Alunne sorprese a rubare al Victoria's Secret - Aeroporto di Napoli.
TAR Puglia, sez. Unite, sentenza 5 settembre – 12 settembre 2018, n. 1123
Presidente Gaudieri – Estensore Allegretta
Fatto e diritto
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.8.2018, omissis e omissis , quali esercenti la potestà genitoriale rispettivamente sulle minori omissis e omissis, adivano il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponevano in fatto che le minori omissis e omissis, durante l'anno scolastico 2017/2018, avevano frequentato la classe 3^- omissis presso il omissis -“- omissis -” di - omissis -(BA), caratterizzandosi come “studentesse di elevato profilo”, avendo conseguito alte votazione in tutte le materie ed, in particolare, un voto in condotta di 9/10 al primo quadrimestre.
Nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 maggio 2018, il Liceo organizzava uno stage linguistico di Alternanza Scuola-Lavoro in Parigi, cui partecipavano anche le predette minori .
Il 24.5.2018, al momento del ritorno in Italia da detto stage, si verificava un increscioso episodio, relazionato per iscritto dalla docente accompagnatrice, prof.ssa - omissis -, come segue: “il giorno 24 maggio alle ore 10.30 circa mi trovavo c/o l'aeroporto di Parigi/Orly, con l'intero gruppo partecipante allo stage e la prof.ssa - omissis -, in attesa del volo di ritorno a Napoli delle 12.30.
Dopo aver effettuato il check-in per l'imbarco del bagagli, mi viene richiesto dagli studenti, così come accaduto nei giorni precedenti, di poter effettuare un giro tra gli esercizi commerciali presenti nell' aeroporto. Accordato il permesso, dopo consuete raccomandazioni di comportamento corretto, gli studenti si dirigevano a piccoli gruppi in alcuni esercizi commerciali attigui, mentre la scrivente e la prof.ssa - omissis -, vigilavano verificando dove si dirigesse ogni gruppo.
Dopo alcuni minuti, vengo contattata telefonicamente da un'alunna, (omissis), che mi informava di recarmi c/o il “Victoria's Secret” per sopraggiunte problematiche. Giunta sul posto, mi interfaccio con la responsabile del citato esercizio commerciale che mi comunica di aver sorpreso un'alunna in possesso di merce non acquistata e di averla invitata a restituire quanto preso.
L'alunna, dopo aver restituito il maltolto, si era allontanata. Tuttavia, la responsabile sosteneva di essere sicura che la ragazza avesse omesso di restituire qualcos'altro; lei nel frattempo aveva informato gli agenti della polizia presenti nell'aeroporto di quanto accaduto che stavano per raggiungerci, e mi invitava a radunare tutti i ragazzi del gruppo.
Dopo alcuni minuti, tutti mi raggiungono c/o il Victoria's Secret e la titolare dello stesso, riconosce (omissis) della 3 - omissis -, quale responsabile di quanto precedentemente illustrato.
Con gli agenti, la titolare del negozio e la ragazza ci dirigiamo c/o un camerino ed io invito(omissis) a restituire qualsiasi altra cosa avesse sottratto, ancora in suo possesso.
La ragazza, visibilmente spaventata, si reca allora dall'amica (omissis) della 3- omissis -, per riprendere ciò che le aveva precedentemente consegnato (un paio di slip).
Entrambe le ragazze vengono severamente ammonite dagli agenti di polizia che le individuano come "esecutrice del furto e complice".
Successivamente gli agenti e la titolare del negozio, invitandomi ad allontanarci, mi comunicano di aver compreso che si e trattato di un gesto sconsiderato frutto di irresponsabilità ed incoscienza e che non sarebbe stata esposta alcuna denuncia. Tuttavia, al fine di far comprendere le gravi conseguenze di tale gesto, gli agenti avrebbero proceduto alla perquisizione, in mia presenza, di ogni singolo studente al termine del quale avrebbero severamente ammonito le due ragazze responsabili.
Dopo aver cercato di contenere e calmare gli animi di tutti gli altri studenti, per quanto stava accadendo, io sottoscritta chiedevo di pagare quanta era stato sottratto, ringraziando per la comprensione riscontrata.”.
Sottolineavano, in particolare, le ricorrenti che le proprie figlie non avevano preso parte in alcun modo all'increscioso episodio sopra ricordato, risultando, anzi, vittime delle circostanze di fatto concretamente verificatesi.
In seguito all'accaduto, con nota del 28.5.2018, i genitori degli alunni della classe 3^- omissis - venivano invitati dal Dirigente scolastico a partecipare - in data 31.5.2018 - ad un incontro per comunicazioni riguardanti il predetto stage.
Durante tale incontro, organizzato sub specie di un Consiglio di Classe straordinario, la prof.ssa - omissis - invitava “l'intero Consiglio a valutare eventuali sanzioni che vadano ad incidere sulla valutazione del comportamento, finalizzate ad una presa di coscienza della responsabilità non solo individuale dei singoli implicati, ma collettiva, dell'intero gruppo che irresponsabilmente ha ignorato i rischi, assumendo un atteggiamento omertoso”.
Il 18.6.2018 venivano poi pubblicati i c.d. “quadri”, recanti la trascrizione dei voti scolastici decisi dal Consiglio di Classe nel corso dello scrutinio finale; in tale occasione le ricorrenti venivano a conoscenza della valutazione del proprio “comportamento”, con voto assegnato di sei/decimi. Lo stesso voto in condotta risultava, altresì, essere stato attribuito indistintamente a tutti i componenti il gruppo.
Insorgevano le ricorrenti avverso tali esiti provvedimentali articolando i seguenti motivi di ricorso: 1. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 2. Violazione ed erronea applicazione di legge - art. 27 Cost., artt. 4 e 9-ter d.p.r. n. 249/1998. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento; 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e di difesa; 4. Abnormità e violazione per mancata applicazione del principio di tipicità delle sanzioni. Violazione ed erronea applicazione di legge - art. 4, d.p.r. n. 249/1998. Violazione del regolamento d'istituto del - omissis -“- omissis -” e del regolamento viaggi d'istruzione e uscite didattiche; 5. Violazione del punto 1.2 del piano dell'offerta formativa (POF) del - omissis -“- omissis -”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta; 6. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4, commi 1 e 3, statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e di difesa. In via gradata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 7. Violazione di legge - art. 5 co. 2 lett. c), d.lgs. n. 297/1994 - art. 2 co. 4., d.p.r. n. 249/1998. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento; 8. In via gradata. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 4 statuto degli studenti. Violazione ed erronea applicazione art. 13, co. 3, regolamento d'istituto. Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
In data 4.9.2018, si costituiva in giudizio l'Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, depositando, in particolare, il rapporto informativo del Dirigente scolastico.
All'udienza in camera di consiglio del 5.9.2018 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.
I motivi di ricorso, in parte sovrapponibili, sono suscettibili di trattazione unitaria, afferendo, nella sostanza delle contestazioni, ad una unitaria critica di metodo e di merito alle modalità con cui il Consiglio di Classe della 3^- omissis - del - omissis -- omissis -presso il - omissis -Statale “-omissis -” ha adottato provvedimenti latu sensu sanzionatori in relazione all'episodio accaduto in data 24.5.2018, sopra ricordato.
Le critiche svolte, come si anticipava, sono fondate.
In particolare, non è stata fornita evidenza fattuale alcuna di un presunto “atteggiamento omertoso” imputabile direttamente in capo a tutti i singoli componenti della classe 3^-OMISSIS-, i quali, viceversa, si sono ritrovati - loro malgrado - coinvolti in una incresciosa vicenda “frutto di irresponsabilità ed incoscienza” di un paio di alunne precisamente individuate, come bene messo in evidenza dalla docente accompagnatrice, prof.ssa - omissis -, nella sua relazione in atti.
Da tale fatto non poteva legittimamente conseguire un voto in condotta di 6/10 esteso indiscriminatamente a tutta la classe, ma doveva procedersi ad una valutazione individualizzata di responsabilità da parte di ciascuno dei componenti della classe medesima, al fine di discernere chi fosse stato effettivamente colpevole di qualche specifica ed oggettiva mancanza e chi, viceversa, fosse rimasto del tutto estraneo agli eventi per come verificatisi.
Occorreva, dunque, procedere ad una più precisa e puntuale istruttoria, che potesse far luce, in contraddittorio con tutti gli interessati, sul preciso andamento dei fatti, in modo da fornire anche una compiuta via d'uscita pedagogica ad una vicenda oggettivamente assai pro- omissis -ematica, sia per la sua pericolosità immediata, che per le sue conseguenze possibili di medio-lungo periodo.
Una punizione indiscriminata dell'intero gruppo-classe, ottenuta per la via surrettizia di un severo voto in condotta attribuito a ciascuno degli alunni della 3^- omissis -, si appalesa essere stata una misura oggettivamente sproporzionata e priva di giustificazione razionale, in particolare nei confronti di quegli alunni rimasti del tutto ignari dell'andamento dei fatti ed, eventualmente, chiusisi in un imbarazzato silenzio a fronte della grave piega che stavano prendendo gli eventi (coinvolgimento della polizia francese, perquisizioni personali, ritardo nel recarsi all'imbarco del volo di ritorno, etc.).
A fronte di tale omessa istruttoria ed alla evidente sproporzionalità fra provvedimenti adottati e situazione oggettiva determinatasi in fatto, il ricorso dovrà essere accolto, con l'annullamento del provvedimento in oggetto, attributivo alle ricorrenti dell'ingiustificato voto di 6/10 in condotta.
In sede di necessaria riedizione del potere successiva al giudicato amministrativo di annullamento, sarà onere del - omissis -“- omissis -” rivalutare la posizione delle due ricorrenti - omissis -e - omissis - alla luce di quanto evidenziato nel presente provvedimento, se del caso estendendo discrezionalmente i relativi provvedimenti a tutti coloro che si siano trovati nella medesima condizione delle predette e tanto per elementari, quanto doverose, considerazioni di parità di trattamento.
Resta, altresì, nelle facoltà del Consiglio di Classe il decidere le modalità attraverso cui la riedizione del potere valutativo dovrà essere svolta, se ad esempio tramite formali procedimenti disciplinari a carico dei singoli alunni o se tramite una mirata iniziativa pedagogica volta a favorire una effettiva presa di coscienza sulla oggettiva gravità dei fatti portata all'attenzione di questo Tribunale e successiva valutazione degli esiti della medesima.
Da ultimo, tenuto conto della natura della controversia, dei rapporti delle ricorrenti con l'istituzione scolastica resistente, oltre che della minima attività processuale in concreto svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in oggetto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare gli interessati riportato sulla sentenza o provvedimento.
21-09-2018 13:39
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