Alunna bocciata per il numero delle assenze. Provvedimento illegittimo se l'alunna ha avuto problemi di salute.
TAR Lecce, sez. II, sentenza 11 – 17 settembre 2019, n. 1473
Presidente Palmieri – Estensore Papi
Fatto e diritto
1. I ricorrenti sono i genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -omissis-, che nell'anno scolastico 2018/2019 aveva frequentato la classe -omissis-, conclusosi con la seguente determinazione del Consiglio di Classe, risultante dal Verbale della riunione del 13 giugno 2019: “Per quanto riguarda la frequenza alle lezioni la Coordinatrice riferisce che ci sono state 3 alunne -omissis-[…] che hanno fatto moltissime assenze, superando il numero di ore di assenze consentito nell'anno scolastico. Vengono attentamente visionati tutti i certificati presentati dalle ragazze, ma il tipo di assenze ed il numero non permettono di fatto lo scrutinio di tali alunne. Le alunne in questione non vengono pertanto scrutinate”.
2. Il suddetto provvedimento veniva impugnato dai genitori dell'alunna, i quali ne chiedevano l'annullamento per la ritenuta sussistenza dei vizi di: a) violazione di legge (con riferimento all'art. 5 comma 2 D. Lgs. 62/2017); b) difetto di istruttoria e motivazione, violazione e falsa applicazione della Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011; c) inosservanza da parte della scuola degli obblighi informativi nei confronti della famiglia. I ricorrenti chiedevano altresì la sospensione in sede cautelare dell'atto gravato.
Si costituivano in giudizio l'Istituto scolastico e il Ministero dell'Istruzione, instando per la reiezione del ricorso.
All'udienza camerale dell'11 settembre 2019, previo avviso presidenziale ex art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
3. La fattispecie del superamento del numero massimo di ore di assenza è disciplinata dall'art. 14 comma 7 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, a norma del quale: “[…] ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.
3.1. La Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento alle modalità di applicazione delle deroghe di cui all'art. 14 D.P.R. 122/2009, stabilisce che: “[…] si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: - gravi motivi di salute adeguatamente documentati […]”.
3.2. Il Collegio Docenti dell'Istituto “-OMISSIS-”, a fronte di un monte annuo di 1.056 ore, che avrebbe comportato un numero di assenze massimo pari a n. 264 ore (corrispondenti a un quarto del totale), prevedeva la possibilità di applicare la deroga de qua fino a un massimo comunque di 300 ore, per assenze dovute a malattie gravi, continuative e ricorrenti, oppure dovute ad attività sportive agonistiche certificate o a lutti gravi o alla separazione dei genitori.
3.3. -OMISSIS- risultava assente da scuola, nell'anno scolastico 2018/2019, per 382 ore. La studentessa presentava alla scuola certificati medici atti a giustificare, per ragioni di salute, n. 33 giorni di assenza. Come attestato dalla documentazione in atti, la ragazza soffriva di “lieve insufficienza valvolare” cardiaca.
4. L'art. 14 comma 2 sopra riportato, per consentire la validazione dell'anno scolastico pur in caso di superamento del limite massimo di ore di assenza, richiede il verificarsi di due condizioni.
La prima è costituita dalla presenza di “assenze documentate e continuative” che devono consentire allo studente di rientrare nel limite massimo di assenze previsto dalla disposizione. Nel nostro caso: a fronte di n. 382 ore di assenza, la prima condizione è soddisfatta se 118 ore di assenza, approssimativamente corrispondenti a 24 giorni di scuola, risultino giustificati, riconducendo le assenze rilevanti entro le 264 ore.
La seconda condizione, che deve contemporaneamente essere presente, è data dalla possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno sulla base degli esiti di rendimento rinvenibili dai giorni in cui esso è stato presente.
4.1. Dalle espressioni utilizzate dalla p.a. in sede di verbale di “non scrutinabilità” della -OMISSIS-, non è possibile evincere per quali ragioni, pur in presenza di certificati medici atti a giustificare 33 giorni di non frequenza scolastica (e dunque idonei a riportare le assenze entro il limite consentito) la situazione della ragazza non sia stata valutata ai fini della concessione della deroga. Non emerge quali e quanti certificati siano stati ritenuti non rilevanti, e in ogni caso non si espone la ragione di tale mancata considerazione.
A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, in presenza dei presupposti indicati dal riportato art. 14 comma 7 (assenze documentate e continuative, tra le quali, ai sensi della Circolare n. 20/2011, rientrano quelle afferenti a gravi motivi di salute), non è ostativa alla deroga la circostanza che le assenze siano superiori al tetto massimo fissato dalla scuola (nel caso di specie: 300 ore). Detta limitazione infatti, essendo priva di fondamento normativo, non può sortire alcun effetto vincolante sull'applicazione del beneficio qui in esame.
4.2. Quanto alla seconda delle due condizioni sopra individuate, dalla disamina del verbale impugnato non emerge alcuna valutazione circa la possibilità o meno di esprimere un giudizio sul rendimento della studentessa. Una siffatta carenza risulta a maggior ragione grave in quanto pone in evidenza come il Consiglio di Classe abbia completamente ignorato le risultanze delle prove di profitto che -OMISSIS- pure aveva sostenuto nel corso dell'anno, con esito più che soddisfacente, tanto nel primo che nel secondo quadrimestre (si veda in proposito la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente).
4.3. La giurisprudenza amministrativa ha del resto evidenziato, in modo condiviso dalla Sezione (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2018 n. 899), l'insufficienza motivazionale del calcolo aritmetico delle assenze: “E' quindi possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento; in altri termini, qualora l'alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva” (TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220); “Far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. Ciò tanto più in quanto, data la sua giovane età, le assenze trovano probabilmente ragione anche in situazioni familiari che non consentono al ragazzo di essere sufficientemente seguito o, quantomeno, influiscono negativamente sul comportamento dello stesso” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 16 settembre 2015 n. 4522).
Quanto alla decisiva rilevanza del profitto positivo dell'alunna, si ribadisce quanto già espresso sul punto da questa Sezione: “La decisione di far ripetere l'anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico. La ripetizione dell'anno scolastico già proficuamente frequentato infatti, imponendo la reiterazione di un'esperienza già vissuta, e dalla quale si sono già tratti sufficienti apprendimenti, è suscettibile di pregiudicare il successivo percorso formativo e di maturazione del ragazzo. […]. Peraltro, la decisione di non validazione di uno studente sufficiente, in difetto di esplicita e argomentata motivazione sotto il profilo dell'opportunità, può far sorgere nello studente e nella famiglia una percezione “antagonistica” dell'istituzione scolastica. Effetto, quest'ultimo, atto a minare alle fondamenta il rapporto fiduciario indefettibile per il buon esito di ogni attività formativa e della pubblica istruzione in particolare. Proprio l'istituto della deroga […] costituisce lo strumento che l'ordinamento mette a disposizione dell'amministrazione scolastica per evitare tali rilevanti effetti distorsivi. La mancata concessione del beneficio nei confronti di un ragazzo che, con un minor numero di assenze, avrebbe conseguito la promozione, e la conseguente non ammissione dello stesso alla classe superiore, costituiscono determinazioni che devono pertanto essere sorrette da adeguata motivazione. Motivazione che non può limitarsi al solo dato numerico o ad argomenti formalistici, ma deve esprimersi anche in termini di opportunità” (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 5 ottobre 2018, n. 1436).
4.4. Per tutto quanto precede, il verbale gravato è illegittimo, in quanto viziato da carenza di istruttoria e insufficiente motivazione, e comunque adottato sulla base di una erronea applicazione dell'art. 14 D.P.R. 122/2009, al pari della scheda di valutazione del 13 giugno 2019 contestualmente impugnata.
5. Non risulta fondata la doglianza afferente alle comunicazioni alla famiglia, che la scuola ha regolarmente posto in essere, come provato dall'istituto.
6. Il ricorso, per quanto esposto al precedente punto 4, merita dunque accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatta salva l'ulteriore attività dell'amministrazione.
7. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
01-10-2019 22:43
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