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Sentenza

Praticanti avvocato: l’obbligo dei corsi di formazione per l'accesso alla profes...
Praticanti avvocato: l’obbligo dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato slitta al 31 marzo 2020.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2018 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 133 del 5 novembre 2018 con il Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'art. 1 del D.M. 133/2018 va a modificare l'art. 10 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, disponendo che il regolamento sui corsi di formazione per l'accesso alla professione forense si applicherà ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore.

L'obbligo per i praticanti avvocato dei corsi di formazione slitta quindi al 31 marzo 2020: questo dopo il parere del Consiglio nazionale forense espresso il 26 settembre 2018 e dopo quello del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 2018, di cui avevamo già dato notizia.

Decreto Ministero della Giustizia 5 novembre 2018, n. 133 (in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2018 

Ministero della giustizia
D.M. 05/11/2018, n. 133
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2018, n. 283.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17

D.M. 5 novembre 2018, n. 133 (1).

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2018, n. 283.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, concernente: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 26 settembre 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 16 ottobre 2018;

ADOTTA

il seguente regolamento:


Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17

1. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avv. Antonino Sugamele

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