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Sentenza

Concessione demaniale marittima dell'area marina individuata per la posa delle a...
Concessione demaniale marittima dell'area marina individuata per la posa delle attrezzature necessarie all'attività di itticoltura.
Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 05-12-2018) 10-06-2019, n. 448

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Guido Carlino - Presidente

dott.ssa Adriana Parlato - Giudice

dott. Paolo Gargiulo - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. (...) del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- M. Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa, in persona del liquidatore e rappresentante legale S.M.C., nato a S. C. (prov. C.) il (...) e ivi residente in viale della R., n. 24, contumace;

- A.P., nata a M. (prov. T.) il (...), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Messina e dall'avv. Antonio Noto Sardegna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Palermo, via Simone Cuccia, n. 45.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2018, il relatore, Primo Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del

Originale della sentenza Euro 128,00

Originale sentenza esecutiva Euro 144,00

Copie sentenze per notifica Euro 576,00

Diritti di cancelleria Euro 96,90

Totale spese Euro 944,90

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa R.C.

Vice Procuratore Generale A.S., e gli avvocati Antonio Noto Sardegna e Nicola Messina, nell'interesse della convenuta A.P..

Ritenuto in
Svolgimento del processo

I. Con atto depositato il 20 giugno 2018 e notificato ai convenuti il 3 luglio seguente, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato i predetti per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento, a favore della Regione siciliana, Assessorato regionale delle attività produttive, e dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), della somma di Euro 2.223.463,49 (duemilioniduecentoventitremilaquattrocentosessantatre/49), maggio rata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

II. La vicenda si colloca nel procedimento inerente all'erogazione, a favore della Società convenuta, di contributi pubblici con finalizzazione determinata e l'azione della Procura trae origine da una notizia di danno erariale - proveniente dalla Compagnia di Marsala della Guardia di Finanza (nota prot. n. (...) del 30 novembre 2015, integrata con nota prot. n. (...) del 20 settembre 2016) - secondo cui, sostanzialmente, la predetta Società, grazie a operazioni reputate illecite, avrebbe percepito indebitamente la predetta somma di Euro 2.223.463,49, erogata ai sensi della legge della Regione siciliana 18 agosto 1978, n. 37.

III. I fatti posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, cosi come descritti e come risultanti dalla documentazione offerta dalla Procura, possono essere così cronologicamente sintetizzati:

III.a. "con D.A. n. 4127/Gr.VIII del 01/07/1991, la M. Soc. Coop. otteneva il finanziamento di un progetto, ai sensi della L.R. n. 37 del 1978, per la realizzazione di un impianto di itticoltura dell'importo complessivo di Euro 2.534.960,37 rectius, 2.537.960,37 di cui Euro 1.522.776,22 a titolo di contributo in conto capitale pari al 60% del finanziamento ed Euro 1.015.184,15 quale mutuo quindicennale pari al 40% del finanziamento" (così l'atto di citazione; dalla nota dell'Assessorato delle attività produttive della Regione siciliana prot. n. (...) del 12 novembre 2014 emerge altresì che il citato decreto riportava erroneamente le predette quote percentuali, indicandole, rispettivamente, nella misura del 55% e del 45% del finanziamento);

III.b. "con DDS n. 1345/Serv. IV del 2/09/2004 previo parere del Collaudatore veniva approvata una variante ubicazionale e redistributiva per il medesimo importo progettuale ammesso al finanziamento, consistente sostanzialmente nel realizzare l'impianto a mare in luogo delle vasche originariamente progettate" (ibidem);

III.c. "con D.D.S. n. 1169/Serv. IV del 10/05/2005 erano state modificate le percentuali rispettivamente di contributo in conto capitale (dal 55% al 60%) e di mutuo (dal 45% al 40%) riguardanti il complessivo finanziamento, in quanto erroneamente riportate nell'originario D.A. n. 4127/Gr. VIII dell'1/07/1991 in rapporto agli importi progettuali approvati e come tali indicati nel medesimo provvedimento" (ibidem);

III.d. "la società M. Soc. Coop. aveva realizzato tre stati di avanzamento lavori s.a.l. liquidati dall'I.R.C.A.C. come di seguito indicato:

Euro 318.501,75 con mandato n. 1491 del 07/06/2006, quale contributo in conto capitale 1 s.a.l.;

Euro 212.334,50 con mandato n. 1822 del 07/07/2006, quale quota mutuo 1 s.a.l.;

Euro 490.142,52 con mandato n. 1117 del 18/04/2007, quale quota mutuo 2 s.a.l.;

Euro 733.713,78 con mandato n. 1118 del 18/04/2007, quale quota contributo in conto capitale 2 s.a.l.;

Euro 143.059,10 con mandato n. 3078 del 01/10/2007, quale quota mutuo 3 s.a.l.;

Euro 214.588,66 con mandato n. 3079 del 01/10/2007, quale quota contributo in conto capitale 3 s.a.l." (ibidem);

III.e. "l'I.R.C.A.C. aveva inoltre provveduto allo svincolo, in favore della M. Soc. Coop., delle ritenute in garanzia operate in ordine ai suddetti ss.aa.ll. precedentemente liquidati, erogando le seguenti ulteriori somme:

Euro 11.175,50 con mandato n. 1841 del 07/07/2007, quale ritenuta in conto mutuo 1 s.a.l.,

Euro 16.763,25 con mandato n. 1842 del 07/07/2007, quale ritenuta in conto contributo 1 s.a.l.;

Euro 25.744,34 con mandato n. 1446 del 30/05/2007, quale ritenuta in conto mutuo 2 s.a.l.;

Euro 38.616,52 con mandato n. 1447 del 30/05/2007, quale ritenuta in conto contributo 2 s.a.l.;

Euro 7.529,43 con mandato n. 3080 del 01/10/2007, quale ritenuta in conto mutuo 3 s.a.l.;

Euro 11.294,14 con mandato n. 3081 del 01/10/2007, quale ritenuta in conto contributo 3 s.a.l." (ibidem);

III.f. "a fronte del finanziamento approvato, era stata ,dunque, erogata alla M. Soc. Coop. la somma complessiva di Euro 2.223.463,49 di cui 1.333.478,10 a titolo di contributo in conto capitale ed Euro 889.985,39 a titolo di mutuo" (ibidem);

III.g. tra il 28 ottobre 2011 e il 15 maggio 2012, il Servizio ispettivo e vigilanza cooperative del Dipartimento regionale delle attività produttive sottopose a ispezione la Società cooperativa M., rilevando più criticità gestionali, riguardanti anche la realizzazione del programma finanziato con le risorse pubbliche di cui qui si tratta, ritenendo la Società stessa non "in grado, visto il lasso di tempo trascorso, di raggiungere lo scopo sociale" e formulando una proposta di "scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.", "con nomina del liquidatore" (così il verbale di ispezione del 28 maggio 2012, richiamato anche dall'atto di citazione);

III.h. "la società aveva beneficiato di regolari proroghe per la definizione del progetto: in ultimo, con D.A. n. 602/GAB del 21/12/2011 con il quale era stato fissato al 31/12/2012 il termine ultimo per la presentazione degli atti di contabilità finale; in data 05/11/2012, prima della scadenza di questa ulteriore proroga, la società comunicava di dover effettuare manutenzione straordinaria delle attrezzature facenti parte del progetto finalizzato e, a tal fine, con nota del 15/04/2013, richiedeva le risorse occorrenti per un ammontare complessivo di Euro 621.000,00" (così l'atto di citazione);

III.i. "con nota n. 35843/S del 03/07/2013, l'Assessorato delle attività Produttive della Regione, oltre a comunicare l'improcedibilità della richiesta, diffidava la M. Soc. Coop. a produrre tutti gli atti di contabilità finale nonché il relativo certificato di collaudo del progetto approvato, pena la revoca di tutto il finanziamento" (ibidem);

III.j. "in data 10/04/2013 con D.A. n. 85/GAB la M. Soc. Coop. veniva sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa" (ibidem);

III.k. "Con DDS. n. 239/2S del 20/02/2018 l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive revocava il D.A. n. 4127/Gr VIII del 1/07/1991 con cui era stato approvato ed ammesso ai benefici della L.R. n. 37 del 1978 il progetto presentato dalla cooperativa per la realizzazione dell'impianto di itticoltura e la percezione del relativo contributo" (ibidem).

IV. Secondo la Procura, sussiste "un danno erariale pari all'intero importo del finanziamento indebitamente ricevuto, corrispondente complessivamente ad Euro 2.223.463,49, di cui Euro 1.333.478,10 a titolo di contributo ed Euro 889.985,39 a titolo di mutuo, oltre interessi e rivalutazione", poiché dalle risultanze dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, descritta nella complessiva notizia di danno, è emerso che il programma per il quale le predette risorse pubbliche sono state erogate, vale a dire l'impianto di itticoltura, non è stato realizzato e che parte delle risorse stesse è stata ottenuta documentando la corrispondente spesa con "fatture relative ad operazioni inesistenti".

Sotto il primo aspetto, l'Ufficio requirente valorizza gli esiti dell'ispezione amministrativa (supra, sub III.g), richiamata anche dalle Fiamme Gialle, dalla quale è sostanzialmente emerso che "gli immobili sono in uno stato di totale abbandono", che "la maggior parte degli impianti idrici ed elettrici sono stati asportati", che "i tetti dei capannoni ormai sono inesistenti" e che le "gabbie che dovrebbero essere utilizzate per l'allevamento delle specie ittiche si trovano conservate presso un appezzamento di terreno recintato, nel comune di Mazzara del Vallo" (così il verbale di ispezione del 28 maggio 2012, cit.).

Per quanto concerne il secondo aspetto, il fronte accusatorio si riferisce a due fatture intestate a un fornitore svedese (F.I., con sede in G.), riguardanti la fornitura e la posa in opera di attrezzature e impianti e utilizzate per accedere al pagamento relativo al secondo (fattura n. (...) del 6 novembre 2006, Euro 1.186.376,00) e al terzo (fattura n. (...) del 19 luglio 2007, Euro 170.425,00) s.a.l..

La Procura - sulla scorta delle risultanze investigative derivanti dallo scambio di informazioni con le Autorità svedesi, effettuate sulla base del Reg. (CE) 7 ottobre 2010, n. 904 (Regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto), da cui emerge che il fornitore svedese avrebbe emesso solo le fatture n. (...) del 15 dicembre 2007 (Euro 1.186.376,00) e n. (...) del 17 ottobre 2012 (Euro 1.500,00) - afferma, infatti, che "non risultavano emesse dalla F.I. ... le seguenti fatture: n. (...) del 6/11/2006 prodotta per documentare l'acquisto di attrezzature per un ammontare di Euro 1.186.376,00 (2 s.a.l.) e ... n. (...) del 19/07/2007 prodotta per documentare l'acquisto di macchinari per un ammontare di Euro 170.425,00 (3 s.a.l.)".

Al riguardo, l'Ufficio requirente evidenzia, in particolare, da un lato, che la "fornitura delle gabbie per l'allevamento del pesce e delle attrezzature connesse avveniva, in realtà, con fattura n. (...) del 15/12/2007", vale a dire "non in tempo utile per ottenere la liquidazione del relativo secondo s.a.l." e, dall'altro, che "la merce, in data 11/10/2012, veniva reinviata alla ditta F.I. che l'aveva fornita, in quanto pagata soltanto in minima parte".

V. In relazione a tali fatti, la Procura - ritenendo sussistente la responsabilità amministrativa in capo alla Società cooperativa M. e a A.P., quale "legale rappresentante e amministratore unico" della prima - ha, quindi, emesso, il 7 marzo 2018, l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 del codice della giustizia contabile (c.g.c., approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), notificato alla signora P. e al liquidatore della Società cooperativa, rispettivamente, l'8 e il 9 marzo seguenti, contestando a entrambe, per dolo e in solido, il predetto danno erariale quantificato nella misura di Euro 2.223.463,49 e assegnando alle stesse il termine di quarantacinque giorni per depositare deduzioni e documenti e per chiedere di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente e di altre facoltà pre-processuali e il termine di cinque giorni per presentare motivata istanza di proroga del predetto termine di quarantacinque giorni.

V.1. Le contestazioni preliminari di responsabilità sono rimaste prive di riscontro.

VI. La Procura ha, quindi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, alle convenute. L'Ufficio requirente, dopo aver fatto cenno alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella presente controversia, si sofferma ampiamente sul ritenuto occultamento doloso del danno e, conseguentemente, sulla mancata maturazione della prescrizione, atteso che il termine iniziale della stessa va identificato nella data della comunicazione della notizia di reato (Compagnia di Marsala della Guardia di Finanza, nota prot. n. (...) del 27 novembre 2015), essendo questa il primo atto recante "puntuale qualificazione giuridica del fatto comportante responsabilità amministrativa in cui il danno è delineato in tutte le sue componenti" e che, dunque, "ha portato alla discovery del fatto dannoso".

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali dell'illecito, la Procura ritiene il danno contestato "eziologicamente riconducibile alla condotta della Sig.ra A.P. che, nell'esercizio della sua attività di legale rappresentante e amministratore unico della società M. Soc. Coop. - firmando fatture false, trasmettendo stati di avanzamento lavori per ottenere i relativi pagamenti, sottoscrivendo l'atto di acquisto dell'immobile e la relativa delibera societaria di acquisto - ha distolto dalle finalità previste i fondi ricevuti per la realizzazione di un impianto di itticoltura nel Comune di Petrosino contrada Triglia Scaletta, rendendo priva di utilità la spesa pubblica" e, per immedesimazione organica, della stessa Società cooperativa, legata da rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e beneficiaria del finanziamento pubblico.

Secondo l'Ufficio requirente, emergono, infatti, "una condotta artificiosa strumentale ad ottenere le anticipazioni del finanziamento da parte della signora P., che appare il dominus dell'intera operazione essendosi inserita nel procedimento di finanziamento e avendo gestito anche la documentazione di comodo (tra cui due fatture false) per la rendicontazione della spesa inoltrata all'Amministrazione in occasione degli stati di avanzamento lavori", "il pregiudizio subito dall'Amministrazione pubblica, che ha visto non realizzata (neanche in minima parte) la finalità del finanziamento e disatteso il relativo interesse pubblico, l'elemento psicologico del dolo e il rapporto di causalità tra la condotta e il danno".

Da qui la richiesta di condanna a carico di entrambe le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 2.223.463,49, corrispondente al finanziamento complessivamente ricevuto, con le maggiorazioni accessorie (a pag. 8 dell'atto di citazione la Procura si riferisce, più precisamente, "alla restituzione, in favore della Regione Siciliana - Assessorato Attività Produttive, dell'importo complessivo di Euro 1.333.478,00, rectius, 1.333.478,10 oltre interessi e rivalutazioni e in favore dell'IRCAC per l'importo di Euro 889.985,39, oltre interessi e rivalutazioni").

VII. Con memoria depositata il 13 novembre 2018, si è costituita la convenuta A.P..

VII.1. La difesa di questa, dopo aver succintamente ricostruito la contestazione attorea, ripercorre la successione dei fatti, fornendo anche elementi ulteriori rispetto a quelli già descritti dal fronte accusatorio, vale a dire:

VII.1.a. F.I. - che il 10 agosto 2004 aveva stipulato con la Società cooperativa M. un contratto per la fornitura e posa in opera di sistemi di allevamento ittico per una spesa complessiva di Euro 1.356.801,00 - con nota del 22 dicembre 2004 ... faceva presente alla M. che al fine di "mantenere il programma da quest'ultima stabilito per la semina degli avannotti" sarebbe stato necessario eseguire l'ordine delle gabbie e delle attrezzature non oltre il 15 gennaio 2005 e ciò al fine di non pregiudicare "la prima campagna di pesca";

VII.1.b. "M., in data 24 gennaio 2005 ..., faceva istanza alla Capitaneria di Porto di Trapani di concessione demaniale marittima dell'area marina individuata per la posa delle attrezzature necessarie all'attività di itticoltura";

VII.1.c. "M., quindi, ai fini della concreta realizzazione del progetto, avviava, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996, la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A.-V.A.S. (cfr. nota della M. del 23.03.2007 ...)"; Con nota prot. n. (...) del 30.04.2009 rectius 2007, come emerge anche dal timbro di protocollo della Capitaneria di Porto di Trapani l'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, espletata la procedura di verifica, riteneva che "il progetto di cui in epigrafe (...) è da assoggettare alla procedura VIA"; M., quindi, nel febbraio 2008 attivava la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, allegando all'apposita istanza lo "Studio di Impatto Ambientale" redatto dal Centro Interdipartimentale per lo Studio dell'Ecologia e degli Ambienti Costieri dell'Università degli Studi di Palermo ..., secondo le indicazioni impartite dall'A.R.T.A. con la sopra citata nota prot. n. (...) del 30.04.2009 rectius 2007;

VII.1.d. Nelle more della definizione dei procedimenti di V.I.A.-V.A.S. da parte dell'Assessorato Reg. Territorio e Ambiente e di ottenere la chiesta concessione demaniale, la M., come detto intenzionata a non perdere la "la prima campagna di pesca", effettuava l'ordine alla F. delle attrezzature necessarie, confidando in una rapida definizione dei suddetti procedimenti;

VII.1.e. "In data del 22 settembre 2010, come si evince dalla nota del 29 settembre 2010 ..., l'Assessorato Territorio e Ambiente (definita la V.A.S.) richiedeva una integrazione documentale per la definizione della V.I.A. necessaria all'emanazione della concessione demaniale, chiesta, come detto, nel gennaio 2005"; al riguardo, la difesa evidenzia che "A quanto è dato sapere la concessione demaniale non è mai stata rilasciata";

VII.1.f. gli atti relativi all'ispezione amministrativa eseguita tra il 28 ottobre 2011 e il 15 maggio 2012 (verbale di ispezione del 28 maggio 2012, supra, sub III.g) sono stati rimessi, a cura del competente Ufficio della Regione siciliana (nota prot. n. (...) del 20 giugno 2012), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; quest'ultima, quindi, "apriva un procedimento penale R.G.N.R. 518/2012 Mod. 45 a carico della sig.ra A.P. per il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.".

VII.2. A valle della ricostruzione dei fatti, la stessa difesa - che aveva anche rilevato che la Guardia di Finanza trasmetteva la "notizia damni" alla Procura Regionale della Corte dei Conti ipotizzando un danno erariale "quantificato e collocato nelle annualità in cui si è concretizzato il fatto dannoso" pari ad Euro 1.472.130,17 (vale a dire in misura inferiore a quella dell'intero contributo percepito) - solleva, in via preliminare, eccezione di prescrizione, rilevando al riguardo, in punto di fatto, che i pagamenti a favore della Società cooperativa M., riferiti al predetto importo di Euro 1.472.130,17, sono avvenuti nel 2007 e che il Servizio ispettivo e vigilanza cooperative dell'amministrazione regionale ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica il 20 giugno 2012.

Da ciò, la difesa deduce, in via principale, che, essendo quest'ultima la data in cui è avvenuta "la piena discovery del soggetto titolato alla sorveglianza della spendita e gestione del denaro pubblico" (cioè, il competente Ufficio regionale), la prescrizione è maturata, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato alla sua assistita l'8 marzo 2018.

In via subordinata, la stessa difesa - dopo aver elencato i mandati di pagamento ritenuti controversi ("n. (...) del 18/04/2007 di Euro 490.142,52; n. (...) del 18/04/2007 di Euro 733.713,78; n. (...) del 30/05/2007 di Euro 25.744,34; n. (...) del 30/05/2007 di Euro 143.059,10; n. (...) del 01/10/2007 di Euro 143.059,10; n. (...) del 01/10/2007 di Euro 7.529,43; n. (...) del 01/10/2007 di Euro 11.294,14") - rileva, da un lato, che "essendo l'azione ispettiva (come detto appannaggio esclusivo dell'Amministrazione) avvenuta soltanto il 20.6.2012, l'azione per la responsabilità erariale potrebbe, a tutto concedere, considerarsi tempestivamente avviata soltanto per i mandati di pagamento n.ri (...), (...) e (...) liquidati in data 1 ottobre 2007"; dall'altro, che "sia l'importo di Euro 7.529,43 del mandato n. 3080 che l'importo di Euro 11.294,14 del mandato n. 3081 sono stati svincolati in virtù della polizza Assicurativa n. (...) ... rilasciata dalla M.A. in favore dell'IRCAC", con la conseguenza che "il recupero di tali somme, al più, potrebbe essere eseguito (fatta salva la prescrizione), innanzi l'A.G.O. dalla sola M.A.", sussistendo difetto di giurisdizione della Corte dei conti e di "legittimazione attiva delle odierne amministrazioni attrici", entrambi espressamente eccepiti.

VII.3. La difesa della convenuta A.P. si sofferma, poi, sulla quantificazione del danno contestato, pari all'intero contributo acquisito dalla Società cooperativa M., rilevando al riguardo che le Fiamme Gialle, nel ritenere inizialmente il danno pari alla minor somma di Euro 1.472.130,17, avevano correttamente escluso dalla controversia le risorse erogate in occasione del primo s.a.l., sostanzialmente riferito all'acquisto dell'immobile destinato all'attività imprenditoriale.

Lo scritto difensivo prosegue con articolate e puntuali argomentazioni intese a dimostrare la regolarità delle fatture della F.I. contestate e delle operazioni economiche sottostanti e a precisare che la restituzione all'impresa svedese delle attrezzature in questione è avvenuta per esigenze di manutenzione straordinaria, come peraltro comunicato all'Amministrazione regionale con nota del 5 novembre 2012.

La difesa rassegna, pertanto, le seguenti conclusioni:

"in via gradatamente subordinata:

1) ritenere e dichiarare prescritta l'azione di responsabilità erariale nei confronti della sig.ra A.P.;

2) ritenere e dichiarare, comunque, prescritta l'azione di responsabilità erariale nei confronti della sig.ra A.P. per tutti i mandati di pagamento emessi dalle Amministrazioni attrici nel quinquennio antecedente al 20 giugno 2012 (data della piena discovery) ed al contempo il difetto di giurisdizione di codesta Corte e di legittimazione attiva delle amministrazioni attrici all'esercizio dell'azione contabile per i mandati n. 3080 di Euro 7.529,43 e n. 3081 di Euro 11.294,14 per essere stati svincolati sulla garanzia emessa dalla M.A.;

3) ritenere e dichiarare, in ogni caso, prescritta l'azione di responsabilità erariale nei confronti della sig.ra A.P. per tutti i mandati di pagamento emessi dalle amministrazioni attrici nel quinquennio antecedente al 20 giugno 2012;

4) nel merito ritenere e dichiarare per i motivi sopra esposti totalmente privi di fondamento gli addebiti mossi nei confronti della sig.ra A.P., anche sotto il profilo della totale insussistenza sia del requisito del dolo e/o della colpa grave sia del danno;

5) In ogni caso in subordine, laddove si dovesse ritenere la responsabilità della odierna convenuta e l'esistenza di un danno per l'Erario, disporre una consistente riduzione del suddetto danno, tenuto conto sia dell'avvenuto acquisto dell'immobile, con le relative spese notarili e generali, nonché dell'acquisto delle attrezzature dalla F..

Vinte le spese".

VIII. Il 28 novembre 2018, la Procura regionale - nel confermare la domanda di condanna - ha depositato una memoria di replica redatta dalla Compagnia di Marsala della Guardia di Finanza (prot. n. (...) del 26 novembre 2018), riferita alle deduzioni difensive riguardanti la contestata falsità delle fatture intestate alla F.I..

IX. M. Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa non si è costituita.

X. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018, è stata dichiarata la contumacia di M. Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa; il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, richiamando gli atti, ha insistito per l'accoglimento della domanda di condanna; i difensori della convenuta costituita hanno insistito per l'accoglimento delle eccezioni prospettate sul piano preliminare e per l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in
Motivi della decisione

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa delle convenute, con riferimento alla prospettazione attorea di danno erariale riguardante la percezione di contributi pubblici per complessivi Euro 2.223.463,49, reputata indebita per l'asserito sviamento di tali risorse, derivante, sostanzialmente, dalla mancata realizzazione del programma per il quale le predette risorse pubbliche sono state erogate, vale a dire l'impianto di itticoltura.

2. Prima di affrontare l'esame degli elementi strutturali del contestato illecito, occorre però scrutinare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa della convenuta A.P..

2.1. Sul piano pregiudiziale, i difensori, pur affermando in termini generali - secondo il Collegio, correttamente - di non avere nulla da osservare sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia, hanno, in particolare sostenuto che la tutela riguardante una parte dell'affermato danno sarebbe, però, sottratta alla potestà cognitiva del giudice contabile.

Più precisamente, secondo la difesa, "sia l'importo di Euro 7.529,43 del mandato n. 3080 che l'importo di Euro 11.294,14 del mandato n. 3081 sono stati svincolati in virtù della polizza Assicurativa n. (...)... rilasciata dalla M.A. in favore dell'IRCAC", con la conseguenza che "il recupero di tali somme, al più, potrebbe essere eseguito (fatta salva la prescrizione), innanzi l'A.G.O. dalla sola M.A.".

2.1.1. L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta, atteso che gli importi in questione, pur con l'assistenza della garanzia fornita dalla predetta Società assicuratrice, sono stati comunque erogati dall'I.R.C.A.C. (nota dell'Istituto prot. n. (...) del 5 ottobre 2007), "persona giuridica pubblica" (articolo 1, terzo comma della legge della Regione siciliana 7 febbraio 1963, n. 12).

2.2. Al rigetto della predetta eccezione non può che seguire il rigetto della connessa eccezione di difetto di "legittimazione attiva delle odierne amministrazioni attrici", evidentemente (e a torto) ritenute rappresentate dal Pubblico Ministero e, dunque, prive del potere di agire innanzi al giudice contabile, poiché a sua volta ritenuto privo di giurisdizione.

Al riguardo, è, infatti, sufficiente osservare, per un verso, che il pubblico ministero contabile non è l' "avvocato" dell'amministrazione danneggiata, incaricato di rappresentarla e di difenderla in giudizio, non agisce nel nome e nell'interesse della singola amministrazione che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, è un magistrato che agisce a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007), vale a dire un magistrato al quale, in forza dell'indipendenza che caratterizza tale qualità, è attribuito - nella predetta prospettiva - il ruolo, se così si può dire, di "giudice dell'accusa" fino al momento in cui, esercitando l'azione, assume la posizione di "parte"; per altro verso, che, sussistendo la giurisdizione di questa Corte, il Pubblico Ministero è dotato della piena ed esclusiva legittimazione ad agire in tema di responsabilità amministrativa.

2.3. La stessa difesa solleva, poi, eccezione di prescrizione, rilevando al riguardo, in punto di fatto, che i pagamenti a favore della Società cooperativa M., riferiti al predetto importo di Euro 1.472.130,17, sono avvenuti nel 2007 e che il Servizio ispettivo e vigilanza cooperative dell'amministrazione regionale ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica il 20 giugno 2012.

Da ciò, la difesa deduce, in via principale, che, essendo quest'ultima la data in cui è avvenuta "la piena discovery del soggetto titolato alla sorveglianza della spendita e gestione del denaro pubblico" (cioè, il competente Ufficio regionale), la prescrizione è maturata, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato alla sua assistita l'8 marzo 2018; in via subordinata rileva che "essendo l'azione ispettiva (come detto appannaggio esclusivo dell'Amministrazione) avvenuta soltanto il 20.6.2012, l'azione per la responsabilità erariale potrebbe, a tutto concedere, considerarsi tempestivamente avviata soltanto per i mandati di pagamento n.ri (...), (...) e (...) liquidati in data 1 ottobre 2007".

2.3.1. Anche questa eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.

Sul punto, si osserva, anzitutto, che se per un verso è vero che, secondo granitica giurisprudenza contabile, la prescrizione, nel caso di danno riconducibile a esborsi di somme, decorre dalla data di ogni singolo pagamento, per altro verso è pur vero che l'applicazione di tale principio - sicuramente invocabile nel caso in cui la condotta illecita sia stata completamente realizzata prima dell'erogazione finanziaria dannosa (come, ad esempio, nel caso di erroneo riconoscimento a dipendente pubblico di posizione economica superiore, con consequenziale indebita maggiore retribuzione) - deve essere armonizzata con la necessaria sussistenza dei caratteri di attualità e concretezza del danno, avuto riguardo alla fattispecie concreta.

In tale prospettiva, va, infatti, ricordato che l'odierna vicenda va inquadrata nell'ambito del sistema di erogazione di risorse pubbliche, a favore di soggetti privati, finalizzate alla realizzazione, attraverso la partecipazione dei privati medesimi, di un programma della pubblica amministrazione.

Più precisamente, l'architettura del sistema in questione vede, da un lato, la pubblica amministrazione che individua determinate finalità di pubblico interesse da raggiungere attraverso la realizzazione di un programma e che, a tal fine, eroga risorse finanziarie pubbliche; dall'altro, soggetti privati che, sussistendo le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti, percepiscono le predette risorse e, (anche) con esse, realizzano il predetto programma.

L'inserimento del soggetto privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione, realizza quel collegamento funzionale tra il soggetto medesimo e la pubblica amministrazione che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014; ord. n. 70 del 7 gennaio 2014; sent. n. 17660 del 19 luglio 2013; sent. n. 1774 del 25 gennaio 2013; sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; ord. n. 10062 del 9 maggio 2011; ord. n. 5019 del 3 marzo 2010; sent. n. 14825 del 5 giugno 2008), proprio perché i contributi pubblici di cui si tratta non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalizzazione, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti: il primo riguarda la percezione, secondo le regole settoriali di volta in volta previste, dei contributi pubblici e, in buona sostanza, consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista; il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione.

E' quel rapporto di servizio - che si instaura sin dal primo dei due segmenti testè succintamente descritti (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 295 del 2013, cit.; Corte dei conti, Sez. reg. Calabria, n. 613 del 24 novembre 2011; Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 2010, cit.; sent. n. 14825 del 2008, cit.) - che attrae, dunque, la vicenda nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale.

Orbene, nel caso di specie, lo scopo perseguito dalla pubblica amministrazione era costituito dalla realizzazione di un impianto di itticoltura e, ovviamente, dall'esercizio dell'attività economica alla quale l'investimento è stato preordinato, essendo evidente la differenza tra scopo-mezzo e scopo-fine, rientrando nel primo l'aspetto, per così dire, genetico del programma, vale a dire quello concernente la realizzazione degli investimenti, e nel secondo l'aspetto funzionale del programma medesimo, cioè quello concernente i risultati attesi in termini di sviluppo economico e di occupazione.

In altri termini, appare evidente che l'interesse pubblico perseguito (scopo-fine) si sostanzia nello sviluppo economico e dell'occupazione che l'esercizio dell'attività industriale finanziata può stimolare - rispetto alla quale la realizzazione degli investimenti previsti (scopo-mezzo) costituisce un fine strumentale - e che, dunque, il programma che la pubblica amministrazione intende realizzare, erogando al privato, funzionalmente collegato alla prima quale compartecipe fattivo dello stesso (rapporto di servizio), risorse finanziarie pubbliche finalizzate, include sia la predetta realizzazione degli investimenti (anch'essi recanti, comunque, proprie ricadute positive sul piano economico), sia il predetto esercizio dell'attività industriale.

Stando così le cose, l'impiego di risorse pubbliche è dannoso se il programma per il quale le stesse sono state stanziate ed effettivamente pagate non è realizzato e il danno acquista concretezza allorquando si cristallizza tale mancata realizzazione, o per infruttuoso decorso del termine entro il quale la pubblica amministrazione ha interesse alla compiuta esecuzione del programma medesimo o per accertata impossibilità di attuazione dello stesso in relazione al procedimento di finanziamento in questione.

Va, a questo punto, osservato che non è controverso che l'impianto di itticoltura oggetto del finanziamento pubblico non è stato realizzato e che dunque, ovviamente, lo stesso non è mai entrato in esercizio, sicché va ritenuto pacifico che lo scopo che la pubblica amministrazione intendeva raggiungere con quell'intervento pubblico nell'economia è stato mancato.

Al fine di individuare il momento in cui la situazione di mancata realizzazione dello scopo si è cristallizzata, essendo divenuta ormai non più utilmente rimediabile, occorre considerare che, come emerge dal verbale di ispezione del 28 maggio 2012 del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative del Dipartimento regionale delle attività produttive (supra, sub III.g), la Società è stata ritenuta non "in grado, visto il lasso di tempo trascorso, di raggiungere lo scopo sociale", con consequenziale formulazione di una proposta di "scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.", "con nomina del liquidatore" e che, come affermato dalla Procura e non contestato dalla difesa della convenuta A.P., "in data 10/04/2013 con D.A. n. 85/GAB la M. Soc. Coop. veniva sciolta e posta in liquidazione coatta amministrativa", sicché è con l'adozione di quest'ultimo provvedimento, che conclude evidentemente il relativo procedimento di accertamento, che la definitività della mancata realizzazione del programma, e con essa il connesso danno, ha acquistato concretezza.

Da ciò discende che - essendo l'erogazione delle risorse pubbliche in argomento già avvenuta in precedenza - il termine iniziale del decorso della prescrizione non può che essere individuato nella predetta data del 10 aprile 2013, con la conseguenza che, essendo stato l'invito a dedurre notificato l'8 marzo 2018, la prescrizione stessa non è giunta a maturazione.

Inoltre, non va sottaciuto che, pochi mesi dopo la testé ricordata ispezione, dalla quale erano emerse determinate criticità, la Società, con nota del 5 novembre 2012 firmata dell'amministratore unico (prodotta dalla difesa), ha comunicato all'Amministrazione regionale di aver inviato al produttore svedese "n. 3 sistemi di allevamento offshore F. 4500 da assemblare al fine di procedere alle manutenzioni straordinarie", con la precisazione di essere in attesa del "preventivo della spesa occorrente per il ripristino di tutte le attrezzature".

Ebbene, se per un verso appare evidente che tale nota fosse inequivocabilmente diretta a prospettare all'Amministrazione regionale una realtà evolutiva tesa alla futura realizzazione del programma, per altro verso appare altrettanto evidente che tale scenario sia stato smentito dai fatti, atteso che, di fatto, ciò non è avvenuto (del resto, dagli atti processuali non emerge che le attrezzature in parola siano state restituite al mittente), sicché sembra ragionevole ritenere che, almeno fino alle comunicazioni della Guardia di Finanza del 2015 (comunicazione notizia di reato prot. n. (...) del 27 novembre 2015; comunicazione di notizia di danno prot. n. (...) del 30 novembre 2015), il danno erariale non fosse pienamente disvelato.

3. Lasciando, così, il piano preliminare, va, anzitutto, chiarito che - incontroversa la mancata realizzazione dell'impianto di itticoltura scopo dell'intervento finanziario pubblico, come poco sopra già osservato - il relativo danno erariale non può che essere quantificato in misura corrispondente al totale dei contributi pubblici effettivamente erogati, atteso che la frustrazione del programma che la pubblica amministrazione si proponeva di realizzare attraverso quelle risorse ha sostanzialmente reso per intero priva di utilità la spesa pubblica, con la conseguenza che, essendosi ormai rivelate non utili al predetto scopo, non possono in alcun modo essere valorizzate le spese effettuate (come, ad esempio, quelle riferite all'acquisto dell'immobile destinato all'attività imprenditoriale di cui si tratta, rimasto peraltro sostanzialmente nel patrimonio della Società).

Va, pertanto, condivisa la prospettazione attorea secondo cui il danno erariale va quantificato nella misura di Euro 2.223.463,49, pari al totale dei contributi erogati, con la precisazione che, alla luce dell'alinea del primo comma dell'articolo 3 della citata L.R. n. 12 del 1963, secondo cui "I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto vale a dire l'I.R.C.A.C. sono apportati dalla Regione siciliana", l'amministrazione danneggiata va individuata, diversamente rispetto allo scenario recato dall'atto di citazione, nella Regione siciliana per l'intero importo.

A tale ultimo riguardo, va, infatti, osservato che, non rientrando tale profilo nel perimetro di applicazione del principio della corrispondenza tra i chiesto e il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., ben può il Collegio, ovviamente nei limiti del prospettato danno, indicare quale beneficiario della condanna un soggetto diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, soggetti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n. 372 del 6 marzo 2014 e n. 3018 del 10 ottobre 2013), atteso che - come già rilevato - il Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti non agisce mai nel nome e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007).

4. Ciò premesso, si osserva altresì che gli elementi forniti dal fronte difensivo hanno concorso a delineare un quadro di fatto dal quale emerge la responsabilità amministrativa della Società e del "legale rappresentante e amministratore unico" di questa, A.P..

La difesa di questa ha, infatti, riferito che per la realizzazione l'impianto di itticoltura oggetto del finanziamento pubblico, in esecuzione della variante "consistente sostanzialmente nel realizzare l'impianto a mare in luogo delle vasche originariamente progettate" (supra, sub III.b), era necessaria una concessione demaniale marittima (chiesta il 24 gennaio 2005; supra, sub VII.1.b) alla quale accedeva una valutazione di impatto ambientale, avviata nel 2008 (supra, sub VII.1.b).

La stessa difesa ha, altresì, riferito, che:

- Nelle more della definizione dei procedimenti di V.I.A.-V.A.S. da parte dell'Assessorato Reg. Territorio e Ambiente e di ottenere la chiesta concessione demaniale, la M., come detto intenzionata a non perdere la "la prima campagna di pesca", effettuava l'ordine alla F. delle attrezzature necessarie, confidando in una rapida definizione dei suddetti procedimenti (supra, sub VII.1.d);

- "In data del 22 settembre 2010, come si evince dalla nota del 29 settembre 2010 ..., l'Assessorato Territorio e Ambiente (definita la V.A.S.) richiedeva una integrazione documentale per la definizione della V.I.A. necessaria all'emanazione della concessione demaniale, chiesta, come detto, nel gennaio 2005" (supra, sub (...)e);

- "A quanto è dato sapere la concessione demaniale non è mai stata rilasciata" (ibidem).

In altri termini, secondo tali affermazioni difensive, la Società, per mano del suo amministratore unico, quando l'esito positivo della valutazione di impatto ambientale e il rilascio della concessione demaniale marittima, necessari per la realizzazione dell'impianto di itticoltura, erano ancora un evento futuro e incerto (che poi non si è concretizzato) si è attivata con successo, tra il 2005 e il 2007, per ottenere, tra il 2006 e il 2007, l'erogazione dei contributi controversi sulla base di tre stati di avanzamento dei lavori.

In buona sostanza, così facendo, la Società - senza rischiare risorse proprie, ma facendo assumere un irragionevole rischio di impresa alla finanza pubblica (sulla quale, in definitiva, graverà anche il predetto acquisto immobiliare a beneficio del patrimonio sociale) - ha esposto le risorse acquisite alla consapevole prospettiva della loro inutilità, risultando evidente dalla tempistica che ha caratterizzato le richieste dei pagamenti rispetto a quella che si delineava nell'esecuzione dei procedimenti finalizzati al rilascio della concessione demaniale marittima, che l'agente, cioè l'amministratore unico che ha ovviamente agito in rapporto di immedesimazione con la Società, si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento dannoso (vale a dire l'esito non favorevole di quei procedimenti amministrativi e, dunque, l'irrealizzabilità dell'impianto di itticoltura e la consequenziale inutilità della connessa spesa pubblica rispetto allo scopo perseguito) e si sia determinato ad agire comunque per acquisire le risorse pubbliche in questione, secondo lo schema del dolo eventuale, anziché attendere la concessione demaniale, esponendo così le risorse medesime al prevedibile e irragionevole rischio della loro inutilità funzionale e a quello di asservire le stesse alla sola utilità privata (con riferimento almeno all'acquisto immobiliare).

Appare, dunque, evidente la responsabilità della Società.

A ciò va aggiunto, con riferimento alla posizione della persona fisica che agisce per l'ente beneficiario delle risorse pubbliche di cui si tratta, che qualora "il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione" (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 295 del 2013, cit.; in termini corrispondenti, sent. n. 17660 del 2013, cit.).

5. In conclusione, il programma finanziato con le risorse pubbliche di cui si tratta non è stato realizzato e il danno erariale - corrispondente all'intero contributo pubblico percepito, pari a Euro 2.223.463,49 - è la conseguenza della condotta della M. Società cooperativa a responsabilità limitata e, per essa, del suo amministratore A.P..

In accoglimento della domanda della Procura regionale, va, pertanto, dichiarata la responsabilità amministrativa della M. Società cooperativa a responsabilità limitata (oggi in liquidazione coatta amministrativa) e del suo amministratore unico all'epoca dei fatti, A.P. e, per l'effetto, pronunciata la condanna di entrambe - in solido, con ripartizione interna uguale - al pagamento, a favore della Regione siciliana, della somma di Euro 2.223.463,49 (duemilioniduecentoventitremilaquattrocentosessantatre/49).

Alla predetta somma di Euro 2.223.463,49 vanno aggiunti la rivalutazione monetaria - dalla data del pagamento di ciascuna rata del contributo pubblico erogato alla data di pubblicazione della presente sentenza - e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e, addebitate in solido alle condannate con ripartizione interna uguale, sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa della M. Società cooperativa a responsabilità limitata (oggi in liquidazione coatta amministrativa) e del suo amministratore unico all'epoca dei fatti, A.P., nata a M. (prov. T.) il (...), e, per l'effetto, condanna entrambe, in solido e con ripartizione interna uguale:

1) al pagamento, a favore della Regione siciliana, della somma di Euro 2.223.463,49 (duemilioniduecentoventitremilaquattrocento sessantatre/49), maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento di ciascuna rata del contributo pubblico erogato alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

2) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro167,26 (Euro centosessantasette/26) Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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