Accesso ZTL: chi ha diritto di accesso? L'affittuazio residente? Ed il proprietario che non abita l'immobile?
Per accedere alla Zona a Traffico Limitato si equivalgono i diritti degli affittuari che risiedono nel fabbricato con quelli dei proprietari che abitano altrove, in quanto entrambi sono titolari di diritti reali sull'immobile. Proponendo una lettura costituzionalmente orientata ed in coerenza con la medesima natura intrinseca del diritto reale di godimento, il TAR Umbria dichiara che i provvedimenti comunali, invece di essere annullati, debbono essere correttamente reinterpretati, consentendo l'accesso alla Zona a Traffico Limitato a tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento.
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., (ud. 27/02/2018) 28-03-2018, n. 182
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M.M., rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Perugia, via Bartolo n. 10;
contro
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Massi e Monica Picena, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo s.n.c.;
nei confronti
R.B. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della ordinanza sindacale n. 6 del 22.1.2015 recante i nuovi criteri generali autorizzazioni zone a traffico limitato dal 1 febbraio 2015;
- della ordinanza sindacale n. 47 del 24.8.2015 recante riforma degli articoli 4, 6 e 23 ordinanza sindacale n. 6 del 2015 in materia di criteri generali autorizzazioni zone a traffico limitato di residenti, proprietari non residenti e istituti di credito ed associazioni bancari;
- della determinazione dirigenziale n. 947 de 1.10.2015 recante revoca permessi z.t.l. e altre disposizioni relative alla revisione avviata con ordinanza sindacale n. 6/2015 e s.m.i.;
- e per quanto occorra la nota del Comune di Spoleto del 25.9.2015;
quanto ai motivi aggiunti del 16 novembre 2016:
- della nota del Comune di Spoleto datata 29 luglio 2016 che ha negato il rilascio del permesso z.t.l. al ricorrente e non ha concesso la proroga;
- della direttiva n. 57 del 1 giugno 2016 della Giunta Comunale;
- e di ogni altro atto connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con atto di ricorso notificato a mezzo posta il 22 aprile 2016 il sig. M.M. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, in forza dei quali il Comune di Spoleto ha modificato l'accesso alla zona a traffico limitato del proprio centro storico, impedendo così al ricorrente suddetto, in quanto non residente all'interno del centro storico, di poter accedere con l'autovettura ad un immobile di sua proprietà sito in piazza Duomo n. 8, sul presupposto che gli unici legittimati sarebbero, oltre ai residenti, i c.d. dimoranti non abituali, da intendersi quest'ultimi quali titolari di un contratto di locazione ad uso privato.
2. Nel merito l'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione di legge per difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, non avendo il Comune di Spoleto rivalutato nell'ambito del procedimento di revoca del permesso z.t.l., la posizione del ricorrente.
II. Violazione dell'art. 36 del codice della strada, nonché della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3816 del 21 luglio 1997, atteso che la modifica della zona a traffico limitato non è stata preceduta dall'adozione di un valido piano urbano del traffico che ai sensi del citato art. 36 c.d.s. deve essere rinnovato ogni due anni.
III. Eccesso di potere e difetto di motivazione per la restrizione della libertà di circolazione ex art. 16 della Costituzione, nonché illogicità dei criteri generali per l'autorizzazione alla circolazione nelle z.t.l. e violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza della pubblica amministrazione, atteso che con ordinanza sindacale n. 6 del 2015 il Comune di Spoleto ha voluto reinterpretare a suo piacimento la stessa definizione di dimorante non abituale, intendendolo come colui che abbia un contratto di locazione ad uso privato su un immobile ricadente nella z.t.l. a prescindere dalla residenza.
3. Con atto di integrazione al ricorso principale notificato a mezzo posta il 26 aprile 2016, il sig. M.M. ha proposto la seguente, ulteriore, doglianza:
IV. Violazione dell'art. 7, comma 9, del codice della strada in combinato disposto con gli artt. 48, 50 e 107 del decreto legislativo n. 267/2000, attesa l'incompetenza del sindaco ad emanare le impugnate ordinanze n. 6 e 47 del 2015, rientrando invero nella competenza della giunta la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato.
4. Con motivi aggiunti notificati il 26 ottobre 2016 il sig. M. ha impugnato la nota comunale con la quale gli è stato negato il rilascio del permesso z.t.l., nonché la proroga del permesso medesimo, riproponendo nella sostanze le medesime doglianze di cui all'atto introduttivo del presente gravame.
5. Il Comune di Spoleto si è costituito in giudizio eccependo la tardività dell'impugnativa rivolta avverso le ordinanze nn. 6/2015, 47/2015 e 947/2016, l'inammissibilità dell'atto integrativo al ricorso principale e l'improcedibilità di quest'ultimo.
6. Alla pubblica udienza del giorno 27 febbraio 2018 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
1. È materia del contendere la legittimità degli atti in forza dei quali il Comune di Spoleto ha modificato l'accesso alla zona a traffico limitato del centro storico, impedendo all'odierno ricorrente di poter accedere con la propria autovettura ad un immobile di sua proprietà sito in piazza Duomo n. 8, sul presupposto che gli unici legittimati sarebbero, oltre ai residenti i dimoranti non abituali.
2. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rilevare l'improcedibilità del gravame principale per difetto di interesse, atteso che a seguito dell'adozione dell'atto impugnato per motivi aggiunti con il quale l'amministrazione comunale ha definitivamente negato il rilascio del permesso z.t.l., il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità dall'eventuale annullamento dei precedenti atti inerenti il procedimento di revoca delle autorizzazioni z.t.l. di cui alla determina dirigenziale n. 947 del 1 ottobre 2015, trattandosi peraltro di permessi venuti a scadere naturalmente in data 17 luglio 2016.
3. Ciò premesso si può passare in esame il ricorso per motivi aggiunti il quale appare fondato e va accolto relativamente alla doglianza a mezzo della quale si lamenta che il Comune di Spoleto abbia reinterpretato a proprio piacimento la stessa definizione di dimorante non abituale di cui alle ordinanze nn. 6 e 47 del 2015, intendendo tale solo colui che abbia un contratto di locazione ad uso privato su un immobile ricadente nella z.t.l. a prescindere dalla residenza.
4. Al riguardo è sufficiente rilevare che l'odierno ricorrente, in qualità di proprietario di immobile sito nel centro storico si trovi in una situazione sostanzialmente identica a quella del titolare di contratto di locazione, essendo entrambi in possesso di un diritto reale di godimento seppur in base a titoli diversi (la proprietà il primo e la locazione il secondo).
5. Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la natura intrinseca del diritto reale di godimento in contestazione, imponga che le ordinanze comunali nn. 6 e 47 del 2015, lungi dall'essere annullate, debbano essere correttamente reinterpretate nel senso di consentire l'accesso alla z.t.l. anche a chi sia titolare di tale diritto di godimento indipendentemente dal titolo (contratto o proprietà piena) su cui esso si fondi.
6. Le ragioni che precedono impongono dunque l'accoglimento della domanda di annullamento del diniego impugnato per motivi aggiunti previo assorbimento delle altre censure proposte.
7. Ciò consente altresì di ritenere prive di rilevanza ai fini del presente giudizio le eccezioni in rito di irricevibilità e/ tardività formulate avverso le succitate ordinanze comunali.
8. In conclusione il gravame principale va dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto come da motivazione.
9. Tenuto conto della singolarità della fattispecie controversa, si rinvengono eccezionalmente giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti come da motivazione.
Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
12-05-2018 19:40
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