Ordine di ottemperanza al Comune di Salemi. I debiti vanno pagati.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 06/11/2018) 14-11-2018, n. 2369
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2018, proposto da
Consorzio A.T. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marabete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Trapani, Via S. Agostino, n. 3;
contro
Comune di Salemi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a) del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.695/2014, emesso dal Tribunale di Marsala in data 3.06.2014 in esito al procedimento R.G. n.1621/2014, confermato con sentenza n. 338/2016 del 20.04.2016 pronunciata dal Tribunale di Marsala, in esito al giudizio civile di opposizione iscritto al R.G. con il n. 2523/2014 (dichiarata irrevocabile per mancata impugnazione nei termini di L. in data 16 settembre 2016, in pari data spedita in forma esecutiva e notificata al Comune di Salemi in data 21.10.2016), dichiarato definitivamente esecutivo il 05.05.2016, spedito in forma esecutiva il 6.10.2016 e notificato al Comune di Salemi in data 21.10.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A. - Con decreto ingiuntivo n. 695/2014, reso dal Tribunale di Marsala il 3 ottobre 2014, veniva ingiunto al Comune di Salemi di pagare all'odierno ricorrente la somma di Euro 28.300,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Con sentenza n. 338/2016 (divenuta irrevocabile) è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo che, pertanto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 5 maggio 2016, spedito in forma esecutiva il 6 ottobre 2016 e notificato al Comune di Salemi il successivo 21 ottobre.
Il Comune di Salemi non provvedeva al pagamento delle somme dovute, sicché il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, passato per notifica il 3 luglio 2018, depositato in pari data e notificato il successivo 6 luglio tramite il servizio postale, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Comune di adottare gli atti necessari per il pagamento delle somme dovute in base al decreto ingiuntivo; chiedendo, contestualmente, la nomina di un commissario ad acta, vinte le spese.
Ha, altresì, chiesto la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
B. - Il Comune di Salemi, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
C. - Alla camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018, presente il difensore di parte ricorrente, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
D. - Il ricorso per l'ottemperanza è fondato.
La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il Comune di Salemi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente le somme risultanti dal decreto ingiuntivo n. 338/2016.
A tale obbligo - secondo quanto dedotto in ricorso, e non contestato - il suddetto Ente si è finora sottratto.
Ciò posto, deve darsi atto che il titolo è stato notificato, con formula esecutiva, al Comune in data 21 ottobre 2016, con conseguente decorso del termine previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 (120 giorni), rispetto alla data di proposizione del ricorso in esame.
È documentato, altresì, che il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per rigetto dell'opposizione proposta (v. documentazione in atti).
Va, pertanto, dichiarato l'obbligo del Comune di Salemi di adottare ogni atto, necessario per la corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle somme dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 695/2014.
Per il caso che il Comune non provveda, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, agli adempimenti legati all'esecuzione della stessa, si nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Dipartimento, affinché dia corso in via sostitutiva all'espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta giorni; con onere per la relativa attività a carico dell'intimato Comune.
E. - Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Orbene - premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall'art. 1, co. 781, lett. a), L. n. 208 del 2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l'applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto "manifestamente iniquo", considerato che l'inadempimento si è protratto per un apprezzabile periodo di tempo senza giustificazione, che i comportamenti imposti dal decreto ingiuntivo non presentano particolare complessità; e che, d'altro canto, il Comune intimato - non costituito in giudizio sebbene ritualmente intimato - non ha così rappresentato "altre ragioni ostative" (v. art. 114, co. 4, lett. e).
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all'integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione comunale; e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all'Amministrazione per l'adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta.
Invero, la possibilità per il ricorrente - una volta decorso l'ulteriore termine assegnato alla P.A. - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dall'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
In applicazione della novella legislativa, inoltre, la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulla complessiva somma liquidata nel decreto ingiuntivo n. 695/2014, per ogni giorno di ulteriore ritardo, rispetto al dies a quo sopra indicato, nell'esecuzione.
Va anche precisato che nel mandato del Commissario ad acta è compreso il pagamento dell'eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm..
F. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Salemi di ottemperare al giudicato di cui in epigrafe.
Per il caso di persistente inottemperanza del Comune intimato alla scadenza del termine assegnato, si dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Salemi, ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere alla parte ricorrente la somma determinata in misura pari agli interessi legali sulla complessiva somma liquidata nel decreto ingiuntivo n. 695/2014, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Salemi al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), comprensivi del rimborso spese forfettarie ex art. 2, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014, oltre alla C.P.A. e all'I.V.A., come per legge, se dovuti, e alla refusione del contributo unificato.
Pone a carico del Comune intimato, altresì, la spesa per l'eventuale intervento sostitutivo.
Manda la Segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
25-11-2018 19:43
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