Sindaco di Pachino tratto a giudizio per danno erariale: la Corte dei Conti lo assolve.
Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18-04-2018) 18-05-2018, n. 429
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
Dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente
Dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO - Consigliere
Dott.ssa Maria Rita MICCI - Consigliere - relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. (...) del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro: B.P. NATO A P. IL (...) residente in R., via dell'O. n. 80. int. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gennaro del Foro di Siracusa, con studio in Rosolini (SR) Via Manzoni n. 20, come da delega in calce alla memoria di costituzione, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni
Visto il D.Lgs. n. 174 del 2016
Esaminati gli atti ed i documenti di causa
Uditi all'udienza del 18 aprile 2018 il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott. Alessandro Sperandeo ed il difensore del convenuto, avv. Giuseppe Gennaro
Svolgimento del processo
La Procura contabile ha citato in giudizio l'odierno convenuto, B.P., per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 24.487,00 a favore del Comune di Pachino per avere lo stesso nella sua qualità di Sindaco, ricoperta all'epoca dei fatti, percepito indennità chilometrica in assenza dei presupposti di legge nonché per avere indebitamente utilizzato l'autovettura comunale (Lancia Delta tg. (...)).
Più in dettaglio, con nota prot. (...) del 24 aprile 2013, la Guardia di Finanza, Tenenza di Noto ha informato la Procura contabile della possibile sussistenza di un danno erariale derivante dalla indebita percezione di indennità chilometrica da parte dell'allora Sindaco del Comune di Pachino.
Con successive informative (prot. (...) del 13 novembre 2013 e prot. (...) del 14 aprile 2015) inoltrate alla Procura contabile a seguito dell'avvio delle opportune indagini, la Guardia di Finanza ha quantificato l'indennità chilometrica percepita dal B. nel periodo 2011 - 2013 in Euro 24.272,00.
La Procura ha, quindi, invitato a dedurre sui fatti, unitamente all'odierno convenuto, anche il Responsabile del Servizio Finanziario nonché l'Economo Comunale.
Ricevute le opportune delucidazioni in sede di deduzioni difensive e di successive audizioni, la Procura ha citato unicamente il B.P. contestando allo stesso le voci di danno poc'anzi dette.
La Procura, infatti, ha ritenuto l'erogazione della indennità chilometrica di che trattasi illegittima in quanto effettuata fuori dai presupposti di legge dal momento che il sig. B. sarebbe residente nel Comune ove ricopriva la carica di Sindaco e, in ogni caso, lo stesso avrebbe prodotto documentazione idonea a supportare la richiesta di liquidazione. La Procura attrice, infatti, ha ritenuto rilevanti ai fini della legittima percezione della indennità chilometrica in parola unicamente le risultanze dei registri anagrafici, a nulla rilevando ulteriori ed eventuali dimore di fatto, più o meno saltuariamente, occupate dall'amministratore avente diritto alla percezione della indennità di che trattasi. E' emerso, infatti, che il Sindaco, avrebbe conservato negli anni dal 2011 al 2013 la propria residenza anagrafica nel Comune di Pachino, alla via G., ma avrebbe percepito indennità chilometrica per la tratta Noto - Pachino e Pachino - Noto per avere lo stesso di fatto dimorato, con il proprio nucleo familiare, in Noto, alla via R. n. 35.
Parimenti illegittimo è, a detta della Procura, l'uso della autovettura comunale fuori dai presupposti di legge. Dalle indagini sarebbe, infatti, emerso che il Sindaco B. avrebbe utilizzato l'autovettura comunale per recarsi presso la dimora sita in Noto nei giorni 5, 13 e 14 dicembre 2013.
La Procura ha ravvisato, nella condotta tenuta dall'odierno convenuto, l'elemento psicologico del dolo o, in subordine, della colpa grave; i comportamenti del convenuto, definiti dalla Procura come diretti a determinare una falsa rappresentazione della realtà, consentirebbero, a detta dell'attore pubblico, di ravvisare nei fatti appena descritti, un occultamento doloso del danno tale da poter consentire di determinare l'esordio della prescrizione a decorrere dalla relazione della Guardia di Finanza del 24 aprile 2013 (nota prot. (...)),
Con memoria depositata il 27 marzo 2018 si è costituito il convenuto B.P., a mani dell'avv. Giuseppe Gennaro, eccependo, preliminarmente la prescrizione dell'azione sino al 27 febbraio 2012, risalendo la notifica dell'invito a dedurre, da considerarsi primo atto interruttivo, al 27 febbraio 2017, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di occultamento doloso del danno. Nel merito la difesa del convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea per avere il B. percepito l'indennità chilometrica in parola, nel pieno rispetto dei presupposti di legge. La difesa ha, infatti, ricordato come in sede di sommarie informazioni, i vicini di casa ascoltati dalla Guardia di Finanza, sia per l'abitazione di Noto che per quella di Pachino, abbiano rispettivamente confermato che il B.P. vivesse con il proprio nucleo familiare in Noto, alla via R., senza aver mai abitato in Pachino nella casa ove conservava la residenza anagrafica, un tempo appartenuta ad una zia ormai deceduta.
In ogni caso, la difesa ha ricordato che, a inizio mandato, il B. ha depositato presso il Comune una dichiarazione relativa a quella che sarebbe stata la sua dimora abituale. L'assenza di una data certa apposta sulla suddetta dichiarazione è superata dal fatto che detta dichiarazione risulta comunque allegata alla determina n. 1046 del 6 ottobre 2010. Ciò impedisce di poter considerare il Comune quale terzo in buona fede ai fini della opponibilità della residenza anagrafica ai sensi degli articoli 43, 44 e 31 c.c..
Con riferimento alla voce di danno relativa all'uso indebito dell'autovettura comunale, la difesa ha precisato che detto uso si è verificato unicamente in occasione di missioni istituzionali da svolgersi a Palermo presso i diversi Assessorati per funzioni di rappresentanza, così come anche dichiarato dall'autista Comunale, sig. N., sentito a sommarie informazioni.
In ogni caso, alla luce di quanto affermato nel su scritto difensivo, la difesa chiede rigettarsi la domanda attorea anche per l'assenza dell'elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave.
All'udienza del 18 aprile 2018 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle richieste rispettivamente formulate nei loro scritti difensivi.
Considerato in
Motivi della decisione
La Procura contabile ha citato in giudizio l'odierno convenuto per avere lo stesso, nella sua qualità di Sindaco, ricoperta all'epoca dei fatti, percepito indennità chilometrica in assenza dei presupposti di legge per un totale di Euro 22.272,00 nonché per avere indebitamente utilizzato l'autovettura comunale (Lancia Delta tg. (...)), con ciò causando all'ente un ulteriore danno stimato dalla Procura in Euro 215,00.
La pubblica accusa ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 21, comma 5, L.R. n. 30 del 2000,che stabilisce che agli Amministratori che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, vada interpretata alla luce dell'intero quadro normativo nazionale di riferimento; la Procura, infatti, ha rappresentato che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, D.L. n. 78 del 2010 convertito con L. n. 122 del 2010, in tema di contenimento della spesa pubblica, che ha soppresso la possibilità di utilizzare il mezzo proprio per motivi di servizio, debba darsi una lettura adeguatrice all'art. 21, comma 5, L.R. n. 30 del 2000 e che, in ogni caso, con riferimento alla persona dell'odierno convenuto, erano inesistenti sin dall'inizio del suo mandato i presupposti necessari alla percezione di qualsivoglia indennità di spostamento. Sarebbe, infatti, emerso che il B.P., per tutta la durata del mandato, avrebbe conservato la propria residenza anagrafica in Pachino, alla via Giardina n. 41 ed avrebbe continuato a percepire l'indennità chilometrica per la tratta Noto - Pachino e Pachino - Noto, evidentemente, in modo del tutto arbitrario.
Al fine di procedere ad una corretta qualificazione della vicenda, il Collegio ritiene opportuno, dapprima, fare alcune precisazioni in punto di fatto.
Sono presenti al fascicolo numerose dichiarazioni dei condomini residenti in Pachino, alla via G., dove il B. ha conservato la propria residenza anagrafica, nonché dichiarazioni di alcuni dei codomini residenti in Noto, alla via R., dove il B. ha dichiarato di abitare da sempre, unitamente al proprio nucleo familiare, tutti quanti sentiti a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini.
Dalla lettura delle suddette dichiarazioni è emerso chiaramente e senza ombra di dubbio che il B.P. ha vissuto da sempre a Noto, alla via R., conservando la propria residenza anagrafica a Pachino, presso la casa, ormai disabitata, di una vecchia zia morta da tempo. Con riferimento al quadro normativo di riferimento, occorre precisare che l'art. 21, comma 5, L.R. n. 30 del 2000, vigente all'epoca dei fatti (oggi modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 11 del 26 giugno 2015) disponeva che "5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.". La pubblica accusa, pur ritenendo assorbente o, comunque, rilevante ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda prospettata nell'atto di citazione da parte del Collegio, la situazione di fatto prospettata con riferimento alla discrepanza fra residenza anagrafica e dimora abituale del B., ritenendo, quindi, prevalente la prima sulla seconda al fine della determinazione o meno del diritto alla percezione dell'indennità chilometrica in parola, ha prospettato al Collegio, in ogni caso, una lettura adeguatrice dell'art. 21 L.R. n. 30 del 2000, tale da impedire, comunque, all'ente locale di poter liquidare rimborsi per spese di viaggio con mezzi propri.
Orbene, l'art. 6, comma 12, D.L. n. 78 del 2010 convertito con L. n. 122 del 2010, dispone che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della L. 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive". La lettura dell'intero comma appare innegabilmente riferita alle spese per indennità di missioni e trasferimento per dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come allo stesso argomento sono riferite la L. n. 836 del 1973 e L. n. 417 del 1978, che ne dispone l'adeguamento, come anche precisato dalla Delib. 21/CONTR/2011 citata dalla pubblica accusa.
Appare rilevante, pertanto, la differenza sostanziale, in primo luogo, fra la figura del Sindaco, quale amministratore, oltre che legale rappresentante dell'ente locale, rispetto a quella dei pubblici dipendenti in generale, cui si riferisce il menzionato comma 12 e, soprattutto, appare ancor più sostanziale la differenza fra spese di missione e spese per rimborso per indennità chilometrica percepita dall'Amministratore per lo svolgimento delle sue funzioni, quest'ultima da considerarsi spesa per il normale funzionamento dell'ente (v. in tal senso Delibera Sez. Autonomie n. 38/2016, con riferimento all'art. 84 TUEL, che presenta a livello nazionale quanto prospettato dall'art. 21 L.R. n. 30 del 2000 a livello regionale).
Il Collegio, pertanto, ritiene che nessuna rilevanza possa avere nella vicenda in esame l'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, D.L. n. 78 del 2010, che riguarda unicamente il contenimento dei costi per spese di missione per i dipendenti pubblici. Rilevante per la fattispecie in esame è solo l'art. 21, comma 4 - 5, L.R. n. 30 del 2000, nella sua formulazione vigente all'epoca dei fatti, in virtù del quale era riconosciuto:" 4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.", là dove la L. n. 836 del 1973 viene menzionata unicamente al fine di indicare le condizioni di rimborso.
Concludendo, quindi, occorre precisare che è pacifico il fatto che B.P. vivesse a Noto, con il proprio nucleo familiare e che tale situazione di fatto fosse, tra l'altro, anche stata resa nota all'amministrazione comunale attraverso la produzione della dichiarazione unilaterale che, sebbene sfornita di data, risulta comunque allegata alla determina comunale 1046/2010, a nulla rilevando, pertanto la residenza risultante dai registri dell'anagrafe.
Secondo la normativa all'epoca vigente, poteva essere corrisposta indennità chilometrica a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la propria sede di lavoro per lo svolgimento delle ordinarie attività di funzionamento dell'ente, cosa ben diversa, si ripete, dalle spese di missione.
Alla luce di quanto sin qui affermato, il Collegio non ravvisa alcuna indebita percezione di indennità chilometrica da parte del B.P. e, pertanto, ritiene di dover respingere la relativa richiesta di condanna.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna per l'asserito indebito uso della macchina di servizio da parte del Sindaco che avrebbe cagionato al Comune di Pachino, secondo la ricostruzione del PM, un danno pari ad Euro 215,00.
Al di là della esiguità del danno, ciò che preme rilevare è il fatto che, dalle sommarie informazioni raccolte dalla guardia di Finanza nel corso delle indagini, è emerso che il B. avrebbe utilizzato la macchina di servizio solo per ragioni istituzionali, così come confermato dall'autista comunale, sig. N..
Anche questa seconda ipotesi di danno, pertanto, non sembra meritevole di accoglimento e, pertanto, la relativa richiesta di ristoro deve essere rigettata.
L'assoluzione nel merito del convenuto, impone, inoltre, al Collegio l'obbligo di liquidare le spese a favore del convenuto medesimo, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 174 del 2016, spese che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico del Comune di Pachino.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, in composizione collegiale, ASSOLVE, B.P. da ogni addebito.
LIQUIDA a favore del convenuto, a titolo di spese legali la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico del Comune di Pachino.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 18 aprile 2018.
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2018.
15-12-2018 21:53
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