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Sentenza

Revoca contributo....
Revoca contributo.
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 18-09-2018) 02-10-2018, n. 5644
Fatto - Diritto P.Q.M.
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

IMPRESA ED IMPRENDITORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3922 del 2008, proposto da:
B.G., nella qualità di titolare della ditta "B.G.P.B.", rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Petretti, Paolo A. Beccara, Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
contro
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Artigianato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 39/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti e Nicolò Pedrazzoli;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, sede di Trento, ha respinto il ricorso proposto da G. B. per l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento in favore dell'impresa del ricorrente per l'importo complessivo di Euro 66.514,35, nonché per il risarcimento del danno.
2. G. B. ha proposto appello per ottenere la riforma di questa sentenza, limitatamente al capo col quale è stata respinta la domanda risarcitoria, prestando acquiescenza al rigetto del primo motivo di ricorso (volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo già concesso, previa "disapplicazione o l'annullamento in parte qua del paragrafo 2.2.12 dei criteri per l'applicazione della l.p. 6/1999 approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2607 in data 20/10/2000 e successive modificazioni, nella parte in cui al comma 2 prevede, in carenza di corrispondente previsione della l.p. 6/1999, che le spese relative alle domande esaminate con procedura valutativa devono essere effettuate non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda").
2.1. La Provincia Autonoma di Trento si è costituita per resistere al gravame.
2.2. Le parti hanno depositato memorie e la parte appellante anche memoria di replica.
2.3. Alla pubblica udienza del 18 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I fatti sono incontestati, secondo la seguente ricostruzione contenuta nella sentenza di primo grado:
"a) la Società ricorrente - asserendo di essere micro-impresa -presenta, in data 19.12.02, richiesta di concessione di contributo ex l.p. 6/99 per l'acquisto di un immobile ad uso capannone, tramite procedura valutativa (artt. 3 e 4);
b) in tale medesima data la Soc. ricorrente stipula contratto di compravendita per tale immobile;
c) ancor in pari data il Servizio Artigianato della PAT - e ciò all'atto del ricevimento della detta domanda - segnala la mancata presentazione di documentazione tecnica e assegna alla ricorrente mesi 2 per la relativa consegna della stessa;
d) in data 08.01.03 la stessa PAT richiede, formalmente, alla detta Società, copia del contratto o compromesso di cui sub b, con copia della documentazione tecnica già richiesta nei modi di cui sub c, specificandone il contenuto;
e) in data 05.03.03 la PAT attiva nei confronti della Società qui ricorrente un controllo a campione sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà prodotte al tempo della iniziale domanda (di cui sub a);
f) in data 11.03.03 la Società fornisce una serie di documenti;
g) a tale ulteriore indagine si provvede anche con ulteriori riscontri;
h) a seguito delle verificazioni di cui sub e) la PAT, con nota 06.08.03, segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento la probabile non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal titolare della Soc. ricorrente;
i) in data 09.09.03 sempre la PAT - Servizio Artigianato -preannuncia il non accoglimento dell'agevolazione a suo tempo inizialmente richiesta, asserendo che la Società ricorrente non è da considerarsi micro-impresa;
l) a seguito di integrazioni normative ex art. 24, 3 c., della l.p. 3/05, sono state, di poi, introdotte modifiche all'art. 17 della citata l.p. 6/99;
m) tali modifiche - poiché in ipotesi successivamente utili - vengono segnalate anche alla Società ricorrente con nota 07.04.05 e la stessa viene - al contempo - riammessa in istruttoria con l'avvertenza che non si provvederà alla adozione del provvedimento di non accoglimento preannunciato con la nota di cui sub i) (nella possibile considerazione che la Soc. istante sia, almeno, una piccola impresa);
n) con atto 31.03.05 la PAT, richiamando la Det. n. 80 del 2005 del Servizio Artigianato, concede il contributo per piccola impresa (e non già per micro-impresa);
o) con nota 14.07.05 la PAT Servizio Artigianato notifica - peraltro - la coincidenza di date del contratto di compravendita dell'immobile e della domanda (v. a/b), asserendo che, per tale specifico motivo (p. 2.2.12 delib. GP PAT in atti), la stessa iniziale domanda, ritenuta successivamente utile ed a valere per la piccola impresa, non è accoglibile;
p) con successivo atto del 10.08.05 la PAT pronuncia atto negativo in relazione alla nuova autonoma istruttoria resa d'ufficio; e ciò in relazione alla qualifica di piccola impresa della soc. ricorrente, allorquando tale qualifica medesima, per le dette modifiche normative (v. sub e), si preannunciava come utile;
q) in data 28.11.05 la PAT (S.A.) definitivamente revoca il contributo ricordato al p. n) per violazione del disposto di cui al p. 2.2.12 delle regole giuntali ...".
4. L'appello -fermo restando il provvedimento di revoca del contributo- è basato su un unico motivo, articolato in due censure, riguardante il rigetto del secondo motivo di ricorso ("Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, l.p. n. 6/1999 e s.m. e degli artt. 7, comma 1, lett. a) e 3 della l.p. 23/1992 e s.m.") e della collegata domanda di risarcimento danni.
4.1. La domanda risarcitoria è stata formulata in relazione al mancato tempestivo accertamento da parte del Servizio Artigianato della Provincia Autonoma di Trento (PAT) di insussistenza del requisito di posteriorità dell'acquisto, necessario per l'ammissibilità della domanda di contributo con procedura valutativa, ed in relazione alla conclusione della procedura valutativa dopo la scadenza dei termini per poter presentare domanda con la procedura automatica di assegnazione dei contributi, pure prevista dalla legge provinciale n. 6 del 1999, che avrebbe avuto esito favorevole per il ricorrente.
4.2. Con l'atto di gravame, l'appellante ribadisce che l'illegittimità del comportamento della PAT si rinverrebbe, in primo luogo, nel fatto che l'impedimento alla concessione del contributo perché le spese erano già state sostenute al momento di presentazione della domanda avrebbe dovuto essere rilevato dal Servizio Artigianato prima di ogni altra ragione di reiezione della domanda avanzata con procedura valutativa, quindi già in occasione della nota del 9 marzo 2003 o, in alternativa, della nota del 7 aprile 2005 di riapertura dell'istruttoria, "disponendo congiuntamente la conversione della domanda in procedura automatica o comunque la rimessione in termini a tale fine del ricorrente"; aggiunge che, se il detto Servizio avesse respinto la domanda di contributo entro 120 giorni dalla sua presentazione (avvenuta il 19 dicembre 2002) -come prevede la disciplina regolamentare sui termini per l'istruttoria del procedimento in questione-, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità entro il 31 dicembre 2003 di presentare una domanda di contributo relativa allo stesso investimento in procedura automatica.
4.3. A sostegno di entrambi gli assunti l'appellante, ripetendo le argomentazioni svolte nel primo grado, richiama l'art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1999, nonché gli artt. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990 e 7, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 23 del 1992.
5. Così riproposta la causa petendi della domanda risarcitoria, l'appellante torna a sostenere, nel presente grado di giudizio, che, a causa dei detti provvedimenti illegittimi della p.a., avrebbe subito un danno risarcibile corrispondente alla perdita del contributo che avrebbe potuto ottenere se fosse stato messo nelle condizioni di presentare la domanda con procedura automatica, pari complessivamente ad Euro 31.250,00.
A fondamento del gravame vengono poste le censure di cui appresso.
5.1. Con la prima (Travisamento dei presupposti in relazione all'erroneo apprezzamento della (insussistente) inapplicabilità alla spesa di investimento della Ditta della ricorrente della procedura automatica), l'appellante si duole di "una premessa del tutto errata che risulta essere stata determinante per il rigetto del secondo motivo di ricorso e della correlata domanda risarcitoria" da parte del Tribunale Regionale.
Si tratta dell'affermazione del primo giudice secondo cui "2.1.1- Ai sensi della normativa di II livello allora vigente (delib. GP 2607/00 e 2770/01) in forza dell'inerente p. 1.15 (qui non in discussione) alla detta specifica domanda non era applicabile la procedura automatica per la quale sono considerabili anche le "spese sostenute" con il "limite temporale" (ad esse solo relativo) del precedente "anno solare" (p.1.15)".
L'appellante deduce che, all'opposto, il paragrafo 1.1.5 (erroneamente indicato in sentenza come 1.15), relativo ai criteri vigenti alla data della domanda (presentata il 19 dicembre 2002), avrebbe consentito all'impresa di essere ammessa al contributo secondo la procedura automatica, per la spesa di acquisto del capannone già sostenuta al momento di presentazione della domanda, sia pure ricevendo un contributo di importo inferiore (pari ad Euro 31.250,00) rispetto a quello (pari ad Euro 66.514,35) che avrebbe ricevuto in caso di esito positivo della procedura valutativa (come d'altronde riconosciuto dalla PAT negli scritti difensivi del primo grado).
5.2. Con la seconda censura (Motivazione erronea, contraddittoria e comunque carente su un punto decisivo ai fini della decisione), l'appellante -criticando la motivazione della sentenza nella parte in cui fa riferimento alla procedura automatica come ad "una diversa procedura ...(che)...sarebbe stata, solo successivamente, percorribile ..." con esito favorevole per il ricorrente- sostiene che, invece, il secondo motivo di ricorso aveva sollevato una questione esattamente opposta a quella ritenuta dal primo giudice, e precisamente: "che l'amministrazione non aveva tempestivamente segnalato al ricorrente che per via della anteriorità (o non posteriorità) della spesa oggetto di contributo rispetto alla domanda di agevolazione, alla stessa fosse applicabile la sola procedura automatica, e non quella valutativa, dallo stesso ricorrente promossa".
L'appellante formula quindi le seguenti ulteriori critiche della decisione di primo grado:
- non rileverebbe -al contrario di quanto presupposto dalla sentenza gravata (punto 2.1.5)- che la valutazione da parte dei competenti uffici provinciali della domanda di contributo secondo la procedura valutativa si sia incentrata sul difetto del requisito soggettivo dichiarato dalla ditta (qualifica o meno di micro-impresa), dal momento che il requisito oggettivo (la posteriorità dell'investimento rispetto alla domanda) rappresentava una condizione concorrente di ammissibilità della domanda, la cui mancanza avrebbe dovuto essere rilevata dall'amministrazione sin da subito, in quanto di per sé sola idonea alla reiezione della domanda;
- non rileverebbe -al contrario di quanto affermato dalla sentenza gravata (punto 2.1.7)- che alla data di ricevimento della nota del 9 marzo 2003, vi fosse "sufficiente spazio temporale" per presentare la domanda con diversa procedura automatica (entro il 19 dicembre o il 31 dicembre 2003), poiché la nota del 9 marzo 2003 non segnalava alcunché in merito alla preclusione alla procedura valutativa per difetto del requisito oggettivo, sicché il ricorrente, in difetto di corretta informazione da parte dell'amministrazione, non avrebbe avuto l'onere di adoperarsi per avviare la procedura automatica.
6. La pretesa risarcitoria dell'appellante è priva di giuridico fondamento, per le ragioni ritenute nella sentenza impugnata, malgrado si debba riconoscere che il passaggio motivazionale oggetto del primo motivo di appello non sia particolarmente chiaro e si presti perciò al fraintendimento che sta a fondamento del mezzo di gravame.
6.1. Non vi è dubbio infatti che alla data della domanda (19 dicembre 2002), l'impresa del ricorrente avrebbe potuto richiedere il contributo secondo la procedura automatica, in riferimento alle spese sostenute in pari data (19 dicembre 2002), poiché l'agevolazione avrebbe potuto essere concessa anche ad una piccola impresa, quale si è accertato essere quella del signor G. B., a rimborso di spese sostenute entro l'anno solare precedente.
Pertanto, la strada della procedura automatica sarebbe stata percorribile già alla data della domanda, e comunque -come d'altronde affermato anche in un altro punto della motivazione della sentenza gravata (punto 2.1.7)- il ricorrente ben avrebbe potuto azionare detta procedura entro il mese di dicembre 2003, pur dovendo rinunciare alla procedura precedentemente attivata, non essendo consentito dalla legge provinciale -come sottolineato dalla difesa della Provincia col richiamo del punto 1.1.7, comma 8, dei criteri di applicazione della l.p. n. 6 del 1999 ("La presentazione della domanda di agevolazione comporta il divieto di presentare altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l'obbligo di rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate ...")- avanzare richiesta di un contributo in pendenza di altra domanda.
Tuttavia, l'affermazione di cui al punto 2.1.1. della sentenza ben può essere intesa -come infatti la intende la difesa della Provincia, nella memoria depositata in appello- come volta a sostenere che al tipo di domanda ("detta specifica domanda": cfr. pag. 7 della sentenza) presentata dal ricorrente (e non alla sua "impresa") non si potesse applicare la procedura di assegnazione automatica del contributo perché la domanda era stata avanzata (con allegata autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni pubbliche in qualità di micro-impresa) attivando, sia formalmente (con l'utilizzazione del modulo relativo) sia nelle intenzioni dell'istante (con la documentazione allegata) una procedura valutativa per spese ancora da sostenere, e come tale dovesse essere esaminata dall'amministrazione provinciale.
6.2. Peraltro, la ratio decidendi della sentenza di primo grado è chiara, poiché il primo giudice, contrastando le su esposte ragioni del ricorrente, ha ritenuto che:
- l'istruttoria condotta dai competenti uffici della PAT in riferimento alla domanda di accesso al contributo secondo la procedura valutativa fosse completa, anche se riferita al requisito soggettivo (la qualifica di micro-impresa), dato che a quell'epoca (cioè prima che entrasse in vigore la L. n. 3 del 2005) l'insussistenza del requisito soggettivo era sufficiente al rigetto della domanda (punto 2.1.4 della motivazione);
- il ritardo non sarebbe imputabile alla pubblica amministrazione "negativamente" (punto 2.1.7 della motivazione), poiché "solo il voluto trattenimento da parte della PAT della domanda iniziale - a causa delle modifiche normative- ha consentito di riconsiderare, anche in termini istruttori, la stessa, proprio perché la medesima non era ancora stata formalmente respinta dalla PAT stessa" (punto 2.1.5. della motivazione) e solo in tale frangente sarebbe emerso chiaramente l'ostacolo al riconoscimento del beneficio secondo la procedura valutativa consistente nella mancanza del requisito oggettivo (punto 2.1.6 della motivazione);
- in ogni caso, dalla data di ricevimento della nota del 9 settembre 2003 (con la quale informalmente è stato preannunciato il rigetto dell'istanza di contributo per la dichiarazione non veritiera in merito alla qualifica soggettiva di micro-impresa), il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo per presentare una diversa domanda con procedura automatica (entro il 19 dicembre 2003 o entro il 31 dicembre 2003).
7. Tali ragioni della decisione vanno confermate, disattendendo le critiche su cui si fonda il presente gravame.
La domanda risarcitoria avanzata dall'appellante è riferita ad un'ipotesi di responsabilità dell'amministrazione che lo stesso appellante qualifica in termini di responsabilità precontrattuale, ma che -più correttamente- va qualificata come responsabilità extracontrattuale per atto amministrativo illegittimo e/o per danni da ritardo nella conclusione del procedimento.
Essa è infondata sotto entrambi i profili.
7.1. L'atto la cui legittimità è, in primo luogo, contestata è costituito dalla nota del Servizio Artigianato della PAT del 9 settembre 2003 prot. n. (...), con la quale era comunicato il non accoglimento dell'istanza di agevolazione avanzata secondo la procedura valutativa per impossibilità di qualificare la B.G. come micro-impresa e, nello stesso tempo, per la configurabilità dell'ipotesi di falsa dichiarazione finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (in quanto B.G. aveva allagato alla domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla qualifica di micro-impresa).
7.1.1. Le norme delle quali è denunciata la violazione nell'adozione di tale provvedimento e nella conduzione della relativa istruttoria sono l'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, che stabilisce che nella procedura valutativa le domande sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo, che concerne la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, nonché gli artt. 6, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990 e 7, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 23 del 1992, che stabiliscono che il responsabile del procedimento ha il compito di valutare, in primo luogo, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
Oltre alle norme richiamate dal ricorrente, vanno tuttavia considerate le disposizioni contenute nei "Criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2607 del 20 ottobre 2000, così come modificati ed integrati con successiva deliberazione n. 2770 del 25 ottobre 2001, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 1999. In particolare rilevano i punti richiamati nella memoria della Provincia, concernenti l'istruttoria della domanda di agevolazione da esaminare secondo la procedura valutativa, la cui documentazione (prevista dal punto 2.8.2 dei detti criteri), è soggetta a valutazioni di ordine amministrativo e tecnico che riguardano:
- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi (punto 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 dei criteri applicativi);
- l'attribuzione della priorità alla domanda (punto 2.2.1);
- la valutazione dell'ammissibilità delle spese preventivate in domanda (punto 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 e 2.2.9);
- i limiti di spesa ammissibile (punto 2.2.3);
- le misure di intervento (2.2.10).
L'istruttoria condotta fino all'emanazione della nota del 9 settembre 2003 è rispondente alle norme ed alle disposizioni di cui sopra, in quanto ha avuto ad oggetto la verifica dell'auto-certificazione di micro-impresa allegata alla domanda di agevolazione (requisito soggettivo); una volta constatata la diversa natura dell'impresa (piccola impresa), essendo questa sola circostanza determinante per il non accoglimento della domanda (anche in ragione della non veridicità dell'autodichiarazione resa dal titolare della ditta), l'amministrazione ne ha dato comunicazione all'interessato ed ha sospeso ogni altra attività istruttoria.
Si è trattato della mancanza di un requisito che, alla stregua della normativa all'epoca vigente, impediva in radice all'impresa di accedere al contributo, avendo perciò portata "assorbente" degli altri requisiti richiesti, ai fini della concessione ed ai fini dell'erogazione del contributo, tanto da rendere del tutto superflua - in ossequio sia alle norme su richiamate sia ai criteri di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa (sanciti dall'art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990) - la valutazione nel merito della domanda.
7.1.2 Né si può ritenere violato il concorrente criterio di trasparenza dell'azione amministrativa o ritenere compromesso l'affidamento riposto dal privato nella correttezza dell'agire della pubblica amministrazione. Ed invero la nota del 9 settembre 2003 - pur non essendo un provvedimento formale di rigetto - non avrebbe potuto suscitare alcun ragionevole affidamento in capo all'istante circa la possibilità di conseguire comunque il contributo con la procedura valutativa, essendo stata chiaramente manifestata la ragione del non accoglimento dell'istanza, consistita nella dichiarazione mendace sulla natura dell'impresa. Tanto è vero che tale ragione ostativa poté essere superata soltanto con le modifiche successivamente apportate alle legge provinciale n. 6 del 1999, approvate con la legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, art. 24, comma 7, lett. b), applicabili retroattivamente ai sensi del medesimo art. 24, comma 16.
7.1.3. Al momento dell'adozione della nota del 9 settembre 2003, l'amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere completando l'istruttoria relativamente al merito della domanda.
In senso contrario non rileva - come sostiene la difesa dell'appellante, riferendosi alla nota dell'8 gennaio 2003 - che il Servizio Artigianato avesse richiesto la documentazione relativa alle spese per l'investimento (in particolare, espressamente il contratto di compravendita -o il compromesso- ed il progetto dell'immobile, con relazione tecnica sullo stato di conservazione) e ne avesse ottenuto la produzione da parte dell'istante già nella data dell'11 marzo 2003.
Si tratta di produzione documentale, il cui esame sarebbe stato necessario per valutare l'ammissibilità delle spese preventivate in domanda ai fini della concessione del contributo e per valutare la realizzazione dell'investimento ai fini della sua erogazione. Tuttavia, l'amministrazione non aveva alcun obbligo di compiere nemmeno la prima di tali valutazioni, una volta che, a seguito del controllo a campione (attivato il 5 marzo 2003, successivamente alla richiesta di cui alla nota dell'8 gennaio 2003) sulla veridicità dell'autodichiarazione in merito al requisito soggettivo, ha riscontrato la sussistenza di un'indiscutibile ragione ostativa all'accoglimento della domanda.
7.1.4. Parimenti, va escluso che sull'amministrazione gravassero - anche in forza del principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadini, richiamato dalla difesa dell'appellante - gli obblighi informativi sostenuti da tale difesa, in specie in riferimento alla possibilità di presentare la domanda di accesso al contributo con la procedura automatica. Infatti, questa -come detto sopra- era un'alternativa praticabile, secondo la normativa provinciale in materia, già al momento di presentazione della domanda del 19 dicembre 2002, ma l'impresa B.G. non intese farvi ricorso a tale data, così come si astenne dal fare successivamente.
L'amministrazione destinataria di una determinata domanda di agevolazione, per la quale l'istante è privo delle condizioni di ammissibilità o dei requisiti di legittimazione, ha l'obbligo di concludere il procedimento avviato con tale domanda, esplicitando le ragioni del provvedimento di diniego, ma non ha alcun obbligo di informare l'istante della possibilità di accedere a benefici alternativi e della necessità di avviare allo scopo una diversa procedura.
Il detto principio di leale collaborazione, che sta a fondamento della norma dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990, va riferito al singolo procedimento nell'ambito del quale è destinato ad operare, delineando i compiti del relativo responsabile; tali compiti risultano assolti in riferimento alla domanda di agevolazione con procedura valutativa.
7.1.5. Ne consegue che - come argomentato nella sentenza impugnata e come ribadito dalla difesa della Provincia - il ricorrente, pur in mancanza di un provvedimento formale di rigetto, una volta appreso l'esito negativo dell'istanza presentata il 19 dicembre 2002, vi avrebbe potuto rinunciare e presentare altra domanda per la procedura automatica.
La mancata presentazione di tale domanda è perciò conseguente ad un'autonoma scelta del titolare dell'impresa, le cui motivazioni non rilevano ai fini del giudizio, essendo sufficiente la constatazione che essa non è causalmente connessa ad alcun atto illegittimo, commissivo od omissivo, dell'amministrazione.
7.2 Sotto altro profilo, l'appellante addebita alla PAT il colpevole ritardo nella definizione del procedimento avviato con l'istanza del 19 dicembre 2002; quindi, l'illegittimità del provvedimento di riapertura dell'istruttoria del 7 aprile 2005, sia perché tardivo rispetto al termine di centoventi giorni fissato dalla normativa regolamentare provinciale per concludere il procedimento, sia perché avrebbe dovuto contenere la "conversione della domanda in procedura automatica o comunque la remissione in termini a tale fine del ricorrente".
7.2.1. Orbene - premesso che anche la responsabilità della p.a. per i danni da ritardo va configurata come responsabilità aquiliana e necessita dei presupposti di cui all'art. 2043 cod. civ. - nel caso di specie, per un verso, il ritardo non ha una valenza sostanziale né è legato da nesso di causalità al danno consistito nella "perdita" del contributo concedibile con procedura automatica; per altro verso, non è imputabile all'amministrazione provinciale a titolo di colpa.
Sebbene, infatti, il procedimento si sia formalmente concluso con l'atto del 5 maggio 2005, n. 80, col quale il contributo è stato concesso, seguito dall'atto di revoca del 28 novembre 2005, n. 201, si è detto sopra come già la nota del 9 settembre 2003 si atteggiasse sostanzialmente come atto di diniego dell'agevolazione, portato a conoscenza dell'interessato.
Inoltre, si è già detto come il contenuto di tale ultima nota non potesse indurre nell'istante alcun legittimo affidamento su un probabile esito positivo della sua domanda, vigente la legislazione dell'epoca.
Pertanto, va escluso che, non solo detta nota, ma anche la mancata chiusura formale del procedimento si ponga come antecedente logico-giuridico necessario della scelta del ricorrente di non presentare la domanda di procedura automatica. Per effettuare tale scelta -come evidenzia la difesa della Provincia- era già sufficiente conoscere la ragione di inammissibilità dell'istanza per dichiarazione non veritiera sulla natura dell'impresa, comunicata all'interessato, sia pure per via informale.
Ancora, è corretta l'affermazione della sentenza secondo cui il ritardo nella conclusione della procedura valutativa "non è imputabile negativamente alla PAT", nel senso che non può essere imputato a titolo di colpa all'amministrazione provinciale. Invero, "il voluto trattenimento da parte della PAT della domanda iniziale" (come pure detto in sentenza) si è posto in alternativa ad un provvedimento formale che, all'epoca, non avrebbe potuto che essere di rigetto, mentre la sua mancanza ha consentito la riapertura dell'istruttoria dopo l'approvazione delle modifiche alla legge provinciale n. 6 del 1999, apportate con la legge provinciale n. 3 del 2005.
7.2.2. Infondata è infine la pretesa del ricorrente che la PAT adottasse un provvedimento di "conversione" della procedura valutativa in procedura automatica o di "rimessione in termini" per avviare quest'ultima.
La L. n. 6 del 1999 prevede che la Giunta provinciale, con i criteri e le modalità per l'applicazione della legge di cui si è detto sopra, individui i casi soggetti a procedura automatica relativi a spese inferiori a una determinata soglia già sostenute alla data di presentazione della domanda (artt. 12 e 35, comma 1, lett. d), nonché le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domanda di agevolazione (art. 35, comma 1, lett. i). Con detti criteri applicativi la Giunta ha tenuto distinte le due procedure (punto 1.1.5), distinguendo sia la documentazione (punto 2.8.2) sia i modelli di domanda (deliberazione della Giunta provinciale n. 2800 del 10 settembre 2000) da presentare in riferimento a ciascuna procedura.
La richiesta presentata per l'impresa B.G. era riferita alla procedura valutativa, della quale era stato infatti utilizzato il modulo di domanda ed allagata la documentazione. L'amministrazione, chiamata ad esaminare questa domanda, non avrebbe potuto sua sponte sostituire la scelta del tipo di contributo da richiedere, che spettava esclusivamente all'impresa, anche in considerazione del fatto che l'impresa B. aveva optato per un'agevolazione che, se non fosse stata revocata, avrebbe consentito di percepire un contributo pari ad Euro 66.614,35, mentre attivando l'altra procedura il contributo sarebbe stato di gran lunga inferiore, pari ad Euro 31.250,00.
Peraltro, alla data del 7 aprile 2005, la possibilità di scelta rimessa all'impresa era oramai definitivamente venuta meno, né l'Amministrazione avrebbe potuto riaprire i relativi termini, essendo questi scaduti per causa imputabile appunto soltanto ad una scelta dell'imprenditore.
8. In conclusione, la domanda risarcitoria è infondata, "sotto ogni profilo considerabile", come affermato con la sentenza impugnata; questa va perciò confermata e l'appello va respinto.
8.1. La peculiarità della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso consente di compensare, per giusti motivi, le spese del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente FF
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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