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Sentenza

Autorizzazione all'esercizio di una cava di travertino all'interno di un'area....
Autorizzazione all'esercizio di una cava di travertino all'interno di un'area.
Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 20-09-2018) 02-10-2018, n. 5647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7294 del 2010, proposto da
S. s.r.l. - T.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Alessandro Mattoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, 180;
contro
A.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Guarino e Laura Mattarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Borghese, 3;
Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Guidonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Meloni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via del Viminale, 43;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione I, n. 11872/2010, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di travertino.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.A. s.p.a., della Regione Lazio e del Comune di Guidonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Martelli, in dichiarata delega di Guarino, Fusco, per delega di Privitera, e Meloni;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Comune di Tivoli e la A.A. s.p.a. hanno impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma la deliberazione 5 novembre 2003 n. 154 con la quale il Consiglio regionale del Lazio ha rilasciato alla S. s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio di una cava di travertino all'interno di un'area di proprietà delle medesima società ubicata in località "Le F." facente parte del territorio del Comune di Guidonia Montecelio.
Comune e società hanno proposto il ricorso in quanto, a loro dire, l'esercizio della cava avrebbe inciso negativamente su una concessione mineraria per lo sfruttamento di acque sulfuree accordata al primo a da questo data in subconcessione alla seconda.
Con sentenza 18 maggio 2010, n. 11872 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello la S..
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, la A.A. e il Comune di Guidonia Montecelio, le prime due per resistere al ricorso, il terzo a sostegno delle ragioni dell'appellante.
Con successive memorie tutte le parti, ad eccezione della Regione, hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 20 settembre 2018 la causa è passata in decisione.
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione con cui la A.A. deduce l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza d'interesse posto che il provvedimento impugnato in primo grado avrebbe cessato di produrre effetti nel 2010 e sarebbe scaduta anche la proroga di cinque anni accordata in data 5 ottobre 2011.
L'eccezione è infondata.
L'esaurimento dell'efficacia temporale del provvedimento impugnato in primo grado non elide l'interesse dell'odierna appellante a far accertare l'erroneità della sentenza che lo ha annullato, laddove si consideri che quest'ultima, con istanza in data 16 settembre 2016, ha chiesto la proroga della concessione e che l'accoglimento della domanda presuppone l'esistenza in vita dell'atto con cui venne originariamente assentita l'attività estrattiva.
In ogni caso non può negarsi alla S. l'interesse a far risultare che l'esercizio della cava fosse sorretto da idoneo titolo.
L'appello va quindi esaminato nel merito.
Ha carattere assorbente l'esame del quinto motivo con cui l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato a ritenere il rilascio della concessione viziato da difetto d'istruttoria siccome basato su documentazione e attività istruttorie "risalenti nel tempo inidonee - in quanto tali - a consentire una esatta e reale percezione dell'effettivo stato dei luoghi e conseguentemente una compiuta valutazione degli interessi implicati nell'esercizio del potere".
La doglianza è fondata.
Come correttamente dedotto dall'appellante, la mera circostanza che l'istanza di concessione fosse stata presentata nel 1997 e che il più recente degli atti istruttori acquisiti al procedimento (parere di compatibilità ambientale dell'Assessorato regionale per le Attività Produttive) fosse datato 10 marzo 2000, non era idonea, di per sé sola, a viziare il provvedimento impugnato, in mancanza di una puntale dimostrazione dell'inadeguatezza dell'istruttoria compiuta in considerazione di un sopravvenuto mutamento della situazione di fatto.
Al riguardo è appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nessun rilievo in ordine alla ritenuta incompletezza dell'istruttoria poteva trarsi dal verbale della Commissione Regionale Consultiva n. 12 del 15 aprile 2003 dal quale si ricaverebbe che antecedentemente all'adozione del provvedimento per cui è causa, "erano già insorte "problematiche afferenti le falde sotterranee del bacino" ed era già stata ammessa la possibilità di interferenze dell'attività estrattiva con le falde acquifere".
Per quanto qui rileva, il suddetto organo consultivo, nel valutare l'istanza presentata dalla G.B. Marmi e Graniti per l'apertura di una nuova cava di travertino in territorio del Comune di Guidonia Montecelio, ha ritenuto necessario "chiedere aggiornamenti sulla relazione idrogeologica con particolare riferimento alla possibile interferenza dell'attività estrattiva con l'approvvigionamento di acqua alla concessione mineraria A.A.".
Tuttavia, a prescindere dal rilevare che il ricordato parere era estraneo al procedimento conclusosi con l'adozione della Delib. 5 novembre 2003, n. 154 oggetto del contendere, non risulta comunque dimostrato che le problematiche emerse in relazione all'area interessata dalla richiesta della G.B Marmi e Graniti fossero comuni a quella oggetto dell'attività estrattiva autorizzata con la citata Delib. n. 154 del 2003.
L'appello va pertanto accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado con la medesima definito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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