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Sentenza

Comune di Trapani. Accesso agli atti. L'istanza di accesso è stata fatta dall'av...
Comune di Trapani. Accesso agli atti. L'istanza di accesso è stata fatta dall'avvocato senza giustificare i poteri?
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., (ud. 10-07-2019) 01-08-2019, n. 2022
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2019, proposto da

E.V., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani e Elma Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trapani non costituito in giudizio;

nei confronti

S.M. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio diniego sulla istanza di accesso agli atti inviata, a mezzo pec in data 19 marzo 2019;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, formulando sin d'ora espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti.

e per la declaratoria

dell'obbligo del Comune di Trapani di consentire alla ricorrente l'accesso ai documenti amministrativi richiesti e, conseguentemente, per la determinazione delle relative modalità di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 30 aprile 2019, e depositato il successivo 6 maggio, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l'obbligo del Comune intimato di consentirle l'accesso agli atti richiesti con lettera del 19 marzo 2019, a firma dell'avv. Mario Gorlani.

Non si è costituito il Comune di Trapani, e alla camera di consiglio fissata per la sua discussione il ricorso è stato posto in decisione.

La domanda proposta dalla ricorrente è infondata.

E' noto che la L. n. 241 del 1990 ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto di accesso procedimentale, al quale sono state successivamente affiancate, attraverso specifiche riforme legislative, altre forme di accesso.

Punto ineludibile di qualsiasi forma di accesso è che venga esercitata dal diretto interessato, al fine di consentire all'amministrazione coinvolta un minimo di controllo sulla legittimazione dell'istante a richiedere la documentazione di cui chiede l'accesso.

Nella vicenda per cui è causa risulta che l'istanza di accesso del 19 marzo 2019 è stata sottoscritta esclusivamente dall'avv. Mario Gorlani che ha dichiarato, ma non documentato, di agire in nome e per conto della ricorrente.

Considerato che l'avv. Mario Gorlani non ha alcun titolo proprio ad accedere agli atti richiesti (oltre a non avere, in nome proprio, proposto il presente ricorso), non ha documentato, nella fase amministrativa, di avere alcuna specifica delega da parte della ricorrente, per richiedere la documentazione indicata nella nota del 19 marzo 2019; considerato infine che la ricorrente non ha firmato la relativa istanza, la domanda proposta nel presente giudizio deve essere dichiarata infondata, in quanto non preceduta da una rituale istanza di accesso.

In assenza di costituzione del Comune intimato, e del controinteressato, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

Raffaella Sara Russo, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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