Autocertificazioni mendaci e le consguenze eccessive.
TAR Puglia - Lecce, sez. III, ordinanza 3 luglio – 17 settembre 2018, n. 1346
Presidente d'Arpe – Estensore Rotondano
Fatto e diritto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 28 settembre 2017 e depositato il 17 ottobre 2017, il ricorrente - già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar ubicato all'interno di stazione di servizio automobilistica sita su S.S. 172 Km 52+175 in Martina Franca (TA) - ha impugnato, domandandone l'annullamento:
1) il provvedimento n. 216 del 27 luglio 2017, prot. n. 56640, notificatogli in data 9 agosto 2017, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in riscontro all'istanza presentata in data 12 maggio 2017 per il rinnovo biennale del citato patentino:
< Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato:
“il rinnovo non è altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo è richiesto; tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del D.M. n. 38/2013, laddove, evidentemente alla scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'articolo 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3”;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessato dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;
Vista la verifica della veridicità di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 36947 del 18/05/2017, inviata a mezzo pec al concessionario Equitalia Sud SpA;
Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuta, stesso mezzo, con protocollo n. 41206 del 5/06/2017, è emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte>> (precisamente, l'esistenza, a carico del ricorrente, di una cartella di pagamento, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., per l'omesso pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, dell'importo totale di euro 217,18, di cui euro 196,91 per “Totale tributi in debito”, oltre euro 5,88 per “Diritti di notifica”, euro 11,95 per “Aggio” ed euro 2,44 per “Interessi di mora”);
23-09-2018 10:45
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