo-contabile del signor C..
2.4 Spese di cancelleria: somma di Euro 186,24 pagata con bonifico emesso a favore di Cresci (voce n. 15 dell'atto di citazione); somma di Euro 491,14 pagata con assegno emesso a favore di Cresci Piergiorgio (voce n. 16 dell'atto di citazione); somma di Euro 4.750,00 pagata con assegno emesso a favore di O.G. S.r.l. (voce n. 35 dell'atto di citazione).
Si tratta di acquisti di materiale di cancelleria (penne d'uso comune, carta, CD, raccoglitori, cartelle in cartoncino), rientrante tra gli ordinari strumenti di lavoro, consegnato presso la sede del gruppo e fatturato al gruppo medesimo.
Anche in assenza di specifica dimostrazione, può ritenersi che si tratti di spese riconducibili alle esigenze funzionali dell'organo consiliare.
Peraltro, per le voci n. 15 e n. 16 dell'atto di citazione, il Pubblico Ministero, in udienza, ha chiesto lo scomputo del relativo importo dal pregiudizio erariale.
Si ritiene, pertanto, che non sia ravvisabile, per le voci n. 15, n. 16 e n. 35 dell'atto di citazione (ammontanti complessivamente ad Euro 5.427,38), alcuna responsabilità amministrativo-contabile in capo al signor C..
2.5 Somma di Euro 3.720,00 pagata con assegno emesso a favore di K.A. S.r.l. (voce n. 26 dell'atto di citazione) per l'acquisto di un sistema telefonico con numerosi terminali digitali e analogici.
La Procura in udienza ha chiesto lo scomputo di dette somme dal pregiudizio erariale sulla base della ragionevole presunzione che detta tipologia di prestazioni sia stata effettuata a favore del gruppo, con conseguente riconducibilità a fini pubblici dei costi sostenuti.
Non appare ravvisabile, pertanto, per detta voce, una responsabilità amministrativo-contabile del signor C..
2.6 Spese per il personale del gruppo consiliare: somma di Euro 8.491,32 pagata con n. 3 assegni emessi a favore di I.A. (voce n. 21 dell'atto di citazione); somma di Euro 2.886,66 pagata con n. 7 bonifici emessi a favore di Studio Associato Cannas (voce n. 52 dell'atto di citazione) relativa a corrispettivi trimestrali per "consulenza del lavoro in abbonamento annuale"; somma di Euro 2.333,70 pagata con n. 6 bonifici emessi a favore di Studio Associato Consulenti del Lavoro (voce n. 53 dell'atto di citazione) relativa a corrispettivi per consulenza ed elaborazione paghe e contributi, elaborazione C.U.D., dichiarazione dei sostituti di imposta, dichiarazione dei redditi IRAP/IRPEG, ecc.; somma di Euro 306,00 pagata con n. 2 bonifici emessi a favore di Studio Legale Marina Zazzu (voce n. 55 dell'atto di citazione) per la formulazione di un parere legale sul rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del gruppo consiliare.
Per quanto concerne le fatture pagate ad I.A., dall'esame della documentazione trasmessa dalla difesa emerge la stipula da parte del Consiglio Regionale della Sardegna-Gruppo Consiliare Forza Italia di un contratto per TFR, con frazionamento premio semestrale, legato ad un Fondo P. di riferimento, relativo ai dipendenti del gruppo, C.A. e P.A.. Tra i documenti trasmessi dalla difesa risultano le quietanze dei premi di assicurazione pagate nel maggio 2005 per il TFR 2004 (Euro 2.628,28 assegno n. (...), negoziato S.I.), nell'ottobre 2006 per TFR 2005 (Euro 2.628,76 assegno n. (...), negoziato S.I.), nell'agosto 2007 per TFR 2006 (Euro 2.830,44 assegno n. (...), negoziato S.I.), nonché le quietanze relative al 2009 (in data 27 luglio 2009, per un importo complessivo di Euro 2.830,44). Pur non risultando agli atti tre quietanze relative a pagamenti espressamente contestati (effettuati con assegni nell'ottobre/dicembre 2008, di importo pari a Euro 2.830,44 ciascuno), deve ritenersi che si tratti di spese per il personale del gruppo.
Analogamente devono presumersi rientrare tra le spese sostenute in ragione della necessità di gestire il personale del gruppo le corresponsioni a favore dei consulenti del lavoro.
Per quanto concerne la consulenza affidata allo Studio legale, il richiesto parere sul rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del gruppo consiliare è allegato agli atti. Il Pubblico Ministero, in udienza, ha chiesto che il relativo importo venisse scomputato dal pregiudizio erariale.
Può ritenersi che si tratti, pertanto, di spese riconducibili alle esigenze funzionali dell'organo consiliare, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità amministrativo-contabile del signor C. per dette voci di danno (ammontanti complessivamente ad Euro 14.017,68).
2.7 Somma di Euro 28.969,41 pagata con n. 5 assegni e n. (...) bonifici emessi a favore di P.C. (voce n. 40 dell'atto di citazione).
Le fatture sono prevalentemente relative alla stampa e al confezionamento per la distribuzione della rivista mensile del gruppo consiliare "Sardegna Azzurra" (per gli anni 2006, 2007 e 2008) e, per un ridotto importo, alla fornitura di materiale di cancelleria di uso comune.
La fattura n. (...) (Euro 870,00) ha ad oggetto, invece, l'acquisto di biglietti di auguri.
La stampa, con cadenza periodica, di un "bollettino del gruppo" è tra le spese espressamente previste e disciplinate dalla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 293 del 1993 (art. 3, n. 3, e punto 4.2 dello schema di rendiconto).
Dall'esame dei rendiconti presentati dal Gruppo Consiliare Forza Italia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008, emerge, inoltre, che nel dicembre 2006 è iniziata la stampa e la distribuzione del periodico mensile "Sardegna Azzurra", espressamente qualificato "bollettino del gruppo".
La stampa è proseguita nel 2007 e nel 2008.
Può ritenersi che le spese di cui alla voce in oggetto siano, pertanto, riconducibili alle esigenze funzionali dell'organo consiliare, con esclusione dei costi relativi ai biglietti di auguri che rientrano - pacificamente - tra le spese non ammissibili.
Per la voce in questione, è, pertanto, ravvisabile una responsabilità amministrativo-contabile del signor C. esclusivamente per l'importo di Euro 870,00.
È, quindi, da escludere la responsabilità del convenuto per l'importo residuo di Euro 28.099,41.
2.8 Spese di ristorazione pagate con assegno o bonifico: somma di Euro 230,00 pagata con assegno emesso a favore di Antica Hostaria Gran Chef (voce n. 6 dell'atto di citazione); somma di Euro 800,00 pagata con bonifico emesso a favore di Corona Renzo (voce n. 14 dell'atto di citazione); somma di Euro 4.210,00 pagata con assegno emesso a favore di Ottagono di F.A. & C (voce n. 36 dell'atto di citazione), relativa a 64 coperti, con fattura intestata, peraltro, al Coordinamento Provinciale di Forza Italia e non al gruppo del Consiglio regionale.
Dall'esame degli atti non emerge alcun elemento di prova in merito alla riconducibilità dei costi sostenuti tra le spese di rappresentanza del gruppo consiliare.
Per consolidata giurisprudenza, costituisce onere imprescindibile a carico del soggetto che disponga una spesa di rappresentanza, l'allegazione di un'adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che hanno giustificato l'esborso in relazione all'esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, nonché una puntuale dimostrazione documentale degli aspetti soggettivi, temporali e modali della spesa stessa, tale da consentire una valutazione della rispondenza ai fini pubblici.
Inoltre, i contributi assegnati ai gruppi consiliari non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna n. 229/2014 e n. 15/2019).
Si tratta, pertanto, di spese sicuramente estranee alle finalità di funzionamento del gruppo consiliare, per le quali deve affermarsi la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta del C..
2.9 Spese per libri (in particolare su arte, storia, flora e fauna della Sardegna): somma di Euro 2.000,00 pagata con assegno emesso a favore della Casa Editrice S'Alvure (voce n. 11 dell'atto di citazione) per l'acquisto di 70 copie complessive di vari volumi sulla cultura sarda; somma di Euro 7.620,00 pagata con assegno emesso a favore di S.G., per l'acquisto di 88 volumi su vari artisti sardi della casa editrice "Elisso Edizioni" (voce n. 46 dell'atto di citazione); somma di Euro 3.900,00 pagata con assegno emesso a favore di Le L.C. S.r.l. (voce n. 27 dell'atto di citazione) per l'acquisto di 80 volumi sulla Sardegna; somma di Euro 165,00 pagata con bonifico emesso a favore di Iscos (voce n. 24 dell'atto di citazione) per l'acquisto di 11 libri per contribuire alla realizzazione di un centro di accoglienza in Brasile.
Anche queste spese risultano sicuramente estranee alle finalità di funzionamento del gruppo consiliare.
Per esse deve affermarsi, pertanto, la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta del C..
2.10 Spese per locazione di sale riunioni: somma di Euro 550,02 pagata con bonifico emesso a favore del Caesar Hotel (voce n. 9 dell'atto di citazione); somma di Euro 240,00 pagata con bonifico emesso a favore di Hotel Leonardo Da Vinci (voce n. 19 dell'atto di citazione); somma di Euro 2.000,00 pagata con assegno emesso a favore di Hotel Sant'Efisio di Coda (voce n. 20 dell'atto di citazione); somma di Euro 520,00 pagata con bonifico emesso a favore di Melià Olbia Resort (voce n. 31 dell'atto di citazione); somma di Euro 7.506,50 pagata con n. 6 bonifici emessi a favore di R. S.r.l. Hotel Mediterraneo (voce n. 42 dell'atto di citazione).
La difesa non ha fornito alcuna prova della riconducibilità di dette spese alle esigenze funzionali del gruppo consiliare.
Come si è detto, la giurisprudenza consolidata afferma che sul soggetto che dispone una spesa di rappresentanza grava l'onere di esternare adeguatamente le circostanze ed i motivi che hanno giustificato l'esborso in relazione all'esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno, nonché di fornire una puntuale dimostrazione documentale di tutti gli aspetti soggettivi, temporali e modali dei costi sostenuti, che consenta una valutazione in concreto dell'inerenza della spesa medesima a fini pubblici.
La stessa Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 293 del 1993 (art. 3, n. 4) prevedeva che per le spese sostenute per la partecipazione a convegni fossero indicati "gli estremi e le località".
Dall'esame della fattura del Melià Olbia Resort e degli atti allegati emerge, inoltre, che si tratta del corrispettivo dell'affitto di una sala per il "Forum dei giovani Amministratori per la Libertà" che ha ospitato la presentazione della lista di Forza Italia alle elezioni comunali del 27 e 28 maggio 2007.
Questa Sezione ha più volte affermato che i contributi assegnati ai gruppi consiliari non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi o, ancora, ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica." (Sezione giurisdizionale Sardegna n. 229/2014 e n. 15/2019).
Inoltre, l'importo di cui alla fattura del Caesar Hotel risulta essere il corrispettivo per la locazione di una sala meeting per la "Associazione C.".
Tutte le spese di cui alle voci de quo sono estranee alle finalità di funzionamento del gruppo consiliare; per esse deve, pertanto, affermarsi la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta del C..
2.11 Somma di Euro 15.500,00 pagata con n. 4 assegni emessi a favore di F.P. (voce n. 18 dell'atto di citazione).
Dall'esame degli atti emerge che l'avvocato F. ha difeso otto Consiglieri appartenenti al gruppo "Forza Italia" nel ricorso in materia elettorale n. 757/04 proposto presso il TAR Sardegna da Balletto Giorgio ed altri per le irregolarità riscontrate in sede di verificazione delle operazioni elettorali, e nel successivo ricorso in appello proposto avverso la sentenza n. 1582/05 del TAR Sardegna.
I pagamenti hanno ad oggetto l'acconto (di Euro 3.500 pagato con assegno del febbraio 2005) e tre gruppi di fatture di importo pari a Euro 500 cadauna, ognuna delle quali emessa nei confronti di ciascun consigliere, che sono state pagate con tre assegni di Euro 4.000 ciascuno emessi sul conto del gruppo nel giugno 2005, nel febbraio 2006 e nel settembre 2006.
Emerge incontestabilmente che la difesa in giudizio non era a favore del gruppo, bensì dei singoli Consiglieri, circostanza confermata dal fatto che le fatture sono state emesse nei loro confronti e non nei riguardi del gruppo.
Si tratta, pertanto, di spese sicuramente estranee alle finalità di funzionamento del gruppo consiliare, per le quali deve affermarsi la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta del C..
2.12 Acquisto di agende in pelle e penne di pregio: somma di Euro 7.077,00 pagata con assegno emesso a favore di I.P. s.p.a. (voce n. 22 dell'atto di citazione), relativa all'acquisto di 70 agende (da Euro 60 cadauna) e di 10 penne M. (da Euro 169,80 cadauna); somma di Euro 4.674,00 pagata con bonifico emesso a favore di J. S.p.a. (voce n. 25 dell'atto di citazione), relativa all'acquisto di 410 agende effettuato nel dicembre 2008; somma di Euro 13.700,88 pagata con n. 3 assegni emessi a favore di P. s.n.c. di L.C. (voce n. 41 dell'atto di citazione), relativa all'acquisto di un elevato numero agende con il logo del Consiglio regionale.
La spesa è sicuramente estranea alle finalità di funzionamento del gruppo consiliare ed orientata ad ottenere vantaggi personali.
Per quanto concerne le penne, si tratta di oggetti di pregio, che non rientrano certamente tra gli ordinari strumenti di lavoro.
Il numero delle agende è tale da far presumere che fossero destinate ad omaggi effettuati a vantaggio di destinatari sconosciuti per scopi sicuramente esulanti dai compiti del gruppo medesimo.
L'acquisto non rientra tra le spese di rappresentanza ammissibili ai sensi della consolidata giurisprudenza di questa Corte (C.d.c., Sez. Sardegna n. 15/2019 e n. 229/2014; C.d.c., Sez. Veneto n. 456/1996).
Si tratta, pertanto, di spese per le quali deve affermarsi, senza ombra di dubbio, la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta dolosa del C..
2.13 Somma di Euro 276,66 pagata con n. 2 bonifici emessi a favore di M. S.p.a. (voce n. 29 dell'atto di citazione) per necrologi.
Per dette spese non emergono elementi di prova in merito alla riconducibilità tra le spese di rappresentanza legittimamente sostenute.
Anche per tale voce deve affermarsi, pertanto, la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta del C..
2.14 Attività riconducibili al Partito Politico di riferimento: somma di Euro 2.145,00 pagata con bonifico emesso a favore della Royal Tour (voce n. 43 dell'atto di citazione); somma di Euro 2.988,00 pagata con bonifico a favore di P. S.r.l. (voce n. 38 dell'atto di citazione).
La prima fattura è relativa al noleggio di un bus a disposizione del gruppo consiliare dal 19 al 23 giugno 2006, in occasione della promozione del referendum del 25 e 26 giugno 2006 relativo alle proposte di modifica della parte seconda della Costituzione.
La prestazione oggetto della seconda fattura è la trasmissione, nell'ottobre del 2007, sull'emittente televisiva "Videolina" di 83 passaggi dello spot "Forza Italia Referendum" richiesto dal "Coordinamento Regionale Sardegna di Forza Italia" (precisamente dal senatore Piergiorgio Massidda).
Si tratta, pertanto, di attività riconducibili al partito politico di riferimento e non al gruppo consiliare.
In merito si richiama nuovamente quanto affermato da questa Sezione (sentenze n. 229/2014 e n. 15/2019) con riguardo all'interdizione all'utilizzo anche parziale dei contributi assegnati ai gruppi consiliari per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative.
Anche per voci di danno di cui ai numeri 38 e 43 dell'atto di citazione deve affermarsi, pertanto, la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta dolosa del C..
2.15 Somma complessiva di Euro 81.518,06 pagata tramite n. 59 assegni a favore di banche varie per servizi di negoziazione e relativi a beni/servizi non conosciuti (voce n. 60 dell'atto di citazione).
Dall'esame delle copie delle fatture/ricevute trasmesse dalla difesa è stato possibile individuare solo una minima parte dei documenti di supporto dei pagamenti effettuati.
Tra le spese documentate - sia pure irritualmente - dal convenuto, peraltro, alcune sono sicuramente estranee alle funzioni istituzionali del gruppo consiliare (quali, ad esempio, acquisto di vari volumi del libro "Sulle tracce del cervo sardo" per l'importo complessivo di Euro 1.890,00; acquisto di tute e magliette per squadra di calcio per Euro 456,00).
Si ritiene possano rientrare tra le spese riconducibili alle esigenze funzionali dell'organo consiliare, viceversa, per i motivi già illustrati, i costi sostenuti per la stampa della rivista mensile del gruppo consiliare "Sardegna Azzurra" da parte della ditta P.C..
Non appare, quindi, ravvisabile una responsabilità amministrativo-contabile del signor C. per gli assegni pagati alla ditta P.C. n. (...) (per Euro 1.643,20), n. (...) (per Euro 2.038,40), n. (...) (per Euro 1.830,40), n. (...) (per Euro 2.975,00), e n. (...) (per Euro 2.038,40), per un totale complessivo di Euro 10.525,40.
Tra i documenti trasmessi dalla difesa risultano, inoltre, come si è detto, le quietanze dei premi di assicurazione per TFR dei dipendenti pagate nel maggio 2005 per il TFR 2004 (Euro 2.628,28 assegno n. (...)), nell'ottobre 2006 per il TFR 2005 (Euro 2.628,76 assegno n. (...)), e nell'agosto 2007 per il TFR 2006 (Euro 2.830,44 assegno n. (...)), tutti negoziati da S.I., per un totale complessivo di Euro 8.087,48.
Anche tali esborsi possono essere fatti rientrare tra le spese riconducibili alle esigenze funzionali dell'organo consiliare.
Per detta voce di danno deve, pertanto, affermarsi la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta dolosa del C. per il residuo importo di Euro 62.905,18.
2.16 Spese varie per le quali la difesa non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla effettiva riconducibilità alle esigenze funzionali del gruppo consiliare:
- Somma di Euro 1.370,00 pagata con assegno bancario n. (...) (voce n. 2 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 733,78 pagata con 2 bonifici emessi a favore di Autonoleggio Traietti (voce n. 7 dell'atto di citazione). La documentazione prodotta è relativa a noleggio auto con conducente per le esigenze dei Consiglieri P., L.S. e Lombardo.
- Somma di Euro 1.325,00 pagata con assegno emesso a favore di B.D. (voce n. 8 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 1.000,00 pagata con assegno emesso a favore di C.A. (voce n. 10 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 150,00 pagata con assegno emesso a favore di C.M.R. (voce n. 13 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 576,00 pagata con bonifico emesso a favore di IRFORM (voce n. 23 dell'atto di citazione), per registrazione e trascrizione atti di un convegno sul quale manca qualsiasi elemento conoscitivo.
- Somma di Euro 9.459,12 pagata tramite addebito/Rid a favore di M.W.C. (voce n. 30 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 1.000,00 pagata con assegno emesso a favore di M.P. (voce n. 32 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 1.596,00 pagata con bonifico emesso a favore di New Office (voce n. 33 dell'atto di citazione) per acquisto di notebook e stampante.
- Somma di Euro 4.272,00 pagata con assegno emesso a favore di Nuova Carta Grafica (voce n. 34 dell'atto di citazione) per biglietti di auguri.
- Somma di Euro 250,00 pagata con assegno emesso a favore di P.C. (voce n. 37 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 312,12 pagata con bonifico emesso a favore di P.M. (voce n. 39 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 2.400,00 pagata con bonifico emesso a favore di SE.S.S. di Cagliari (voce n. 44 dell'atto di citazione). Dall'esame degli atti emerge che si tratta del corrispettivo per l'inserimento di una pagina istituzionale a colori nell'annuario "Il chi della Sardegna" 2004/2005.
- Somma di Euro 2.391,00 pagata con n. 2 bonifici emessi a favore di Studio Legale associato M.-B.-O. (voce n. 54 dell'atto di citazione). La fattura è relativa ad una consulenza per un progetto di legge in materia di istruzione. Non è fornita alcuna prova che la consulenza in questione sia stata effettivamente resa.
- Somma di Euro 6.069,75 pagata con n. 4 assegni emessi a favore di S.F. (voce n. 45 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 429,00 pagata con n. 2 assegni emessi a favore di S.A. (voce n. 47 dell'atto di citazione) per corrispettivi per servizio bar.
- Somma di Euro 1.000,00 pagata con assegno emesso a favore di SHOTOKAN Karate Palmas Arborea (voce n. 48 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 289,99 pagata con bonifico emesso a favore di Sistemi Soluzioni Informatiche (voce n. 49 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 2.870,00 pagata con bonifico emesso a favore di S.S. S.r.l. (voce n. 50 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 3.606,00 pagata con assegno emesso a favore di S.S. S.r.l. (voce n. 51 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 5.000,00 pagata tramite assegno emesso a favore di T.C. S.n.c. (voce n. 56 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 75,00 pagata tramite assegno emesso a favore di U.G. (voce n. 57 dell'atto di citazione) per la stampa di una foto di Silvio Berlusconi.
- Somma di Euro 160,80 pagata tramite bonifico emesso a favore di U. S.a.s. (voce n. 58 dell'atto di citazione) per l'acquisto di bandiere.
- Somma di Euro 720,00 pagata tramite bonifico emesso a favore di Video Graphic Studio (voce n. 59 dell'atto di citazione) per il noleggio di attrezzature per la sala conferenze dell'Hotel Geovillage di Olbia.
- Somma di Euro 31,00 pagata per canone servizi telematici internet banking (voce n. 61 dell'atto di citazione).
- Somma di Euro 4.715,00 pagata per emolumenti non meglio specificati (voce n. 62 dell'atto di citazione).
Dall'esame della documentazione trasmessa, infatti, non emerge alcun elemento conoscitivo in merito all'effettiva riconducibilità di dette spese a finalità pubblicistiche.
Poiché l'onere di dimostrare che l'utilizzo delle risorse pubbliche sia avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato è posto dall'ordinamento a carico del percettore delle risorse medesime, l'assenza di elementi che possano consentire una valutazione della rispondenza in concreto ai fini pubblici degli impieghi posti in essere, impedisce in radice che possa essere riconosciuta l'inerenza di dette spese alle finalità istituzionali.
2.17 Somma di Euro 1.216.672,15, complessivamente ritirata dal C. mediante n. 111 operazioni di prelevamento allo sportello dal conto del Gruppo n. (...) (voce n. 1 dell'atto di citazione).
Nessun concreto elemento di prova è stato fornito dalla difesa in merito alla riconducibilità a fini pubblici dell'impiego di dette somme.
La mera trasmissione di fatture/ricevute intestate a Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale pagate in contanti da soggetti non conosciuti né conoscibili, molte delle quali, peraltro, assolutamente prive di qualsiasi inerenza alle finalità istituzionali del gruppo, non fornisce alcun elemento atto a dimostrare la riconducibilità a fini pubblici dei costi sostenuti.
Come si è detto, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, la mera documentazione della spesa sostenuta non ne implica la rimborsabilità, essendo necessaria la presenza di un collegamento funzionale all'organo consiliare, con onere, a carico del percipiente, di dimostrare che l'utilizzo dei fondi è avvenuto in coerenza con le finalità per le quali sono stati erogati (Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 61 del 2014; Sezione I Appello n. 103 del 2018).
Per quanto concerne la spesa sostenuta in contanti personalmente dal C., con riguardo alla quale la difesa ha prodotto numerose ricevute degli esborsi effettuati durante l'intera legislatura (All. H alla memoria di costituzione) per un importo complessivo dichiarato di Euro 129.584,63, dall'esame della documentazione trasmessa emerge che le spese asseritamente giustificate hanno prevalentemente ad oggetto costi di locazione di un immobile sito in S. (canone mensile di Euro 520,00 inserito tra le "spese di rappresentanza"), esborsi per attività di collaborazione non continuativa (inserite alla voce "consulenze") e, in misura meno rilevante, spese per acquisto di beni e servizi e spese di missione, per le quali mancano elementi di sicura riconducibilità al gruppo consiliare.
Per quanto concerne i costi di locazione dell'immobile, il contratto di affitto risulta essere stato stipulato con il C. (e non con il gruppo) e l'immobile destinato a suo ufficio personale e sede per riunioni politiche.
Manca qualsiasi prova nel senso della effettiva riconducibilità delle spese in questione ad attività del gruppo consiliare.
Con riguardo ai compensi corrisposti a titolo di "consulenze" mancano contratti scritti che consentano di capire quale fosse l'oggetto dei relativi rapporti, nonché qualsivoglia traccia documentale (predisposizione di testi e documentazione di supporto) delle attività consulenziali che sarebbero state effettuate.
Non è, pertanto, possibile accertare quali siano le prestazioni retribuite, ammesso che siano state effettivamente rese, e se fossero realmente effettuate a beneficio del gruppo consiliare.
Le uniche spese, tra quelle effettuate personalmente dal signor C. (di cui all'Allegato H), per le quali può ritenersi sussistente una presunzione di riconducibilità alle esigenze funzionali del gruppo consiliare, in ragione della tipologia di beni e servizi oggetto delle fatture prodotte, sono esclusivamente quelle sostenute nel 2004 per acquisto di cancelleria di uso comune, per Euro 1.560,06.
Analoga presunzione di inerenza a finalità pubblicistiche può affermarsi per quanto concerne la spesa sostenuta in contanti da altri componenti del gruppo (non individuabili in concreto) per giornali e riviste, cancelleria di uso comune, carta per stampanti e toner, software e servizi di assistenza/manutenzione informatica, documentata da varie fatture/ricevute, di cui agli allegati C, D, E, F e G alla memoria di costituzione.
Deve affermarsi, pertanto, la sussistenza di un danno all'erario ascrivibile alla condotta dolosa del C. per l'intero importo prelevato in contanti allo sportello, ad esclusione delle spese documentate, sostenute dal C. e dai vari componenti del gruppo, per acquisto di giornali e riviste (quantificate complessivamente dalla Procura in Euro 9.256,80) e per cancelleria di uso comune, carta per stampanti e toner, software e servizi di assistenza/manutenzione informatica, quantificate complessivamente da questa Sezione in Euro 45.117,96 (di cui Euro 3.619,34 per il 2004, Euro 12.117,08 per il 2005, Euro 11.138,49 per il 2006, Euro 9.970,62 per il 2007, Euro 3.672,64 per il 2008 e Euro 4.599,79 per il 2009).
3.Alla luce dell'effettuata verifica della documentazione cartacea trasmessa dalla difesa, posta in correlazione con le 62 voci di danno indicate dalla Procura, deve, pertanto, affermarsi, in via generale, e con esclusione di alcune voci sopra individuate, che il convenuto ha utilizzato contributi erogati al gruppo consiliare "Forza Italia" dalla Regione Autonoma della Sardegna, di sicura pertinenza pubblica e connotati da vincolo di destinazione, per finalità non riconducibili all'attività istituzionale del gruppo medesimo.
Per giurisprudenza consolidata i contributi pubblici utilizzati per finalità estranee all'attività istituzionale vanno considerati indebitamente spesi e costituiscono danno erariale.
Tale pregiudizio non può che essere causalmente ricondotto ai comportamenti attivi e omissivi del C., posti in essere nella piena consapevolezza di utilizzare i fondi pubblici ricevuti per finalità ed esigenze personali proprie o di altri consiglieri regionali, oppure a vantaggio del partito politico di appartenenza.
Né sussistono dubbi sul fatto che la condotta complessiva del signor C. debba qualificarsi come dolosa, sia in considerazione della circostanza che le somme ricevute sono state utilizzate senza minimamente curarsi della necessità di garantire legittimità e inerenza a fini pubblici degli esborsi effettuati e di rendere conto della gestione delle pubbliche risorse, anche attraverso la predisposizione di idonea documentazione (richiedendola - ove necessario - agli altri consiglieri), sia in ragione del massiccio ricorso a prelievi di contanti, spesso per importi giornalieri considerevoli (Euro 50.000 ad agosto, novembre e dicembre 2005; Euro 40.500 a dicembre 2008; Euro 30.000 a dicembre 2006; Euro 25.000 a settembre 2008; Euro 24.000 a gennaio 2005 e a dicembre 2007; Euro 20.000 a febbraio 2005, e a marzo e maggio 2006; Euro 18.000 a settembre e ottobre 2005, ...).
In particolare, il sistematico ricorso al contante e la rilevanza delle somme complessivamente prelevate in contanti (Euro 1.218.042,15 su un totale complessivo di erogazioni sul conto del gruppo di Euro 2.249.727,96), che costituiscono oltre il 54% delle somme amministrate dal C., appaiono sintomatici di una condotta consapevole e volontaria tesa ad occultare l'effettivo utilizzo del denaro prelevato e a favorire una gestione contra legem delle risorse pubbliche erogate dal Consiglio regionale.
Assume, inoltre, particolare rilevanza la posizione di amministratore/tesoriere del C., in quanto tale onerato di precisi obblighi di verifica e controllo nei confronti degli altri consiglieri.
La circostanza che, ai sensi della normativa in vigore al momento dei fatti, la rendicontazione delle spese del gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale non dovesse essere corredata da alcuna documentazione giustificativa non può determinare, infatti, il venir meno di detti obblighi. Peraltro, per giurisprudenza costante, il mantenimento di una prassi illegittima non costituisce un'esimente, bensì comporta un aggravio della responsabilità, qualora la peculiare posizione del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio ad una situazione suscettibile di determinare grave pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr. Corte dei conti, Sezione II Appello, n. 539/2013; id., Sezione III Appello n. 177/2006).
Il dolo c.d. "erariale" deve essere inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione non conforme alla legge, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite, ed alle conseguenze dannose per le finanze pubbliche.
Nel caso di specie il signor C. aveva sicuramente la consapevolezza di gestire fondi pubblici e dell'obbligo conseguente di rendere conto della gestione delle risorse destinate e vincolate a pubbliche finalità, ed ha posto in atto - soprattutto attraverso la gestione in contanti - azioni miranti a rendere il più possibile difficoltosi i controlli e le verifiche, in assoluta noncuranza delle conseguenze pregiudizievoli per le finanze regionali dei comportamenti propri e degli altri consiglieri regionali del gruppo.
4.Il danno complessivamente ascrivibile alla condotta dolosa del convenuto è conclusivamente così composto:
a) Prelevamenti in contanti allo sportello dal c/c bancario intestato al gruppo privi di dimostrata riconducibilità alle esigenze funzionali dell'organo consiliare per Euro 1.162.297,39,
b) Spese effettuate con assegno o bonifico sul c/c bancario intestato al gruppo prive di dimostrata riconducibilità alle esigenze funzionali dell'organo consiliare per Euro 191.679,80, per un totale complessivo di Euro 1.353.977,19.
Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, signor M.I.C., a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore, per il definitivo importo di 1.353.977,19 Euro.
Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere, per ragioni eminentemente pratiche (stante la difficoltà di ricostruire in dettaglio la data dei singoli pagamenti e prelievi), dal 4 maggio 2009 (data dell'ultimo prelievo allo sportello bancario) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174 del 2016.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna il signor M.I.C. al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente della Regione Autonoma della Sardegna, della somma complessiva di Euro 1.353.977,19 (Euro unmilionetrecentocinquantatremilanovecentosettantasette/19) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1593,02 ( diconsi Euro millecinquecento novantatre /02).
Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 14 marzo e del 10 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2019.
21-07-2019 13:08
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