Aeroporto di Trapani Birgi e ripartizione ENAC del fondo servizio antincendi.
T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., (ud. 30-04-2019) 30-07-2019, n. 10107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11508 del 2012, proposto da
A. S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Mormino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Corso, 101;
contro
E.N.A.C.- ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
E. S.P.A.;
nei confronti
G. S.P.A.;
per l'annullamento
- delle note ENAC, del 14 maggio 2012, relative alla ripartizione del fondo servizio antincendi ex art. 1, comma 1328, della legge finanziaria per il 2007, relativamente alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010;
e per il risarcimento dei danni patiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso in decisione la A. s.p.a., società che gestisce, in concorso con altri soggetti, l'aeroporto di Trapani Birgi, ha impugnato le note del 14 maggio 2012 con le quali l'E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile le ha comunicato le somme dovute a titolo di ripartizione del fondo servizio antincendi, di cui all'art. 1, comma 1328, della L. n. 296 del 2006, per gli anni dal 2007 al 2010.
In diritto, la società ricorrente ha sollevato le seguenti censure: violazione e falsa applicazione del cit. art. 1, comma 1328, della L. n. 296 del 2006, per quanto attiene all'individuazione dei destinatari del provvedimento, eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 250 del 1997 e degli artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 139 del 2006, incompetenza assoluta e difetto di istruttoria, nullità per vizio assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 (primo motivo); violazione dei principi generali in tema di affidamento nella certezza del diritto, violazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento e dei principi di ragionevolezza, legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, eccesso di potere, incogruità, contraddittorietà e violazione dell'art. 97 Cost. (secondo motivo); infine, ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1328, della L. n. 296 del 2006, sia nella sua versione originaria, sia nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 2008, convertito in L. n. 2 del 2009, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 53 Cost.
Si sono costituiti in giudizio, con atto di mero stile depositato il 12 febbraio 2013 (e corredato da documenti), l'E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato. Con breve memoria depositata il 5 marzo 2019 la difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con memoria depositata il 29 marzo 2019 la società ricorrente, alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, ha chiesto disporsi la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per la presente controversia, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come da ultimo statuito dalla Corte regolatrice, sulla scorta della sentenza n. 167 del 2018 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 478, della L. n. 208 del 2015 - il quale, con norma di interpretazione autentica, mediante interpolazione dell'art. 39-bis, comma 1, del D.L. n. 159 del 2007, convertito in L. n. 222 del 2007, aveva qualificato come "corrispettivi" le somme dovute dalle società di gestione aeroportuale in relazione ai servizi antincendio), e come già in passato questa Sezione aveva già avuto modo di argomentare (cfr. TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sent. n. 4588 del 2013), ai contributi per il fondo antincendi, istituito dall'art. 1, comma 1328, della L. n. 296 del 2006, va riconosciuta natura tributaria, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario (cfr. Cassaz., sez. un. civ., sent. n. 3162 del 2019).
La società ricorrente, pertanto, potrà provvedere a riassumere la presente causa dinnanzi al giudice tributario, munito di giurisdizione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 11 cod. proc. amm.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la sopravvenienza, in corso di causa, della sentenza n. 167 del 2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
12-08-2019 19:41
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