Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Speciale elezioni amministrative: il Consiglio di Stato sulle autenticazioni....
Speciale elezioni amministrative: il Consiglio di Stato sulle autenticazioni.
Eccesso di formalismi o garanzia nelle autenticazioni?
 Nell'autenticare la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il Segretario comunale ha omesso di indicare le modalità di identificazione. Per il candidato escluso, la “formalità” dell'autenticazione dell'accettazione della candidatura, è adempimento esagerato rispetto allo scopo e tale da costituire un ostacolo alla competizione elettorale, e quindi validamente integrabile ex post nei suoi elementi fondamentali (tra cui, in primis, l'indicazione del modo con cui è stata accertata dal funzionario l'identità del candidato sottoscrivente), attraverso il soccorso istruttorio. Ciò in quanto si chiede «oggi come oggi, che senso ha, dal punto di vista giuridico, all'insegna del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, chiedere e pretendere, ancora, come una “anacronistica” imposizione, l'autenticazione di una firma?». Ma secondo la Sezione III, la necessità dell'autenticazione è tutt'altro che illogica, poiché risiede nell'esigenza, prioritaria nelle operazioni connesse alle competizioni elettorali, di assicurare la genuinità delle sottoscrizioni da autenticare, impedendo abusi e contraffazioni. Anche riconoscendo che la modalità di autenticazione, in materia elettorale, possa essere quella semplificata dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, richiamato dall'art. 21, comma 1 (anziché quella, più rigorosa, prevista dall'art. 21, comma 2), non per questo l'autenticazione può venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella, appunto, di essere “l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”, come prevede l'art. 1, comma 1, lett. i), dello stesso d.P.R. n. 445/2000, che ricalca la definizione dell'art. 2703, comma 2, c.c..
In sostanza, una simile attestazione sottintende, in entrambe le modalità predette, che l'identità del sottoscrivente sia stata accertata dal funzionario (proprio l'art. 2703, comma 2, c.c., prevede, quale momento fondamentale dell'autenticazione, che «il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive»), altrimenti l'oggetto dell'attestazione, paradossalmente, si limiterebbe al fatto storico dell'avvenuta apposizione nel modulo di una firma da parte di un soggetto “qualunque”, in quanto non identificabile con certezza. Tale risultato può essere conseguito o attraverso la conoscenza diretta da parte del funzionario autenticatore, oppure attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento idoneo a verificare l'identità del sottoscrivente, formalità che appare adeguata allo scopo (non altrimenti conseguibile) suindicato, e peraltro tale da comportare un onere di diligenza minimo, tutt'altro che sproporzionato. Pertanto, ove manchi l'indicazione (della conoscenza diretta, oppure, come nel caso in esame) delle modalità di identificazione del sottoscrivente (sia pure attraverso una annotazione del documento incompleta, che tuttavia consenta di risalire ad un documento esistente, viene meno l'elemento essenziale dell'autenticazione, e non vi è possibilità di sanatoria mediante attestazioni postume (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2471/17 del 25 maggio).

Ecco la sentenza:
 Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 maggio 2017, n. 2471
Presidente Balucani – Estensore Ungari

Fatto e diritto

1. L'odierna appellante, candidata alla carica di consigliere comunale di Fagnano Castello alle prossime elezioni dell'11 giugno 2017, è stata esclusa dalla competizione elettorale in quanto, nell'autenticare la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il Segretario comunale ha omesso di indicare le modalità di identificazione.
2. Ha impugnato l'esclusione dinanzi al TAR Calabria.
3. Il TAR, con la sentenza appellata (I, n. 806/2017), ha respinto il ricorso, sottolineando, in particolare, che:
- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature (cfr. Cons. Stato, III, n. 2354/2017; V, n. 2920/2015 e n. 282/2014);
- il favor partecipationis non può giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma da parte del funzionario, anche con riferimento allo speculare e prevalente principio della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale.
4. Vengono prospettati due motivi di appello.
4.1. Con il primo – riferito ad un variegato insieme di parametri di legittimità: motivazione inadeguata ed insufficiente; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 18, 28, 48, 49, 51 e 57 Cost.., 21 del d.P.R. 445/2000, 14 della legge 53/1990, 28 e 30 del d.P.R. 570/1960, 2703 e ss. c.c., 21-septies della legge 241/1990, eccesso di potere per sviamento, abnormità del provvedimento di esclusione, difetto dei presupposti in punto di querela di falso – lamenta, in sintesi (ed al di là delle mere asserzioni), che:
- l'imposizione di adempimenti troppo gravosi ed esagerati, che rendono impossibile o estremamente difficile prendere parte alla competizione elettorale, è, invece, inaccettabile ed ingiusta proprio in virtù della regola della strumentalità delle forme, le quali, in uno Stato di diritto, non devono mai prevalere sulla sostanza, costituita dall'autenticazione della firma da parte del pubblico ufficiale, all'interno dell'accettazione della candidatura;
- il Tar Calabria ha negligentemente disatteso il fatto che proprio il Segretario Comunale ha confermato che tutti i sottoscrittori ed i candidati sono stati identificati attraverso l'esibizione del documento di riconoscimento, ma, per la calca di persone presenti al momento delle firme, non è stata annotata proprio la carta di identità dell'appellante (assieme a quella di un candidato della lista opposta);
- l'art. 21-septies della legge 241/1990 commina la nullità dell'atto amministrativo solo in caso di mancanza di elementi essenziali ed in altri casi particolari, ma non anche per l'assenza della suddetta modalità di autenticazione, che integra una mera ed innocua irregolarità;
- anche a volere proporre querela di falso avverso la dichiarazione di accettazione dell'appellante, non ne sussisterebbero i presupposti di cui agli art. 221 c.p.c. e 77 c.p.a., non sussistendo nel caso in esame alcuna falsità materiale ed ideologica.
4.2. Con il secondo motivo – riferito a: motivazione insufficiente ed inadeguata, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990, e dell'art. 74, comma 1, del d.p.r. 445/2000, nonché all'eccesso di potere per illogicita' e manifesta ingiustizia – lamenta che sia stato illegittimamente ignorato l'istituto, a valenza generale, del soccorso istruttorio, attraverso il quale si sarebbe potuto sanare l'irregolarità.
5. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato e chiede il rigetto dell'appello.
6. L'appello è infondato.
A fronte delle puntuali considerazioni giuridiche svolte dal TAR, con riferimento agli orientamenti consolidati di questo Consiglio, l'appellante, in sostanza, propone una qualificazione della “formalità” dell'autenticazione dell'accettazione della candidatura, come adempimento esagerato rispetto allo scopo e tale da costituire un ostacolo alla competizione elettorale, e quindi validamente integrabile ex post nei suoi elementi fondamentali (tra cui, in primis, l'indicazione del modo con cui è stata accertata dal funzionario l'identità del candidato sottoscrivente), attraverso il soccorso istruttorio.
Il pensiero sottostante all'impugnazione è rinvenibile nell'interrogativo, contenuto nell'appello, secondo il quale “oggi come oggi, che senso ha, dal punto di vista giuridico, all'insegna del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, chiedere e pretendere, ancora, come una “anacronistica” imposizione, l'autenticazione di una firma ?”.
Sembra evidente al Collegio che, lungi dal tentare di mettere in discussione l'applicabilità dei principi consolidati al caso in esame, l'impugnazione implichi in sostanza una contestazione della stessa legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l'accettazione delle candidature e le connesse forme di autenticazione.
Va anche chiarito che ogni valutazione in ordine alle cause generali di nullità degli atti amministrativi, così come ai presupposti della querela di falso, risulta del tutto estranea alla controversia, concernente l'idoneità di una autenticazione a conseguire lo scopo di ammissione alla competizione elettorale per il quale è prevista dalla legge, nonostante risulti non rispettosa delle forme all'uopo stabilite dalla legge medesima.
Per respingere l'appello è dunque sufficiente ribadire che:
- la necessità dell'autenticazione è tutt'altro che illogica, poiché risiede nell'esigenza, prioritaria nelle operazioni connesse alle competizioni elettorali, di assicurare la genuinità delle sottoscrizioni da autenticare, impedendo abusi e contraffazioni;
- anche riconoscendo che la modalità di autenticazione, in materia elettorale, possa essere quella semplificata dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, richiamato dall'art. 21, comma 1 (anziché quella, più rigorosa, prevista dall'art. 21, comma 2), non per questo l'autenticazione può venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella, appunto, di essere “l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”, come prevede l'art. 1, comma 1, lett. i), dello stesso d.P.R. 445/2000, che ricalca la definizione dell'art. 2703, comma secondo, c.c. (cfr. Cons. Stato, III, n. 2244/2016);
- una simile attestazione sottintende, in entrambe le modalità predette, che l'identità del sottoscrivente sia stata accertata dal funzionario (proprio l'art. 2703, comma secondo, c.c., prevede, quale momento fondamentale dell'autenticazione, che “il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”), altrimenti l'oggetto dell'attestazione, paradossalmente, si limiterebbe al fatto storico dell'avvenuta apposizione nel modulo di una firma da parte di un soggetto “qualunque”, in quanto non identificabile con certezza;
- tale risultato può essere conseguito o attraverso la conoscenza diretta da parte del funzionario autenticatore, oppure attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento idoneo a verificare l'identità del sottoscrivente, formalità che appare adeguata allo scopo (non altrimenti conseguibile) suindicato, e peraltro tale da comportare un onere di diligenza minimo, tutt'altro che sproporzionato;
- pertanto, ove manchi l'indicazione (della conoscenza diretta, oppure, come nel caso in esame) delle modalità di identificazione del sottoscrivente (sia pure attraverso una annotazione del documento incompleta, che tuttavia consenta di risalire ad un documento esistente, come ammette la giurisprudenza di questo Consiglio), viene meno l'elemento essenziale dell'autenticazione, e non vi è possibilità di sanatoria mediante attestazioni postume (cfr. Cons. Stato, III, n. 2354/2017).
7. Considerata la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza