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Sentenza

Alcamo. Il Procuratore regionale chiama in giudizio la Confesercenti Alcamo e c...
Alcamo. Il Procuratore regionale chiama in giudizio la Confesercenti Alcamo e chiede la condanna al pagamento di 1.052.671,64 (di cui Euro 526.335,82 per danno all'immagine), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Corte dei Conti Sicilia Sez. App., Sent., (ud. 17-05-2018) 22-06-2018, n. 131


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Giovanni Coppola - Presidente

dott.ssa Anna Luisa Carra - Consigliere

dott. Tommaso Brancato - Consigliere relatore

dott. Valter Camillo Del Rosario - Consigliere

dott. Antonio Nenna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4459/R del registro di segreteria promosso da F.D., nato a P. il (...), residente in A., via G. A. n. 57/1 e C.I., nata ad A. il (...) ed ivi residente in via Com. N. n. 5/a, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Polizzotto, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n.40, nei confronti della Procura Generale della Corte dei conti per la Regione siciliana e della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, per la riforma della sentenza n. 2924/2012, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 18 luglio 2012, depositata il 26 ottobre 2012.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 maggio 2018, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e l'avvocato Stefano Polizzotto, difensore degli appellanti, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Rachele Aronica.

Ritenuto in
Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato il 3 febbraio 2011, il Procuratore regionale conveniva in giudizio la "Confesercenti Alcamo", in persona del Commissario straordinario pro-tempore, nonché i signori F.D. e C.I., rispettivamente nella qualità di Presidente e di dipendente del menzionato Ente, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'Amministrazione della Regione siciliana, del danno erariale determinato in Euro 1.052.671,64 (di cui Euro 526.335,82 per danno all'immagine), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

In particolare, secondo i fatti esposti dal PM, l'Ente "Confesercenti Alcamo" avrebbe chiesto ed ottenuto finanziamenti dalla Regione siciliana, dallo Stato e dall'Unione Europea per due progetti formativi relativi all'anno 2004 (rispettivamente progetto formativo PROF 2004 -Progetto 3.03 IF2004A0024 e progetto formativo PROF 2004 -Progetto 1999/IT. 16.1.PO.011/3.02/7.2.4./558).

Sempre secondo la Procura contabile, il F.D. e la C.I. si sarebbero appropriati di parte delle somme destinate alla realizzazione dei diversi corsi di formazione.

Inoltre, il PM contabile contestava ai convenuti la realizzazione parziale dei progetti formativi, essendo state riscontrate diverse irregolarità nella rendicontazione delle spese e dei pagamenti, presentata dalla Confesercenti di Alcamo al competente Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con ritardo di circa dieci anni.

La Procura regionale, tra l'altro, evidenziava il fatto che una parte delle somme erogate dalla Regione siciliana fosse stata girata ad un'altra società "C.T.S.", formalmente al fine di delegare alcune attività amministrative dell'Ente, ma, secondo la prospettazione attorea, per creare una fittizia solidità patrimoniale a favore della C., allo scopo "di ottenere dal Ministero delle attività produttive finanziamenti secondo il programma di investimenti contenuti nel bando della L. n. 488 del 1992- anno 2001- progetto 11720, per un ammontare complessivo pari a Euro 515.000,00".

Ad avviso della Procura, pertanto, l'Ente in questione non avrebbe utilizzato le somme ricevute per le finalità istituzionali per le quali erano state concesse e l'illecita distrazione delle somme non sarebbe venuta meno anche dopo il trasferimento delle stesse dalla C. al conto corrente della "Confesercenti Alcamo".

Inoltre, il PM osservava che "in mancanza del rendiconto approvato, la produzione di fotocopie di fogli di presenza, relativi ai corsi di formazione non era sufficiente ad escludere l'obbligo di restituzione, in disparte che, dai medesimi, a fronte di un finanziamento riguardante corsi per circa 900 ore, risulta effettuata attività formativa per circa 630 ore, cioè il 70% della durata complessiva, limite minimo previsto per la validità didattica del corso".

La Procura contabile, sulla base degli elementi emersi dal procedimento penale avviato a carico del Presidente della Confesercenti F.D., contestava, inoltre, l'avvenuta corresponsione al personale dell'Ente di emolumenti in misura minore a quella prevista dal contratto di lavoro, ottenuta dal medesimo F. mediante la costrizione, dietro minaccia di licenziamento, di alcuni dipendenti a sottoscrivere richieste di riduzione di orario lavorativo.

Il PM precisava che per gli stessi fatti i signori F. e C. erano stati condannati con sentenza penale irrevocabile, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di peculato, truffa e falso.

La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con sentenza n. 2924/2912 del 18 luglio 2012 condannava la Confesercenti di Alcamo (a seguito di cessione di azienda "M. s.r.l.") ed i signori F.D. e C.I. al pagamento, in solido, di Euro 526.335,82 a titolo di danno patrimoniale, nonché di Euro 15.000,00 per il danno all'immagine, oltre interessi legali e spese processuali.

I signori F. e C. proponevano appello, deducendo l'erroneità della sentenza, sia con riferimento al danno patrimoniale che a quello all'immagine.

In particolare, in ordine all'illecita distrazione di somme a favore della C., gli odierni appellanti hanno sostenuto che, a seguito dei ritardi dell'Assessorato regionale del lavoro nel rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale da tempo determinato a indeterminato, allo scopo di continuare nella gestione delle attività formative e di effettuare i pagamenti del personale, in attesa del riconoscimento giuridico e dello sblocco dei fondi per il personale, l'Ente aveva deciso di delegare alla C. l'attività amministrativa relativa alla gestione del personale, peraltro, secondo quanto previsto dalla circolare n. 06/04FP dell'11 giugno 2004 dell'Assessorato regionale del lavoro.

Le somme in questione, secondo quanto sostenuto dagli appellanti, sarebbero state reimmesse nel conto dell'Ente ed interamente utilizzate per la realizzazione dei progetti.

Contrariamente a quanto dedotto dal PM, asserivano di aver regolarmente attuato e concluso le azioni formative, secondo le prescrizioni del competente Assessorato regionale del lavoro.

In merito a quelle attività che i Giudici di primo grado avevano ritenuto non completate, in quanto svolte per il 70 per cento, hanno precisato che la circolare del Dipartimento della formazione professionale n. 6434 del 24/12/2004 aveva espressamente autorizzato la cessazione delle attività formative al raggiungimento di questa minore percentuale rispetto alle 900 ore originariamente previste.

In conclusione, hanno dedotto l'infondatezza della contestazione di responsabilità con riferimento all'asserita condotta dolosa, sostenendo che il loro operato non poteva considerarsi gravemente in violazione degli obblighi posti a loro carico.

La Procura ha proposto appello incidentale con riguardo alla minore quantificazione del danno all'immagine, nonché con riferimento alla mancata condanna, nel dispotico della sentenza, all'applicazione del calcolo della rivalutazione monetaria sull'importo di quanto addebitato.

All'udienza del 10 aprile 2014, questa Sezione d'Appello, con ordinanza n. 31/A/2014, disponeva che, a cura della Procura, fosse acquisito e depositato il rendiconto amministrativo delle attività dell'Ente, con la relativa parifica ed osservazioni da parte del competente Assessorato regionale, richiedendo, altresì, al PM di specificare le voci di spesa ritenute danno erariale in relazione all'effettivo utilizzo fattone dal medesimo Ente di formazione.

In data 4 giugno 2014, la Procura generale, in risposta all'ordinanza istruttoria, comunicava che la documentazione relativa ai progetti in questione non era mai stata prodotta ai fini della conseguente attività di revisione in sede amministrativa, così come affermato dal medesimo Assessorato regionale.

All'udienza del 21 ottobre 2014, con ordinanza n. 46/A/2014, questa Sezione d'Appello, preso atto che, in data 11 luglio 2014, il F. aveva depositato presso il competente Assessorato la documentazione contabile, ordinava al medesimo Ufficio regionale di procedere alla revisione amministrativa della documentazione prodotta.

In occasione dell'udienza del 7 maggio 2015, questa Sezione d'Appello disponeva un supplemento istruttorio al fine di procedere all'esame del rendiconto amministrativo delle azioni formative svolte dall'Ente nell'anno 2004, delegando, per tale attività un componente del Collegio, con facoltà di avvalersi della Guardia di Finanza.

Con successiva ordinanza n. 3/A/2015 del 12 maggio 2015, il Giudice istruttore delegato da questo Collegio giudicante disponeva il sequestro di tutta la documentazione da sottoporre a verifica amministrativa, dando l'incarico ai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per l'espletamento sia delle operazioni di sequestro che per quelle successive di esame della documentazione.

Con successivo decreto n. 1/A/2015 dell'8 luglio 2015, il medesimo Giudice istruttore delegato autorizzava la Guardia di Finanza ad avvalersi dell'Assessorato regionale della formazione per le attività di esame degli atti sequestrati.

Con comunicazione di Segreteria del 30 luglio 2015, le parti del presente giudizio venivano informate dell'avvenuto deposito del supplemento istruttorio e, in particolare, della relazione redatta dal competente Assessorato regionale sugli esiti della verifica contabile della documentazione dell'Ente Confesercenti di Alcamo concernente entrambi i progetti formativi.

Nella predetta relazione, il dirigente dell'Assessorato concludeva affermando che "nessuno dei titoli di spesa forniti risulta utilmente rendicontabile e nessuna spesa ammissibile".

Con ordinanza letta nel corso dell'udienza del 17 dicembre 2015, questa Sezione d'Appello disponeva la nomina del dottor Baldassare Quartararo quale consulente tecnico d'ufficio per la verifica contabile della documentazione relativa alle attività di formazione, ponendo il seguente quesito: "dica il C.T.U., previo esame della documentazione allo stato degli atti con riferimento alle contestazioni di parte in atti, se la rendicontazione delle somme e dei titoli di cui al presente giudizio possa o meno considerarsi regolare e se le relative spese possano considerarsi correttamente effettuate e siano coerenti con il fine pubblico della relativa provvista."

Con decreto n.6/A/2015 all'udienza camerale del 18 dicembre 2015, il Giudice istruttore delegato, in esecuzione della diposizione di cui sopra, conferiva il formale incarico al dottor Quartararo e, con successiva ordinanza del 14 marzo 2016, autorizzava la proroga del termine per l'espletamento dell'attività istruttoria al 30 aprile 2016.

Al termine delle operazioni peritali, in data 30 aprile 2016, il C.T.U. ha depositato la propria relazione, nella quale ha sostenuto la non ammissibilità, per irregolarità riscontrate, di alcuni titoli di spesa per un importo complessivo di Euro 8.254,53.

Avverso il merito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il PM ha proposto ricorso, a seguito del quale il C.T.U. ha depositato, in data 16 gennaio 2017, una memoria di risposta alle osservazioni della Procura, concludendo per la conferma dei contenuti già esposti nella perizia depositata il 30 aprile 2016.

In data 2 febbraio 2017, la Procura generale depositava la propria memoria di replica alle osservazioni del CTU Quartararo, nella quale affermava che le risposte del perito alle osservazioni formulate dal medesimo PM non consentivano di superare alcune delle criticità già evidenziate.

In particolare, il PM sosteneva l'omesso conteggio di somme per un totale di Euro 224.170,03, osservando che lo stesso C.T.U. aveva definito tale importo come "residuo da pagare" (pagine 11 e 12 della perizia).

Ed ancora, riteneva non convincenti le giustificazioni del C.T.U. sull'utilizzo, asseritamene improprio, di alcuni assegni bancari emessi ad una certa data ed utilizzati per "rimborsare", allo stesso Ente o al F.D., numerosi pagamenti effettuati prima dell'emissione degli stessi assegni, i cui titoli di spesa riportavano, quindi, una data di quietanza antecedente a quella del relativo assegno di rimborso.

Ha rilevato, infine, il fatto che gli atti utilizzati dal C.T.U. per l'esame della contabilità dell'Ente fossero più numerosi e differenti rispetto a quelli prodotti dalle parti private in sede di rendicontazione alla Regione siciliana.

La Procura generale in data 26 aprile 2017 depositava la memoria conclusionale, chiedendo il rigetto dell'appello principale, nonché l'accoglimento del proprio appello incidentale.

In subordine, ha chiesto la condanna per il danno patrimoniale di Euro 318.032,14.

In particolare, ha sostenuto che, all'importo dei titoli che lo stesso C.T.U. aveva considerati non coerenti con le finalità formative, dovessero essere aggiunte le somme, che lo stesso consulente aveva definito come "residui da pagare" e, quindi, nella sostanza come finanziamenti della Regione non utilizzati per le attività formative dell'anno 2004.

Ad avviso della Procura, in assenza di quietanze di pagamento, non potevano inoltre trovare giustificazione tutti i prelievi effettuati in contanti allo scopo di pagare le spese sostenute per i corsi di formazione.

Ed ancora, il PM ha ribadito la contestazione di danno erariale in ordine ai pagamenti effettuati con il meccanismo dell'anticipo e del successivo rimborso, ritenuto non giustificato tenuto conto del fatto che l'Ente aveva la disponibilità in cassa dei relativi fondi.

Ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento del danno all'immagine per un importo di Euro 318.032,14, pari a quello indicato per il danno patrimoniale.

La difesa dei signori F. e C., in data 27 aprile 2017, ha depositato la propria memoria, insistendo sull'accoglimento dell'appello principale, con conseguente assoluzione dei convenuti.

Al riguardo, ha sostenuto l'erroneità dei contenuti della relazione sulla verifica contabile effettuata dal Dirigente dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dimostrata dall'esito della consulenza tecnica prodotta dal C.T.U. in data 30 aprile 2016, nonché dalle ulteriori precisazioni e chiarimenti resi, nella successiva relazione del 16 gennaio 2017, dallo stesso consulente in risposta alle osservazioni presentate dalla Procura in sede di ricorso in opposizione alla consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 18 maggio 2017, questa Sezione di Appello, con ordinanza n. 12/2017, decideva di conferire un nuovo incarico di consulenza tecnica d'ufficio ad altro professionista, individuato nella persona del dottor Salvatore Infantino, nonché di delegare il consigliere Tommaso Brancato per gli adempimenti conseguenti, autorizzandolo a porre al menzionato CTU i seguenti quesiti:

A)"sulla base degli atti a suo tempo prodotti all'Assessorato regionale della formazione dall'Ente "Confesercenti Alcamo" e acquisiti al fascicolo processuale per effetto del sequestro disposto con decreto n. 3/A/2015, dica il CTU se la rendicontazione delle somme e dei titoli di spesa di cui al presente giudizio possa o meno considerarsi regolare e se le relative spese possano ritenersi correttamente effettuate e quali siano coerenti con il fine pubblico della relativa provvista.

B) gli accertamenti di cui al precedente punto A) saranno integrati, ove necessario, con la verifica delle movimentazioni risultanti dal conto corrente bancario intestato, al tempo dei fatti di causa, all'Ente "Confesercenti Alcamo" presso il B.S. ove affluivano gli specifici finanziamenti erogati dalla Regione siciliana, chiedendo, su specifica delega di questa Corte dei conti, i relativi estratti conto alla Banca interessata."

Il Giudice istruttore delegato, pertanto, con verbale n. 7 del 20 giugno 2017, ha assegnato al CTU il termine di giorni 90 per lo svolgimento dell'incarico e per la trasmissione dello schema di relazione peritale alle parti costituite, fissando la scadenza per il 23 settembre 2017, successivamente prorogata, su espressa richiesta del CTU, per ultimo fino alla data del 21 gennaio 2018. In data 16 gennaio 2018, il CTU ha depositato la propria relazione di consulenza tecnica.

Nelle proprie conclusioni il CTU ha evidenziato alcune irregolarità nella gestione dei corsi di formazione.

In particolare, il perito ha rilevato "significative carenze riscontrate nella documentazione presentata dall'Ente, la mancata produzione della Relazione conclusiva dei progetti di formazione, l'adozione di modalità di pagamento delle spese e di gestione dei conti di tesoreria non conformi alle prescrizioni normative, l'assenza di sufficienti elementi per una corretta analisi tecnico-qualitativa delle spese rendicontate e per la valutazione dei risultati ottenuti".

Il medesimo CTU, dopo aver osservato che oltre il 60% delle spese documentate non potevano essere riconosciute, ha ritenuto la rendicontazione dei progetti in argomento non regolare, confermando, nella sostanza, la valutazione a suo tempo effettuata dall'Assessorato regionale della formazione.

In risposta al primo dei quesiti posti dal Collegio giudicante, pertanto, ha affermato che non poteva essere confermato l'intero finanziamento concesso per la realizzazione dei progetti di formazione per complessivi Euro 526.350,00, con conseguente obbligo di restituzione dell'intera somma erogata dalla Regione siciliana alla Confesercenti di Alcamo per i progetti da realizzare nell'anno 2004.

Tuttavia, tenuto conto della complessiva irregolarità della rendicontazione e, considerato la seconda parte del quesito "se le relative spese possano ritenersi correttamente effettuate e quali siano coerenti con il fine pubblico della relativa provista", il medesimo Perito ha precisato che le spese che potevano farsi rientrare entro i parametri di ammissibilità, fissati dalle disposizioni assessoriali, ammontavano a complessivi Euro 216.867,55 (di cui Euro 173.821,91 già spesi ed Euro 43.045,64 impegnati, ma ancora non pagati).

Di conseguenza, in alternativa alla restituzione integrale dei finanziamenti pubblici erogati, il CTU ha concluso prospettando la possibilità di limitare l'addebito ad Euro 352.528,09, pari alla differenza tra i finanziamenti complessivamente erogati per le due iniziative di formazione (Euro 526.350,00) ed il totale delle spese ritenute rispondenti alle prescrizioni normative ed effettivamente pagate dall'Ente per l'importo di Euro 173.821,91.

Con decreto n. 1/A/2018 del 26 gennaio 2018, il Giudice delegato, ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, assegnava alle parti il termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del medesimo decreto, per la presentazione di eventuali osservazioni sullo schema di relazione del CTU.

La difesa degli odierni appellanti, in data 26 febbraio 2018, inviava al CTU le proprie osservazioni sul contenuto della relazione di consulenza tecnica, lamentando, preliminarmente, la violazione del diritto delle parti del giudizio alla partecipazione delle operazioni peritali.

Il 14 marzo 2018, il CTU depositava le proprie controdeduzioni sulle osservazioni presentate dalla difesa degli appellanti, confermando integralmente le conclusioni contenute nella propria relazione.

I signori F. e C. in data 26 aprile 2018 depositavano una memoria difensiva.

In primo luogo, gli odierni appellanti contestavano la decisione, assunta da questo Collegio con l'ordinanza n. 12/A/2017 del 17 maggio 2017 in occasione del conferimento dell'incarico di consulenza tecnica, di prendere in esame la sola documentazione presentata dagli stessi all'Assessorato regionale della formazione, sostenendo, sul punto, la non applicabilità alla fattispecie del divieto di produzione di nuovi atti in sede di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., riprodotto dall'art. 194 del codice di giustizia contabile.

Al riguardo, hanno precisato che la documentazione ulteriore fornita al CTU dott. Quartararo non era "diversa" da quella depositata a suo tempo presso l'Assessorato, asserendo che la medesima Amministrazione regionale aveva smarrito parte degli atti prodotti in occasione della presentazione della rendicontazione.

La difesa degli appellanti ha, comunque, sostenuto l'ammissibilità della produzione, tenuto conto del fatto che il mezzo istruttorio era stato disposto dalla Corte soltanto in sede di appello.

Per il resto, con articolate e dettagliate argomentazioni i signori F. e C. hanno dedotto l'infondatezza delle valutazioni e delle conclusioni del CTU dottor Infantino.

All'odierna pubblica udienza, le parti presenti hanno insistito sulle rispettive posizioni processuali.

Ritenuto in
Motivi della decisione

Come risulta dalla narrativa in fatto, il presente procedimento è stato avviato dalla Procura contabile nei confronti della Confesercenti di Alcamo, in persona del Commissario straordinario, nonché nei confronti dei signori F.D. e C.I., rispettivamente Presidente e dipendente del predetto Ente all'epoca dei fatti contestati dal PM, al fine di accertare la responsabilità amministrativa per il danno causato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione per effetto di irregolarità nella realizzazione di due progetti formativi relativi all'anno 2004 (rispettivamente progetto formativo PROF 2004 -Progetto 3.03 IF2004A0024 e progetto formativo PROF 2004 -Progetto 1999/IT. 16.1.PO.011/3.02/7.2.4./558).

Secondo la prospettazione attorea, i suddetti progetti sarebbero stati realizzati soltanto in parte e, nella gestione delle attività formative, sarebbero emerse, nel corso delle indagini, diverse irregolarità nella rendicontazione delle spese e dei pagamenti.

Con la sentenza n. 2924/2012, il primo Giudice ha accertato la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per l'affermazione della responsabilità amministrativa azionata dal PM nei confronti dei convenuti, condannandoli in solido a rispondere del danno erariale di Euro 541.335,82 in favore della Regione siciliana, oltre al risarcimento del danno all'immagine, quantificato in Euro 15.000,00.

Nei confronti della Confesercenti di Alcamo (a seguito di cessione di azienda "M.. s.r.l.") la pronuncia di condanna è divenuta definitiva, mentre nel presente giudizio, il Collegio è chiamato ad esaminare le posizioni processuali degli appellanti F.D. e C.I..

Fatta questa premessa, si osserva che, in relazione ai fatti oggetto del procedimento, la Procura della Repubblica di Trapani aveva avviato le indagini di competenza, a conclusione delle quali aveva formulato la richiesta di rinvio a giudizio.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con sentenza n. 235/2006, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2006, ha condannato il F. ad anni due e mesi dieci di reclusione in relazione, tra l'altro, al "reato di cui agli artt. 81 cpv e 314 (peculato), 110 e 117 c.p. "perché (.......) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di presidente della Confesercenti Alcamo, beneficiaria per gli anni 2003 e 2004 di finanziamenti da parte dell'Assessorato Regionale del lavoro e della formazione professionale, del Fondo S.E. e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire iniziative dirette allo svolgimento di attività di pubblico interesse ed, in particolare, corsi di formazione professionale e - dunque- di incaricato di pubblico servizio, si appropriava di parte delle somme ricevute, delle quali aveva la disponibilità, prelevandole dai conti correnti intestati alla Confesercenti accesi presso il B.S. e trasferendole sul diverso conto corrente n. 48248 aperto presso il B.S., Agenzia di Trapani, intestato alla C.C.T. s.a.s".

Per gli stessi fatti imputati al F., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte n. 236/2006, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2006, condannava la C.I. ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

Anche se le vicende oggetto dei procedimenti penali sopra richiamati non possono assumere efficacia di giudicato nell'ambito di questo procedimento, questo Collegio ritiene, comunque, di potersi avvalere degli accertamenti eseguiti e delle risultanze delle indagini esperite nella sede penale, oltre che dei numerosi atti acquisiti al fascicolo processuale, che, nella sostanza, confermano parte degli addebiti di responsabilità amministrativa formulati con l'atto introduttivo della Procura regionale.

La copiosa documentazione prodotta dal PM contabile, ma anche l'esito dell'attività istruttoria disposta dal Collegio giudicante nel corso del giudizio di appello, infatti, possono ragionevolmente considerarsi elementi sufficientemente idonei per ritenere gli odierni appellanti responsabili del danno erariale, causato all'Amministrazione regionale per la violazione degli obblighi assunti per la realizzazione di progetti formativi, finanziati con risorse pubbliche.

Al fine di determinare l'importo del danno erariale, pertanto, questa Sezione d'Appello, come già indicato nella parte in fatto, all'udienza del 10 aprile 2014, con ordinanza n. 31/A/2014 disponeva che, a cura della Procura, fosse acquisito e depositato il rendiconto amministrativo delle attività dell'Ente, con la relativa parifica ed osservazioni da parte del competente Assessorato regionale, richiedendo, altresì, al PM di specificare le voci di spesa ritenute danno erariale in relazione all'effettivo utilizzo fattone dal medesimo Ente di formazione.

In data 4 giugno 2014, la Procura generale, in risposta all'ordinanza istruttoria, comunicava che la documentazione relativa ai progetti in questione non era mai stata prodotta ai fini della conseguente attività di revisione in sede amministrativa, così come affermato dal medesimo Assessorato regionale.

All'udienza del 21 ottobre 2014, con ordinanza n. 46/A/2014, questa Sezione d'Appello, preso atto che, in data 11 luglio 2014, il F. aveva depositato in Assessorato la documentazione contabile, ordinava al medesimo Assessorato di procedere alla revisione amministrativa della documentazione prodotta.

A seguito dell'udienza del 7 maggio 2015, questa Sezione d'Appello disponeva un ulteriore supplemento istruttorio al fine di procedere all'esame del rendiconto amministrativo delle azioni formative svolte dall'Ente nell'anno 2004, delegando, per tale attività un componente del Collegio, con facoltà di avvalersi della Guardia di Finanza.

Con successiva ordinanza n. 3/A/2015 del 12 maggio 2015, veniva disposto il sequestro della documentazione, avvalendosi del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, sia per le operazioni di sequestro che per il successivo esame della documentazione.

Con comunicazione di Segreteria del 30 luglio 2015, le parti del presente giudizio venivano informate dell'avvenuto deposito del supplemento istruttorio e, in particolare, della relazione redatta dal competente Assessorato regionale sugli esiti della verifica contabile della documentazione dell'Ente Confesercenti di Alcamo concernente entrambi i progetti formativi.

Nella predetta relazione, il dirigente dell'Assessorato concludeva affermando che "nessuno dei titoli di spesa forniti risulta utilmente rendicontabile e nessuna spesa ammissibile".

Con ordinanza letta all'udienza del 17 dicembre 2015, questa Sezione d'Appello disponeva la nomina del dottor Baldassare Quartararo quale consulente tecnico d'ufficio per la verifica contabile della documentazione relativa alle sopra indicate attività di formazione.

Al termine delle operazioni peritali, in data 30 aprile 2016, il C.T.U. depositava la propria relazione, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità di alcuni titoli di spesa per un importo complessivo di Euro 8.254,53.

Questo Collegio, in occasione della camera di consiglio del 18 maggio 2017, rilevava che la consulenza tecnica aveva preso in considerazione anche la documentazione prodotta dal F. nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale, diversa da quella depositata in Assessorato regionale del lavoro e della formazione, già sottoposta a sequestro con decreto di questa Sezione d'Appello n. 3/A/2015 del 12 maggio 2015.

Pertanto, questo Collegio prendeva atto del fatto che la relazione finale del dottor Quartararo si basava anche su atti di parte, risultati introdotti nel corso del procedimento di appello, senza alcuna autorizzazione di questo Giudice, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., riprodotto dall'art. 194 del Codice della giustizia contabile.

Per tale considerazione, questa Sezione ravvisava la necessità, anche alla luce delle specifiche contestazioni formulate dal PM, di procedere al conferimento di una nuova consulenza tecnica di ufficio da affidare ad altro consulente, questa volta individuato nella persona del dottor Salvatore Infantino, nonché di delegare il consigliere Tommaso Brancato per gli adempimenti conseguenziali, autorizzandolo a porre al menzionato C.T.U. i seguenti quesiti:

A)"sulla base degli atti a suo tempo prodotti all'Assessorato regionale della formazione dall'Ente "Confesercenti Alcamo" e acquisiti al fascicolo processuale per effetto del sequestro disposto con decreto n. 3/A/2015, dica il CTU se la rendicontazione delle somme e dei titoli di spesa di cui al presente giudizio possa o meno considerarsi regolare e se le relative spese possano ritenersi correttamente effettuate e quali siano coerenti con il fine pubblico della relativa provvista.

B) gli accertamenti di cui al precedente punto A) saranno integrati, ove necessario, con la verifica delle movimentazioni risultanti dal conto corrente bancario intestato, al tempo dei fatti di causa, all'Ente "Confesercenti Alcamo" presso il B.S. ove affluivano gli specifici finanziamenti erogati dalla Regione siciliana, chiedendo, su specifica delega di questa Corte dei conti, i relativi estratti conto alla Banca interessata."

In data 16 gennaio 2018, il C.T.U. ha depositato la propria relazione di consulenza tecnica.

La difesa degli odierni appellanti, in data 26 febbraio 2018, inviava al CTU le proprie osservazioni sul contenuto della relazione di consulenza tecnica, lamentando, preliminarmente, la violazione del diritto delle parti del giudizio alla partecipazione alle operazioni peritali.

Il 14 marzo 2018, il CTU depositava le proprie controdeduzioni sulle osservazioni presentate dalla difesa degli appellanti, confermando interamente il contenuto della relazione peritale.

Dall'esame dell'ampia e motivata relazione del CTU, si rileva che il dottor Infantino ha preso in esame la documentazione agli atti del fascicolo processuale, compreso l'elaborato peritale del dottor Baldassare Quartararo del 30 aprile 2016 e, in ottemperanza all'incarico ricevuto da questo Giudice di appello, ha provveduto all'acquisizione degli estratti conto bancari intestati all'Ente Confesercenti di Alcamo, verificando le movimentazioni operate al tempo dei fatti di causa.

L'analisi della documentazione prodotta dall'Ente di formazione è stata effettuata dal CTU facendo riferimento puntuale, tra l'altro, alle disposizioni emanate dal competente Assessorato regionale al fine di disciplinare l'attività formativa per l'anno 2004, periodo di realizzazione dei progetti inseriti nel così detto "PROF 2004".

In particolare, ha tenuto conto:

-della circolare n. 02/02 2/01/FP del 2 luglio 2002 (direttive per la programmazione e gestione del PRF - Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex L.R. n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006);

-della nota prot. (...) del 12 ottobre 2004 (Prof - Modalità di rendicontazione dei progetti cofinanziati dal FSE - nota esplicativa, che richiamava espressamente il "vademecum 2000" predisposto dal Ministero del lavoro;

-della circolare n. 06/04/FP dell'11 giugno 2004 (direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi).

Le disposizioni sopra richiamate prevedevano la predisposizione di documenti tecnici, amministrativi, contabili ed informatici di varia natura a supporto delle spese effettuate dagli Enti di formazione, appositamente richiesti dalla normativa in questione per consentire una completa e analitica valutazione in ordine alla pertinenza ed ammissibilità delle spese da rendicontare.

La documentazione esaminata dal CTU, in ottemperanza a quanto disposto da questo Giudice di appello con l'ordinanza n. 12/2017 del 18 maggio 2017, è quella oggetto di sequestro da parte della Guardia di finanza, composta, quasi esclusivamente, da titoli di spesa e di pagamento.

Al riguardo, si osserva che il CTU dottor Infantino, nelle premesse della propria relazione, ha precisato che tra gli atti esaminati, non risultava presente "buona parte della documentazione prevista dalla normativa che disciplinava la rendicontazione dei progetti del PROF 2004 (sia di quelli finanziati con fondi regionali, che di quelli cofinanziati dal Fondo S.E.)".

In particolare, ha evidenziato che, nei faldoni acquisiti ed esaminati, non aveva rinvenuto alcuni atti, da ritenere di fondamentale importanza ai fini della regolarità dell'attività formativa e della conseguente rendicontazione delle spese sostenute, elencati di seguito (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

-le istanze di finanziamento dei progetti presentate all' Assessorato competente, con i retivi elaborati progettuali, da cui evincere il relativo "budget" delle spese per singola voce progettuale e l'articolazione degli interventi da porre in essere, nonché gli obiettivi formativi da raggiungere;

-la relazione riepilogativa finale, prevista al capitolo II.5.6 della circolare n. 06/04/FP dell'11/6/2004;

-le buste paga di tutti i collaboratori (co.co.pro.) e dipendenti che avevano preso parte, direttamente o indirettamente, ai progetti formativi.

Su questo punto, il CTU ha precisato che, nella documentazione esaminata, erano presenti solo alcune buste paga, mentre nei rendiconti prodotti era stata riportata una voce generica e priva di riscontro a supporto, del seguente tenore "somme disponibili per vertenze di lavoro del personale" con il relativo importo;

-la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione degli esami finali;

-l'indicazione di date e sottoscrizioni in relazione a numerose note di debito relative ai rimborsi dei viaggi da riconoscere agli allievi, peraltro, non controfirmate dall'Ente, così come previsto dalla normativa;

-i documenti comprovanti l'effettiva realizzazione di alcune spese e la pertinenza delle stesse rispetto ai programmi a suo tempo finanziati;

-la presentazione di "report" degli "stage" organizzati e delle relazioni sull'andamento dell'attività formativa e dei profili di ciascun allievo;

-l'indicazione dei dettagli tecnici riferiti ad alcune spese (bollette telefoniche, consumi energetici, ecc..);

-i contratti che regolavano l'affidamento di alcuni servizi (pulizia, impiantistica, ecc....);

-la documentazione concernente gli interventi di manutenzione ordinaria;

-le lettere di incarico per i collaboratori esterni, al fine di individuarne l'oggetto, i contenuti, i costi e la pertinenza con le finalità formative;

-il prospetto riepilogativo, distinto per singolo costo, riportante le ore di presenza degli allievi, sia di quelli che avevano completato la frequenza dei corsi, sia di quelli che non l'avevano completata, con l'indicazione dell'importo spettante ad ognuno;

-le dichiarazioni a corredo del rendiconto (attestazioni di veridicità ed esattezza dei dati in esso contenuti e delle prove documentali ad essi riferite),

-l'elenco delle attrezzature utilizzate.

Da quanto rilevato dal CTU dottor Infantino, può ragionevolmente affermarsi che parte della documentazione prevista dalla normativa che disciplina la rendicontazione dei progetti formativi del PROF 2004 -richiesta al fine della valutazione della pertinenza ed ammissibilità delle spese e della regolarità della gestione dei corsi per il conseguimento degli obiettivi di interesse generale perseguiti con il finanziamento pubblico- non risulta essere mai stata presentata dall'Ente Confesercenti di Alcamo.

Altre gravi anomalie nella gestione delle spese dell'attività formativa sono state evidenziate dal CTU in merito ad un giroconto di Euro 80.000.00, operato dal conto spese del personale a quello delle spese di gestione, operazione non consentita dalla normativa regionale ed effettuabile solo in condizioni eccezionali, previa comunicazione alla competente Amministrazione Regionale.

Altra operazione da ritenere non conforme alla normativa sopra richiamata è quella relativa al trasferimento, mediante emissione di assegno bancario, della somma di denaro di Euro 100.000,00, avvenuto il 17 maggio 2004, dal conto n. (...), intrattenuto presso il B.S. di Alcamo, Agenzia A, al conto bancario intestato alla C. s.r.l., società che faceva riferimento ai signori F. e C..

Inoltre, dall'analisi dei pagamenti, il CTU ha riscontrato che, contrariamente alla normativa che disciplinava la gestione del PROF 2004, era stato utilizzato in maniera impropria il conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento delle spese del personale.

In particolare, è risultato che al predetto conto sono stati imputati alcuni pagamenti di consulenze legali per non meglio precisate "vertenze con il personale", oltre ad alcune spese di pulizia affidate a società esterne.

Tra l'altro, in ordine alle spese legali, l'esame condotto dal CTU ha evidenziato non solo la carenza di supporto documentale, ma anche l'omessa dimostrazione della pertinenza degli oneri legali con le finalità progettuali.

Altre gravi incongruenze sono emerse in ordine ad alcuni titoli di spesa con data di quietanza anteriore alla data di emissione dell'assegno bancario.

In altri termini, l'esito della perizia ha confermato quanto sostenuto dal PM in relazione alle irregolarità contestate agli odierni appellanti, per aver emesso assegni bancari ad una certa data, utilizzati per "rimborsare" allo stesso Ente o direttamente al F. numerosi pagamenti eseguiti prima dell'emissione dell'assegno bancario.

In tutti questi casi, pertanto, il titolo di spesa riporta una data di quietanza antecedente a quella del relativo assegno di rimborso, situazione del tutto anomala e priva di logica gestionale, ma significativa al fine della valutazione della condotta degli appellanti.

I profili di responsabilità amministrativa evidenziati dal primo Giudice in ordine alle numerose irregolarità contestate agli odierni appellanti dal PM con il proprio atto di citazione in giudizio possono ragionevolmente ritenersi, in linea generale, confermati dall'ampio e dettagliato quadro gestionale emerso a conclusione degli accertamenti istruttori delegati al CTU dottor Infantino.

Sotto altro profilo, in questa sede va rilevato che i rendiconti delle attività formative sono stati presentati con ritardo (soltanto nel mese di luglio 2014), da ritenere assolutamente non giustificato e, come tale, da imputare alla responsabilità degli odierni convenuti.

Al riguardo, occorre sottolineare che l'Ente Confesercenti di Alcamo, come qualsiasi altro ente affidatario della gestione di risorse pubbliche destinate alla formazione, avrebbe dovuto provvedere a rendicontare i due progetti di formazione in argomento subito dopo l'ultimazione degli stessi, avvenuta nel febbraio del 2005, senza attendere quasi dieci anni per la presentazione della relativa documentazione al competente Assessorato regionale, peraltro, depositata solo dopo l'ordine impartito da questo Giudice.

Sia la circolare n. 2/02 2/01/FP del 2 luglio 2002, che la successiva circolare n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004, emanate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e della formazione professionale stabilivano che "entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, i beneficiari del finanziamento hanno l'obbligo di presentare il rendiconto. Il rendiconto dovrà essere corredato da una dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell'Organismo beneficiario attesti: (omissis )...g) la veridicità e l'esattezza dei dati in esso contenuti e delle prove documentali ad essi riferite; (omissis)...h) di non aver posto a carico di altri finanziamenti i costi imputati all'azione rendicontata."

Il Progetto 558, peraltro, essendo stato finanziato con risorse del Fondo S.E., doveva essere necessariamente rendicontato, a pena di revoca dei fondi comunitari, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008, data di scadenza delle attività di rendicontazione di tutto il P.O.R. Sicilia 2000-2006.

In ordine alla contestazione della Procura contabile concernente il ritardo nella rendicontazione, gli appellanti hanno dedotto la non imputabilità all'Ente, sostenendo che, dopo la chiusura delle attività formative del PROF 2004, in data 24 maggio 2005, erano state inviate due missive al competente Servizio U.P.L. di Trapani, aventi ad oggetto la richiesta di verifica amministrativo contabile per entrambi i progetti inseriti nell'ambito del PROF 2004.

Pertanto, sempre secondo la tesi degli appellanti, l'esame dei rendiconti, ritualmente richiesto dal medesimo Ente, non sarebbe stato eseguito, a suo tempo, per il fatto che l'Ufficio regionale non aveva dato seguito a queste richieste.

L'argomentazione difensiva appare del tutto infondata, in presenza di un obbligo specifico inserito nelle disposizioni che l'Ente era tenuto ad osservare.

In altri termini, a conclusione delle attività formative, l'Ente avrebbe dovuto, entro i termini previsti dalle disposizioni assessoriali, presentare la rendicontazione, unitamente a tutta la relativa documentazione giustificativa delle spese, piuttosto che limitarsi al semplice invio di note indirizzate al Servizio U.P.L. di Trapani per il sollecito della verifica amministrativo contabile della rendicontazione, per entrambi i progetti inseriti nell'ambito del PROF 2004, che non poteva certamente essere eseguita in assenza della effettiva produzione degli atti.

Resta il fatto, importante ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa in questa sede processuale, della violazione del termine di rendicontazione e del ritardo quasi decennale; irregolarità questa particolarmente determinante sotto il profilo dell'addebito erariale, che si somma alle altre numerose inadempienze rilevate nella gestione contabile dei corsi di formazione tenuti dalla Confesercenti di Alcamo.

Al riguardo, si osserva che l'omessa rendicontazione, nel termine previsto dalle disposizioni, ha reso, di fatto, impossibile la verifica contabile da parte del competente Ufficio dell'assessorato regionale, ed ha costretto il Collegio giudicante a disporre, in sede processuale, complesse attività istruttorie.

Altro elemento rilevante, sempre sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi assunti dall'Ente per la gestione dei finanziamenti pubblici, va ravvisato nella mancata produzione della "relazione finale dei progetti formativi", specificatamente prevista dalla circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004, in cui dovevano essere esposti i risultati raggiunti, i mezzi utilizzati per il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'impatto socioeconomico sul territorio dei progetti stessi, la coerenza delle spese rispetto al "budget" iniziale e le modalità di gestione dell'intervento formativo.

Fatte queste premesse di ordine generale in tema di valutazione della responsabilità erariale, il Collegio è chiamato a determinare l'importo del danno imputabile in questa sede agli odierni appellanti.

A tal proposito, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni esposte nella relazione del CTU dottor Infantino in risposta ai quesiti formulati da questa Sezione di Appello con l'ordinanza n. 12/2017, allo scopo di quantificare l'addebito di responsabilità, in quanto caratterizzate da estremo rigore logico e contabile.

La difesa dei signori F. e C., in occasione della presentazione delle proprie osservazioni sulla relazione del CTU e, successivamente, con la memoria depositata il 26 aprile 2018, aveva sostenuto che le operazioni peritali si fossero svolte "in palese violazione delle garanzie partecipative" riconosciute agli appellanti, la cui mancanza avrebbe leso gli stessi.

Anche questo argomento difensivo non può ritenersi fondato.

Infatti, deve ritenersi che il CTU Infantino ha operato nel pieno rispetto dei diritti delle parti del presente giudizio, avendo inviato preventivamente, a mezzo di posta elettronica certificata, all'avvocato Polizzotto, legale di entrambi gli appellanti, la bozza della relazione peritale, prima del deposito della stessa, al fine di consentire alle parti di formulare osservazioni o di segnalare errori, incongruenza od omissioni, nonché di fornire indicazioni e suggerimenti nell'ottica di contribuire all'accertamento dei fatti sottoposti all'esame del Giudice contabile.

Tanto che lo stesso avvocato Polizzotto ha, in maniera articolata, formulato osservazioni, puntualmente prese in considerazione, prima dal CTU medesimo, e poi dal Collegio giudicante.

Deve rilevarsi, inoltre, che il CTU dottor Infantino, nell'espletamento dell'incarico si è attenuto ai quesiti posti dalla Sezione di Appello, operando il proprio esame esclusivamente sui documenti a suo tempo prodotti dall'Ente all'Assessorato regionale e acquisiti al fascicolo processuale per effetto del sequestro disposto con decreto del Giudice delegato n. 3/A/2015.

Infatti, questo Collegio ha ritenuto di non dover tener conto della documentazione -oggetto di valutazione nella relazione finale presentata dal dottor Baldassare Quartararo, incaricato di redigere la prima consulenza tecnica- prodotta dal F. direttamente al primo CTU e, in tal modo, introdotta nel giudizio, senza alcuna autorizzazione del Collegio, in violazione, per di più, del divieto di produzione di nuovi documenti in sede di appello, così come disposto dall'art. 194 del vigente Codice della Giustizia contabile.

Per i motivi esposti, il Collegio ritiene che sussistano sufficienti elementi per confermare la responsabilità di entrambe gli appellati per il danno erariale desumibile e quantificabile dalle conclusioni a cui è pervenuto il dottor Infantino, pienamente condivise da questa Sezione giudicante nel punto in cui, il perito, in alternativa alla restituzione integrale -motivata dalle complessive irregolarità e carenze riscontrate nella documentazione- ha sottoposto al Collegio la possibilità di valutare e considerare ammissibili le sole spese che il perito ha ritenuto, comunque, rispondenti alle prescrizioni normative e, in questo senso, coerenti con le finalità formative delle iniziative finanziate da risorse pubbliche.

Pertanto, in parziale accoglimento dell'impugnativa di F. e C., la sentenza di primo grado che ha condannato gli appellanti principali per il danno complessivo di Euro 526.350,00, va riformata ed il danno erariale rideterminato in Euro 352.528,09, (Euro 526.350-173.821,91 pari all'importo delle spese coerenti con le finalità, regolarmente imputate e pagate).

Sempre in adesione alle conclusioni esposte dal dottor Infantino, il Collegio ritiene di non dover considerare ammissibili le spese, indicate nella relazione peritale per l'importo di Euro 43.045,64 come somme impegnate per fini pertinenti.

Dette somme, però, benché non ammissibili, risultano solo impegnate e non pagate con la conseguenza che di tale importo non possano rispondere gli odierni appellanti che non le hanno erogate e non vi è prova che se ne siano appropriati.

Il predetto importo, che costituisce certamente danno erariale, è già stato ricompreso nella condanna, ormai passata in giudicato, della Confesercenti di Alcamo in quanto era la Confesercenti, proprio perché somme rimaste nella propria disponibilità, a doverle restituire alla Regione.

In conseguenza, il danno addebitabile ai signori F. e C. va diminuito del predetto importo e definitivamente riquantificato in Euro 309.482,45 (Euro 352.528,09 meno Euro 43.045,64).

L'appello dei signori F.D. e C.I. merita accoglimento anche per la parte relativa all'addebito del danno all'immagine, ridotto dal primo Giudice dall'originaria contestazione di Euro 526.335,82 ad Euro 15.000,00.

A tal proposito, si osserva che non sembra ipotizzabile una effettiva lesione all'immagine della Regione siciliana, atteso che i fatti illeciti, oggetto del procedimento penale definito con l'applicazione della pena patteggiata, non sono riconducibili direttamente all'attività dell'Amministrazione pubblica, essendo rimasti circoscritti al solo ambito della gestione di un soggetto avente natura privatistica.

Per tale ragione non si ravvisa alcun danno all'immagine della P.A. suscettibile di apprezzamento in questa sede processuale.

L'appello incidentale, proposto dalla Procura generale va parzialmente accolto in relazione al punto in cui il PM ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per aver omesso, nel dispositivo, la maggiorazione dell'importo da risarcire con il calcolo della rivalutazione monetaria.

A tal fine, il Collegio dispone che il condannatorio vada maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data fissata per la presentazione dei rendiconti dei corsi di formazione in argomento fino alla data del deposito della presente decisione, nonché con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese liquidate per l'espletamento della prima consulenza tecnica, affidata al dottor Baldassare Quartararo, non essendo stata utilizzata ai fini del presente giudizio, restano a carico dell'erario, mentre quelle relative all'incarico svolto dal dottor Salvatore Infantino, vanno imputate, in solido, ad entrambi gli odierni appellanti, come parimenti restano a carico dei medesimi le ulteriori spese del presente grado di giudizio, come liquidate nel dispositivo
P.Q.M.

La Corte dei conti- Sezione d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello principale di F.D. e C.I. e l'appello incidentale della Procura Generale e, per l'effetto, condanna gli stessi, in solido tra di loro, in favore della Regione Siciliana, al risarcimento del danno di Euro 309.482,45, oltre rivalutazione monetaria dalla data fissata per la presentazione dei rendiconti dei corsi di formazione in argomento fino alla data del deposito della presente decisione, nonché con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna, inoltre, gli appellanti al pagamento in solido, in favore dello Stato, delle spese del presente grado di giudizio che, a cura della Segreteria, si liquidano in complessivi Euro 1.568,88 (millecinquecentosessantotto/88), oltre all'importo del corrispettivo dovuto per l'espletamento della CTU del dott. Salvatore Infantino, liquidato, con separato decreto del Giudice delegato, in Euro 10.096,57.

Resta, invece, a carico dell'Erario l'importo della CTU del Dott. Baldassare Quartararo.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 17 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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