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Sentenza

Comune di Trapani. Per la sistemazione delle vie Clio, Euterpe e Tersicore veniv...
Comune di Trapani. Per la sistemazione delle vie Clio, Euterpe e Tersicore veniva disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di tali vie, occupando anche quelle catastalmente intestate ai ricorrenti i quali chiedono il risarcimento dei danni secondo il valore venale dei fondi.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., (ud. 06/11/2018) 19-11-2018, n. 2377
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2011, proposto da:

F.M.L.P.C. e A.M.L.P.C., nella qualità di uniche eredi del loro genitore P.L.P.C. e del proprio zio S.L.P.C., rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Colbertaldo e Nicolò Cassata, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

contro

Il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Santangelo e Francesco Paolo Di Trapani, con domicilio eletto in Palermo, via Principe di Belmonte n.93, presso lo studio dell'avv. Rosita Marchesano;

nei confronti

P.P., nella qualità di procuratore ad litem del Comune nel giudizio promosso al Tribunale di Trapani, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Trapani al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occupazione divenuta illegittima e della trasformazione dell'area di mq 1.637,5, iscritta in Catasto al foglio (...), part. (...);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani, e visto l'atto di costituzione in giudizio di nuovi procuratori;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2850/2017, di revoca del decreto di perenzione n. 788/2017;

Viste le memorie depositate dalle parti costituite;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1465/2018, e visto il relativo adempimento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

A. - Con il ricorso in epigrafe le signore L.P.C.F.M. e L.P.C.A.M. hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente causati dal Comune di Trapani a seguito dell'occupazione illegittima e della trasformazione dell'area di mq 1.637,5, iscritta in Catasto al foglio (...), part. (...).

Espongono che:

- il Comune di Trapani, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 30 marzo 1998 - di approvazione del progetto di sistemazione delle vie Clio, Euterpe e Tersicore - disponeva l'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di tali vie, occupando anche quelle catastalmente intestate ai signori L.P.C.P. e L.P.C.S., proprietari in forza di successione ereditaria aperta il 7 novembre 1946 da L.P.F.F.P.; con conseguente realizzazione delle opere;

- con atto stragiudiziale notificato il 1 marzo 2006 le odierne istanti chiedevano al Comune se avesse intenzione di acquisire le aree utilizzate ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, con relativa liquidazione del danno, atteso che non risultava essere stato adottato il provvedimento di espropriazione; con riscontro negativo da parte dell'ente locale;

- le odierne ricorrenti adivano il Tribunale di Trapani chiedendo il risarcimento del danno per l'occupazione divenuta illegittima; e il Giudice ordinario con sentenza n. 330/2011, del 11 aprile-4 maggio 2011, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Pertanto, le predette hanno riproposto l'azione, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del danno subito per l'occupazione divenuta illegittima e la relativa irreversibile trasformazione dell'area, in misura corrispondente al valore venale della stessa, e con interessi moratori dall'occupazione; con vittoria di spese e richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione del danno.

B. - Si è costituito in giudizio il Comune di Trapani.

C. - Con ordinanza collegiale n. 2850/2017 è stato revocato il decreto di perenzione n. 788/2017.

In vista della discussione le parti hanno depositato memorie e il Comune anche documentazione.

D. - Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1465/2018, al fine di verificare la legittimazione ad agire delle ricorrenti, sono stati chiesti documenti, con conseguente deposito degli atti richiesti.

E. - All'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. - Viene in decisione il ricorso promosso dalle signore L.P.C.F.M. e L.P.C.A.M., con il quale hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente causati dal Comune di Trapani a seguito dell'occupazione illegittima e della trasformazione dell'area di mq 1.637,5, iscritta in Catasto al foglio (...), part. (...).

Va precisato che le ricorrenti hanno formulato la sola domanda di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva di un'area di loro proprietà, chiedendo la liquidazione in base al valore venale del bene; per contro, non hanno chiesto, neppure in via subordinata, la restituzione dell'area o l'acquisizione ai sensi dell'art. 43 (oggi art. 42 bis) del D.P.R. n. 327 del 2001.

Deve anche premettersi che le opere - specificamente, opere di urbanizzazione - realizzate dal Comune afferivano alle vie Clio, Euterpe e Tersicore realizzate da privati, ma di cui l'ente locale sostiene l'uso pubblico.

B. - Ciò premesso, e incontestata la mancata definizione dell'iter con l'adozione del decreto di espropriazione, il ricorso non è fondato.

In base a un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa:

- "...ai fini dell'uso pubblico di una strada è necessario che essa sia posta all'interno di un centro abitato e che sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di carattere generale e che sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito jure servitutis publicae da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a una comunità territoriale..." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2018, n. 5567; nello stesso senso, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 aprile 2018, n. 496);

- ai suddetti fini (uso pubblico di una strada) occorre anche che la strada sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013 n. 2544; Sez. 14 febbraio 2012 n. 728).

Su tale tematica, deve in via preliminare rilevarsi che il giudice amministrativo ha solo una cognizione incidentale, senza efficacia di giudicato, della questione relativa all'uso pubblico di una strada privata, il cui accertamento in via diretta compete, vertendosi in materia di diritti soggettivi, al giudice ordinario (cfr. art. 8, co.1, cod. proc. amm.).

Ciò premesso, applicando i su esposti principi al peculiare caso in esame, osserva il Collegio che correttamente il Comune non ha ritenuto di risarcire il presunto danno - come risulta dalla nota prot. n. 83321 del 8 giugno 2009 inviata alle ricorrenti (in atti) - atteso che le aree sulle quali sono state effettuate le opere di urbanizzazione sono incontestatamente tre vie di collegamento, le quali, seppure catastalmente non di proprietà comunale, erano inserite in un contesto di programmi costruttivi localizzati, ed erano state realizzate da privati sia per accedere agli edifici prospicienti, sia come collegamento alle vie pubbliche.

Risulta, in particolare, dalle difese e dalla documentazione prodotta dal Comune, e non contestate da parte ricorrente, che:

- le opere di urbanizzazione primaria realizzate afferivano ai Programmi Costruttivi localizzati con deliberazione consiliare n. 102/1994, e finanziate dall'Assessorato regionale LL.PP. (cfr. deliberazione della G.M. n. 365 del 30 marzo 1998, di approvazione del progetto, depositata dal Comune in data 26 aprile 2018);

- le aree in interesse erano, quindi, strade già serventi un agglomerato abitativo, a favore del quale, d'altro canto, l'ente locale ha realizzato le suddette opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione delle tre vie, peraltro aventi già da tempo una precisa denominazione (vie Clio, Euterpe e Tersicore);

- tali vie erano localizzate all'interno del perimetro urbano, come si evince dal verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, nel quale, del resto, due delle tre particelle erano indicate come "strada" (S) (v. stato di consistenza, depositato dal Comune in data 26 aprile 2018);

- sulle stesse insisteva evidentemente un uso pubblico in favore della collettività, peraltro neppure contestato dalle ricorrenti.

Da quanto rilevato in ordine al non contestato uso pubblico e al pubblico transito delle tre vie, deriva che nessun danno obiettivamente è stato cagionato alle ricorrenti, anche nella considerazione che non è documentata alcuna irreversibile trasformazione delle stesse aree - necessario presupposto per l'ipotetico accoglimento della domanda risarcitoria - le quali da tempo erano destinate all'uso pubblico in relazione ai programmi costruttivi localizzati con la citata deliberazione consiliare n. 102/1994; e, per tale ragione non è, quindi, rilevabile alcun collegamento con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (cfr. art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001).

A quanto finora osservato deve aggiungersi che la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con oneri a totale carico dell'ente locale, ha costituito indubbiamente una utilitas, nonché un valore aggiunto per gli abitanti della zona.

C. - Conclusivamente, la domanda risarcitoria, in quanto infondata, deve essere rigettata.

D. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del Comune di Trapani; nulla deve invece statuirsi nei riguardi della parte non costituita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna le ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Trapani, che liquida in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi della parte non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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