Concessione per nuove costruzioni (in sanatoria). La sanatoria edilizia non è procedibile di ufficio, bensì richiede una formale richiesta.
Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2018, n. 1123
EDILIZIA E URBANISTICA
Concessione per nuove costruzioni
(in sanatoria)
La sanatoria edilizia non è procedibile di ufficio, bensì richiede una formale richiesta. Tale assunto è confermato dal meccanismo di coordinamento tra i due condoni, introdotto al comma 10-bis dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui: «[p]er le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge». (conferma T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 1267 del 2016)
27-02-2018 21:34
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