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Sentenza

Novantenne cardiopatico: può guidare?...
Novantenne cardiopatico: può guidare?
TAR Piemonte, sez. II, sentenza 3 – 11 ottobre 2018, n. 1115
Presidente Testori – Estensore Malanetto

Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale gli è stata rinnovata la patente per un anno con prescrizioni, deducendo la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 lamentando di essersi sottoposto alla visita di idoneità alla guida con esito positivo e che la apposizione delle limitazioni deve ritenersi ingiustificata. Lamenta parte ricorrente che il provvedimento impugnato sia carente in punto di diritto e in termini istruttori; le limitazioni apposte (concernenti guida notturna, limite di distanza dal luogo di residenza, limite di velocità e divieto di guida in autostrada) non sarebbero giustificate alla luce della sostanziale assenza di patologie in capo al ricorrente.
Lamenta altresì parte ricorrente la violazione dell'art. 126 co. 6 del codice della strada in quanto il rinnovo avrebbe dovuto essere pari a due anni e non a uno, come verificatosi; la violazione dell'art. 119 co. 2 per incompetenza assoluta della Commissione Medica Locale (CML) a condurre la verifica, spettando l'accertamento all'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente.
Da ultimo si contesta la violazione dell'art. 319 co. 1 d.p.r. n. 495/1992; l'apposizione di prescrizioni equivarrebbe, secondo parte ricorrente, ad una mancata conferma, possibile solo in ipotesi di specifiche malattie e deficienze psico-fisiche accertate in capo all'interessato.
Si è costituito il Ministero resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso e preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la A.S.L. -omissis-, contestando nel merito le censure.
Con ordinanza n. 193/2018 è stato demandato all'amministrazione il riesame della posizione del ricorrente al fine di esplicitare il nesso tra le patologie di cui è portatore e le limitazioni apposte alla patente di guida.
All'udienza del 3.10.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

Diritto

Deve premettersi che, in esito all'ordinanza che ha disposto un riesame della posizione del ricorrente, la commissione medica ospedaliera ha correttamente interpretato il provvedimento del tribunale e rivalutato la posizione contestata, di fatto ribadendo la correttezza delle prescrizioni già in precedenza imposte con circostanziate argomentazioni e valutazioni.
Il competente Ministero, per contro, non pare aver interpretato il senso del provvedimento cautelare che avrebbe dovuto comportare una compiuta riedizione del procedimento, con adozione di nuovo formale provvedimento conclusivo, che si intesta, appunto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al proposito risulta destituita di fondamento l'eccezione preliminare mossa dalla difesa di parte resistente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posto che, appunto, trattasi propriamente del soggetto deputato ad emettere il definitivo provvedimento di rinnovo (con o senza limitazioni) o meno della patente e che ha emesso l'atto impugnato.
Fatta tale doverosa premessa si deve prendere atto che il ricorrente, quali censure principali, ha dedotto, il difetto di motivazione, istruttoria e logicità delle prescrizioni.
La riedizione del procedimento ha comportato un approfondimento istruttorio e l'esplicitazione delle ragioni per le quali la patente è stata rinnovata con prescrizioni; trattasi di argomentazioni logiche e coerenti non unicamente fondate su una sorta di "pregiudizio" legato all'età della persona.
La CML ha confermato che, fermo l'intervenuto rinnovo della patente (pur all'età di 91 anni) in considerazione delle buone condizioni generali del soggetto, il ricorrente è affetto da "cardiopatia ischemica post-infartuale rivascolarizzata circa 17 anni orsono, in attuale compenso farmacologico con Deponit; ipertensione arteriosa in attuale compenso farmacologico; vasculopatia Tronchi Sovra-aortici Arteriosi con stenosi documentata in arteria carotide interna sinistra nel 40-50% ed in arteria carotide interna destra del 35% e in compenso farmacologico con ASA in quanto intollerante alle statine". La Commissione ha evidenziato che la condizione morbosa da cui è affetto il ricorrente non è suscettibile di recupero ma unicamente di stabilizzazione clinica e può pregiudicare la sicurezza alla guida su lunghi percorsi o per tempo prolungato, posto che, a tal fine, rilevano non solo l'efficienza visiva ma anche una adeguata responsività a situazioni impreviste e il perdurante mantenimento del livello di attenzione; le limitazioni apposte (concernenti tipologia di strade percorribili e lunghezza dei percorsi) appaiono quindi corrette per bilanciare il pur riconosciuto efficiente stato psico-fisico con la pur presente patologia a rischio di evento ischemico a sua volta fisiologicamente amplificata dall'età avanzata.
Rileva il collegio che tale analisi appare esplicitare in modo analitico e coerente il significato delle limitazioni apposte alla guida in relazione alla pur sussistente patologia che si innesta sull'età anagrafica la quale, se da sola non può costituire la ratio del diniego, neppure può dirsi irrilevante in una valutazione di reattività complessiva dirimente per valutare l'attitudine alla guida.
Non può in definitiva sostenersi che le prescrizioni apposte, allo stato, trovino fondamento unicamente in un pregiudizio legato all'età anagrafica.
D'altro canto il D.M. 26.1.2018, con il quale sono state apportate alcune modifiche in materia di requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, prevede alla lettera B.1 dell'allegato III che le patologie cardiovascolari "costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida".
Ha rilevato parte ricorrente, con l'ultima memoria, che le esplicitazioni fornite dalla CML, non essendo stato formalizzato un nuovo atto, non sarebbero valutabili ai fini del decidere, posto che integrerebbero una sorta di motivazione postuma.
La contestazione è formalmente corretta e, come già chiarito, trova origine nel non integrale riscontro all'ordinanza cautelare da parte del Ministero, posto che la misura cautelare invitava l'amministrazione a "rideterminarsi" mentre l'amministrazione competente ad adottare la determinazione conclusiva, il Ministero, non ha più emesso alcun atto.
Il collegio rileva tuttavia come la censura, pur formalmente apprezzabile, non sia di alcun interesse per la parte, posto che è evidente che il contenuto sostanziale del provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato dal Ministero è dato dalla valutazione tecnica della CML; già il provvedimento impugnato, infatti, non presentava autonome valutazioni ma un rinvio ai dati ricevuti ed all'accertamento (svolto appunto dalla CML), che integra ed esaurisce il contenuto tecnico del provvedimento. In siffatto contesto un nuovo atto del Ministero non potrebbe che rinviare, facendole proprie, alle valutazioni tecniche espresse esclusivamente dalla CML e già ampiamente riportate, sicchè l'effetto dell'accoglimento della censura sarebbe di carattere puramente formale, con inutile aggravio del procedimento e dell'eventuale successivo contenzioso.
Ritiene in definitiva il collegio di poter considerare, per la peculiarità del caso, la rinnovata determinazione della CML come atto di natura tecnica di per sé idoneo ad esaurire le problematiche di istruttoria e motivazione e/o irragionevolezza, adducendo le quali il provvedimento originario è stato impugnato.
Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 126 co. 6 del codice della strada che prevede che, al compimento dell'ottantesimo anno di età, la patente sia rinnovata per periodi di due anni e non solo per un anno, come avvenuto nel caso di specie, rileva il collegio che, sin dal 2014, il rinnovo della patente ottenuto dal ricorrente ha avuto cadenza annuale, senza suscitare rimostranze dell'interessato; per altro, come già evidenziato, si tratta di un rinnovo con prescrizioni e non di un rinnovo tout court; il già citato D.M. 26.1.2018 annovera tra le possibili "restrizioni" anche un rinnovo per periodi inferiori a quelli previsti dalla normativa e lo riferisce anche alle patologie cardiache; come già evidenziato il ricorrente è afflitto da una patologia cardiaca, ancorchè in compenso farmacologico. La censura non pare quindi favorevolmente apprezzabile.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 119 co. 2 del codice della strada, sostenendo come la CML versasse in posizione di incompetenza assoluta alla verifica delle condizioni di idoneità alla guida; in specifico la normativa demanda la competenza alla ASL territorialmente competente; l'intervento della CML sarebbe previsto solo in casi specifici, tra i quali non si rinverrebbe quello del ricorrente.
Deve premettersi che è pacifico che sia stato lo stesso ricorrente a richiedere la visita alla CML anche in occasione del pregresso rinnovo della patente; come inoltre evidenziato dalla ASL resistente la competenza della CML sopravviene ogni volta che l'esito di accertamenti, anche solo clinici, faccia sorgere nel medico ordinariamente incaricato dubbi circa l'idoneità e la sicurezza alla guida; come rilevato dall'amministrazione è verosimile che il medico della scuola guida abbia (peraltro fin dal 2017) indirizzato il ricorrente alla CML per una verifica di "maggior tutela" dello stesso interessato, potendo la CML essere coinvolta nell'accertamento anche, come detto, in ipotesi di dubbi di carattere mero carattere "clinico" circa l'idoneità alla guida.
Da ultimo non è sostenibile che il ricorrente non sia in assoluto affetto da alcuna patologia, pur essendo pacifico che le problematiche in atto sono ben compensate e certamente non particolarmente significative alla luce dell'età dell'interessato. Resta tuttavia che la prudenza nella valutazione, che ha inciso anche sulla procedura seguita, non pare in definitiva tacciabile né di arbitrio né di illegittimità.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso; compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Avv. Antonino Sugamele

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