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Sentenza

Condono edilizio e silenzio assenso....
Condono edilizio e silenzio assenso.
Va esclusa l'applicabilità del condono edilizio del 2003 alle nuove costruzioni non residenziali, ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269/2003. Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985, il silenzio assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma solo in virtù dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l'accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo per il condono del 2003, il fatto che l'immobile ad uso residenziale risulti ultimato, ossia completato al rustico, entro il 31 marzo 2003.
Avv. Antonino Sugamele

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