Costruzioni abusive: prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 10/05/2018, n. 3115
L'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato e non sull'Amministrazione la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 1, c.p.a. spetta al ricorrente l'onere della prova in relazione a circostanze che rientrino nella sua piena disponibilità. Nello specifico, la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stata sempre posta sul privato e non sull'Amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In tali casi, il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea a fornire utili elementi di valutazione quali fotografie con data certa dell'immobile, estratti delle planimetrie catastali, il progetto originario e i suoi allegati, ecc. (rigetta il ricorso)
15-05-2018 14:37
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