Concorso pubblico. Facoltà Medicina: ammissione con riserva per le prove selettive di accesso.
Tar Lazio, sez. III, ordinanza 4 giugno 2019, n. 3432
Il T.A.R. capitolino, in riferimento a una istanza cautelare volta ad ottenere l'ammissione con riserva su un ricorso avente ad oggetto le prove selettive, finalizzate all'immatricolazione presso la facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, ha affermato i seguenti principi:
a) risulta inammissibile per contraddittorietà (poiché finalizzata ad un beneficio, maggiore di quello perseguibile con sentenza) la richiesta ammissione in via cautelare ad un corso di studi, delle cui prove di ammissione si postuli, nel merito, l'integrale annullamento (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017);
b) la medesima ammissione con riserva implica ulteriori dubbi di ammissibilità, per il maggior danno conseguente all'avvio di un percorso di studio a rischio di annullamento, in quanto il superamento dei primi esami non consolida la posizione dei ricorrenti, solo temporaneamente “vittoriosi” nella fase cautelare (avendo l'eventuale rigetto, nel merito, dell'impugnativa effetto senz'altro caducante dell'immatricolazione disposta con riserva, con ulteriore effetto invalidante degli esami sostenuti); quanto sopra, senza che possano invocarsi precedenti giurisprudenziali di dichiarata cessazione della materia del contendere o di improcedibilità, riferiti a vicende contingenti, caratterizzate da notevole distanza temporale fra la pronuncia cautelare e la definizione del giudizio nel merito (Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2741 e ordinanza n. 663 del 13 febbraio 2018; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze nn. 448 del 10 gennaio 2018 e 451 del 15 gennaio 2018);
c) non sussiste, in rapporto alle immatricolazioni di cui trattasi, periculum in mora, sotto il profilo dell'irreparabilità del danno in rapporto all'inizio dei corsi, come dimostra il contenzioso, recentemente riattivato per non avvenuta immatricolazione negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, a causa dell'originaria mancata ridistribuzione di posti rimasti disponibili, poiché non occupati dai soggetti cui erano in origine destinati (studenti extra-comunitari non residenti, peraltro in numero non superiore per ciascun anno a duecento unità, a fronte di almeno un migliaio di aspiranti: quanto sopra, a conferma del fatto che l'accoglimento della censura, al riguardo prospettata, non avrebbe mai potuto – né dovuto, senza grave forzatura di principi sostanziali e processuali – produrre conseguenze satisfattive per tutti i ricorrenti, pur considerando solo quelli, temporaneamente “vittoriosi” in sede cautelare: per il principio Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 2887, 2888 e 2889 del 25 giugno 2018; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza n. 1789/19 in data 11 febbraio 2019).
17-06-2019 23:36
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